{"id":183,"date":"2015-06-16T15:28:44","date_gmt":"2015-06-16T13:28:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=183"},"modified":"2016-07-21T09:02:02","modified_gmt":"2016-07-21T07:02:02","slug":"notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo\/","title":{"rendered":"Notifiche via PEC nel processo amministrativo"},"content":{"rendered":"<p>IL Consiglio di STato, Sezione VI, con Sentenza n. 2682 del 28.5.2015 ha finalmente statuito in merito all&#8217;ammissibilit\u00e0 della notifica via PEC anche nel processo amministrativo.<\/p>\n<p>Si riporta uno stralcio del passaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;<em>&#8230;l&#8217;art. 46 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell&#8217;aggiungere all&#8217;art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall&#8217;articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale &#8220;le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa&#8221;, avrebbe sancito l&#8217;inapplicabilit\u00e0, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica \u2013a mezzo PEC dell&#8217;atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell&#8217;espressa autorizzazione presidenziale di cui all&#8217;art. 52, comma 2, del c.p.a. ). In particolare, nell&#8217;appello si enuncia la tesi per cui nel processo amministrativo il legale non pu\u00f2 certificare la conformit\u00e0 delle copie di documenti spediti per via telematica e che la notifica per il destinatario del ricorso non si perfeziona nel momento in cui si genera la ricevuta, dato che regole tecniche e procedure utilizzate nel processo civile e disciplinate dal regolamento approvato con il d. m. 3 aprile 2013, n. 48, &#8220;non si applicano alla giustizia amministrativa&#8221;, che ne \u00e8 stata espressamente esclusa.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La premessa interpretativa e le conclusioni non convincono.<\/em><br \/>\n<em>In realt\u00e0, il sopra citato art. 46 esclude l&#8217;applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell&#8217;art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012 il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l&#8217;adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche gi\u00e0 dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 &#8220;acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2&#8221;.<\/em><br \/>\n<em>La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non pu\u00f2 considerarsi ostativa alla validit\u00e0 ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui pi\u00f9 interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall&#8217;art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l&#8217;avvocato &#8220;pu\u00f2 eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale [&#8230;] a mezzo della posta elettronica certificata&#8221;.<\/em><br \/>\n<em>Nel processo amministrativo telematico (PAT) \u2013contemplato dall&#8217;art. 13 delle norme di attuazione di cui all&#8217;Allegato 2 al cod. proc. amm. &#8211; \u00e8 ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell&#8217;autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a &#8220;forme speciali&#8221; di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (sull&#8217;ammissibilit\u00e0 e sull&#8217;immediata operativit\u00e0 della notifica del ricorso a mezzo PEC nel processo amministrativo vanno segnalate le recentissime sentenze del Tar Campania \u2013Napoli, n. 923 del 6 febbraio 2015 e del Tar Calabria \u2013Catanzaro, n. 183 del 4 febbraio 2015).<\/em><br \/>\n<em>Se con riguardo al PAT lo strumento normativo che contiene le regole tecnico \u2013operative resta il DPCM al quale fa riferimento l&#8217;art. 13 dell&#8217;Allegato al c.p.a. , ci\u00f2 non esclude per\u00f2 l&#8217;immediata applicabilit\u00e0 delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC.<\/em><br \/>\n<em>Sulle regole tecnico \u2013operative applicabili, viene in rilievo il d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l&#8217;art. 3 bis della l. n. 53 del 1994&#8230;&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Avv.Marco Di Giuseppe<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL Consiglio di STato, Sezione VI, con Sentenza n. 2682 del 28.5.2015 ha finalmente statuito in merito all&#8217;ammissibilit\u00e0 della notifica via PEC anche nel processo amministrativo. Si riporta uno stralcio del passaggio. &#8220;&#8230;l&#8217;art. 46 del d. l. 24 giugno 2014,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-amministrativo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=183"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":280,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183\/revisions\/280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}