ABILITAZIONE FORENSE E VOTO NUMERICO

Con ordinanza n. 4278 del 11.9.2014, la Sezione Terza del Tar di Roma si è nuovamente espressa in merito alla ben nota questione afferente la sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove scritte dell’esame per l’abilitazione forense, richiamando il consolidato orientamento della Sezione (ordd. 3680/2014; 8 novembre 2013, n. 4363; 7 novembre 2013, nn. 4324; 17 ottobre 2013, n. 4054; 29 agosto 2013 n. 3318) in merito all’insufficienza del solo voto numerico a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato.Il Tar, nel ribadire che qualora “..i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato”, ha aggiunto un elemento decisamente innovativo, ossia il contrasto del solo voto numerico con le disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, L. 247/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) ai sensi della quale “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.Seppur il riferimento a quanto previsto dall’art. 46 co. 5 della nuova Legge professionale sembra costituire un motivo ulteriore a sostegno dell’illegittimità dell’operato della Commissione, tant’è che nelle precedenti pronunce non v’è alcun riferimento a quanto previsto dalla nuova disciplina professionale, con il suddetto richiamo i giudici capitolini hanno “anticipato” l’entrata in vigore della legge 247/2012 che prevede l’obbligo di annotazione a margine degli elaborati a far data dalla sessione esami 2015 (art. 48 L. 247/2012).Il riferimento alla L. 247/2012, tuttavia, non è rimasto isolato a livello giurisprudenziale seppure ad oggi appare il più diretto.A riguardo, si ripropone un passo dell’ordinanza del 3.9.2014 del Tar Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, dove è stato affermato che “…la sopravvenienza di cui all’art. 46 permette di fondare un’interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola… Considerato che in tal senso può condividersi l’assunto in base al quale “con la riforma dell’ordinamento forense è stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15, comma 1-d, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l’accesso alla professione. L’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei”.I giudici calabresi, a fronte dell’inattuale vigenza dell’art. 46, hanno aggirato l’ostacolo prospettando un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina attualmente vigente ritenendo che la mancanza di motivazione del «voto numerico» dei provvedimenti di non ammissione alle prove orali dei candidati partecipanti agli esami di abilitazione alla professione forense comporterebbe un difetto di trasparenza in contrasto con il principio di imparzialità che postula la conoscibilità e pubblicità delle scelte amministrative anche tecniche (art. 97 Cost.), nonché con il principio di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini di fronte all’esercizio del potere amministrativo (art. 3 Cost.).Il Tar capitolino, invece, sembra aver recepito sin da subito i nuovi parametri motivazionali posti dall’art. 46 co. 5 L. 247/2012, ergendo la predetta disposizione sin da ora a parametro di legittimità dell’operato delle Commissioni d’esame, tant’è che nell’ordinanza cautelare del 11.9.2014, alla constatazione che gli elaborati sono stati valutati con il solo voto numerico, è immediatamente seguita quella della mancanza delle annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.Resta da vedere come si esprimerà il Consiglio di Stato.Di certo, il riferimento diretto all’art. 46 co. 5 della L. 247/2012 urta con quanto pure previsto dall’art. 48 della riforma che prevede che ”fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio“.Dunque, seppure la direzione di marcia è oramai tracciata, ad oggi sembra più aderente al quadro giuridico vigente seguire l’interpretazione fornita dal Tar Calabria e, dunque, pervenire agli stessi risultati in via interpretativa.

Avv. Marco Di GiuseppeStudio Legale Gallettilaw 

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 e Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013. Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo (in particolare, pubblico impiego, urbanistica ed edilizia, contratti e appalti pubblici, diritto sanitario, disciplina del commercio, privacy) e del diritto civile (contrattualistica per piccole e medie imprese, proprietà e locazioni, famiglia). E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ e Sudest S.C.P.A. in materia di governance interna degli enti locali e territoriali. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI, per funzionari e dirigenti di Comuni e Province del Lazio in tema di sistemi di finanziamento delle entrate degli enti locali. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ titolare e responsabile nazionale degli uffici legali di svariate associazioni delle Forze Armate e del comparto civile della Sicurezza. Fino al dicembre 2001 è stato direttore responsabile della rivista mensile a tiratura nazionale “La Rivista dell’Arma: norme, giurisprudenza e dottrina”. Dal gennaio 2001 è stato unico componente non militare dell’Osservatorio Permanente per la Sicurezza (OPPS) di Milano, ed è nel comitato scientifico della rivista ufficiale “Il benemerito”. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' anche presidente e cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, anch’essa attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E’ iscritto all’albo degli Avvocati di Telecom Italia S.p.A. ed è legale del gruppo (ASSILT). E’ difensore di fiducia di varie associazioni professionali, di categoria, del settore del c.d. no profit e consulente legale di federazioni sindacali nell’ambito del comparto della sicurezza. Assiste, tra gli altri, rilevanti gruppi industriali, società immobiliari di interesse nazionale e comunitario, amministrazioni territoriali e locali. E’ titolare dell’ufficio legale di OIPA – Osservatorio imprese e pubbliche amministrazioni. Dal 2008 è stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standarda performance” voluto dal Ministro Brunetta. Nel suo percorso professionale è stato anche autore di svariate pubblicazioni scientifiche sul pubblico impiego, in materia edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale, diritto forense (deontologia, previdenza e ordinamento professionale). Dall’ottobre del 2009 è stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma. Difende svariate Amministrazioni pubbliche e Aziende Sanitarie. E' esperto in materia di anticorruzione e trasparenza. Dal 2012 è’ Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma (eletto con ben 4.300 preferenze). Dal dicembre 2013, rivesta la carica di Consigliere Tesoriere. Dall'aprile 2016 è componente del Consiglio giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Roma. E' stato componente dell'assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) della quale ha fatto parte sino all'elezione al COA di Roma nel 2012; all’interno dell’OUA poi è stato eletto coordinatore della commissione di diritto amministrativo. E' stato eletto come delegato al congresso nazionale forense di Bologna (2008) ed a quello di Genova (2010) ed ha partecipato, come Consigliere del COA romano, al congresso nazionale forense di Bari (2012) e di Venezia (2014).

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