{"id":1957,"date":"2021-01-17T11:21:56","date_gmt":"2021-01-17T10:21:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=1957"},"modified":"2021-01-17T11:21:57","modified_gmt":"2021-01-17T10:21:57","slug":"puo-lamministratore-di-srl-essere-anche-dipendente-della-stessa-societa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/puo-lamministratore-di-srl-essere-anche-dipendente-della-stessa-societa\/","title":{"rendered":"Pu\u00f2 l\u2019amministratore di Srl essere anche dipendente della stessa societ\u00e0?"},"content":{"rendered":"\n<p>L&#8217;INPS ha finalmente aperto, anche se con dei paletti,  al doppio ruolo di amministratore e dipendente della stessa societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019INPS, con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019 cambia orientamento e apre al doppio ruolo per chi ricopre cariche sociali in S.R.L. e S.P.A. e ne \u00e8 contemporaneamente lavoratore dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>La nuova interpretazione, ha seguito l\u2019orientamento sviluppatosi in ambito giurisprudenziale, che ha negli anni consentito agli amministratori di SRL di assumere anche la qualifica di lavoratore dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di assicurare l\u2019uniformit\u00e0 di comportamento da parte dell&#8217;Ente, l&#8217;INPS ha dovuto chiarire questa possibilit\u00e0 anche in ambito previdenziale ed assistenziale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il messaggio n. 3359 dell&#8217;INPS del 17 settembre 2019 specifica per\u00f2 che il doppio ruolo di amministratore e dipendente di societ\u00e0 \u00e8 compatibile soltanto qualora vengano rispettati determinati requisiti.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019amministratore di una SRL o di una SPA potr\u00e0 quindi legittimamente instaurare anche un rapporto di lavoro subordinato con la stessa societ\u00e0, nel rispetto dei requisiti esplicitati dall\u2019INPS.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di analizzarli, \u00e8 bene sottolineare l\u2019importanza del cambio di orientamento dell\u2019INPS rispetto a quanto indicato nella circolare n. 179 dell\u20198 agosto 1989, nella quale era stato escluso che: \u201c<em>per i presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati\u201d potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima societ\u00e0<\/em>.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2011, a seguito dell\u2019interpretazione contraria della Cassazione, l\u2019INPS aveva dato segnali di una prima timida apertura, ammettendo che in alcuni casi fosse possibile essere presidente e dipendente, ma solamente di una cooperativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo quasi 20 anni e diverse pronunce della giurisprudenza di merito, finalmente l&#8217;INPS ha cambiato orientamento, aprendo finalmente a questo &#8220;doppio ruolo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Per consentire la compatibilit\u00e0 dello status di amministratore di societ\u00e0 di capitali con lo svolgimento di attivit\u00e0 di lavoro subordinato, dovranno sussistere i seguenti requisiti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>che il potere deliberativo (come regolato dall\u2019atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volont\u00e0 dell\u2019ente, sia affidato all\u2019organo (collegiale) di amministrazione della societ\u00e0 nel suo complesso e\/o ad un altro organo sociale espressione della volont\u00e0 imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;<\/li><li>che sia fornita la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cio\u00e8 dell\u2019assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all\u2019effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell\u2019organismo sociale a cui appartiene;<\/li><li>che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la societ\u00e0. In particolare, deve trattarsi di attivit\u00e0 che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Avv. Federico Bocchini<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;INPS ha finalmente aperto, anche se con dei paletti, al doppio ruolo di amministratore e dipendente della stessa societ\u00e0. 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