{"id":1965,"date":"2021-01-21T15:59:12","date_gmt":"2021-01-21T14:59:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=1965"},"modified":"2021-01-21T16:04:12","modified_gmt":"2021-01-21T15:04:12","slug":"la-nuova-tabella-unica-delle-lesioni-a-cura-del-consigliere-alessia-alesii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/la-nuova-tabella-unica-delle-lesioni-a-cura-del-consigliere-alessia-alesii\/","title":{"rendered":"LA NUOVA TABELLA UNICA DELLE LESIONI A CURA DEL CONSIGLIERE ALESSIA ALESII."},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Tabella unica nazionale delle menomazioni all\u2019integrit\u00e0 psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidit\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi regolatori alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali dell\u2019ultimo decennio nelle nuove attribuzioni del Ministro dello Sviluppo Economico per ilrisarcimento del danno non patrimonialedelle<strong> lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti <\/strong>nonch\u00e9del danno conseguente <strong>all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019esercente la professione sanitaria <\/strong>e del danno conseguente <strong>all\u2019attivit\u00e0 della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica e privata<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dalla \u201cRelazione illustrativa\u201d dello Schema di Decreto del Presidente della Repubblica per l\u2019approvazione del Regolamento recante la Tabella<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Presentazione-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all\u2019articolo 138, nel nuovo testo dall\u2019articolo 1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124, reca la disciplina del Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entit\u00e0 (nella nuova rubrica, che prende il posto del precedente riferimento al solo danno biologico), aggiorna, integra e modifica la previgente disposizione in materia di cd. macrolesioni, apportando mutamenti sostanziali (oltre che formali) alla delega governativa per l\u2019adozione della tabella unica nazionale, richiesta dal 2006, avuto riguardo, tra gli altri, alle finalit\u00e0 della previsione, nonch\u00e9 ai criteri di redazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il passaggio alla nuova <em>voluntas legis<\/em> viene, quindi, formalmente sancito dal definitivo cambio di attribuzione, passata dal Ministro della salute (nella originaria versione) al Ministro dello sviluppo economico, nella versione vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale disposizione reca l\u2019attuale disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero del danno complessivamente inteso in ogni sua componente, sia biologica che morale, anche con l\u2019obiettivo di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente sub\u00ecto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sviluppatisi nell\u2019ultimo decennio.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 stato, pertanto, previsto che la tabella unica nazionale deve essere redatta alla luce dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale, ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il richiamo legislativo alla consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u2013 nel tempo auspicato da pi\u00f9 parti, dalle associazioni di categoria e dai giudici di merito \u2013 risponde alla necessit\u00e0 di attuare la delega in parola in base a quanto disposto nel tempo dai giudici della Corte di Cassazione (in adesione alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall\u2019Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano).<\/p>\n\n\n\n<p>Ne consegue la previsione del nuovo criterio (lett. e)), secondo cui al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all&#8217;integrit\u00e0 fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di legge \u00e8 incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la &nbsp;&nbsp;percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene, infine, sancita la omnicomprensivit\u00e0 del risarcimento, secondo cui l&#8217;ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto \u00e8 esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le ulteriori modifiche, si prevede la necessit\u00e0 che l\u2019aumento equitativo del risarcimento del danno possa<\/p>\n\n\n\n<p>essere determinato dal giudice, nel limite del 30 per cento, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene, pertanto, definitivamente superata la proposta di un unico schema di tabella nazionale che unificava microlesioni (invalidit\u00e0 da 1 a 9 punti) e macrolesioni (invalidit\u00e0 da 10 a 100 punti) in attuazione degli originari articoli 138 e 139 del Codice2, tenuto conto della ormai diverse previsioni recate dagli articoli in parola, nel testo vigente dopo l\u2019intervento della legge per la concorrenza del 2017, conseguenti alla totale sostituzione di entrambe le disposizioni la cui prima introduzione risale al 2005.