{"id":1981,"date":"2021-02-02T15:19:35","date_gmt":"2021-02-02T14:19:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=1981"},"modified":"2021-02-12T11:45:01","modified_gmt":"2021-02-12T10:45:01","slug":"osservatorio-di-giurisprudenza-di-azione-legale-2-febbraio-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/osservatorio-di-giurisprudenza-di-azione-legale-2-febbraio-2021\/","title":{"rendered":"Osservatorio di giurisprudenza di Azione Legale &#8211; 2 febbraio 2021 &#8211; Segnalazione a cura del Consigliere Avv. Antonio Caiafa"},"content":{"rendered":"\n<p>Cass. Sez. Un., 6 novembre 2020, n. 24896 (all. n. 1).<br>La Corte nel decidere sulla applicabilit\u00e0 delle norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile ha stabilito che nel procedimento disciplinare a carico degli Avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e in assenza quelle del codice di rito e da tale principio ha fatto conseguire la insindacabilit\u00e0 in sede di legittimit\u00e0 della decisione sulla riunione dei procedimenti, adottata dal Consiglio Nazionale Forense, per essere detta scelta rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice.<br>Massime precedenti: Cass. Sez. Un., 2010, n. 20773 <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-1-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24896-DEL-6-NOVEMBRE-2020.pdf\">ALL-N-1-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24896-DEL-6-NOVEMBRE-2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-1-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24896-DEL-6-NOVEMBRE-2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Cass. Sez. Un., 3 novembre 2020, n. 24379 (all. n. 2).<br>La Corte ha ritenuto che la disponibilit\u00e0 di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, \u00e8 riconosciuta, dall\u2019art. 41, comma sei, lettera d) della legge n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all\u2019ultimo anno del corso di laurea da intendersi, per\u00f2, come ultimo anno del corso legale al quale si risulti essere regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell\u2019art. 40 della stessa legge, tra i Consigli degli Ordini degli Avvocati e le Universit\u00e0, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare il precetto legislativo.<br>Hanno ritenuto i Giudici di legittimit\u00e0 non essere smentita tale interpretazione ma, al contrario, indirettamente avvalorata dal d.m. n. 70 del 2016 che, all&#8217;art. 5, comma 4, fa riferimento alla \u00abdurata legale del corso\u00bb proprio, con riferimento allo studente praticante che non consegua il diploma di laurea \u00abentro i due anni successivi\u00bb, imponendogli di \u00abchiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, \u00e8 cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-2-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24379-DEL-3-NOVEMBRE-2020-1.pdf\">ALL-N-2-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24379-DEL-3-NOVEMBRE-2020-1<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-2-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24379-DEL-3-NOVEMBRE-2020-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Cass. Sez. Un., 3 novembre 2020, n. 24377 (all. n. 3)<br>I Giudici di legittimit\u00e0 chiamati a pronunciarsi su plurime incolpazioni disciplinari per violazione dei doveri di correttezza, probit\u00e0 e dignit\u00e0, per avere l\u2019Avvocato dichiarato al cliente di aver svolto attivit\u00e0 giurisdizionali non avviate, riscuotendo compensi non dovuti, senza rilasciare la prevista ricevuta fiscale, hanno affermato, sulla base della consolidata giurisprudenza della stessa Corte, che nel procedimento disciplinare trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale trovano applicazione esclusivamente nell\u2019ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero sorga la necessit\u00e0 di applicare istituti che hanno regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale.<br>In conseguenza di quanto affermato la Corte ha ritenuto che nel procedimento disciplinare la comparizione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per la discussione del ricorso \u00e8 atto del professionista incolpato, ricollegabile non all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale quanto, piuttosto, alla personale posizione di questi, quale soggetto sottoposto alla giurisdizione disciplinare, con la conseguenza che ha diritto ad ottenere il rinvio dell\u2019udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, ed ha ritenuto non ricorrere esso in presenza di una qualsiasi situazione di difficolt\u00e0 ma solo qualora l\u2019interessato non possa recarsi fisicamente in udienza, ovvero non sia nella condizione di parteciparvi dignitosamente per l\u2019esercizio del diritto costituzionale di difesa, cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 420 ter, cod. proc. pen.<br>L\u2019assenza pertanto di una impossibilit\u00e0 effettiva ed assoluta non giustifica la richiesta di un rinvio.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-3-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24377-DEL-3-NOVEMBRE-2020.pdf\">ALL-N-3-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24377-DEL-3-NOVEMBRE-2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-3-CASSAZIONE-SENTENZA-N-24377-DEL-3-NOVEMBRE-2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Cass. Sez. Un., 24 giugno 2020, 12476 (all. n. 4)<br>La Corte nel pronunciare sulla domanda revocatoria (ordinaria o fallimentare) e, in particolare, sulla ammissibilit\u00e0 della stessa avanzata nei confronti di un fallimento ha enunciato i seguenti principi affermando che: a) oggetto della domanda non \u00e8 il bene in s\u00e9 ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante assoggettabilit\u00e0 del bene ad esecuzione; b) il bene dismesso con l\u2019atto revocando viene in considerazione, rispetto all\u2019interesse dei creditori dell\u2019alienante, soltanto per il suo valore; c) ove l\u2019azione costitutiva non sia stata dai creditori dell\u2019alienante introdotta prima del fallimento dell\u2019acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa non pu\u00f2 essere esperita con la finalit\u00e0 di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, trattandosi di un\u2019azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente e non pu\u00f2 avere l\u2019effetto di sottrarre il bene all\u2019asse fallimentare, cristallizzato al momento della dichiarazione di fallimento; d) i creditori dell\u2019alienante e per essi il curatore fallimentare restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica delle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell\u2019acquirente per il valore del bene oggetto dell\u2019atto di disposizione astrattamente revocabile, alla condizione per\u00f2 che il fatto generatore della pretesa, identificabile nell\u2019atto lesivo della garanzia patrimoniale, sia anteriore alla sentenza di fallimento, demandando in tal caso al Giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.<br>Massime precedenti: Cass., 23 novembre 2018, n. 3416; Cass., 8 marzo 2012, n. 3672; Cass., 12 maggio 2011, n. 10486.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-4-CASSAZIONE-SENTENZA-N-12476-DEL-24-GIUGNO-2020.pdf\">ALL-N-4-CASSAZIONE-SENTENZA-N-12476-DEL-24-GIUGNO-2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-4-CASSAZIONE-SENTENZA-N-12476-DEL-24-GIUGNO-2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cass. 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