{"id":2077,"date":"2021-03-23T08:15:44","date_gmt":"2021-03-23T07:15:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2077"},"modified":"2021-03-23T08:15:45","modified_gmt":"2021-03-23T07:15:45","slug":"osservatorio-di-giurisprudenza-di-azione-legale-a-cura-del-prof-avv-antonio-caiafa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/osservatorio-di-giurisprudenza-di-azione-legale-a-cura-del-prof-avv-antonio-caiafa\/","title":{"rendered":"Osservatorio di giurisprudenza di Azione Legale &#8211; A cura del Prof. Avv. Antonio Caiafa"},"content":{"rendered":"\n<p>Disciplinare Avvocati.Cass., 4 febbraio 2021, n. 2607 (all.to n. 1)I compensi ricevuti per prestazioni professionali non svolte o reso nel corso dellasospensione dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, comminata in via disciplinare, confermata dalConsiglio Nazionale Forense qualora venga impugnata dinanzi alle Sezioni Unite, ai sensidell\u2019art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, per incompetenza, eccesso di poteree violazione di legge, nonch\u00e9 ai sensi dell\u2019art. 111 Cost. per vizio di motivazione con laconseguenza, salva l\u2019ipotesi di sviamento di potere, ovvero qualora il potere disciplinare siastato usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale \u00e8 stato conferito, l\u2019accertamentodel fatto e l\u2019apprezzamento della sua gravit\u00e0 ai fini della concreta individuazione dellacondotta costituente illecito disciplinare e valutazione dell\u2019adeguatezza della sanzioneirrogata non pu\u00f2 essere oggetto del controllo di legittimit\u00e0, se non nei limiti di unavalutazione di ragionevolezza.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-1-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-2607-DEL-4-FEBBRAIO-2021.pdf\">ALL-N-1-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-2607-DEL-4-FEBBRAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-1-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-2607-DEL-4-FEBBRAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Disciplinare Magistrati.Cass. Sez. Un., 4 novembre 2020, n. 24630 (all.to n. 2)Deve ritenersi esclusa la violazione del principio del ne bis in iden in relazione ad altraprecedente pronuncia emessa dalla Sezione Disciplinare del CSM, qualora sussista unadiversit\u00e0 delle condotte, non solo dal punto di vista del rilievo disciplinare ma anche daquello materiale. Deve ritenersi conseguentemente rilevante anche la sola parzialecoincidenza tra la condotta addebitata in sede penale e quella oggetto del procedimentodisciplinare dal momento che l\u2019esistenza di un giudicato penale, sui medesimi fatti, nonpreclude al CSM di valutare gli stessi in modo differente nell\u2019ottica del giudiziodisciplinare.1<br>Quanto all\u2019ipotesi in cui il magistrato, essendo a conoscenza del fatto che un notoimprenditore era indagato per bancarotta fraudolenta, presso il suo stesso Ufficio, ed abbiatratto dai contatti con questi una serie di vantaggi indiretti (incarico altamente retribuito infavore del proprio coniuge) e diretti (soggiorni gratuiti all\u2019estero ed in Italia in abitazioni dipropriet\u00e0 dell\u2019imprenditore, viaggi in aereo privato e regali vari) \u00e8 indispensabilel\u2019accertamento che il vantaggio conseguito ricada proprio nella sfera personale delmagistrato stesso, non essendo sufficiente che esso sia conseguito da un terzo, a meno chenon si verifichi che il terzo abbia svolto la funzione di strumento per mezzo del qualel\u2019agevolazione \u00e8 pervenuta al magistrato, non essendovi in tal caso la necessariacorrelazione tra accusa disciplinare e sentenza di condanna.Conformi: Cass. Sez. Un., 3 settembre 2020, n. 18302; Cass., 20 maggio 2020, n. 9277;Cass. Sez. Un., 9 dicembre 2019, n. 32111; Cass. Pen., 23 novembre 2018, n. 30424;Cass. Pen., 31 ottobre 2018, n. 52606; Cass. Pen., 19 giugno 2018, n. 50496; Cass., Sez.Un. , 9 luglio 2015, n. 14344; Cass. Pen., 29 gennaio 2014, n. 12943; Cass. Pen., 28novembre 2013, n. 51927; Cass. Pen., 14 ottobre 2009, n. 16566<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-2-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-24630-DEL-4-NOVEMBRE-2020.pdf\">ALL-N-2-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-24630-DEL-4-NOVEMBRE-2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-2-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-24630-DEL-4-NOVEMBRE-2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Disciplinare Avvocato.Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2021, n. 461 (all. n. 3)Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati la proposizione dell\u2019istanza diricusazione, se per un verso non sospende automaticamente il giudizio (atteso chel\u2019esigenza di impedire l\u2019uso distorto dell\u2019istituto impone di conoscere al Collegio investitodella controversia il potere di delibarne \u201cin limine\u201d l\u2019ammissibilit\u00e0 e di disporre laprosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che nellaricusazione manchino \u201cictu oculi\u201d i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stessoorgano giudicante a trasmettere il fascicolo al Collegio competente a decidere dellaricusazione, del quale non pu\u00f2 fare parte il soggetto avverso cui l\u2019istanza \u00e8 stata proposta, inragione del principio generale della terziet\u00e0 del giudice che, essendo stato elevato agaranzia costituzionale dall\u2019art. 111, secondo comma, Cost., opera in ogni ambitogiurisdizionale. In conseguenza di tale principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza delConsiglio Nazionale Forense, pronunciata da un Collegio composto, tra gli altri, da cinqueavvocati compresi tra quelli ricusati, la quale aveva dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza2<br>di ricusazione non solo per la ragione formale \u2013 peraltro risultata insussistente \u2013 che lastessa fosse stata rivolta nei confronti dell\u2019intero Collegio, ma anche per mancataintegrazione della denunciata fattispecie della \u201cgrave inimicizia\u201d tra giudicanti e giudicati,dedotta dai ricusanti, con ci\u00f2 indebitamente statuendo sul fondamento della istanza diricusazione.Massime precedenti: Cass., n. 25709\/2014; Cass., Sez. Un., n. 23729\/2007.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-3-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-461-DEL-13-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-3-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-461-DEL-13-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-3-CASSAZIONE-SEZ-UN-N-461-DEL-13-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Divorzio: obblighi verso la prole Cass., ord. 28 gennaio 2021, n.2020 (all. n. 4) In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente, aseguito del divorzio dei genitori, l\u2019interesse morale \u00e8 un canone che, nella sua immediataportata, resta estraneo alla previsione di cui all\u2019art. 337 ter, comma quarto, cod. civ.,rilevando esclusivamente quale fine destinato ad ispirare l\u2019esercizio della responsabilit\u00e0genitoriale ed i relativi provvedimenti giudiziari tenuto conto che l\u2019assegno dimantenimento serve ad assicurare, insieme con la cura, l\u2019educazione e l\u2019istruzione, anche lefrequentazioni e le opportunit\u00e0 di crescita sociale e professionale del figlio. In forza di taleprincipio i giudici di legittimit\u00e0 hanno respinto il ricorso del padre che aveva domandato lariduzione dell\u2019assegno divorzile, di cui era stato gravato in favore dei figli, sul presuppostoche esso, in quanto di importo troppo elevato, potesse nuocere al loro interesse morale. Massima precedente: Cass., 25055\/2017<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-4-CASSAZIONE-ORD-N-2020-DEL-28-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-4-CASSAZIONE-ORD-N-2020-DEL-28-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-4-CASSAZIONE-ORD-N-2020-DEL-28-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Mutuo ipotecario: pactum de non petendoCass., 25 gennaio 2021, n. 1517 (all. n. 5)L\u2019utilizzo di somme da parte dell\u2019Istituto di credito per ripianare la pregressa esposizionedebitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanziareale, costituisce una operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente,non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l\u2019avvenuta consegna deldanaro dal mutuante al mutuatario, sicch\u00e9 tale operazione determina di regola gli effetti del\u201cpactum de non petendo ad tempus\u201d, restando modificato soltanto il termine perl\u2019adempimento, senza alcuna novazione dell\u2019originaria obbligazione del correntista, s\u00ec da3<br>doversi escludere che l\u2019operazione di ripianamento del debito, realizzato mediante accreditoda parte della banca sul conto corrente passivo del cliente possa costituire mutuo di scopo Massime precendenti: Cass., 20896\/2019.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-5-CASSAZIONE-N-1517-DEL-25-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-5-CASSAZIONE-N-1517-DEL-25-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-5-CASSAZIONE-N-1517-DEL-25-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Vizio di costituzione del giudice<br>Cass. Ord., 21 gennaio 2021, n. 1252 (all. n. 6)<br>In tema di nullit\u00e0 processuali, sussiste il vizio di costituzione del giudice, che determina la nullit\u00e0 insanabile della decisione, qualora l\u2019intestazione di un provvedimento del Tribunale in composizione collegiale reca l\u2019indicazione dei nominativi di due soli giudici e dal resto dell\u2019atto non risulta che la statuizione sia stata comunque adottata con la partecipazione di tre magistrati.<br>Massime precedenti: Cass., 24585\/2019; Cass., 2658\/2016; Cass., 19214\/2015.