{"id":2256,"date":"2021-10-29T16:05:31","date_gmt":"2021-10-29T14:05:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2256"},"modified":"2021-10-29T16:16:59","modified_gmt":"2021-10-29T14:16:59","slug":"sintesi-per-argomenti-delle-pronunce-delle-s-u-01-06-2021-28-10-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/sintesi-per-argomenti-delle-pronunce-delle-s-u-01-06-2021-28-10-2021\/","title":{"rendered":"Sintesi per argomenti delle pronunce delle S.U. (01.06.2021-28.10.2021)"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><u>Sintesi per argomenti delle pronunce delle S.U.<\/u><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>(01.06.2021-28.10.2021&nbsp; )<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>INDICE<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contrasti e questioni di massima<\/strong> \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procedura in genere<\/strong>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giurisdizione: il riparto <\/strong>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Impiego e Sanit\u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. Espropriazioni, appalti, Servizi e beni pubblici \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/li><li>Corte dei conti&nbsp; \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/li><li>Tributario \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Giurisdizione: diritto internazionale privato <\/strong>\u2026\u2026<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati e Albi&nbsp; professionali&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/strong>\u2026\u2026\u2026\u2026 &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati <\/strong>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche <\/strong>\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Contrasti e questioni di massima<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 15911\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo civile \u2013 soppressione di Equitalia e istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione \u2013 notifica del ricorso al procuratore gi\u00e0 costituito di Equitalia nel giudizio concluso con la sentenza impugnata \u2013 costituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sesta Sezione con ordinanza interlocutoria n. 17710 del 2020 (RGN 25346\/17). REL. 95\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a>Le Sezioni Unite <\/a>dichiarano il ricorso inammissibile e, pronunciando su questioni di massima di particolare importanza, qualificano in termini di successione <em>in universum ius<\/em> la vicenda successoria intervenuta, a seguito dell\u2019estinzione delle societ\u00e0 del Gruppo Equitalia spa, tra Equitalia spa e Agenzia delle entrate Riscossione Spa, per effetto della quale l\u2019Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societ\u00e0 del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II e al titolo II, del dPR 602 del 1973, ed escludono che il suddetto fenomeno comporti la necessit\u00e0 dell\u2019interruzione del processo, ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c. Le SU danno inoltre continuit\u00e0 al principio, espresso da SU 4845 del 2021, secondo cui l\u2019ultrattivit\u00e0 del mandato in origine conferito al difensore dell\u2019agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualit\u00e0 della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell\u2019agente della riscossione originariamente parte in causa, poich\u00e9 la cessazione di questo e l\u2019automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, qual \u00e8 il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore &#8220;ex lege&#8221;, cio\u00e8 l\u2019Agenzia dell\u2019entrate &#8211; Riscossione, nei confronti di detto originario difensore \u00e8 invalida ma tale invalidit\u00e0 integra una mera nullit\u00e0, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell\u2019agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione della notifica, da eseguirsi, ove non gi\u00e0 avvenuta, all\u2019Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo pec.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16080\/21&nbsp; \u2013 Rel. Stalla<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi \u2013 imposta di registro \u2013 negozio di cessione di cubatura \u2013 natura giuridica \u2013 individuazione \u2013 conseguenze impositive \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione Sesta-trib. con ordinanza interlocutoria n. 19152 del 2020 (RGN 25485\/18). REL. 6\/21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite accolgono il ricorso e, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, enunciano il principio secondo cui la cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facolt\u00e0 inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a s\u00e9 stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, \u00e8 atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale; non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.; trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis, c.c.; assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto \u201cdiverso\u201d avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al dPR 131\/86 nonch\u00e9, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 Tariffa allegata al d.vo 347\/90 e&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10, co. 2, del medesimo d.lvo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16084\/21&nbsp; \u2013 Rel. Torrice<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Previdenza \u2013 trattamenti dei fondi pensionistici integrativi \u2013 erogazione da parte di datori di lavoro privati \u2013 cumulo degli accessori del credito \u2013 datore di lavoro sottoposto a liquidazione coatta amministrativa \u2013 natura privilegiata o meno del credito \u2013 questione rimessa dalla Prima Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 10986 del 2020 (RGN 18592 del 2016), ai sensi dell\u2019art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., in dissenso rispetto a SU 6928 del 2018 (RGN 18592\/16). REL. 109\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU accolgono il primo motivo di ricorso e parzialmente il secondo rigettando il terzo, cassano e rinviano, risolvendo le questioni proposte dall\u2019ordinanza interlocutoria della Prima Sezione n. 10986 del 2020 sulla base dei seguenti principi di diritto: (a) \u201cnell\u2019ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell\u2019opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi dell\u2019art. 87, comma 3, del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall\u2019 art. 1, comma 29, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, l\u2019udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorch\u00e9 l\u2019opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perch\u00e9 la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato\u201d; (b) \u201ci versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare &#8211; sia che il fondo abbia personalit\u00e0 giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso &#8211; hanno natura previdenziale e non retributiva.\u201d; (c) \u201cal credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non \u00e8 applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall\u2019art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, in quanto non \u00e8 corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato\u201d; (d) \u201cnella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virt\u00f9 dell\u2019art. 55 della L.F., dell\u2019 art. 201 della stessa L.F., dell\u2019 art. 83, comma 2, d.l.gs. 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, nel testo applicabile ratione temporis, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 18486-18487-18488-18489-18490\/21&nbsp; \u2013 Rel. Conti<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Immigrazione \u2013 protezione internazionale \u2013 procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto al ricorso \u2013 autenticazione del difensore limitata alla sottoscrizione dell\u2019assistito \u2013 estensibilit\u00e0 alla data di rilascio \u2013 contrasto sollevato dalla Seconda Sezione con ordinanze interlocutorie n. 28208 e n. 28209 del 2020 (RGN 26228 del 2019 e RGN 25481 del 2019), nonch\u00e9 con ordinanze interlocutorie 29250 e 29251 del 2020 (RGN 21971 del 2019 e RGN 21970 del 2019)&nbsp; e svariate altre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza della Corte, concernente le modalit\u00e0 di formulazione della procura speciale nei ricorsi per cassazione avverso sentenze concernenti il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, ribadendo i seguenti principi, gi\u00e0 enunciati da SU 15177 del 2021. L\u2019art. 35 bis, c.13 d.lgs. n. 25\/2008, nella parte in cui prevede che \u201cLa procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilit\u00e0 del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima\u201d, ha richiesto, quale elemento di specialit\u00e0 rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorit\u00e0 della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di \u201cinammissibilit\u00e0 del ricorso\u201d, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall\u2019art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25\/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l\u2019indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l\u2019autenticit\u00e0 della firma del conferente. Le Sezioni Unite hanno osservato che la predetta interpretazione non pu\u00f2 essere tacciata di formalismo alcuno, consentendo comunque di fare emergere il potere certificativo del difensore anche solo attraverso un\u2019unica attestazione da parte del difensore, purch\u00e9 quest\u2019ultimo abbia manifestato la volont\u00e0 di asseverare formalmente che la procura rechi una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l\u2019una relativa all\u2019autentica della firma e l\u2019altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un\u2019unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l\u2019uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l\u2019esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento. Le Sezioni Unite escludono la possibilit\u00e0 di una interpretazione diversa, a fronte della \u201clettera della norma\u201d che \u201ccostituisce il limite cui deve arrestarsi anche l\u2019interpretazione costituzionalmente orientata\u201d e fugano anche ogni dubbio di compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione Europea e con il diritto convenzionale. Infine, le Sezioni Unite enunciano l\u2019ulteriore principio secondo cui il versamento dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall&#8217;art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all\u2019interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorit\u00e0 rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullit\u00e0 e non da inesistenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 18298\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi \u2013 definizione agevolata delle controversie \u2013 art. 6 del d.l. n. 199 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018 \u2013 ambito di applicazione \u2013 atto impositivo \u2013 nozione \u2013 cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.p.r. n. 600 del 1973 \u2013 contrasto \u2013 sollevato dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 1913 del 2021 (RGN 26292 del 2013). REL. 18\/21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU accolgono il ricorso della societ\u00e0 controricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, dichiarando il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. A questa conclusione si perviene all\u2019esito della risoluzione dell\u2019evidenziato contrasto nella giurisprudenza della Sezione