{"id":1761,"date":"2020-06-17T12:38:01","date_gmt":"2020-06-17T10:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=1761"},"modified":"2020-06-17T12:38:02","modified_gmt":"2020-06-17T10:38:02","slug":"il-riparto-di-competenza-tra-giudice-del-lavoro-e-giudice-fallimentare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/il-riparto-di-competenza-tra-giudice-del-lavoro-e-giudice-fallimentare\/","title":{"rendered":"IL RIPARTO DI COMPETENZA TRA GIUDICE DEL LAVORO E GIUDICE FALLIMENTARE"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Analisi dell\u2019evoluzione della giurisprudenza di legittimit\u00e0 in tema di riparto della competenza in materia di lavoro nell\u2019ambito di una procedura concorsuale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il tema del riparto della competenza tra Giudice del Lavoro e Giudice del Fallimento su domande giudiziarie rientranti nella materia del lavoro in seno ad una procedura concorsuale ha conosciuto, nella giurisprudenza di legittimit\u00e0 dell\u2019ultimo ventennio, soluzioni a tratti contrastanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla questione v\u2019\u00e8 da annotare una significativa tendenza ad ampliare l\u2019ambito di cognizione del Giudice del Lavoro, a discapito della competenza del Giudice del Fallimento, anche in parziale difformit\u00e0 al tenore letterale del vigente impianto normativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli articoli del r.d. 267\/1942 (Legge Fallimentare) e le analoghe disposizioni normative introdotte con il d.lgs. 14\/2019 del (Codice della Crisi d\u2019Impresa), che disciplinano la competenza del Giudice della procedura concorsuale, sembrerebbero suggerire la volont\u00e0 del Legislatore di attribuire a quest\u2019ultimo la competenza a decidere in merito a tutte le azioni giudiziarie derivanti dal Fallimento e dalla Liquidazione Giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto previsto dall\u2019art. 24 l. fall., il Tribunale che ha dichiarato il fallimento \u00e8 competente, infatti, a giudicare su tutti i procedimenti giudiziari relativi alla procedura concorsuale che incidono sul patrimonio del fallito.<\/p>\n\n\n\n<p>Detta previsione normativa \u00e8 stata sostanzialmente recepita nell\u2019art. 32 C.C.I., con attribuzione al Tribunale delle Imprese che ha dichiarato l\u2019apertura della liquidazione giudiziale della competenza a decidere in merito alle azioni da essa derivanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Altres\u00ec, l\u2019art. 52 l. fall e il novellato art. 151 C.C.I. statuiscono la devoluzione esclusiva, al Tribunale che ha dichiarato l\u2019apertura della procedura concorsuale, dell\u2019accertamento dei crediti ancorch\u00e9 muniti diritto di prelazione o prededucibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Da tali premesse, parrebbe che la&nbsp;<em>vis attractiva<\/em>&nbsp;del Tribunale che ha dichiarato l\u2019apertura della Procedura Concorsuale prescinda dalla materia del contendere.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, alla luce dell\u2019evoluzione della giurisprudenza di legittimit\u00e0 dell\u2019ultimo ventennio, occorrono alcune precisazioni in punto di riparto della competenza in caso di azioni giudiziarie in materia di lavoro in seno ad una procedura concorsuale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La giurisprudenza fino alla Cassazione 19308\/2016<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 innegabile che dalla lettura degli artt. 24, 52 e 92 della legge fallimentare, possa ravvisarsi, in favore del foro concorsuale, un\u2019attrazione della competenza a statuire su tutte le questioni che abbiano come fine ultimo il riconoscimento del credito in seno all\u2019accertamento dello stato passivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Partendo da tale postulato e al fine di tutelare la&nbsp;<em>par condicio creditorum<\/em>, le pronunce di legittimit\u00e0 pi\u00f9 risalenti, infatti, tendevano a riservare al Giudice Fallimentare tutte le controversie che avessero, come fine ultimo, l\u2018accertamento di un credito concorsuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nello specifico, gli&nbsp;<a>Ermellini, c<\/a>on le numerose pronunce emesse, erano giunti a suddividere le competenze tra Tribunale Fallimentare e Tribunale del Lavoro con le seguenti modalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Al Giudice Fallimentare erano devoluti i procedimenti relativi all\u2019accertamento dei crediti relativi al rapporto di lavoro e, pi\u00f9 in generale, dei diritti del lavoratore, quando propedeutici all\u2019ammissione dei suddetti crediti nello stato passivo della procedura concorsuale; cos\u00ec, ad esempio, la domanda volta all\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento \u00e8 stata ritenuta dai Giudici di legittimit\u00e0 di competenza del Tribunale Fallimentare, avendo carattere strumentale rispetto alla indennit\u00e0 pecuniaria perseguita dall\u2019attore (Cass. Lavoro n. 9306\/1996).<\/p>\n\n\n\n<p>Al Giudice del Lavoro, diversamente, erano demandati i giudizi di cognizione riguardanti le domande di mero accertamento non finalizzate ad una successiva ammissione allo stato passivo o volte all\u2019ottenimento di una sentenza costitutiva quali, ad esempio, l\u2019accertamento del rapporto di lavoro subordinato senza una conseguente richiesta economica di natura retributiva o di risarcimento dei danni (Cass. 11439\/2004), ossia quelle domande non configurabili come mere pretese creditorie (Cass 7129\/2011).