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-La nuova tabella unica nazionale delle menomazioni all\u2019integrit\u00e0 psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidit\u00e0-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il nuovo schema di DPR si articola in due macro aree di intervento normativo, la prima costituita dalla Tabella delle menomazioni all&#8217;integrit\u00e0 psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidit\u00e0 e le relative note introduttive sui criteri applicativi, il cui contenuto \u00e8 stato aggiornato al 12 luglio 2018; la seconda area costituita dalla Tabella dei valori economici per macroinvalidit\u00e0, il cui contenuto \u00e8 stato definito dalle strutture tecniche del Ministero dello sviluppo economico con il supporto dell\u2019Istituto di vigilanza IVASS.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, al fine di promuovere &#8211; secondo condizioni di imparzialit\u00e0 e terziet\u00e0 &#8211; il rispetto del pi\u00f9 ampio equilibrio di bilancio degli interessi economici recati dal nuovo comma 1 dell\u2019articolo 138 del Codice, il Ministero proponente ha chiesto formale supporto tecnico all\u2019Istituto di vigilanza IVASS che, a febbraio 2020, mediante la realizzazione di un apposito studio dei dati di mercato e delle condizioni di contesto, ha trasmesso il proprio contributo tecnico-scientifico definendo il sistema matematico-statistico oggi sotteso al proposto schema di tabella unica dei risarcimenti che, nel rispetto delle previsioni legislative, definisce il valore economico dei risarcimenti del danno non patrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p>Contributo poi aggiornato a dicembre 2020, su dati disponibili per l\u2019anno 2019 (in particolare, con riferimento alle tabelle di mortalit\u00e0 ISTAT e al tasso di interesse legale).<\/p>\n\n\n\n<p>Si rinvia all\u2019ampia nota introduttiva sui criteri applicativi per l\u2019approfondimento dei contenuti della Tabella delle menomazioni (allegati I e II allo schema di regolamento), con specifico riferimento alla determinazione dei valori economici dei risarcimenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Approccio adottato e ragioni di intervento-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma fissa specifici criteri, principi e regole che il legislatore secondario deve rispettare nella predisposizione della tabella.<\/p>\n\n\n\n<p>In dettaglio:<\/p>\n\n\n\n<p>a) le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tener conto della consolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0; ci\u00f2 significa da un lato una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico (inteso come lesione dell\u2019integrit\u00e0 fisica) e del danno morale (inteso come danno psichico e dinamico-relazionale) e dall\u2019altro una speciale attenzione alla giurisprudenza di merito;<\/p>\n\n\n\n<p>b) i valori economici delle singole invalidit\u00e0 devono essere determinati con il sistema del punto variabile in funzione dell\u2019et\u00e0 e del grado di invalidit\u00e0, con conseguente incremento del valore economico del punto all\u2019aumentare dell\u2019invalidit\u00e0 e suo decremento al crescere dell\u2019et\u00e0 del danneggiato;<\/p>\n\n\n\n<p>c) il valore economico del punto deve essere crescente rispetto alla percentuale di invalidit\u00e0 con un\u2019incidenza pi\u00f9 che proporzionale rispetto all\u2019aumento percentuale assegnato ai postumi (moltiplicatore biologico del valore del punto base);<\/p>\n\n\n\n<p>d) il valore economico del punto deve essere decrescente rispetto all\u2019et\u00e0 del soggetto, sulla base delle tavole di mortalit\u00e0 elaborate dall\u2019ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all\u2019interesse legale (demoltiplicatore demografico del valore del punto base);<\/p>\n\n\n\n<p>e) la componente di danno biologico di cui ai punti a)-d) deve essere