Tributaria, effettuata enunciando il seguente principio di diritto: \u201cl\u2019impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l\u2019amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600\/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, d\u00e0 origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell\u2019art. 6 del d.l. n. 119\/2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136\/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale \u00e8 comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell\u2019art. 19 del d.lgs. n. 546\/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 19427\/21&nbsp; \u2013 Rel. Doronzo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avvocato \u2013 compensi per prestazioni professionali \u2013 abrogazione del sistema delle tariffe professionali (d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012) \u2013 conseguenze \u2013 ammissibilit\u00e0 o meno del persistente ricorso al procedimento monitorio per richiedere i compensi professionali sulla base della parcella corredata dal parere di congruit\u00e0 rilasciato dal competente Consiglio dell\u2019ordine \u2013 questione di particolare importanza \u2013 richiesta del Procuratore Generale della Corte di cassazione di enunciazione di principio nell\u2019interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ. (RGN 21872\/20). REL. 86\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU decidendo sulla richiesta del Procuratore Generale della Corte di cassazione, ai sensi del primo comma dell\u2019art. 363 cod. proc. civ. enunciano i seguenti principi di diritto: (a) in tema di liquidazione del compenso all\u2019avvocato, l\u2019abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all\u2019art. 9 d.l. cit., l\u2019abrogazione dell\u2019art. 636 cod. proc. civ.; (b) anche a seguito dell\u2019entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, l\u2019avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali pu\u00f2 avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod. proc. civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, parere che sar\u00e0 rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 nonch\u00e9 ai relativi decreti ministeriali attuativi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20691\/21 &nbsp;\u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Espropriazione per pubblica utilit\u00e0 \u2013 acquisizione sanante \u2013 disciplina ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 \u2013 occupazione senza titolo \u2013 importi dovuti al proprietario \u2013 natura indennitaria o risarcitoria \u2013 questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione ai sensi dell\u2019art. 374, terzo comma, cod. proc. civ. con ordinanza interlocutoria n. 29265 del 2020 (RGN 4216\/17). REL. 22\/21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano i ricorsi e, decidendo su questione di particolare importanza rimessa dalla 1 Sezione, enunciano i seguenti principi: 1) sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell\u2019ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennit\u00e0 espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell\u2019indennizzo dovuto per l\u2019acquisizione del bene utilizzato dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa per scopi di pubblica utilit\u00e0 ex art. 42 bis t.u. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un \u00abunicum\u00bb non scomponibile nelle diverse voci, con l\u2019effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; di conseguenza, l\u2019attribuzione di una somma forfettariamente determinata a \u00abtitolo risarcitorio\u00bb (pari all\u2019interesse del&nbsp; cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma del terzo comma dell\u2019art. 42 bis) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato \u00absenza titolo\u00bb dall\u2019amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell\u2019indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cio\u00e8 di soggetto avente titolo ora a un \u00abindennizzo\u00bb (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della propriet\u00e0 del bene), ora a un \u00abrisarcimento\u00bb di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell\u2019amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimit\u00e0 in s\u00e9 del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l\u2019emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all\u2019assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; 2) la ricostruzione in termini indennitari e le modalit\u00e0 di determinazione dell\u2019indennizzo, anche per la pregressa occupazione illegittima del bene, nel procedimento di cui all\u2019art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 dinanzi alla corte d\u2019appello, in unico grado di merito, non sono suscettibili di arrecare un deficit di tutela n\u00e9 per l\u2019amministrazione, per esserle preclusa la introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell\u2019ipotesi di concorso di pi\u00f9 enti nella realizzazione dell\u2019opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ferma restando la facolt\u00e0 di rivalersi in separato giudizio ordinario sul soggetto corresponsabile della pregressa occupazione illegittima; n\u00e9 per il privato, per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorit\u00e0 che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorit\u00e0, cui \u00e8 affidato il pagamento dell\u2019indennit\u00e0, il suo creditore, n\u00e9 essendo precluso al privato di avviare un autonomo giudizio di danno, a tutela dei suoi diritti, per il periodo di occupazione illegittima, prima dell\u2019adozione del provvedimento di cui all\u2019art. 42 bis da parte della pubblica amministrazione; 3) la qualificazione in termini indennitari dell\u2019indennizzo per la pregressa occupazione \u00absenza titolo\u00bb, nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all\u2019attualit\u00e0, non \u00e8 foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entit\u00e0 del danno, la cui applicazione \u00e8 rimessa all\u2019incensurabile valutazione del giudice di merito, il quale pu\u00f2 modulare l\u2019importo determinato dal legislatore in via forfettaria \u2013 in melius o in pejus \u2013 in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n<\/em><\/strong><strong><em>. 20761\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scoditti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Edilizia residenziale pubblica \u2013 istanza di successione\/subentro nell\u2019alloggio \u2013 silenzio assenso \u2013 ammissibilit\u00e0 \u2013 presupposti e limiti \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza Sezione civile con&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ordinanza interlocutoria n. 13856 del 2020 (RGN 10842\/18). REL. 99\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il primo motivo di ricorso ed enunciano, su questione di massima di particolare importanza, il principio secondo cui, in relazione ad istanza di subentro nell\u2019assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all\u2019assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare, non trova applicazione l\u2019istituto del silenzio-assenso previsto dall\u2019art. 20 legge n. 241 del 1990, stante la natura di diritto soggettivo della posizione corrispondente al subentro nell\u2019assegnazione, che fa escludere il rilievo della problematica del silenzio-assenso che \u00e8 configurabile, in presenza di interessi legittimi, quando nel silenzio \u00e8 configurabile un provvedimento tacito per il mancato esercizio dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, come si evince anche dal rinvio nell\u2019art. 20 agli artt. 21 quinquies e nonies, rispettivamente, in tema di revoca e annullamento d\u2019ufficio del provvedimento. Le SU rimettono alla sezione ordinaria l\u2019esame degli altri motivi di ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21761\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Separazione e divorzio \u2013 accordi di separazione e divorzio \u2013 trasferimenti diretti di beni immobili \u2013 ammissibilit\u00e0 o meno \u2013 verifica di conformit\u00e0 ipocatastale da parte del notaio \u2013 necessit\u00e0 o meno \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla prima Sezione con ordinanza interlocutoria n. 3089 del 2020 (RGN 19396\/17). REL. 8\/21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite accolgono il ricorso con rinvio e, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, affermano i seguenti principi di diritto: le clausole dell\u2019accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la propriet\u00e0 esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ci\u00f2 che in esso \u00e8 stato attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell\u2019art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l\u2019omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.; la validit\u00e0 dei trasferimenti presuppone l\u2019attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all\u2019art. 29, comma 1 bis, legge n. 52 del 1985, mentre non produce la nullit\u00e0 del trasferimento il mancato compimento, da parte dell\u2019ausiliario, dell\u2019ulteriore verifica soggettiva circa l\u2019intestatario catastale dei beni e la sua conformit\u00e0 alle risultanze dei registri immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21763\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo civile &#8211; sospensione per pregiudizialit\u00e0 ex art. 295 cod. proc. civ. &#8211; giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata non passata in giudicato &#8211; sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. &#8211; sospensione necessaria e facoltativa &#8211; rapporti \u2013 differenze \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sesta-3 Sezione con ordinanza interlocutoria n. 362 del 2021 (RGN 38285\/19). REL. 31\/21<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il proposto regolamento di competenza ed enunciano, a norma dell\u2019art. 363, co. 3, c.p.c., il principio di diritto secondo cui, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialit\u00e0 tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non pu\u00f2 ritenersi obbligatoria ex art. 295 c.p.c. (e, se disposta, pu\u00f2 essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.c.), ma pu\u00f2 essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell\u2019art. 337, comma 2, c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21764\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marotta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro e previdenza \u2013 ufficio stampa ai sensi della legge n. 150 del 2000 &#8211; personale iscritto all\u2019albo dei giornalisti &#8211; contributi previdenziali &#8211; versamento &#8211; ente previdenziale destinatario &#8211; INPS o INPGI \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 27173 del 2020 (RGN 12853\/15). REL. 27\/21<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, enunciano il principio di diritto secondo cui deve essere considerata giornalistica l\u2019attivit\u00e0 svolta nell\u2019ambito dell\u2019ufficio stampa di cui alla legge n. 150 del 2000 per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell\u2019iscrizione all\u2019albo professionale e previsto un\u2019area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti; in presenza dello svolgimento di attivit\u00e0 giornalistica, l\u2019iscrizione all\u2019INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto. Di conseguenza, le Sezioni Unite rigettano il ricorso avverso la sentenza impugnata che aveva condannato una Azienda USL a versare all\u2019INPGI i contributi non versati dall\u2019Azienda sul presupposto che l\u2019attivit\u00e0 di due lavoratori non fosse di tipo