<\/p>\n\n\n\n<p>Unica eccezione alla ripartizione cos\u00ec delineata, consisteva nell\u2019azione proposta dinanzi al Giudice del Lavoro per ottenere, a seguito dell\u2019accertamento dell\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento del lavoratore, la reintegra sul posto di lavoro e la condanna generica del datore al risarcimento del danno.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, secondo la vecchia formulazione dell\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (In vigore dal 26 maggio 1990 al 17 luglio 2012), l\u2019eventuale ristoro pecuniario del lavoratore non era oggetto di autonoma valutazione del Giudice del Lavoro (come, invece, nella successiva formulazione), essendo predeterminato dalla norma dal giorno del licenziamento a quello dell&#8217;effettiva reintegrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, con la pronuncia n. 19308\/2016 i Giudici della Corte di Cassazione della Sezione Lavoro stabilivano la competenza del Tribunale del Lavoro in merito alle domande di reintegra del lavoratore sul posto di lavoro, ancorch\u00e9 correlate da una richiesta generica di condanna del datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale orientamento era sicuramente influenzato da due ordini di ragioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte Suprema, l\u2019attribuzione esclusiva al Giudice del Lavoro della statuizione sull\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento, sulla domanda di reintegra e sulla conseguente condanna generica del datore di lavoro, in luogo della ripartizione delle singole fasi con il Giudice del Fallimento, consente, infatti, di ottenere una pronuncia definitiva in tempi sicuramente pi\u00f9 brevi.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda, peraltro, cos\u00ec come sopra delineata, coinvolge interessi di natura squisitamente extra-concorsuale, avendo quale presupposto primario l\u2019interesse del lavoratore alla sua corretta qualificazione all\u2019interno dell\u2019impresa fallita, sia per un\u2019eventuale (per quanto remota) ripresa dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, sia per tutelare i propri interessi contributivi e previdenziali e, quindi, estranei all\u2019esigenza della&nbsp;<em>par condicio creditorum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 sino alla sentenza n. 19308\/2016.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019attuale orientamento della Corte di Cassazione Sezione Lavoro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A partire dal 2017, le pronunce emesse dalla Suprema Corte vedono una progressiva erosione della competenza del Giudice fallimentare in favore del Giudice del Lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza n. 15066 del 22 giugno 2017, infatti, \u00e8 stato stabilito il principio secondo il quale, durante la pendenza della procedura concorsuale devono ritenersi&nbsp;<em>\u201cimproponibili o improseguibili temporaneamente le domande dirette ad ottenere una condanna pecuniaria del datore di lavoro, ancorch\u00e9 accompagnate da richieste strumentali di accertamento o costitutive\u201d.<\/em>&nbsp;&nbsp;Di converso, devono essere proposte o proseguite davanti al Giudice di Lavoro le domande non aventi ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro. Tra queste pu\u00f2 ricomprendersi sicuramente l\u2019impugnativa di licenziamento che, ai fini dell\u2019ammissione allo stato passivo, presuppone che il Giudice del Lavoro si sia pronunciato sia sull\u2019<em>an&nbsp;<\/em>che sul&nbsp;<em>quantum<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, pur facendo salvi i principi dettati dall\u2019art. 24 l. fall., detta pronuncia ne limita l\u2019operato statuendo che, laddove si richieda l\u2019emissione una sentenza di mero accertamento o costitutiva, la relativa azione deve essere radicata dinanzi al Giudice del Lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Proseguendo nell\u2019esposizione del ragionamento, la pronuncia giunge alla conclusione che, qualora venga statuita l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento con conseguente tutela risarcitoria del lavoratore, il Giudice adito \u00e8 tenuto anche fornire la quantificazione del risarcimento, sottraendone la competenza al Giudice del Fallimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte, infatti, l\u2019eventuale divisione delle competenze tra le Sezioni del Lavoro e Fallimentare comporterebbe un eccessivo allungamento dei tempi utili ad ottenere il ristoro del lavoratore dell\u2019impresa fallita, oltre che un\u2019evidente disparit\u00e0 di trattamento rispetto al lavoratore dell\u2019impresa&nbsp;<em>in bonis<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In buona sostanza, la Cassazione stabilisce il discrimine secondo il quale il Giudice del Lavoro pu\u00f2 arrivare a quantificare il risarcimento dovuto al lavoratore ma non pu\u00f2 spingersi a condannare il Fallimento al pagamento della somma.