{"id":1999,"date":"2021-02-14T16:21:40","date_gmt":"2021-02-14T15:21:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=1999"},"modified":"2021-02-14T16:21:42","modified_gmt":"2021-02-14T15:21:42","slug":"osservatorio-di-giurisprudenza-di-azione-legale-14-febbraio-2021-segnalazione-a-cura-del-consigliere-avv-antonio-caiafa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/osservatorio-di-giurisprudenza-di-azione-legale-14-febbraio-2021-segnalazione-a-cura-del-consigliere-avv-antonio-caiafa\/","title":{"rendered":"Osservatorio di giurisprudenza di Azione Legale \u2013 14 febbraio 2021 \u2013 Segnalazione a cura del Consigliere Avv. Antonio Caiafa"},"content":{"rendered":"\n<p>Sulla gestione del credito mediante strumenti finanziari derivati<br>Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2021, n.2157 (all. 1)<br>La Corte, ferma restando l\u2019insindacabilit\u00e0 giurisdizionale delle scelte di gestione del debito pubblico, da parte degli organi governativi a ci\u00f2 preposti, mediante ricorso a contratti in strumenti finanziari derivati, ha ritenuto rientrare, al contrario, nella giurisdizione contabile, in quanto attinente al vaglio dei parametri di legittimit\u00e0 e non di mera opportunit\u00e0 o convenienza dell\u2019agire amministrativo, l\u2019azione di responsabilit\u00e0 per danno erariale con la quale si faccia valere quale petitum sostanziale, la mala gestio alla quale i dirigenti del Ministero del Tesoro avrebbero dato corso, in concreto, nell\u2019adozione di determinate modalit\u00e0 operative e nella pattuizione di specifiche condizioni relative a particolari contratti in tali strumenti, ribadendo spettare al Giudice contabile il vaglio di osservanza dei criteri di economicit\u00e0 ed efficacia, collocandosi essi all\u2019interno della giurisdizione contabile, in quanto non diretti ad esprimere un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell\u2019amministrazione. In conclusione le Sezioni Unite hanno ribadito che occorre distinguere \u201cla scelta di merito che non \u00e8 sindacabile, dall\u2019esercizio del potere discrezionale che \u00e8 sempre sindacabile\u201d.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-1-SENTENZA-N-2157-DEL-1-FEBBRAIO-2021.pdf\">ALL-N-1-SENTENZA-N-2157-DEL-1-FEBBRAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-1-SENTENZA-N-2157-DEL-1-FEBBRAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Il termine per l\u2019insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura<br>Cass., 2 febbraio 2021, n.2308 (all. n. 2)<br>La Corte nel pronunciare sulla insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare ha affermato: i) non essere soggetto al termine di decadenza previsto dall\u2019art.101 l.f., comma primo e quarto, richiamando a tal fine i precedenti in termini (Cass., 28799\/2019; Cass., 18544\/2019; Casss., 13461\/2019; Cass., 1391\/2019); ii) non essere possibile ritenere che i crediti sorti in pendenza del fallimento rimangano privi di adeguato spazio temporale per la presentazione dell\u2019insinuazione, non potendo costituire rimedio adeguato l\u2019opinione secondo cui \u201ccostituendo il carattere sopravvenuto del credito stesso ragione di non imputabilit\u00e0 del ritardo dell\u2019insinuazione, ragione sufficiente per ritenere essa comunque ammissibile ai sensi dell\u2019art.101 l.f., ultimo comma\u201d (Cass., 16218\/2015); iii) dover incontrare tuttavia l\u2019insinuazione tardiva un limite temporale da individuarsi \u2013 in coerenza ed armonia con l\u2019intero sistema attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parit\u00e0 di trattamento di cui all\u2019art.3 Cost., e del diritto di azione di cui all\u2019art.24 Cost. \u2013 nel termine di un anno decorrente \u201cdal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare ovvero dalla maturazione del credito\u201d (Cass., 3872\/2020; Cass., 18544\/2019).<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-2-SENTENZA-N-2308-DEL-2-FEBBRAIO-2021.pdf\">ALL-N-2-SENTENZA-N-2308-DEL-2-FEBBRAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-2-SENTENZA-N-2308-DEL-2-FEBBRAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Sulla liquidazione delle spese procesuali<br>Cass., 7 gennaio 2021, n. 89 (all. n. 3)<br>In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n.55 del 2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il Giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro derogabili con apposita motivazione, la quale \u00e8 doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi perch\u00e9 siano controllabili le ragioni che hanno giustificato lo scostamento e la misura di questo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-3-SENTENZA-N-89-DEL-7-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-3-SENTENZA-N-89-DEL-7-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-3-SENTENZA-N-89-DEL-7-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>La prededuzione nel concordato<\/p>\n\n\n\n<p>Cass., 15 gennaio 2021, n.639 (all. n. 4)<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>L\u2019art.111, comma secondo, l.f. nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti \u201cin funzione\u201d di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta e non gi\u00e0 la semplice presentazione di una domanda di concordato, che d\u00e0 luogo unicamente ad un procedimento di verifica, volto al mero accertamento dell\u2019ammissibilit\u00e0 della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto l\u2019attivit\u00e0 di assistenza e consulenza ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile o rinunciata, non \u00e8 pertanto prededucibile nel fallimento, ancorch\u00e8 la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione di insolvenza rappresentata nella domanda.