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-6-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-1252-DEL-21-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-6-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-1252-DEL-21-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-6-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-1252-DEL-21-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Querela di falso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cass. Ord., 20 gennaio 2021, n. 988 (all. n. 7)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di querela di falso, bench\u00e9 la norma affidi all\u2019istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell\u2019atto inciso dalla querela e sull\u2019ammissibilit\u00e0 della proposizione della stessa, non \u00e8 precluso al Collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l\u2019ordinanza dell\u2019Istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, pu\u00f2 essere riesaminata dal Collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell\u2019art. 178, comma primo, cod. proc. civ., in sede di decisione della causa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Massime precedenti: Cass., 8705\/2016; Cass., 1110\/2010<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-7-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-988-DEL-20-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-7-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-988-DEL-20-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-7-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-988-DEL-20-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Cass., 20 gennaio 2021, n. 977 (all. n. 8)<br>In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell\u2019art. 110 l.f., sia il reclamo di cui all\u2019art. 36 l.f., avverso il progetto predisposto dal curatore di riparto anche parziale delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell\u2019art. 26 l.f., contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione, potendo in difetto di integrazione del contraddittorio essere rilevato d\u2019ufficio in ogni stato e grado del processo<br>Massime precedenti: Cass. Sez. Un., 24068\/2019<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-8-CASSAZIONE-SENTENZA-N-977-DEL-20-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-8-CASSAZIONE-SENTENZA-N-977-DEL-20-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-8-CASSAZIONE-SENTENZA-N-977-DEL-20-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Interpretazione del contratto.<br>Cass. Ord., 20 gennaio 2021, n. 995 (all. n. 9)<br>Nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile, deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l\u2019elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l\u2019interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una diversa interpretazione; nel giudizio di legittimit\u00e0, infatti, le censure relative alla interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l\u2019interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilit\u00e0 ai fini dell\u2019annullamento della sentenza impugnata<br>Massime precedenti: Cass., 27136\/2017<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-9-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-995-DEL-20-GENNAIO-2021.pdf\">ALL-N-9-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-995-DEL-20-GENNAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-9-CASSAZIONE-ORDINANZA-N-995-DEL-20-GENNAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Liquidazione del patrimonio: compenso del professionista che assiste il debitore \u2013procedura esecutiva pendente e subentroTribunale di Pavia, Ufficio fallimenti, n. 9\/2021 (all. 10) Il riferimento alla liquidazione del patrimonio ex art. 14, ter, legge n. 3 del 2012, variconosciuta la prededuzione del compenso del professionista da calcolarsi secondo iparametri del D.M. N 55\/2014, previsti per il ricorso per la dichiarazione di fallimento,considerando quale valore del procedimento l\u2019attivo dichiarato dal debitore messo adisposizione della procedura.In ipotesi di pendenza, al momento dell\u2019apertura della liquidazione, di procedura esecutivaa carico del sovraindebitato, il liquidatore deve valutare attentamente la scelta di non5<br>subentrare nella esecuzione individuale, alla stregua del criterio del massimo interesse delceto creditorio e, nel caso di subentro, dovr\u00e0 munirsi di difensore ove egli non sia unavvocato, mentre la dichiarazione di improcedibilit\u00e0 pu\u00f2 essere richiesta al giudicedell\u2019esecuzione senza necessit\u00e0 di difensore.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-10-TRIBUNALE-PAVIA-N-9-2021.pdf\">ALL-N-10-TRIBUNALE-PAVIA-N-9-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/ALL-N-10-TRIBUNALE-PAVIA-N-9-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disciplinare Avvocati.Cass., 4 febbraio 2021, n. 2607 (all.to n. 1)I compensi ricevuti per prestazioni professionali non svolte o reso nel corso dellasospensione dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, comminata in via disciplinare, confermata dalConsiglio Nazionale Forense qualora venga impugnata dinanzi alle Sezioni Unite, ai&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,30,8,3,11,1,2],"tags":[],"class_list":["post-2077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cultura","category-deontologia-e-ordinamento-forense","category-diritto-civile","category-editoriali","category-procedura-civile","category-pubblicazioni","category-pubblicazioni-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2077"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2088,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2077\/revisions\/2088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}