{"id":2095,"date":"2021-04-02T20:33:08","date_gmt":"2021-04-02T18:33:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2095"},"modified":"2021-04-02T20:33:10","modified_gmt":"2021-04-02T18:33:10","slug":"osservatorio-di-azione-legale-a-cura-del-consigliere-antonio-caiafa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/osservatorio-di-azione-legale-a-cura-del-consigliere-antonio-caiafa\/","title":{"rendered":"Osservatorio di Azione Legale, a cura del Consigliere Antonio Caiafa"},"content":{"rendered":"\n<p>Responsabilit\u00e0 difensore.<br>Cass. Ord., 12 marzo 2021, n. 7125 (all.to 1)<br>E\u2019 inammissibile il ricorso per Cassazione quando la relativa procura speciale \u00e8 conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di Cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente dell\u2019incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimit\u00e0, cos\u00ec risultando incompatibile con il carattere di specialit\u00e0 di questo giudizio.<br>Trattandosi di attivit\u00e0 processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilit\u00e0, su di lui e non sulla parte assistita grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell\u2019importo dovuto a titolo di contributo unificato.<br>(cfr. Cass., 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass., 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25435)<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-1-CASSAZIONE-7125-DEL-12-MARZO-2021.pdf\">ALL-N-1-CASSAZIONE-7125-DEL-12-MARZO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-1-CASSAZIONE-7125-DEL-12-MARZO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Previdenza Cassa Forense<br>Cass. Ord., 2 dicembre 2020, n. 27541 (all.to 2)<br>A seguito della privatizzazione della Cassa Forense la disciplina del trattamento di assistenza dell\u2019Avvocato in caso di bisogno \u00e8 affidata all\u2019autonomia regolamentare della Cassa che nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle sue attribuzioni, pu\u00f2 dettare disposizioni anche in deroga a quelle di leggi precedenti<br>(cfr. Cass., 6 marzo 2018, n. 5287; Cass., 16 novembre 2009, n. 24202; in dottrina N. LUCIANO, Il successo del nuovo modello di Welfare, in Prev. Forense, 2018, 2 ove sottolinea essersi trasformata l\u2019assistenza della Cassa in un moderno sistema di Welfare attivo che prevede istituti flessibili di sostegno alla professione, soprattutto per i giovani o in particolari periodi di congiuntura economica)<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-2-CASSAZIONE-27541-DEL-2-DICEMBRE-2020.pdf\">ALL-N-2-CASSAZIONE-27541-DEL-2-DICEMBRE-2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-2-CASSAZIONE-27541-DEL-2-DICEMBRE-2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Successione del socio nei crediti della societ\u00e0 cancellata<br>Cass., 25 marzo 2021, n.8521 (all.n.3)<br>Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certi condizioni ed entro certo limiti, ne pu\u00f2 determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della societ\u00e0 dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non \u00e8 sufficiente la qualit\u00e0 di ex socio perch\u00e9 si determini tale fenomeno successorio, che va pertanto allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.<br>Il soggetto pertanto che assuma di essere subentrato nella titolarit\u00e0 di posizioni giuridiche attive della societ\u00e0 estinta e cancellata dal registro delle imprese dovr\u00e0 dedurre essere stato uno dei soci, ovvero l\u2019unico socio, al momento della cancellazione e le ragioni per le quali assume di essere succeduto alla stessa nella pretesa azionata e, in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e\/o sopravvenienze attive, dovr\u00e0 allegare anche che si tratta di posizioni attive non liquidate n\u00e9 attribuite ai soci in base al bilancio finale fi liquidazione, nonch\u00e8 i motivi per i quali ci\u00f2 sia avvenuto senza per\u00f2 che debba ritenersi integrata alcuna rinuncia alle stesse. In particolare l\u2019ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la societ\u00e0 si \u00e8 estinta ed \u00e8 stata cancellata dal registro delle imprese dovr\u00e0: i) qualificarsi espressamente successore nella titolarit\u00e0 della pretesa creditoria oggetto nel giudizio pendente e non affermare semplicemente di essere stato socio o liquidatore della societ\u00e0 estinta; ii) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione dell\u2019ente societario la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione n\u00e9 sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ci\u00f2 non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinuncia alla stessa, ma per altre ragioni che dovr\u00e0 indicare in modo puntuale e documentare.