{"id":1821,"date":"2020-10-23T19:12:07","date_gmt":"2020-10-23T17:12:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=1821"},"modified":"2020-10-23T19:12:09","modified_gmt":"2020-10-23T17:12:09","slug":"nuovo-dpcm-e-assemblee-condominiali-che-cosa-deve-fare-lamministratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/nuovo-dpcm-e-assemblee-condominiali-che-cosa-deve-fare-lamministratore\/","title":{"rendered":"Nuovo Dpcm e assemblee condominiali: che cosa deve fare l\u2019amministratore?"},"content":{"rendered":"\n<p>Condominio: assente.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec come quelli precedenti, anche il nuovo Dpcm \u2013 annunciato nella serata di domenica 18 ottobre dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore fino al 13 novembre (a meno di ulteriori aggiornamenti e modifiche in caso di incremento della curva epidemiologica) non reca alcuno specifico riferimento alle assemblee condominiali, che, dunque, non \u00e8 chiaro se possano o meno essere convocate in presenza.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/42307689-gruppo-di-impiegati-di-concetto-che-si-incontrano-per-discutere-le-idee-68800853-1024x682.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1822\" srcset=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/42307689-gruppo-di-impiegati-di-concetto-che-si-incontrano-per-discutere-le-idee-68800853-1024x682.jpeg 1024w, https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/42307689-gruppo-di-impiegati-di-concetto-che-si-incontrano-per-discutere-le-idee-68800853-300x200.jpeg 300w, https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/42307689-gruppo-di-impiegati-di-concetto-che-si-incontrano-per-discutere-le-idee-68800853-768x512.jpeg 768w, https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/42307689-gruppo-di-impiegati-di-concetto-che-si-incontrano-per-discutere-le-idee-68800853.jpeg 1300w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Assemblee di condominio ed il nuovo DPCM<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>L\u2019unico passaggio del decreto lontanamente assimilabile alla casistica condominiale \u00e8, infatti, quello riportato all\u2019articolo 1, comma 5, che recita come segue: \u201c5) dopo la lettera n) \u00e8 aggiunta la seguente: \u00abn-bis) sono sospese tutte le attivit\u00e0 convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell\u2019ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalit\u00e0 a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>CHE COSA SI SA OGGI<br>Fatta salva l\u2019assurdit\u00e0 di dover \u2013 ancora oggi \u2013 fare riferimento a materie terze rispetto a quella condominiale per cercare di interpretare se le assemblee di condominio in presenza siano autorizzate o vietate, dal combinato disposto dei due ultimi Dpcm (13 ottobre e 18 ottobre) si evince quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<p>gli spettacoli in luoghi chiusi sono limitati a un massimo di 200 spettatori;<br>restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi quando non \u00e8 possibile assicurare le condizioni di distanza interpersonale, sanificazione e capienza massima;<br>sono vietate le feste nei luoghi al chiuso;<br>le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nelle abitazioni private \u00e8 fortemente raccomandato di ricevere non pi\u00f9 di 6 persone non conviventi;<br>le attivit\u00e0 convegnistiche sono sospese;<br>\u00e8 \u201cfortemente raccomandato\u201d svolgere le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza;<\/p>\n\n\n\n<p>CHE COSA DEVE FARE L\u2019AMMINISTRATORE?<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla scia di quanto sopra, e tanto pi\u00f9 alla luce dei dati di diffusione dell\u2019epidemia, si pu\u00f2 ritenere che la convocazione di un\u2019assemblea di condominio in presenza, seppur non esplicitamente vietata, non sia comunque consigliabile.E d\u2019altra parte, almeno sul versante dell\u2019approvazione dei rendiconti, l\u2019amministratore pu\u00f2 ora godere del salvacondotto assicurato dalla legge 126\/2020 di conversione del Dl Agosto, che proroga fino alla cessazione dello stato d\u2019emergenza la scadenza per la convocazione della relativa assemblea.Quanto, invece, alla questione superbonus \u2013 e cio\u00e8 quella che sta forse destando le maggiori fibrillazioni tra i cond\u00f2mini \u2013 \u00e8 ampiamente probabile che il termine per fruire dell\u2019agevolazione venga dilatato di uno, o pi\u00f9 presumibilmente 2 anni; senza contare che di qui ai prossimi mesi saranno con tutta probabilit\u00e0 varati \u2013 perlomeno a livello locale \u2013 provvedimenti pi\u00f9 restrittivi, che renderanno, comunque, ulteriormente complesso l\u2019avvio di lavori gi\u00f9 di per s\u00e9, peraltro, quasi sempre rimandati a primavera.