giornalistico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21765\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi &#8211; credito d&#8217;imposta &#8211; mancato esercizio del potere impositivo nel termine di decadenza &#8211; consolidamento del credito \u2013 esclusione \u2013 credito IVA \u2013 specificit\u00e0 dell\u2019imposta \u2013 conseguenze \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 15525 del 2020 (NRG 25961\/16) e con ordinanza interlocutoria n. 20842 del 2020 (RGN 25785\/15). REL. 92\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, affermano il principio di diritto, secondo cui, in tema di rimborso dell\u2019eccedenza detraibile di iva, l\u2019amministrazione finanziaria pu\u00f2 contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell\u2019imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l\u2019esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell\u2019imponibile e dell\u2019imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21766\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi &#8211; credito d&#8217;imposta &#8211; mancato esercizio del potere impositivo nel termine di decadenza &#8211; consolidamento del credito \u2013 esclusione \u2013 credito IVA \u2013 specificit\u00e0 dell\u2019imposta \u2013 conseguenze \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 15525 del 2020 (NRG 25961\/16) e con ordinanza interlocutoria n. 20842 del 2020 (RGN 25785\/15). REL. 92\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite accolgono il ricorso con rinvio e, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, affermano il principio di diritto secondo cui, in tema di rimborso dell\u2019eccedenza detraibile di iva, l\u2019amministrazione finanziaria pu\u00f2 contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell\u2019imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l\u2019esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell\u2019imponibile e dell\u2019imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21983\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarano<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Circolazione stradale \u2013&nbsp; art. 122 codice ass. private \u2013 circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico \u2013 nozione &#8211; estensione \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Terza Sezione con ordinanza interlocutoria n. 33675 del 2019 (RGN 4821\/18). REL. 26\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU \u2212 dichiarata l\u2019inammissibilit\u00e0 del primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla espressa rinuncia ad esso effettuata in udienza da parte dei difensori dei ricorrenti \u2212 accolgono gli altri motivi di ricorso. A tale conclusione si perviene affermandosi che ai fini dell\u2019operativit\u00e0 della garanzia per R.C.A., l\u2019art. 122 del codice delle assicurazioni private deve essere interpretato conformemente al diritto dell\u2019Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE nel senso che rientra nella nozione di circolazione dei veicoli in aree equiparate alle strade di uso pubblico quella effettuata in ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Pertanto, ai fini della determinazione dell\u2019estensione della copertura assicurativa per la R.C,A., \u00e8 l\u2019utilizzazione del veicolo in modo \u201cconforme alla propria funzione abituale\u201d ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del \u00abnumero indeterminato di persone\u00bb, il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto un sinistro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 24413\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cosentino<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Immigrazione \u2013 protezione internazionale \u2013 protezione umanitaria \u2013 presupposti \u2013 valutazione comparativa tra integrazione sociale raggiunta in Italia e situazione del Paese di origine \u2013 effettivo radicamento nel territorio italiano \u2013 rilevanza \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sesta-1 Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 (RGN 10188\/20). REL. 25\/21<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d\u2019origine, in raffronto alla situazione d\u2019integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovr\u00e0 essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d\u2019origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravit\u00e0 nel Paese d\u2019origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d\u2019origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e\/o familiare, s\u00ec da recare un <em>vulnus<\/em> al diritto riconosciuto dall\u2019art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell\u2019art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>24414\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro \u2013 deliberato dell\u2019assemblea degli studenti volto a garantire l\u2019affissione del crocifisso durante lo svolgimento delle lezioni in un istituto professionale \u2013 disposizione del dirigente scolastico di rispettare il predetto deliberato \u2013 rimozione del crocifisso prima dell\u2019inizio della lezione da parte del docente \u2013 legittimit\u00e0 o meno \u2013 valutazione \u2013 criteri \u2013 discriminazione indiretta derivante dalla predetta disposizione \u2013 configurabilit\u00e0 o meno \u2013 questione di massima di particolare importanza sollevata dalla Sezione lavoro con ordinanza interlocutoria n. 19618 del 2020 (RGN 11794\/15). REL N. 106\/21<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicit\u00e0 dello Stato e alla salvaguardia della libert\u00e0 religiosa positiva e negativa, non \u00e8 consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l\u2019affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L\u2019art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformit\u00e0 alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunit\u00e0 scolastica pu\u00f2 decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunit\u00e0, ricercando un \u201cragionevole accomodamento\u201d tra eventuali posizioni difformi.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; E\u2019 illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volont\u00e0 degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; L\u2019illegittimit\u00e0 della circolare determina l\u2019invalidit\u00e0 della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all\u2019ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell\u2019aula all\u2019inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perch\u00e9, recependo la volont\u00e0 degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l\u2019esercizio della funzione pubblica di insegnamento, n\u00e9 ha condizionato la libert\u00e0 di espressione culturale del docente dissenziente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 25478\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cirillo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Esecuzione forzata \u2013 opposizione all\u2019esecuzione \u2013 sopravvenuta caducazione del titolo \u2013 rilievo d\u2019ufficio indipendente dai motivi di opposizione \u2013 cessazione della materia del contendere \u2013 regolazione delle spese processuali \u2013 esecuzione forzata intrapresa senza la normale prudenza \u2013 danni conseguenti \u2013 giudice competente all\u2019accertamento \u2013 individuazione \u2013 contrasto e questione di massima sollevati dalla Terza Sezione civile con ordinanza interlocutoria n. 6422 del 2020 (RGN 3322\/17). REL N. 53\/20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. accolgono il ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassano la sentenza impugnata senza rinvio perch\u00e9 il processo non poteva essere proseguito e compensano integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Risolvendo il contrasto di giurisprudenza e la questione di massima di particolare importanza rimesse dall\u2019ordinanza interlocutoria, le S.U. enunciano nell\u2019interesse della legge, ai sensi dell\u2019art. 363 c.p.c., i seguenti principi di diritto:<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abIn caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all\u2019esecuzione si debba concludere non con l\u2019accoglimento dell\u2019opposizione, bens\u00ec con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione \u00e8 tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abL\u2019istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell\u2019art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., per aver intrapreso o compiuto l\u2019esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si \u00e8 formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. Ricorrendo, invece, quest\u2019ultima ipotesi, la domanda andr\u00e0 posta al giudice dell\u2019opposizione all\u2019esecuzione; e, solamente quando sussista un\u2019ipotesi di impossibilit\u00e0 di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all\u2019esecuzione, potr\u00e0 esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Procedura in genere<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 15177\/2021&nbsp; \u2013&nbsp; Rel. Conti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Immigrazione \u2013 protezione internazionale \u2013 procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto al ricorso \u2013 autenticazione del difensore limitata alla sottoscrizione dell\u2019assistito \u2013 estensibilit\u00e0 alla data di rilascio \u2013 contrasto sollevato dalla Seconda Sezione con ordinanze interlocutorie n. 28208 e n. 28209 del 2020 (RGN 26228 del 2019 e RGN 25481 del 2019), nonch\u00e9 con ordinanze interlocutorie 29250 e 29251 del 2020 (RGN 21971 del 2019 e RGN 21970 del 2019) e dalla Prima Sezione con ordinanze interlocutorie n. 5213 e n. 5214 del 2021 (RGN 17066 del 2019 e 17070 del 2019).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza della Corte, concernente le modalit\u00e0 di formulazione della procura speciale nei ricorsi per cassazione avverso sentenze concernenti il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, enunciando i seguenti principi. L\u2019art. 35 bis, c.13 d.lgs. n. 25\/2008, nella parte in cui prevede che \u201cLa procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilit\u00e0 del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima\u201d, ha richiesto, quale elemento di specialit\u00e0 rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorit\u00e0 della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di \u201cinammissibilit\u00e0 del ricorso\u201d, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall\u2019art. 35 bis, c. 13 d.lgs. n. 25\/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l\u2019indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l\u2019autenticit\u00e0 della firma del conferente. Le Sezioni Unite hanno osservato che la predetta interpretazione non pu\u00f2 essere tacciata di formalismo alcuno, consentendo comunque di fare emergere il potere certificativo del difensore anche solo attraverso un\u2019unica attestazione da parte del difensore, purch\u00e9 quest\u2019ultimo abbia manifestato la volont\u00e0 di asseverare formalmente che la procura rechi una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l\u2019una relativa all\u2019autentica della firma e l\u2019altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un\u2019unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l\u2019uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l\u2019esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento. Le Sezioni Unite escludono la possibilit\u00e0 di una interpretazione diversa, a fronte della \u201clettera della norma\u201d che \u201ccostituisce il limite cui deve arrestarsi anche l\u2019interpretazione costituzionalmente orientata\u201d e fugano anche ogni dubbio di