Come viene tassata l’indennità di occupazione senza titolo ai fini dell’imposta di registro

Sono sorti in passato dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, delle somme corrisposte dal conduttore nei casi di occupazione di un immobile senza averne titolo.

Questo trattamento varia in relazione alla natura risarcitoria o corrispettiva dell’indennità pagata dal soggetto cheoccupa l’immobile. 

Nel primo caso si applica l’imposta di registro nella misura del 3 per cento, nel secondo, invece, del 2 per cento. L’Agenzia delle Entrate con una circolare e successivamente con un comunicato stampa ha confermato di fatto quanto già stabilito con due precedenti risoluzioni. 

Difatti, già nella risoluzione del 17 gennaio 1991, prot. 260293 era stato affermato il principio per cui le indennità di occupazione di immobili non costituiscono canoni di locazione ma assumono, invece, una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario.

Con la risoluzione n. 22 del 1 marzo 2004 era stato affermato, in relazione ad una diversa fattispecie, che i rapporti di occupazione senza titolo “…sono riconducibili nella sostanza a contratti di locazione e le somme corrisposte periodicamente dagli occupanti hanno natura di canoni di locazione, dovendosi escludere, pertanto, la corresponsione a titolo di risarcimento di danno conseguente ad illecito e pertanto assoggettati alla disciplina dell’imposta di registro di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 17 del Testo Unico e articolo 5 della Tariffa, parte prima. Ne consegue che sui “canoni di locazione” relativi ai periodi di occupazione si applica l’aliquota del 2 per cento”. Dunque, le succitate risoluzioni hanno individuato un diverso trattamento fiscale delle indennità di occupazione senza titolo, sulla base della diversa natura risarcitoria o corrispettiva.

Quando l’indennità ha natura chiaramente risarcitoria, desumibile dalla volontà del proprietario di non proseguire il rapporto di locazione, ha affermato la circolare, non si applica l’aliquota del 2 per cento prevista per i contratti di locazione, bensì quella del 3 per cento prevista per gli atti relativi alle prestazioni a contenuto patrimoniale. Diversamente, quando l’occupazione avviene come prosecuzione dopo la scadenza del contratto, o in generale in assenza di contratto e senza che il proprietario abbia messo in atto azioni per rientrare in possesso del bene, le indennità corrisposte possono essere assimilate ai fini fiscali ai contratti di locazione e quindi con l’imposta di registro del 2 per cento.

In questo caso, inoltre, trova applicazione la disposizione secondo cui l’ammontare dell’imposta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro. 


Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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