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019 ASSEMBLEA TELEMATICA<br>Posto che un momento di confronto sui conti condominiali sarebbe in ogni caso auspicabile e in molti casi, anzi, necessario, non ci sono, dunque, ragioni formali, legali o sostanziali per affrettarsi \u2013 in questo specifico momento \u2013 a convocare un\u2019assemblea in presenza.Per\u00f2, \u00e8 anche vero che occorre fare i conti con le \u2013 pur legittime \u2013 istanze dei cond\u00f2mini, molti dei quali hanno avuto modo di riunirsi per l\u2019ultima volta in assemblea condominiale ormai pi\u00f9 di un anno fa, e rivendicano il diritto a non rimandare oltre.Come uscire da questa impasse? Difficile a dirsi. E quasi impossibile a farsi con il \u201cnuovo strumento\u201d dell\u2019assemblea da remoto; il quale, pur legittimato dalla legge 126\/2020, necessita del \u201cprevio consenso di tutti i cond\u00f2mini\u201d, senza contare l\u2019oggettiva complessit\u00e0 di attuazione dal punto di vista tecnologico.<\/p>\n\n\n\n<p>IL PARERE DI TOLOMELLI (ABICONF)<\/p>\n\n\n\n<p>Le considerazioni fatte sopra, sono condivise, tra i tanti, dal presidente di Abiconf, Andrea Tolomelli: \u201cIl nuovo Dpcm, come al solito, ci lascia pi\u00f9 interrogativi che certezze. Vi si parla di divieto per convegni o congressi. Dunque, la domanda \u00e8: le nostre assemblee di condominio che cosa sono? Sono equiparabili ai convegni? La dotta Treccani dice che sono sinonimi. Ad ogni buon conto, non pu\u00f2 essere che per lavorare gli amministratori condominiali debbano costantemente trovarsi innanzi a questi dubbi interpretativi\u201d.\u201cPur avendo il massimo rispetto e la pi\u00f9 alta comprensione per la miriade di problemi che interessano lo staff governativo \u2013 conclude Tolomelli \u2013 penso che i nostri Governanti, i loro assistenti e funzionari vivano anch\u2019essi in condominio; pertanto sarebbe auspicabile che si occupassero con puntualit\u00e0 anche terminologica di un mondo che coinvolge la maggioranza degli italiani\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>IL PARERE DI RIZZI (ANAPIC)<\/p>\n\n\n\n<p>Dal canto suo, il presidente nazionale di Anapic, Lucia Rizzi, suggerisce di sospendere l\u2019attivit\u00e0 assembleare. \u201cGi\u00e0 prima del 19 ottobre \u2013 commenta \u2013 tale attivit\u00e0 poteva svolgersi soltanto nel rispetto delle norme anti-covid. Oggi, stante l\u2019aggravarsi dell\u2019epidemia, si reputa che le prescrizioni siano ancora pi\u00f9 rigorose\u201d.\u201cIn particolar modo \u2013 aggiunge Rizzi \u2013 anche se una riunione di condominio non pu\u00f2 essere definita un convegno in senso stretto, si ritiene che essa rientri nel generale divieto di tenere riunioni in presenza. Naturalmente, nel prendere la decisione, si dovr\u00e0 tenere conto di eventuali disposizioni a carattere regolamentare disposte dai sindaci o da ordinanze regionali. Dato per\u00f2 che esse potranno essere solo pi\u00f9 restrittive di quelle nazionali, ci si sente di escludere che possano pemettere riunioni, assembramenti ecc. Anzi, \u00e8 possibile che un condominio rientri in una \u201czona<br>rossa\u201d locale. In tal caso le assemblee saranno vietate senza se e senza ma\u201d.Va da s\u00e9 \u2013 specifica ancora Rizzi \u2013 che ci saranno ulteriori sviluppi, posto che la situazione appare<br>quantomai fluida, ma in che senso \u00e8 difficile prevedere. A mio parere, stante la natura particolare, eccezionale e successiva delle disposizioni anti-assembramento, l\u2019amministratore non potr\u00e0 essere soggetto a responsabilit\u00e0 alcuna per non aver tenuto le assemblee, neanche quando le stesse saranno richieste dai cond\u00f2mini secondo le procedure ordinarie. Viceversa, sar\u00e0 responsabile civilmente e penalmente delle conseguenze negative che dovessero verificarsi in conseguenza delle assemblee che vorr\u00e0 svolgere. A tale proposito esortiamo anche a controllare le polizze assicurative professionali, visto che solitamente esse prevedono che la copertura non opera per i casi di calamit\u00e0 naturale\u201d.Un\u2019ultima annotazione: \u201cPer le attivit\u00e0 indifferibili e urgenti e per quelle di ordinaria e piccola manutenzione potranno valere le disposizioni comuni. Peraltro, stante la proroga del superbonus, si reputa che esso non potr\u00e0 essere colpito pi\u00f9 di tanto da questa normativa emergenziale. Con l\u2019occasione si rinnova anche l\u2019invito a condividere l\u2019appello di Anapic perch\u00e9 si affermi con forza di legge, superando le incertezze giurisprudenziali, la validit\u00e0 ed efficacia del voto via pec in attesa di una diffusione sul territorio nazionale della tecnologia che consente le assemblee da remoto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal sito https:\/\/avvocatofedericobocchini.it\/news\/165-nuovo-dpcm-e-assemblee-condominiali.html<\/p>\n\n\n\n<p>Avv. Federico Bocchini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Condominio: assente. 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