{"id":2225,"date":"2021-10-09T10:07:11","date_gmt":"2021-10-09T08:07:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2225"},"modified":"2023-09-16T15:39:18","modified_gmt":"2023-09-16T13:39:18","slug":"dal-sito-della-cassa-forense-un-interessante-pronuncia-sulla-possibilita-di-invocare-la-non-conoscenza-e-o-non-conoscibilita-della-notificazione-degli-atti-a-mezzo-pec","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/dal-sito-della-cassa-forense-un-interessante-pronuncia-sulla-possibilita-di-invocare-la-non-conoscenza-e-o-non-conoscibilita-della-notificazione-degli-atti-a-mezzo-pec\/","title":{"rendered":"Dal sito della Cassa Forense, una interessante pronuncia sulla possibilit\u00e0 di invocare la non conoscenza e\/o non conoscibilit\u00e0 della notificazione degli atti a mezzo PEC"},"content":{"rendered":"\n<p>Il caso: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17968 del 23 giugno 2021<br>Con la sentenza in questione la Suprema Corte \u00e8 intervenuta, tra l\u2019altro, sulla possibilit\u00e0 di invocare la non conoscenza e\/o non conoscibilit\u00e0 della notificazione degli atti a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da parte del destinatario se la PEC di notifica giunge nella casella di posta indesiderata (spam) di questi, ammonendo circa gli obblighi da osservare da parte del soggetto abilitato esterno ed i requisiti della casella PEC.<\/p>\n\n\n\n<p>La questione controversa: ammissibilit\u00e0 dell\u2019opposizione tardiva del decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC (ai sensi dell\u2019art. 3bis L n. 53\/1994) sul presupposto che la PEC di notifica era stata ricevuta nella cartella di posta indesiderata (\u201ccontrassegnata come spam\u201d) ed eliminata dal destinatario (nella specie segretaria amministrativa della societ\u00e0 addetta alla ricezione), senza preventiva consultazione\/lettura per \u201ctimore di danni al sistema informatico aziendale\u201d (gi\u00e0 subito in passato).<\/p>\n\n\n\n<p>Pi\u00f9 in particolare, come si legge in sentenza, con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 647 e 650 c.p.c. perch\u00e9 la Corte di Appello di Bologna (che aveva confermato il giudizio di rigetto dell\u2019opposizione reso dal Tribunale in primo grado)<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cnon avrebbe considerato che l&#8217;addetta alla ricezione della P.E.C, gi\u00e0 a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico della ricorrente, era stata costretta ad eliminare la notificazione via P.E.C. del decreto ingiuntivo non opposto, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione. Tale inevitabilit\u00e0 della scelta dell&#8217;addetta alla ricezione P.E.C. integrava gli estremi di quella forza maggiore che avrebbe consentito di giustificare l&#8217;opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte ha escluso la possibilit\u00e0 di invocare tale evento come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore idoneo a dimostrare la mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell\u2019opposizione tardiva ai sensi dell\u2019art. 650 c.p.c. in virt\u00f9 dei principi e requisiti disciplinati dall\u2019art. 20 DM n. 44\/2011, vale a dire il Regolamento concernente le regole tecniche per l\u2019adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD \u2013 Codice dell\u2019Amministrazione Digitale).<\/p>\n\n\n\n<p>Il ragionamento svolto dalla Suprema Corte pu\u00f2 cos\u00ec sintetizzarsi:<\/p>\n\n\n\n<p>lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi (oltre che degli atti stragiudiziali) \u201cappartiene al know how di ogni operatore commerciale \u2014 e per lui, dei suoi ausiliari \u2014 stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici\u201d (pag. 6 Cass 17698\/2021 cit.). Il riferimento normativo sul punto \u00e8 rappresentato dagli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 82\/2005 a norma dei quali:<br>\u201cle comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all&#8217;articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l&#8217;ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformit\u00e0 alle Linee guida\u201d (cos\u00ec art. 6 seconda parte D.Lgs. 82\/2005 cit.);<\/p>\n\n\n\n<p>la trasmissione telematica di comunicazioni e\/o di documenti informatici per via telematica, che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono mediante la posta elettronica certificata ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta. Cos\u00ec l\u2019art 48 del CAD, rubricato \u201cPosta elettronica certificata\u201d, che al terzo comma precisa che<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La data e l&#8217;ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>2- E\u2019 un onere del ricevente assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, in particolare \u201crientra nella diligenza ordinaria dell&#8217;addetto alla ricezione della posta elettronica (delegato dal titolare, che ne ha la responsabilit\u00e0) il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario\u201d. Il rilievo pare condivisibile anche sul presupposto che in base di quanto previsto dall\u2019art. 3bis co. 4 L. 53\/1994 (che disciplina la notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali per via telematica a mezzo PEC da parte degli avvocati) il messaggio deve indicare nell&#8217;oggetto la dizione: \u00abnotificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza in esame chiarisce peraltro di essere intervenuta pi\u00f9 volte sulla questione richiamando le precedenti sentenze nelle quali si \u00e8 affermato che il titolare<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cdell&#8217;account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come &#8220;posta indesiderata&#8221; (Cass. n. 7752 del2020 e Cass. Sez. L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>3- Il DM 44\/2011 pone a carico del \u201csoggetto abilitato esterno privato\u201d (nella definizione di cui all\u2019art. 2, co. 1 lett. m.3 DM cit. vale a dire \u201ci difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice\u201d) una serie di obblighi necessari per garantire il corretto funzionamento della casella di Posta Elettronica Certificata e, di conseguenza, della regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica da parte del suo titolare (soggetto abilitato esterno privato). In particolare, questi \u00e8 tenuto a:<\/p>\n\n\n\n<p>dotarsi di software antivirus idonei a monitorare tutti i messaggi di posta elettronica e posta certificata e verificare l\u2019assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza, e software antispam in grado di prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;<br>conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;<br>munirsi di una casella di posta elettronica certificata che deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all&#8217;articolo 34 dello stesso DM 44\/2011<br>dotarsi di servizio automatico di avviso dell&#8217;imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l&#8217;effettiva disponibilit\u00e0 dello spazio disco a disposizione.<br>Secondo la Corte, nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente applicato le suddette norme e giustamente rilevato che il ricorrente non aveva adottato soluzioni idonee a scongiurare virus nelle email e PEC in entrata, n\u00e9 una procedura organizzativa ed operativa \u201calternativa a quella della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta classificato dal computer come spam\u201d, in grado di trattare diversamente messaggi PEC chiaramente riferibili ad una notifica eseguita ai sensi della legge n. 53\/1994 \u201cla cui rilevanza \u00e8 nota a chi professionalmente pu\u00f2 essere destinatario di comunicazione a mezzo P.E.C.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le suesposte considerazioni conclude per il rigetto di tale motivo del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal sito della Cassa Forense<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso: la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17968 del 23 giugno 2021Con la sentenza in questione la Suprema Corte \u00e8 intervenuta, tra l\u2019altro, sulla possibilit\u00e0 di invocare la non conoscenza e\/o non conoscibilit\u00e0 della notificazione degli atti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,9,3,32,11],"tags":[],"class_list":["post-2225","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-civile","category-diritto-penale","category-editoriali","category-materie","category-procedura-civile"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2225","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2225"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2225\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2227,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2225\/revisions\/2227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2225"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2225"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2225"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}