incrementata in via percentuale e progressiva per punto (moltiplicatore per danno morale), per considerare la componente di danno morale, richiesto ai fini della personalizzazione complessiva della liquidazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Il sistema del punto variabile e le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale redatte dall\u2019Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il sistema del punto variabile per la misura del risarcimento a seguito di danno biologico \u00e8 stato elaborato dalla giurisprudenza dei tribunali di merito. La liquidazione era effettuata per mezzo del valore punto di invalidit\u00e0, con predeterminate oscillazioni in base a due criteri fondamentali: la percentuale d&#8217;invalidit\u00e0, che fa crescere il valore del punto in relazione all&#8217;aggravarsi della patologia (funzione crescente) e l&#8217;et\u00e0 del danneggiato, che lo fa decrescere proporzionalmente all&#8217;anzianit\u00e0 (funzione decrescente).<\/p>\n\n\n\n<p>Questi principi hanno permesso di creare numerose tabelle, di cui la pi\u00f9 famosa e maggiormente applicata \u00e8 stata quella elaborata dall\u2019Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p>Il criterio milanese del punto variabile \u00e8 stato ritenuto non solo valido ma anche suppletivo alla tabella unica nazionale dalla Corte di Cassazione, riconoscendo il pregio di evitare disparit\u00e0 territoriali di trattamento, dando contenuto oggettivo al giudizio di equit\u00e0 e consentendo cos\u00ec la prevedibilit\u00e0 delle decisioni giudiziarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, al fine di adeguare la tabella milanese al mutato quadro normativo, nonch\u00e9 ai pi\u00f9 recenti orientamenti interpretativi di cassazione, lo studio tecnico commissionato \u00e8 intervenuto sui valori dei moltiplicatori giurisprudenziali al fine di garantire sia il rispetto del criterio della crescita pi\u00f9 che proporzionale del valore del punto rispetto al crescere del grado di invalidit\u00e0, sia il riconoscimento di propria autonomia al danno morale rispetto a quello biologico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Il valore economico del punto base.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Occorre precisare che, come dato economico di base, si considera il valore previsto dall&#8217;art. 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del Codice per il primo punto di invalidit\u00e0 all&#8217;et\u00e0 zero (\u20ac. 795,91 al 2014, aggiornato a decorrere dal mese di aprile 2019 a \u20ac 814,27 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 139 del Codice, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2019) e non il punto base utilizzato dalla &nbsp;giurisprudenza di merito milanese.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019indicazione nella recente novella legislativa, invece dell\u2019originario importo del 2005, pari ad euro 674,78, dell\u2019importo di euro 795,91 (che \u00e8 esattamente l\u2019importo aggiornato ad aprile 2014 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2014), va infatti interpretata nel contesto normativo (e tenuto conto del momento della prima elaborazione di tale proposta di modifica, pur se successivamente non aggiornata), come indicazione dell\u2019intenzione del legislatore di confermare l\u2019importo vigente con tutti i suoi relativi aggiornamenti e non certo di abrogare gli aggiornamenti successivi al 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>La scelta, infine, risponde anche ad un\u2019esigenza di coerenza e continuit\u00e0 nel passaggio da micro (fino a 9 punti) a macro (dai 10 ai 100 punti di invalidit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong>Il moltiplicatore biologico per l\u2019incremento pi\u00f9 che proporzionale del valore economico del punto<\/strong> <strong>rispetto al grado di invalidit\u00e0-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il moltiplicatore \u00e8 stato determinato nel rispetto delle caratteristiche del mercato assicurativo, nonch\u00e9 dei vincoli di legge, in modo da garantire la congruit\u00e0 del valore con quanto previsto per le microlesioni, evitando effetti di maggior onere per il mercato assicurativo e per i consumatori danneggiati.<\/p>\n\n\n\n<p>Un aspetto importante \u00e8 che il moltiplicatore non tiene conto della componente demografica, che viene considerata a posteriori, quale demoltiplicatore tabellare.