<\/p>\n\n\n\n<p>La tendenza all\u2019ampliamento delle competenze del Giudice del Lavoro delineata dai Giudici della Cassazione trova conferma anche con la pronuncia n. 522 dell\u201911.01.2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, nello statuire sull\u2019illegittimit\u00e0 di un licenziamento intimato da un curatore fallimentare, viene riconosciuta la competenza del Giudice del Lavoro, anche laddove l\u2019attivit\u00e0 lavorativa risulti sospesa ai sensi dell\u2019art. 72 l. fall.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, qualora venga accertata l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimato dal curatore fallimentare, il lavoratore ha diritto all\u2019ammissione al passivo della procedura concorsuale per i crediti risarcitori conseguenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, con la sentenza n. 16443 del 21.06.2018, la Corte di Cassazione ha voluto meglio delineare le competenze tra Giudice del Lavoro e Giudice del Fallimento, nel caso in cui sia necessario accertare l\u2019entit\u00e0 del risarcimento del danno da licenziamento a seguito dell\u2019entrata in vigore della l. 92\/2012 (Legge Fornero).<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte, in linea con l\u2019orientamento delle pi\u00f9 recenti pronunce, respinge la tesi secondo la quale l\u2019accertamento del&nbsp;<em>quantum<\/em>&nbsp;sia estraneo alla competenza del Giudice del Lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, la Corte approda a ricostruire le competenze attribuibili ai due differenti Giudici, ripartendole con le seguenti modalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Al Giudice del Lavoro spetta il giudizio su qualsiasi controversia riguardante lo\u00a0<em>\u201cstatus di lavoratore\u201d<\/em>\u00a0e, quindi, il diritto alla legittima instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto lavorativo, nonch\u00e9 la sua corretta qualificazione e qualit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Viceversa, al Giudice del Fallimento, \u00e8 rimessa la verifica e la qualificazione dei crediti dipendenti dal rapporto lavorativo esclusivamente alla partecipazione in concorso con gli altri creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti, secondo il ragionamento della Suprema Corte nell\u2019ultima sentenza richiamata, l\u2019unico titolo idoneo ai fini dell\u2019ammissione allo stato passivo \u00e8 dato dall\u2019accertamento del Giudice Fallimentare, anche in conseguenza di domande strumentali di mero accertamento o costitutive.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale accertamento, tuttavia, avendo una valenza esclusivamente endoconcorsuale, non pu\u00f2 riguardare l\u2019accertamento del credito, ma deve limitarsi&nbsp;<strong>alla sola verifica del diritto alla partecipazione al concorso con gli altri creditori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, i Giudici di Legittimit\u00e0, ritengono che vi sia una differenza di&nbsp;<em>petitum&nbsp;<\/em>e&nbsp;<em>causa petendi&nbsp;<\/em>tra le domande proposte. Nel caso del Giudice del Lavoro rileva l\u2019interesse del lavoratore alla tutela della sua posizione all\u2019interno dell\u2019impresa, oltre che alla tutela dei propri diritti previdenziali e patrimoniali, estranei alla&nbsp;<em>par condicio creditorum<\/em>. Diversamente, nel caso del Giudice del Fallimento, rileva l\u2019accertamento dei diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso al patrimonio del fallito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dalla valutazione delle norme e delle pronunzie richiamate, si pu\u00f2 facilmente evincere come la giurisprudenza abbia inteso fornire una nuova interpretazione della&nbsp;<em>vis attractiva<\/em>&nbsp;data dall\u2019art. 24 l. fall., reinterpretandola alla luce delle riforme intervenute in materia di diritto del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Non deve dimenticarsi, infatti, che il testo originario della legge fallimentare risale al 1942 e, nonostante gli interventi di riforma del Legislatore, il suo tenore letterale risulterebbe anacronistico rispetto al tessuto normativo vigente, soprattutto in materia di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, l\u2019interpretazione delineata dalla Cassazione, appare in linea col principio pi\u00f9 volte ribadito nella disamina delle pronunce richiamate, secondo cui esulano dalla competenza del Giudice Fallimentare tutte quelle domande che non prevedono un accertamento endoconcorsuale, non essendo dirette principalmente alla soddisfazione sull\u2019attivo del fallimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Enrico Maria Rotondo \u2013 Francesco Giglioni<\/em><\/strong><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Analisi dell\u2019evoluzione della giurisprudenza di legittimit\u00e0 in tema di riparto della competenza in materia di lavoro nell\u2019ambito di una procedura concorsuale Introduzione Il tema del riparto della competenza tra Giudice del Lavoro e Giudice del Fallimento su domande giudiziarie rientranti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1761","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pubblicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1761"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1761\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1762,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1761\/revisions\/1762"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}