compatibilit\u00e0 con il diritto dell\u2019Unione Europea e con il diritto convenzionale. Infine, le Sezioni Unite enunciano l\u2019ulteriore principio secondo cui il versamento dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall&#8217;art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all\u2019interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorit\u00e0 rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullit\u00e0 e non da inesistenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 19426\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Revocazione &#8211; sentenza delle SU n. 19366 del 2019 &#8211; ricorso per revocazione&nbsp; del Fallimento Palcitric spa &#8211; controricorso del Ministero dell\u2019economia (RGN 7060\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. A tale conclusione si perviene sul principale rilievo secondo cui il ricorso proposto da parte ricorrente per la revocazione dell\u2019ordinanza delle stesse SU n. 19366 del 2019, in sostanza, si traduce nella richiesta di un\u2019ulteriore valutazione di merito rispetto a quella compiuta dal TSAP nella sentenza, sulla cui impugnazione \u00e8 intervenuta la citata delle SU, laddove quest\u2019ultima ebbe gi\u00e0 a dichiarare inammissibile per \u201cdoppia conforme\u201d, ai sensi dell\u2019art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., in relazione al comma precedente della citata norma, il motivo, in quella sede addotto dall\u2019attuale ricorrente avverso l\u2019impugnata sentenza del TSAP, ai sensi dell\u2019art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., nella sua formulazione attualmente vigente. Le SU sottolineano, altres\u00ec, che ci\u00f2 \u00e8 indirettamente confermato dalla avvenuta allegazione, da parte del ricorrente, di una relazione tecnica di un perito di parte di descrizione dello stato dei luoghi per cui \u00e8 causa all\u2019attualit\u00e0, del pari inammissibile esulando dai limiti entro i quali la produzione di nuovi documenti \u00e8 consentita, ai sensi dell\u2019art. 372 cod. proc. civ., dinanzi alla Corte di cassazione, trattandosi di relazione tecnica redatta successivamente al giudizio conclusosi con l\u2019ordinanza della quale impugnata per revocazione e non attinente alla valutazione dell\u2019ammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21985\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procedimento civile \u2013 amministrazione di sostegno \u2013 art. 720<em>-bis<\/em> cod. proc. civ. \u2013 competenza della corte d\u2019appello in sede di reclamo \u2013 estensione ai soli provvedimenti decisori del giudice tutelare o anche a quelli ordinatori \u2013 rilevanza ai fini della ricorribilit\u00e0 in cassazione \u2013 contrasto sollevato dalla VI-1 Sezione con ordinanza interlocutoria n. 17833 del 2020. (RGN 18498\/19)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU, a soluzione dell\u2019evidenziato contrasto di giurisprudenza, dichiarano la competenza della Corte d\u2019appello di Catania per il reclamo proposto avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Siracusa in oggetto, davanti alla quale rimettono le parti. Si afferma che alle questioni complessivamente poste dall\u2019ordinanza di rimessione della Sesta Sezione civile debba essere fornita una risposta articolata, e soprattutto diversificata, non potendo tout court accomunarsi sulla base del medesimo presupposto il profilo dell&#8217;\u2019individuazione del giudice competente per il reclamo con quello della ricorribilit\u00e0 per cassazione del provvedimento emesso. La prima questione viene risolta sulla base del seguente principio di diritto: \u201ci decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell\u2019art. 720-bis, secondo comma, cod. proc. civ. unicamente dinanzi alla corte d\u2019appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio o misto)\u201d. Tuttavia, l\u2019affermazione circa la generalizzata competenza della Corte d\u2019appello quale giudice del reclamo non implica altres\u00ec che debba trarsi dalla stessa la conclusione circa l\u2019altrettanto generalizzata ammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione avverso tutti i decreti emessi in sede di reclamo, in quanto al diverso fine di individuare quali siano i provvedimenti ricorribili, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisoriet\u00e0, quale tradizionalmente elaborato nella giurisprudenza della Corte di cassazione ed inteso quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili appunto di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Giurisdizione: il riparto<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Impiego e sanit\u00e0-previdenza ed assistenza<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 15762\/21&nbsp; \u2013 Rel. Rubino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pubblico impiego \u2013 magistrato ordinario con funzioni di Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa impugna decreto del Ministero della giustizia che dichiara la decadenza dall\u2019impiego per assenza ingiustificata dal servizio per pi\u00f9 di quindici giorni \u2013 il magistrato propone personalmente ricorso per cassazione affidato a tredici motivi (RGN 28671\/2020).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo, si rileva che il ricorso \u00e8 stato proposto dalla parte personalmente mentre, per effetto della modifica dell\u2019art. 613 cod.proc.pen., operata dall\u2019art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (con decorrenza dal 3 agosto 2017), \u00e8 stata eliminata la possibilit\u00e0 per la parte di presentare ricorso personalmente dinanzi alla Corte di cassazione. Tale modifica riguarda non solo la disciplina generale del codice di rito, ma anche le previsioni speciali contenute nel medesimo codice ovvero in altre leggi e quindi si applica anche alle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari emessi nei confronti dei magistrati ordinari, regolati, in relazione alla fase introduttiva, dalle norme del codice di procedura penale, senza che ci\u00f2, peraltro, possa dar luogo a profili di violazione di norme costituzionali e convenzionali, visto che secondo quanto affermato dalla Corte di Strasburgo, gli Stati contraenti sono liberi nella scelta dei mezzi idonei per l\u2019applicazione nel loro sistema giudiziario del diritto all\u2019autodifesa stabilito dalla CEDU, onde garantirne la conformit\u00e0 con i principi dell\u2019equo processo. A ci\u00f2 si aggiunge \u2013 come ulteriore profilo di inammissibilit\u00e0 \u2212 che la ricorrente ha impugnato un provvedimento amministrativo, in particolare il decreto del Ministero della Giustizia, con il quale si \u00e8 dichiarata la propria decadenza dall\u2019impiego, per essere rimasta ingiustificatamente assente dall\u2019ufficio per un periodo superiore a quindici giorni con la presupposta delibera del CSM di verifica della sussistenza dei presupposti di legge per la decadenza. Ebbene, per consolidata giurisprudenza, la pronuncia di decadenza non ha natura disciplinare. Ne consegue che la decadenza, pur dovendo essere adottata con le garanzie proprie dei procedimenti disciplinari, deve essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo e non pu\u00f2 invece essere impugnata dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che sono il giudice dell\u2019impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti dei magistrati. Da ultimo, si sottolinea che nel ricorso non \u00e8 indicato chiaramente se vengono impugnati solo i provvedimenti amministrativi suddetti o se, accomunandoli nell\u2019effetto pregiudizievole complessivo di averne determinato la decadenza dall\u2019impiego, la ricorrente abbia inteso contestare anche la precedente misura cautelare facoltativa di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio adottata dal CSM. Peraltro, rispetto a questo provvedimento, disciplinare, il ricorso sarebbe in ogni caso tardivo, perch\u00e9 notificato ampiamente oltre i dieci giorni dal relativo deposito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 16086\/21&nbsp; \u2013 Rel. Torrice<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 azione proposta in sede cautelare davanti al G.O., da parte di un vincitore del concorso per dirigente scolastico, allo scopo di vedersi riconoscere il diritto, ai sensi dell\u2019art. 33 della legge n. 104 del 1992, alla scelta della sede di destinazione nella Regione Campania o in una Regione viciniore \u2013 il ricorso viene accolto dal giudice in sede cautelare, ma il Tribunale in sede di reclamo ha accolto l\u2019eccezione del MIUR e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 l\u2019interessato promuove la causa di merito davanti al G.O. e richiede il regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (RGN 25765\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, dopo aver ribadito, in tema di ammissibilit\u00e0 del regolamento preventivo di giurisdizione, i consolidati principi secondo cui: (a) il regolamento preventivo di giurisdizione pu\u00f2 essere proposto anche dall\u2019attore in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, e, dunque, di un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, con conseguente ritardo della definizione della causa: (b) l\u2019ammissibilit\u00e0 del regolamento preventivo non \u00e8 esclusa dalla decisione del giudice ordinario in sede cautelare perch\u00e9 il provvedimento cautelare in corso di causa non costituisce sentenza, neppure quando risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che per i casi in cui la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva, evenienza questa che qui non si verifica perch\u00e9 la questione posta con il presente regolamento non \u00e8 riferita al procedimento cautelare, ma riguarda il merito delle domande proposte dinanzi al giudice ordinario. Tale questione viene risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in continuit\u00e0 con un indirizzo gi\u00e0 espresso dalle SU in analoga fattispecie, sul principale argomento secondo cui nella controversia in esame il thema decidendum non investe affatto la procedura concorsuale vittoriosamente superata dal ricorrente, ma la fase successiva, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, situazioni rispetto alle quali l\u2019interessato fa valere il proprio diritto \u2212 che sorge con l\u2019assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all\u2019esaurimento della procedura concorsuale \u2212 alla scelta della sede di lavoro (pi\u00f9 vicina al proprio domicilio).