\n\nIl tenore testuale dell\u2019art.111, secondo comma, l.f., secondo cui \u201csono considerati crediti prededucibili\u2026quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge\u201d lascia ritenere che la natura prededucibile pu\u00f2 essere riconosciuta solo nel caso di apertura della procedura, cui esso risulti collegato da un nesso cronologico o teologico, e deve ritenersi esclusa la possibilit\u00e0 di ampliare la nozione di \u201cfunzionalit\u00e0\u201d sino al punto di comprendervi qualsivoglia attivit\u00e0 resa nel mero tentativo, poi risultato infruttuoso, di accedere ad una procedura poi rinunciata o dichiarata inammissibile. <\/code><\/pre>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-4-SENTENZA-N-639-DEL-15-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-4-SENTENZA-N-639-DEL-15-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-4-SENTENZA-N-639-DEL-15-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>In senso contrario<br>Cass., 28 gennaio 2021, n.1961 (all. n. 5)<\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-code\"><code>Il riconoscimento della prededuzione costituisce un effetto automatico, ex art.161, comma sette, l.f, conseguente al fatto che il credito deriva da atti legalmente compiuti dall\u2019imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti, in quanto \u00e8 proprio la legge che impone all\u2019imprenditore di corredare la sua domanda concordataria anche con l\u2019attestazione prevista dall\u2019art.161, comma terzo l.f..\n\nNon osta pertanto al riconoscimento della prededuzione il fatto che la procedura concordataria sia stata definita con un decreto di inammissibilit\u00e0, pronunciato ai sensi dell\u2019art.162, comma secondo, l.f., qualora il credito sia stato maturato, pendente il termine assegnato dal tribunale, a mente dell\u2019art.161, comma sesto, l.f., per essere stato incaricato il professionista di redigere l\u2019attestazione al fine della presentazione della domanda.<\/code><\/pre>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-5-SENTENZA-N-1961-DEL-28-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-5-SENTENZA-N-1961-DEL-28-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-5-SENTENZA-N-1961-DEL-28-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Fallimento ed espropriazione forzata presso terzi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cass., 12 gennaio 2021, n. 272 (all. n. 6)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, ove sopravvenga il fallimento del debitore pignorato \u2013 pur determinando l\u2019art. 51 l.f., la <strong><em>improseguibilit\u00e0<\/em><\/strong> del processo esecutivo sospeso \u2013 non consegue, tuttavia, l\u2019<strong><em>improcedibilit\u00e0<\/em><\/strong> del giudizio di accertamento dell\u2019obbligo del terzo. Deve difatti escludersi, dopo la riforma introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, la possibilit\u00e0 di dare, ulteriore impulso all\u2019<strong><em>accertamento endoesecutivo<\/em><\/strong> compiuto dallo stesso giudice dell\u2019esecuzione ai sensi dell\u2019art. 549 cod. proc. civ., come modificato dall\u2019art. 1, comma venti, n. 3, della legge n. 228\/2012 e successivamente riformulato dall\u2019art. 13, comma primo, lettera m) <em>ter<\/em> del decreto legge n. 83\/2015, convertito con modificazioni nella legge 132 del 2015, ci\u00f2 in quanto \u2013 come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 luglio 2019, n. 172 \u2013 l\u2019ordinanza emessa produce effetti ai soli fini del procedimento in corso e della esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ma non d\u00e0 luogo alla formazione di un giudicato sull\u2019<em>an<\/em> o sul <em>quantum<\/em> del debito del terzo nei confronti dell\u2019esecutato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conformi: Cass., 12 febbraio 2019, n. 3987; Cass., 28 settembre 2018, n. 23631<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-6-SENTENZA-N-272-DEL-12-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-6-SENTENZA-N-272-DEL-12-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/ALL-N-6-SENTENZA-N-272-DEL-12-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla gestione del credito mediante strumenti finanziari derivatiCass., Sez. 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