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi matematica ha permesso, quindi, che fosse garantita la progressivit\u00e0 e pi\u00f9 che proporzionalit\u00e0 del risarcimento al crescere del grado di invalidit\u00e0 &#8211; evitando al contempo effetti esplosivi sulla coda della curva (per i gradi di invalidit\u00e0 pi\u00f9 elevati) \u2013 tenendo conto del limite inferiore imposto dalla normativa delle micropermanenti, allo scopo di evitare un eccessivo dislivello in corrispondenza del nono e decimo grado di invalidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, quale limite della funzione di calcolo, si \u00e8 imposto che i risarcimenti corrispondano all\u2019importo totale pagabile \u2013 per il solo danno biologico &#8211; secondo la tabella di Milano per tutti i gradi di invalidit\u00e0 per il primo anno di et\u00e0, ottenendo, dunque, un vettore dei risarcimenti indipendente dalla componente demografica da cui si \u00e8 proceduto a computare il valore puntuale dei moltiplicatori per ogni grado di invalidit\u00e0, dividendo per punto base e per il corrispondente grado di invalidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo, il valore economico del punto ottenuto nel modello proposto \u00e8 maggiore di quello disposto da Milano su tutti i gradi di invalidit\u00e0, e la differenza risulta essere sempre pi\u00f9 rilevante al crescere della gravit\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>del danno subito. Si evidenzia inoltre come il modello proposto sia coerente anche con quanto disposto dalla<\/p>\n\n\n\n<p>legge per le lesioni di lieve entit\u00e0, in quanto ricalca l\u2019andamento pi\u00f9 che proporzionale del valore economico del punto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Il demoltiplicatore demografico per il decremento del valore economico del punto in funzione dell\u2019et\u00e0<\/strong> <strong>del danneggiato-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Occorre considerare che per le invalidit\u00e0 superiori al 9%, l&#8217;art.138 del Codice prevede espressamente che il valore economico del punto \u00e8 funzione decrescente dell&#8217;et\u00e0 del soggetto, sulla base delle tavole di mortalit\u00e0 elaborate dall&#8217;ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all&#8217;interesse legale.<\/p>\n\n\n\n<p>Per determinare i coefficienti correttivi si \u00e8 proceduto nel modo seguente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il demoltiplicatore \u00e8 stato determinato tenendo conto delle tavole di mortalit\u00e0 2019 pubblicate dall\u2019ISTAT, combinando la componente demografica e finanziaria attraverso il calcolo delle rendite vitalizie anticipate al tasso di interesse legale (0,05%, fissato con d.m. 12.12.2019). A partire da questo valore, si \u00e8 calcolato poi il rapporto tra la rendita di un\u2019et\u00e0 e quella dell\u2019et\u00e0 precedente, moltiplicato per un fattore costante di riduzione pari a quello adottato nel CAP all\u2019art. 139 per le lesioni di lieve entit\u00e0 (-0,005), nonch\u00e9 dal Tribunale di Milano. Assumendo che al primo anno di et\u00e0 il valore del demoltiplicatore sia pari ad 1, si va nei successivi anni ad abbattere progressivamente questo valore.<\/p>\n\n\n\n<p>La proposta dell\u2019Istituto, rispettando quanto disposto dall\u2019art. 138, secondo comma, punto d), di fatto determina peraltro una serie di coefficienti con un andamento molto simile a quello disposto dal Tribunale di Milano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Il moltiplicatore per danno morale-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La tabella unica nazionale deve indicare separatamente la componente del danno morale e quella del danno biologico, al fine di tener conto della pi\u00f9 recente giurisprudenza di legittimit\u00e0 che si \u00e8 espressa sull\u2019argomento.