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16489\/21&nbsp; \u2013 Rel. Garri<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impiego pubblico \u2013 Avvocatura generale dello Stato \u2013 procedura di nomina del Vice Avvocato Generale dello Stato \u2013 nomina dell\u2019Avvocato Carlo Sica \u2013 il concorrente Avvocato Giuseppe Albenzio impugna \u2013 il Tar Lazio accoglie l\u2019appello della Presidenza del Consiglio e rigetta l\u2019appello incidentale \u2013 l\u2019Avvocato Giuseppe Albenzio ricorre deducendo violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa \u2013 la Presidenza del consiglio dei ministri e l\u2019Avvocato Sica resistono con controricorsi (RGN 4693\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. A tale conclusione si perviene ribadendo il consolidato principio secondo cui l\u2019eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore \u00e8 configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente ma una norma da lui creata, esercitando un\u2019attivit\u00e0 di produzione normativa che non gli compete mentre non \u00e8 tale l\u2019esercizio della funzione propria del giudice (nella specie: amministrativo) di rinvenimento della regula juris applicabile, con la precisazione che l\u2019eventuale mancata o inesatta applicazione di una norma di legge si configura, al pi\u00f9, come error in judicando come tale non comportante un\u2019invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di cassazione. SU precisano che, nella specie, il Consiglio di Stato ha esattamente ricostruito i termini di svolgimento della procedura di nomina dell\u2019Avvocato generale aggiunto dell\u2019Avvocatura dello Stato, specificando che il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato aveva espresso il suo parere in senso conforme a quella che poi era stata la proposta dell\u2019Avvocato generale. Tale ricostruzione \u00e8 stata fatta sulla base di un procedimento di interpretazione del complesso meccanismo che la legge prevede per la suddetta nomina di cui \u00e8 stata verificata l\u2019applicazione in concreto sotto tutti i profili \u2212ivi compresa l\u2019anzianit\u00e0 di servizio \u2013 nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di interpretazione dei fatti e delle disposizioni di legge applicabili nel caso concreto che appartiene tipicamente all\u2019ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, nella specie esercitata restando all\u2019interno dei limiti che le sono propri<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20041\/21&nbsp; \u2013 Rel. Garri<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 impugnazione in G.A., da parte di avvocato dipendente del Comune di Castellamare di Stabia, del provvedimento col quale il Ministro dell\u2019interno ha invitato il Sindaco del Comune a rimuovere quel dipendente dall\u2019incarico di dirigente del primo settore comunale, con destinazione ad altro incarico, nonch\u00e9 degli atti conseguenti, ivi compresa la nomina di altro dipendente al posto precedentemente ricoperto \u2013 il TAR declina la giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del G.O. \u2013 riassunto il giudizio, il Tribunale ordinario accoglie la domanda e la Corte d\u2019appello riforma, declinando la giurisdizione in favore del G.A. \u2013 ricorso per conflitto negativo di giurisdizione (art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c.) (RGN 15099\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso del dipendente comunale e dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo su domanda di impugnazione degli atti amministrativi assunti dal Ministero dell\u2019interno, sulla cui base un comune aveva disposto la revoca del dipendente da incarico dirigenziale e l\u2019assegnazione ad altre funzioni, escludendo la possibilit\u00e0 di ravvisare un giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario nella sentenza non impugnata del giudice amministrativo che aveva declinato la giurisdizione, cui era seguita la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario che, con sentenza della corte d\u2019appello impugnata per cassazione, aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20821\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Decadenza dai ruoli dirigenziali del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) con contestuale risoluzione del rapporto individuale di lavoro di assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente di II fascia, per inidoneit\u00e0 del titolo di studio posseduto \u2013 Proposizione di un primo ricorso al TAR Lazio, che si dichiara privo di giurisdizione \u2013 Tale pronuncia viene riformata dal Consiglio di Stato e il TAR Lazio, in sede di riassunzione, respinge il ricorso \u2013 Tale decisione viene confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza cui si riferisce il presente ricorso \u2013 Con tale ricorso si denunciano il difetto assoluto di giurisdizione per \u201csconfinamento e invasione\u201d nella sfera del merito amministrativo nonch\u00e9 diniego di giustizia ex art. 24 Cost. (RGN 5848\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano inammissibile il ricorso in quanto le censure proposte, lungi dal dimostrare la ricorrenza di un\u2019ipotesi di travalicamento della giurisdizione amministrativa per invasione della sfera di potere della pubblica amministrazione, hanno ad oggetto le valutazioni operate dal giudice amministrativo in ordine alla legittimit\u00e0 del provvedimento di destituzione e all\u2019individuazione del thema decidendum e della normativa da applicare. I vizi prospettati, pertanto, si riferiscono ad attivit\u00e0 che costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale e che, quindi, non possono dar luogo ad uno sconfinamento da parte del giudice amministrativo nell\u2019area riservata alla discrezionalit\u00e0 della pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21966-21967\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marotta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Insegnanti tecnico-pratici (ITP) domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto \u2013 accoglimento del ricorso dei numerosi interessati da parte del TAR&nbsp; Lazio \u2013 Il Consiglio di Stato riforma la sentenza di primo grado e respinge il ricorso introduttivo del giudizio &#8211; Con il presente ricorso si denuncia tale ultima sentenza principalmente per \u201cdenegata giustizia\u201d (RGN 9286-9287\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, nei vari profili della sua articolazione, risultando assorbente rispetto ad ogni altra questione la circostanza che, nella specie, sono state denunciate violazioni di legge (secondo le intestazioni dei motivi, sostanziale o processuale) concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale e si \u00e8, pertanto, fuori dei motivi \u201cinerenti alla giurisdizione\u201d esclusivamente contemplati dall\u2019art. 111, ultimo comma, Cost. Si sottolinea che, in particolare, sostanzialmente \u00e8 stata contestata la statuizione del Consiglio di Stato secondo cui la disciplina relativa ai percorsi di abilitazione di cui al D.M. n. 19 del 2016 valeva solo per definire le classi di concorso a cattedra e non anche per l\u2019inserimento nelle graduatorie d\u2019istituto, sicch\u00e9 l\u2019invocata norma transitoria di cui all\u2019art. 22 del d.lgs. n. 59 del 2017 non poteva in alcun modo riverberare i suoi effetti in un ambito diverso e non sovrapponibile. I vizi che nel ricorso sono stati addebitati alla sentenza impugnata riguardano tutti errores in iudicando o in procedendo, attinenti esclusivamente alla legittimit\u00e0 del potere giurisdizionale esercitato nell\u2019occasione dal Consiglio di Stato (rientrando in tale ambito sia la questione relativa al mancato riconoscimento del regime transitorio previsto dall\u2019art. 22 del d.lgs. n. 59 del 2017 cit., sia quella, collegata alla prima, afferente la violazione del giusto processo sotto il profilo di un preteso sconfinamento dell\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale nella sfera riservata alla legge, sia ancora la questione del giudicato e della esatta individuazione dell\u2019ambito di efficacia soggettiva delle sentenza del TAR che ha annullato il D.M. n. 374 del \/2017), senza, peraltro, che sia prospettata l\u2019esistenza di alcuna ipotesi \u201cestrema\u201d di contrasto con le norme europee. Infatti, anche la denunciata violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, dell\u2019art. 1 del prot. 1 CEDU, dell\u2019art. 47 della CDFUE come quella della violazione degli artt. 3, 24 111 e 113 Cost., in quanto ricondotte al mancato rispetto, da parte del Consiglio di Stato, dei principi del giusto processo ed all\u2019indebito disconoscimento di un giudicato formatosi in merito all\u2019illegittimit\u00e0 del mancato inserimento degli ITP (insegnanti tecnico-pratici) nella II fascia delle graduatorie d\u2019istituto, riguardano con evidenza, e impropriamente, i limiti interni della giurisdizione amministrativa investendo il potere riservato al giudice dell\u2019impugnazione, da esercitare in rapporto alle questioni esaminate in causa, suscettibile, come tale, di determinare solo errores in procedendo o in iudicando.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21986\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 azione promossa in G.O., da parte di un gruppo di giudici di pace nei confronti del Ministero della giustizia, per ottenerne la condanna alla rideterminazione del trattamento economico e al riconoscimento della tutela previdenziale e assicurativa \u2013 il Ministero si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dai ricorrenti per sentire dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario \u2013 <u>controricorso del Ministero iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso<\/u> (RGN 5152\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, dopo aver precisato che, data la peculiare natura dell\u2019istanza di regolamento di giurisdizione \u2212 che non \u00e8 un mezzo d\u2019impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma \u00e8 uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti \u2013 l\u2019improcedibilit\u00e0 dell\u2019istanza per l\u2019omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall\u2019art. 369 cod. proc. civ. (rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente) non preclude alla Corte la decisione della questione di giurisdizione ove, la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto la suindicata improcedibilit\u00e0, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perch\u00e9 sia pronunciata la decisione al riguardo (come gi\u00e0 affermato dalle SU per le ipotesi di inammissibilit\u00e0 della istanza di regolamento di giurisdizione e di rinuncia al ricorso). Quanto alla questione di giurisdizione SU affermano che, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva del G.A. con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, rientra nella giurisdizione amministrativa anche la presente controversia avente ad oggetto la domanda di un giudice di pace, volta ad ottenere l\u2019accertamento ai fini retributivi e previdenziali di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della Giustizia, per aver svolto le stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21987\/21&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 dirigente generale della Polizia di Stato collocato in quiescenza \u2013 impugnazione in G.A. del provvedimento con cui il Ministro dell\u2019interno ha conferito al medesimo la promozione alla qualifica superiore, il giorno precedente il collocamento a riposo, ai soli fini giuridici, con esclusione dei conseguenti benefici economici \u2013 il TAR accoglie il ricorso \u2013 il Consiglio di Stato riforma la decisione e rigetta il ricorso originario \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato ad un motivo per mancata osservanza dei limiti esterni della giurisdizione. (RGN 1606\/21 e 1608\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, rilevando che con esso \u00e8 stata esclusivamente contestata la giurisdizione del Giudice amministrativo per il fatto che il Consiglio di Stato avrebbe assunto una decisione nella materia pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Ma la contestata giurisdizione era tuttavia divenuta incontestabile per effetto della scelta dello stesso attore, in base al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo cui allorch\u00e9 il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non \u00e8 consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d\u2019ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione \u00e8 ormai coperta dal giudicato implicito e rimane, altres\u00ec, precluso all\u2019attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito. Tali principi valgono, a maggior ragione, nel caso in specie in cui \u00e8 il ricorrente che ha adito lui stesso il Giudice amministrativo in primo grado ed \u00e8 risultato vittorioso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21972\/21&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 dirigente generale della Polizia di Stato