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-3-CASSAZIONE-8521-DEL-25-MARZO-2021.pdf\">ALL-N-3-CASSAZIONE-8521-DEL-25-MARZO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-3-CASSAZIONE-8521-DEL-25-MARZO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Attestazione di conformit\u00e0 del provvedimento impugnato<br>Cass., 18 febbraio 2021, n.4401 (all.n.4)<br>E\u2019 improcedibile, ai sensi dell\u2019art.369 cod.proc.civ., il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l\u2019attestazione di conformit\u00e0 della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell\u2019art.9, commi uno bis e uno ter della legge n.53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva gi\u00e0 conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimit\u00e0 ad un altro difensore.<br>E\u2019 inammissibile la costituzione della parte resistente effettuata tardivamente, in quanto non qualificabile come controricorso, quante volte il relativo contenuto si sostanzi nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al fine dell\u2019eventuale partecipazione all\u2019udienza di discussione della causa, in quanto viola il combinato disposto di cui agli artt.370 cod.proc.civ., e 366 primo comma, n.4 cod.proc.civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilit\u00e0, contenere l\u2019esposizione dei motivi di diritto su cui fonda costituendone requisito essenziale.<br>Sulla prima massima cfr.: Cass., 13 marzo 2006, n.5400; Cass., 11 marzo 2020, n.6907; Cass., 8 maggio 2018, n.10941).<br>(Sulla seconda massima cfr.: Cass., ord., 18 aprile 2019, n.10813; Cass., 25 settembre 2012, n.16261; Cass., 9 marzo 2011, n.5586)<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-4-CASSAZIONE-4401-DEL-18-FEBBRAIO-2021.pdf\">ALL-N-4-CASSAZIONE-4401-DEL-18-FEBBRAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-4-CASSAZIONE-4401-DEL-18-FEBBRAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Cassazione: deposito della sentenza con asseverazione di conformit\u00e0.<br>Cass., 23 marzo 2021, n. 8097 (all.ton.5)<br>Ai fini della verifica della tempestivit\u00e0 del ricorso per Cassazione il ricorrente \u00e8 tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC, nel testo integrale, dalla Cancelleria mentre ai fini della procedibilit\u00e0, nell\u2019ipotesi in cui la parte resistente sia rimasta soltanto intimata, \u00e8 necessario anche il deposito dell\u2019asseverazione di conformit\u00e0 all\u2019originale della copia analogica della decisione impugnata entro l\u2019udienza di discussione ovvero l\u2019adunanza in Camera di Consiglio.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-5-CASSAZIONE-8097-DEL-23-MARZO-2021.pdf\">ALL-N-5-CASSAZIONE-8097-DEL-23-MARZO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-5-CASSAZIONE-8097-DEL-23-MARZO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Divieto di patto commissorio: un\u2019applicazione concreta.<br>Cass. Ord., 22 febbraio 2021, n. 4664 (all.ton.6)<br>Il sale and lease back si configura come operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poich\u00e9 risponde all\u2019esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza liquidit\u00e0, mediante l\u2019alienazione di un bene strumentale di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevolmente collocabile sul mercato, conservandone l\u2019uso con la facolt\u00e0 di riacquistare la propriet\u00e0 al termine del rapporto. Si tratta, dunque, di operazione caratterizzata da una pluralit\u00e0 di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella parziale dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza, con la conseguenza che le vicende dell\u2019uno si ripercuotono sull\u2019altro, condizionandone validit\u00e0 efficacia, nella pur persistente individualit\u00e0 propria di ciascun tipo negoziale, segnandone a tale stregua la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto.<br>(cfr.: Cass., 27 ottobre 2020, n. 23553; Cass. Ord., 12 luglio 2018, n. 18327; Cass. Ord., 28 maggio 2018, n.13305; Cass., 6 luglio 2017, n. 16646; Cass., 11 settembre 2017. n. 21402)<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-6-CASSAZIONE-4664-DEL-22-FEBBRAIO-2021.pdf\">ALL-N-6-CASSAZIONE-4664-DEL-22-FEBBRAIO-2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ALL-N-6-CASSAZIONE-4664-DEL-22-FEBBRAIO-2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Responsabilit\u00e0 difensore.Cass. 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