<\/p>\n\n\n\n<p>In ossequio al dettato normativo, il risarcimento da danno morale \u00e8 rappresentato da una percentuale<\/p>\n\n\n\n<p>(moltiplicatore per danno morale), in aumento di quello da danno biologico, crescente all\u2019aumentare di ogni punto di invalidit\u00e0, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle sulle invalidit\u00e0 applicate nei distretti giudiziari di Milano e Roma. Tuttavia, in luogo di prevedere incrementi risarcitori per danno morale ancorati a scaglioni di gradi di invalidit\u00e0 permanente, si \u00e8 preferito, ancora in ossequio al dettato normativo, attribuire distinti incrementi risarcitori per ciascun grado di invalidit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno, sono state previste, in analogia con quanto stabilito dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma, fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Validazione del modello-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per verificare la coerenza delle ipotesi sottostanti il modello proposto, \u00e8 stato effettuato un confronto<\/p>\n\n\n\n<p>tra le somme complessivamente liquidate, calcolate sulla base della medesima distribuzione dei sinistri ottenuta dalla rilevazione campionaria effettuata. L\u2019analisi statistica evidenzia che il modello proposto dalle Tabelle del Tribunale di Milano conduce a risultati simili a quello sotteso allo schema di regolamento governativo (i valori liquidati secondo le tabelle milanesi appaiono poco pi\u00f9 alti di quelli regolamentari).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019apparente distanza, invece, dei risarcimenti prodotti dal modello regolamentare (pi\u00f9 bassi) rispetto al liquidato totale del mercato verrebbe potenzialmente colmato dalla personalizzazione del giudice (nel valore massimo del 30%, ai sensi dell\u2019art.138 del CAP, comma 3).<\/p>\n\n\n\n<p>Altro elemento di rilievo risiede nel fatto che analizzando il valore del risarcimento, e confrontandolo per singole et\u00e0, si d\u00e0 evidenza del fatto che quello derivante dalla Tabella qui proposta tenda a valorizzare, in termini monetari, maggiormente i danni subiti in corrispondenza dei gradi di invalidit\u00e0 pi\u00f9 elevati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Applicazione della tabella unica nazionale ai risarcimenti dei danni da responsabilit\u00e0 medica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Legge 8 marzo 2017, n. 24-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dispone che il danno conseguente all\u2019attivit\u00e0 della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell&#8217;esercente la professione sanitaria \u00e8 risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivit\u00e0 di cui alle vigenti disposizioni di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 premesso, nell\u2019ambito dell\u2019analisi commissionata all\u2019Istituto di vigilanza IVASS per la produzione dei dati matematici sottesi alla tabella unica nazionale, \u00e8 stato richiesto uno specifico approfondimento avuto riguardo alla applicazione del sistema analitico al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice sanitaria ed agli effetti dello stesso sul segmento assicurativo r.c. sanitario.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Istituto ha quindi eseguito uno studio campionario sulla sinistrosit\u00e0 ed entit\u00e0 dei risarcimenti corrisposti ai danneggiati nel settore della responsabilit\u00e0 sanitaria, su dati 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi condotta ha evidenziato una diversa efficacia premiante nell\u2019applicazione della tabella unica nazionale al settore sanitario, in ragione della diversa struttura del mercato assicurativo di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Condizionano gli effetti della applicazione delle tabelle ministeriali, rispetto alle attuali condizioni di mercato, una peculiare struttura del sistema di RC sanitaria, rispetto alla RC auto (ci\u00f2 \u00e8 dovuto all\u2019ampio ricorso alla partecipazione al rischio da parte del soggetto assicurato, mediante franchigie aggregate, fisse o assolute) nonch\u00e9 la sensibile complessit\u00e0 dell\u2019accertamento del grado di responsabilit\u00e0 delle parti, unitamente ad un significativo grado di ricorso al contenzioso giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-Conclusioni-<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In linea generale, l\u2019introduzione di una tabella unica nazionale per entrambi i settori potr\u00e0 rappresentare un importante contributo in termini di certezza ed omogeneit\u00e0 applicativa ma pur sempre nel rispetto di quei margini di valutazione specifica che ogni singolo caso richiede.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0A cura del Consigliere Alessia Alesii<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tabella unica nazionale delle menomazioni all\u2019integrit\u00e0 psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidit\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al D. 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