collocato in quiescenza \u2013 impugnazione in G.A. del provvedimento con cui il Ministro dell\u2019interno ha conferito al medesimo la promozione alla qualifica superiore, il giorno precedente il collocamento a riposo, ai soli fini giuridici, con esclusione dei conseguenti benefici economici \u2013 il TAR accoglie il ricorso \u2013 il Consiglio di Stato riforma la decisione e rigetta il ricorso originario \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato ad un motivo per mancata osservanza dei limiti esterni della giurisdizione. (RGN 1606\/21 e 1608\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, rilevando che con esso \u00e8 stata esclusivamente contestata la giurisdizione del Giudice amministrativo per il fatto che il Consiglio di Stato avrebbe assunto una decisione nella materia pensionistica, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti. Ma la contestata giurisdizione era tuttavia divenuta incontestabile per effetto della scelta dello stesso attore, in base al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo cui allorch\u00e9 il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non \u00e8 consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rivelare d\u2019ufficio il difetto di giurisdizione, in quanto tale questione \u00e8 ormai coperta dal giudicato implicito e rimane, altres\u00ec, precluso all\u2019attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito. Tali principi valgono, a maggior ragione, nel caso in specie in cui \u00e8 il ricorrente che ha adito lui stesso il Giudice amministrativo in primo grado ed \u00e8 risultato vittorioso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 22745\/21&nbsp; \u2013 Rel. Esposito<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rigetto da parte dell\u2019INPS della domanda di riscatto a fini pensionistici di periodi nei quali l\u2019attuale ricorrente aveva svolto l\u2019attivit\u00e0 di docente con contratto a tempo determinato usufruendo di periodi di aspettativa senza assegni \u2013 Ricorso dell\u2019interessato alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia \u2013 La Corte adita preliminarmente afferma il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente TAR \u2013 Con il presente regolamento preventivo di giurisdizione si chiede il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, sull\u2019assunto secondo cui la presente controversia inerisce al rapporto pensionistico che rappresenta l\u2019elemento identificativo del relativo petitum sostanziale (RGN 27697\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU accolgono il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice contabile, sulla base del principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, incluse quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio (quale \u00e8 la presente), alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 22746\/21&nbsp; \u2013 Rel. Esposito<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rivendicazione del diritto allo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico da parte di una idonea non vincitrice \u2013 Copertura di altri posti vacanti tramite selezione interna e non con lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico precedente \u2013 Il TAR per la Puglia ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario \u2013 Il Tribunale di Foggia non condivide tale soluzione ritenendo che, nella specie, si discuta della scelta discrezionale della PA di attingere a due graduatorie diverse, scelta da cui \u00e8 originata l\u2019estromissione della ricorrente (RGN 30692\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base del principio secondo cui nelle controversie relative a procedure concorsuali nell\u2019ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire pi\u00f9 (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante anzich\u00e9 avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si \u00e8 in presenza d\u2019una contestazione che investe l\u2019esercizio del potere dell\u2019amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell\u2019art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l\u2019assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nelle quali deve ritenersi compresa anche una controversia, come quella oggetto del presente giudizio, promossa da chi aspira all\u2019assunzione e contesta la scelta della pubblica amministrazione di procedere ad altra selezione anzich\u00e9 allo scorrimento della graduatoria di un precedente concorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 22748\/21&nbsp; \u2013 Rel. Esposito<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impiego pubblico \u2013 l\u2019ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche) bandisce un concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da assegnare al Servizio Risorse Umane e un posto da assegnare al Servizio Gestione Appalti e Contratti \u2013 Fabio Belfiori agisce in G.O. per fare riconoscere il proprio diritto all\u2019assunzione per scorrimento della graduatoria in cui era iscritto come idoneo \u2013 l\u2019ARPAM eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O. e nel merito assume di avere motivato (v. legge regionale n. 37 del 2016, art. 13) sulle ragioni che impedivano lo scorrimento \u2013 l\u2019ARPAM propone regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiede di dichiarare la giurisdizione del G.A. \u2013 il Belfiori resiste con controricorso (RGN 31036\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base del consolidato principio secondo cui ai sensi dell\u2019art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, le controversie relative al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all\u2019assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che motivatamente disponga di non coprire pi\u00f9 (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anzich\u00e9 avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato sono devolute al giudice amministrativo. In esse, infatti, si propone una contestazione che \u2212 diversamente da quanto si verifica nell\u2019ipotesi in cui si contestino le modalit\u00e0 di attuazione dello scorrimento della graduatoria \u2212 investe l\u2019esercizio del potere discrezionale dell\u2019Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25044\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marotta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impiego pubblico &#8211; insegnanti in possesso del diploma di maturit\u00e0 magistrale conseguito entro il 2001\/2002 &#8211; graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola &#8211; non inserimento dei suddetti docenti in tali graduatorie &#8211; ricorso pendente in AGA &#8211; ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. (RGN 16359\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo. A tale conclusione si perviene rilevandosi,&nbsp; che essa \u00e8 conforme alle molteplici decisioni delle Sezioni Unite nelle quali sono state esaminate le questioni poste nel presente regolamento di giurisdizione e, con ampia e diffusa disamina, \u00e8 stato evidenziato che, le censure dei ricorrenti non investono direttamente le modalit\u00e0 di valutazione delle singole posizioni soggettive ma contestano in via principale le determinazioni espresse dal MIUR nel decreto n. 235\/2014 (e nei successivi decreti ministeriali) attraverso la violazione del giudicato, dell\u2019eccesso di potere e della violazione di legge, ossia di tipici vizi di legittimit\u00e0 dell\u2019atto amministrativo quale espressione di esercizio della potest\u00e0 pubblica, rispetto al quale gli interessati possono vantare solo una posizione di interesse legittimo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27888\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 azione promossa in G.O., da parte di un dirigente ispettore dell\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione, per il recupero di differenze retributive asseritamente erogate in misura inferiore a quella riconosciuta ai colleghi dirigenti di pari fascia, aventi per\u00f2 titolarit\u00e0 di incarichi gestionali \u2013 l\u2019ANAC si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dal dirigente per sentire dichiarare la sussistenza<\/strong><strong> <\/strong><strong>della giurisdizione del giudice ordinario (RGN 27192\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in causa proposta da un dipendente nei confronti dell\u2019ANAC per differenze retributive, non essendo il personale di tale autorit\u00e0 assoggettato al regime di diritto pubblico per quanto riguarda i rapporti di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27889\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mancato rinnovo del contratto di lavoro autonomo di componente delle Commissioni medico-legali dell\u2019INPS \u2013 Contestazione da parte dell\u2019interessato della correttezza della valutazione dei propri obblighi contrattuali da parte dell\u2019INPS e della conseguente decisione dell\u2019Istituto di non disporre il rinnovo del contratto \u2013 Il Tribunale di Roma adito declina la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo \u2013 Il TAR Lazio, in sede di riassunzione, afferma l\u2019insussistenza della propria giurisdizione in quanto, nella specie, non \u00e8 in contestazione la clausola dell\u2019avviso prevedente la possibilit\u00e0 del rinnovo del contratto in oggetto per due volte (RGN 403\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite risolvono il proposto conflitto negativo di giurisdizione dichiarando quella del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in causa in cui il dipendente si doleva del mancato rinnovo del contratto di lavoro stipulato con l\u2019Inps all\u2019esito di selezione pubblica per il reclutamento di medici per lo svolgimento di prestazioni libero-professionali nel settore medico-legale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27890\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impiego pubblico &#8211; dirigente della Regione Siciliana impugna, dinanzi al Tribunale di Palermo, ingiunzioni di pagamento per la restituzione di somme indebitamente corrispostegli per lo svolgimento di incarichi presso la Riscossione Sicilia Spa e Sviluppo Italia Spa &#8211; il medesimo ricorrente propone istanza per regolamento preventivo di giurisdizione (indica la Corte dei conti come giudice avente la giurisdizione) &#8211; l\u2019Assessorato delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Sicilia resiste con controricorso&nbsp; (RGN 622\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell\u2019orientamento consolidato delle stesse SU secondo cui nell\u2019ipotesi in cui il dipendente di una P.A. abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, l\u2019azione del Procuratore contabile \u2013 per responsabilit\u00e0 per danno erariale \u2212 e quella dell\u2019Amministrazione di appartenenza \u2212 volta ad ottenere il riversamento delle somme percepite in assenza di autorizzazione nel conto del bilancio della Amministrazione medesima\u2212 non possono sovrapporsi. Pertanto, la legittimazione del Procuratore della Corte dei conti a promuovere l\u2019azione per danno erariale sorge in caso di inerzia dell\u2019Amministrazione e, viceversa, quella dell\u2019Amministrazione \u00e8 configurabile in caso di inerzia del Procuratore contabile. Ci\u00f2 allo scopo di evitare un conflitto di giudicati. Nella specie, l\u2019Amministrazione regionale ha agito in giudizio con il procedimento che disciplina l\u2019ordinanza ingiunzione ex art. 3 del RD n. 639 del 1910, deducendo che gli incarichi conferiti al lavoratore gi\u00e0 dirigente regionale dovevano ritenersi aggiuntivi ai sensi dell\u2019art. 13, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2000 e che in attuazione del principio di onnicomprensivit\u00e0 del