Cass. S. U. 8 marzo 2022, n. 7514: non si configura un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario nei giudizi di opposizione all’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali

Le SS.UU. enunciano il criterio per stabilire quando sia necessario evocare in giudizio il concessionario e l’ente impositore, in materia di contribuzione obbligatoria.

La questione può essere affrontata in questi termini:

è corretto evocare in giudizio soltanto il concessionario (agente della riscossione) in relazione all’accertamento della prescrizione di crediti contributivi, portati in cartelle delle quali si contesti l’avvenuta notifica? O è invece necessario che la controversia coinvolga anche l’ente impositore (art. 24 del d.lgs. n. 46/1999: questione di merito)?

Nella fattispecie, la contribuente, venuta a conoscenza dell’iscrizione a ruolo di un suo debito di contributi previdenziali, aveva evocato in giudizio il concessionario alla riscossione, chiedendo l’accertamento dell’infondatezza della pretesa creditoria, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, con conseguente prescrizione del preteso credito.

Finora, in materia previdenziale, le soluzioni adottate dalla giurisprudenza sono state diverse, oscillando tra l’ipotesi di un litisconsorzio necessario INPS e concessionario e quella di un litisconsorzio provocato dalla chiamata in giudizio a istanza di parte o d’ufficio.

Secondo la soluzione adottata delle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata, il criterio generale per stabilire se la partecipazione al giudizio di un soggetto debba considerarsi necessaria ope legis non può che essere quello della utilità della pronuncia, intesa come  “…idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum”. 

La sentenza rimane utile e dispiega i suoi effetti anche senza la partecipazione del concessionario, avendo quest’ultimo il ruolo di mero destinatario del pagamento (in quanto l’annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti verso l’esattore non presente in giudizio).

Nell’ambito della riscossione dei crediti previdenziali, quindi, deve affermarsi il principio per cui la legittimazione a contraddire, quando vi sia contestazione nel merito, spetta esclusivamente all’ente impositore. Pertanto, l’opposizione tardiva ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, rivolta esclusivamente nei confronti del concessionario (e non anche dell’ente impositore), al fine di far valere la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario, il quale non è titolare del diritto di credito, ma mero soggetto legittimato a ricevere il pagamento.

La mancata evocazione in giudizio dell’ente previdenziale comporta, quindi, una pronuncia di difetto di legittimazione passiva del concessionario, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Avv. Francesco Giglioni

Federico Bocchini

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