Superbonus o bonus facciate, due interventi alternativi.

In relazione alla possibilità di fruire del bonus facciate e di cumulare il superbonus con altre agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto precisato con la circolare n. 24/E del 2020.

Gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa; qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, occorre che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Non si può fruire di più agevolazioni sulle stesse spese. Se tuttavia si vogliono realizzare lavori sia ammessi al superbonus che al bonus facciate, si potrà scegliere di utilizzare ambedue le detrazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

In chiusura, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il superbonus del 110% spetta anche per costi collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, sempre però nel limite complessivo di spesa di 96.000 euro.

L’accesso al bonus facciate del 90% è riconosciuto esclusivamente se gli interventi da eseguire “siano autonomi e non di completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso”. Per poter beneficiare di tutte e due le agevolazioni, il contribuente dovrà:

  • fornire adeguata dimostrazione dell’autonomia degli interventi in questione,
  • contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi,
  • effettuare ogni altro adempimento richiesto.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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