trattamento economico della dirigenza di cui alla legge regionale n. 19 del 2008, i relativi compensi andavano riversati nel conto del bilancio della Regione. L\u2019Amministrazione, dunque, ha agito per l\u2019adempimento di un\u2019obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale, in assenza della preventiva promozione dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 per danno erariale da parte del Procuratore contabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27893\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impiego pubblico &#8211; dipendenti civili del Ministero della Difesa &#8211; accertamento del diritto di ottenere il beneficio dell\u2019aumento figurativo del servizio prestato per l\u2019impiego in lavorazioni insalubri &#8211; il Tribunale di Taranto, giudice del lavoro, declina la giurisdizione &#8211; riassunzione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sez. giurisd. Puglia, che solleva conflitto negativo di giurisdizione (RGN 1609\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, Alla suddetta conclusione si perviene sulla base delle seguenti osservazioni: (i) in base a consolidati orientamenti delle SU, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l\u2019inadempimento o l\u2019inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell\u2019ente obbligato; (ii) e in tale ultimo caso, la giurisdizione del giudice contabile \u00e8 anche di merito e dispone degli stessi poteri &#8211; anche istruttori &#8211; del giudice ordinario per l\u2019accertamento e la valutazione dei fatti; (iii) al giudice contabile deve essere devoluta anche la domanda relativa all\u2019anzianit\u00e0 contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante; (iiii) rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l\u2019accertamento delle modalit\u00e0 di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, \u00e8 destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza; (iiiii) nella specie i lavoratori, nell\u2019adire il Tribunale, hanno dedotto che pur essendo state loro attribuite, per effetto della sopravvenuta disciplina normativa e contrattuale, nuove denominazioni del rispettivo profilo professionale erano tuttavia rimasti invariati i compiti di istituto assegnati loro fin dalla originaria assunzione in servizio il che comportava la perdurante adibizione, anche nei nuovi profili, a lavorazioni insalubri. Pertanto i ricorrenti chiedevano l\u2019accertamento del diritto, parzialmente negato dall\u2019Amministrazione, ad ottenere il beneficio dell\u2019aumento figurativo del servizio prestato, di cui all\u2019art. 25, comma 1, del dPR n. 1092 del 1973, in relazione al loro impiego in lavorazioni insalubri previste dal decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919; (iiiiii) la domanda giudiziale ha, quindi, ad oggetto, ancor prima del profilo pensionistico, il vaglio della conformazione legale e contrattuale del rapporto di lavoro dei ricorrenti, cos\u00ec venendo ad incidere la decisione relativa al beneficio contributivo de quo sul rapporto di lavoro dei ricorrenti, peraltro ancora in atto, bench\u00e9 ci\u00f2 non sia di per s\u00e9 dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione. Questo esclude la giurisdizione della Corte dei conti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27891\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 azione promossa in G.O., da parte di una dirigente della Regione Calabria nominata titolare del Settore n. 6 \u201cDelegazione di Roma \u2013 Sistema delle Conferenze e Rapporti istituzionali\u201d (incarico di durata triennale), avverso il decreto della Giunta regionale della Calabria con cui, nell\u2019ambito di un processo di riorganizzazione, era stato soppresso il posto di cui la dirigente era titolare, con contestuale domanda cautelare ai sensi dell\u2019art. 700 c.p.c. \u2013 la Regione si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 il Tribunale rigetta la richiesta di provvedimento cautelare \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dalla Regione per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (RGN 1889\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dei consolidati indirizzi delle stesse SU sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie relative al lavoro pubblico contrattualizzato, secondo cui \u2013 come regola generale &#8211; la giurisdizione del giudice amministrativo ha carattere residuale e riguarda soltanto le controversie in cui sia direttamente contestato il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformit\u00e0 a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le P.A. definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarit\u00e0 degli stessi (atti di macro-organizzazione). Nella specie, la dipendente inequivocabilmente ha fatto valere in giudizio la lesione di un diritto soggettivo asseritamente subita da parte dell\u2019Amministrazione, quale datrice di lavoro, a seguito di atti di micro-organizzazione di gestione del rapporto, che hanno come mero presupposto atti di macro-organizzazione dell\u2019ufficio, posti in essere nell\u2019esercizio di potere amministrativo e che non sono stati affatto contestati. Infatti, la lavoratrice si \u00e8 limitata a domandare la propria riassegnazione al settore al quale era originariamente assegnata il quale, a seguito della disposta riorganizzazione, dell\u2019Amministrazione di appartenenza, era stato incluso nel Dipartimento \u201cSegretariato Generale\u201d, senza chiedere una diversa configurazione dell\u2019assetto macro-organizzativo dell\u2019Amministrazione stessa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29557\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mancino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impiego pubblico &#8211; compensi per attivit\u00e0 non autorizzate (art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165 del 2001) &#8211; la Provincia di Nuoro agisce contro una dipendente dinanzi al Tribunale di Nuoro, sezione lavoro &#8211; su azione del PM contabile la Corte dei conti dichiara la propria giurisdizione &#8211; la dipendente, pendendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro, propone istanza per regolamento preventivo di giurisdizione (chiede di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario) (RGN 16471\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto, ai sensi dell\u2019art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla Provincia contro un suo dipendente per il riversamento dei compensi da questo percepiti nello svolgimento di attivit\u00e0 extraistituzionale non previamente autorizzata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29558\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mancino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 impugnazione in G.A., promossa da parte di uno degli aspiranti, avverso il provvedimento col quale l\u2019Assessorato alla salute della Regione Siciliana ha comunicato la sua esclusione dalla procedura di aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende del Servizio sanitario regionale \u2013 l\u2019Assessorato si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dal ricorrente per sentire dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (il ricorrente ha ottenuto nelle more un provvedimento cautelare favorevole da parte del CGARS) (RGN 1554\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. Preliminarmente si afferma l\u2019ammissibilit\u00e0 del regolamento preventivo di giurisdizione in oggetto, sulla base del consolidato orientamento delle SU secondo cui tale ammissibilit\u00e0 non \u00e8 esclusa dalla decisione del giudice amministrativo in sede cautelare, atteso che il provvedimento cautelare in corso di causa non costituisce sentenza, neppure quando risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva. Quanto alla questione di riparto di giurisdizione si afferma che essa deve essere risolta applicandosi la regola generale secondo cui, allorch\u00e9 sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela \u00e8 affidata al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi. Con riguardo alla nomina del direttore ammnistrativo delle aziende del Servizio sanitario il direttore generale cui essa compete deve obbligatoriamente attingere dagli elenchi regionali degli idonei appositamente costituiti e aggiorni ogni due anni. Anche la valutazione dei candidati deve avvenire secondo specifici criteri definiti con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e indicati nell\u2019avviso pubblico. Analogamente nel procedimento per la formazione degli elenchi \u2013 di cui si discute \u2013 l\u2019Amministrazione non esercita poteri discrezionali ma \u00e8 chiamata, esclusivamente, a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica dell\u2019esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti. Ne deriva che l\u2019aspirante all\u2019inserimento nell\u2019elenco degli idonei, in possesso dei requisiti per l\u2019idoneit\u00e0 professionale disegnata dalla legge, \u00e8 portatore di un diritto soggettivo perch\u00e9 la legge obbliga l\u2019Amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell\u2019elenco i soggetti in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti dalle disposizioni normative primarie e dagli atti amministrativi, restando escluso l\u2019esercizio di poteri discrezionali.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>&nbsp;<\/td><td>&nbsp;<\/td><td>&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td>&nbsp;<\/td><td>&nbsp;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><u>Espropriazione, Appalti, Servizi e beni pubblici<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15569\/21&nbsp; \u2013 Rel. Di Marzio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Usi civici \u2013 impugnazione in G.A., da parte di societ\u00e0 privata, dei provvedimenti con i quali il Comune di Cariati aveva disposto l\u2019annullamento in autotutela delle delibere della Giunta con le quali era stata concessa l\u2019affrancazione di alcuni terreni gi\u00e0 soggetti ad usi civici \u2013 il TAR accoglie il ricorso \u2013 il Consiglio di Stato riforma la decisione e rigetta il ricorso di primo grado \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato ad un motivo per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 34474\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, rilevando che nel caso in esame il Consiglio di Stato ha interpretato l\u2019art. 21-<em>nonies<\/em> della legge n. 241 del 1990 prospettando un\u2019opzione ermeneutica di tale disposizione, senza sconfinare per questo nell\u2019attivit\u00e0 di creazione di una norma nuova o inesistente, eventualit\u00e0 che potrebbe dare luogo ad un eccesso di potere giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15570\/21&nbsp; \u2013 Rel. Di Marzio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Responsabilit\u00e0 amministratori di societ\u00e0 e consorzi \u2013 il Consorzio Crescendo in liquidazione <a>e Sviluppumbria <\/a>Spa convengono in AGO gli ex amministratori e revisori contabili (chiedono di dichiararli responsabili per inadempimento nella formazione e tenuta della contabilit\u00e0 e di condannarli al risarcimento dei danni per il reintegro del loro patrimonio) \u2013 i convenuti eccepiscono il difetto di giurisdizione dell\u2019AGO, in favore della Corte dei conti \u2013 il Consorzio e Sviluppumbria propongono regolamento preventivo di giurisdizione (chiedono di dichiarare la giurisdizione dell\u2019AGO) \u2013 quattro dei sedici convenuti resistono con controricorsi (RGN 30857\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario e rimettono le parti davanti al Tribunale di Terni. Osserva l\u2019ordinanza, richiamando numerosi precedenti sull\u2019argomento, che non vi sono ostacoli alla contemporanea sussistenza della giurisdizione civile e di quella contabile, sebbene tra loro reciprocamente indipendenti, quando sia prospettabile, oltre al danno erariale, anche un danno oggetto di un giudizio risarcitorio di natura privatistica. Nel caso di specie, ferma la possibilit\u00e0 dell\u2019eventuale esperimento dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 contabile, la causa va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, perch\u00e9 le parti attrici hanno fatto valere la responsabilit\u00e0 solidale degli amministratori, dei revisori e del direttore generale del consorzio per inadempimenti di natura gestionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15571\/21&nbsp; \u2013 Rel. Di Marzio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sanzioni amministrative \u2013 occupazione di spazi e aree pubbliche \u2013 verbale di contestazione di violazione amministrativa \u2013 diffida al ripristino dei luoghi \u2013 societ\u00e0 Temenos impugna in G.O. \u2013 il Tribunale di Agrigento declina la competenza e indica come competente per materia il Giudice di Pace di Agrigento, il quale declina la giurisdizione in favore del G.A. \u2013 il Tar Sicilia-Palermo solleva d\u2019ufficio conflitto negativo di giurisdizione (RGN 15197\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Giudice di Pace di Agrigento. SU rilevano che la declinatoria della giurisdizione, da parte del giudice di pace, \u00e8 intervenuta quando sul punto si era ormai formato il giudicato implicito, a seguito della declinatoria di competenza da parte del Tribunale: e ci\u00f2 perch\u00e9 ogni giudice, anche qualora dubiti della propria competenza, deve sempre verificare innanzitutto, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione sicch\u00e9 la decisione sulla competenza presuppone l\u2019affermazione, quantomeno implicita, da parte del giudice investito della causa, della propria giurisdizione, affermazione di giurisdizione non assoggettata ad impugnazione, con quel che segue. Peraltro, nella specie non possono esservi dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario perch\u00e9 il petitum sostanziale spiegato dalla societ\u00e0 originaria attrice aveva ad oggetto la caducazione della sanzione irrogata per occupazione abusiva di suolo pubblico, sia con riguardo al profilo pecuniario sia, soprattutto con riguardo alla sanzione accessoria consistente nell\u2019obbligo del ripristino dello status quo ante, presumibilmente di maggior rilievo pratico per l\u2019attrice, giacch\u00e9 tale da comportarne la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 svolta in loco. L\u2019art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce che le opposizioni alle sanzioni amministrative, anche accessorie, per violazioni del codice della strada si devono proporre al Giudice di Pace del luogo ove \u00e8 stata commessa l\u2019infrazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15572\/21&nbsp; \u2013 Rel. Rubino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Produzione di energia \u2013 opposizione da parte della G.S.E. s.p.a. (Gestore servizi energetici) in G.O. avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di un privato per il pagamento di una somma sulla base di una convenzione stipulata tra le parti che riconosceva la fruizione di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da un impianto fotovoltaico \u2013 la G.S.E. s.p.a. richiede il regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lettera <em>o, <\/em>c.p.a.) (RGN 25949\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. Si ricorda, in primo luogo, che per costante orientamento delle SU GSE s.p.a. \u00e8 soggetto che, seppur nella veste di societ\u00e0 per azioni \u2212 il cui azionista unico \u00e8 il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze \u2212 svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare in tema di incentivazione dell\u2019energia elettrica da fonte rinnovabile, attendendo alla gestione del relativo sistema pubblico, anche mediante la concreta erogazione delle tariffe. Peraltro, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2017 e della successiva giurisprudenza delle SU, la presente controversia deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario perch\u00e9 in essa non \u00e8 in contestazione alcun profilo autoritativo, ma si discute del semplice pagamento del corrispettivo meramente privatistico dovuto alla societ\u00e0 produttrice di energie rinnovabili a titolo di incentivo alla produzione, senza che siano in discussione la misura delle tariffe o degli incentivi. Tale soluzione \u00e8 conforme alle linee indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la cui applicazione comporta che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energie rinnovabili, ogni qual volta la materia del contendere non riguardi le tariffe, n\u00e9 la materia della loro quantificazione, n\u00e9 la concessione degli incentivi, ma soltanto l\u2019inadempimento contrattuale, peraltro nella specie neppure negato dal gestore per uno degli anni in contestazione, avendo GSE soltanto rappresentato di aver trattenuto le somme richieste dal privato in riferimento a tale annualit\u00e0 in compensazione di quanto a suo avviso precedentemente versato in eccedenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15575\/21&nbsp; \u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Espropriazione p.u. &#8211; progetto di ampliamento e sistemazione viaria &#8211; indennit\u00e0 di occupazione legittima ed espropriazione &#8211; somma offerta dalla Societ\u00e0 Italiana per le Condotte d\u2019Acqua spa &#8211; i proprietari rifiutano e agiscono dinanzi alla Giunta per le espropriazioni della Corte d\u2019appello di Napoli che emette sentenza di condanna al pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di occupazione legittima e dichiarativa della improcedibilit\u00e0 della domanda concernente l\u2019indennit\u00e0 di esproprio per mancata emissione del decreto &#8211; ricorso per cassazione della Societ\u00e0 Italiana per le Condotte d\u2019Acqua spa (con due motivi solleva questioni di legittimazione passiva e debenza della indennit\u00e0 di occupazione) &#8211; controricorso dei proprietari &#8211; ordinanza n. 3323 del 2021 della Sezione Prima di rimessione alle SU (RGN 17972\/15).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso avverso la sentenza impugnata della Giunta Speciale per le Espropriazioni di Napoli. Le SU hanno dato continuit\u00e0 all\u2019orientamento in tema di legittimazione passiva del concessionario per la realizzazione delle opere nell\u2019ambito del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici, ai sensi degli artt. 80 e 81 della legge n. 219 del 1981, e giudicato inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso della societ\u00e0 concessionaria, concernente la liquidazione dell\u2019indennit\u00e0 di occupazione legittima per un periodo rispetto al quale il credito dei privati espropriati era stato ritenuto prescritto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15576\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contenzioso elettorale \u2013 Consiglio di Stato &#8211; IV Commissione elettorale circondariale di Verbania, sede di Arona \u2013 Impugnazione da parte degli attuali ricorrenti della esclusione della loro lista derivata dalla violazione della legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) \u2013 Rigetto del ricorso da parte del TAR per il Piemonte \u2013 Conferma di tale decisione da parte del Consiglio di Stato \u2013 Con il presente ricorso si sostiene l\u2019assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato che avrebbe invaso la sfera di competenza del legislatore e del giudice penale (RGN 22683\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, perch\u00e9 con esso sono prospettati meri <em>errores in procedendo<\/em> nella decisione del Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15577\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contenzioso elettorale \u2013 Consiglio di Stato \u2013 Sottocommissione Circondariale Elettorale di Novara \u2013 Impugnazione da parte degli attuali ricorrenti della esclusione della loro lista derivata dalla violazione della legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) \u2013 Rigetto del ricorso da parte del TAR per il Piemonte \u2013 Conferma di tale decisione da parte del Consiglio di Stato \u2013 Con il presente ricorso si sostiene l\u2019assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato che avrebbe invaso la sfera di competenza del legislatore e del giudice penale (RGN 22684\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, perch\u00e9 con esso sono prospettati meri <em>errores in procedendo<\/em> nella decisione del Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15912\/21&nbsp; \u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>P.A. &#8211; acquisizione sanante ex art. 42 bis t.u. 327 del 2001 &#8211; contestazione della congruit\u00e0 dell\u2019indennizzo &#8211; la Corte d\u2019appello di Napoli declina la giurisdizione &#8211; il Tar Campania-Napoli, adito in riassunzione, solleva d\u2019ufficio il conflitto di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del G.O. (RGN 24800\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite risolvono il conflitto negativo di giurisdizione, sollevato dal TAR Campania, e dichiarano sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in fattispecie riguardante la contestazione e determinazione dell\u2019indennit\u00e0 dovuta da e per conto di Amministrazioni pubbliche, in favore dei privati proprietari per l\u2019acquisizione di aree utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, a norma dell\u2019art. 42 bis t.u. espropri n. 327 del 2001.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 16082\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Societ\u00e0 (Chiara Mediazioni srl) svolgente attivit\u00e0 di mediazione di prodotti ortofrutticoli propone dinanzi al GO domanda contro il MOF Spa (Societ\u00e0 consortile per la gestione del Centro Agroalimentare all\u2019ingrosso di Fondi) avverso il rigetto della richiesta di accesso al mercato all\u2019interno del Centro agroalimentare all\u2019ingrosso e per risarcimento danni \u2013 ricorso d\u2019urgenza ex art. 700 c.p.c. \u2013 il MOF eccepisce il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA \u2013 la Societ\u00e0 propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e chiede di confermare la giurisdizione del giudice adito \u2013 il MOF&nbsp; chiede di dichiarare la giurisdizione del GA (RGN 17427\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo. Osserva l\u2019ordinanza che l\u2019attivit\u00e0 di gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, svolta dalla societ\u00e0 convenuta, oltre a rientrare nella materia dei pubblici servizi di cui all\u2019art. 133, comma 1, lettera <em>c<\/em>), c.p.a., costituisce esercizio di un potere pubblico. Dall\u2019atto di concessione in favore del gestore, infatti, letto alla luce della normativa della Regione Lazio, emerge che l\u2019attivit\u00e0 del concessionario non si esercita in modo libero, ma \u00e8 disciplinata sulla base dei criteri di gestione definiti dal concedente, per cui anche il concessionario risulta gestore di un potere autoritativo che d\u00e0 fondamento dell\u2019appartenenza della giurisdizione al giudice amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 16083\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica \u2013 atti comunali di cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un programma costruttivo all\u2019interno di un Peep \u2013 controversia sul corrispettivo \u2013 il Comune di Conselve conviene in giudizio lo Iacp (Ater) dinanzi al Tribunale di Padova, il quale declina la giurisdizione in favore del G.. \u2013 il Tar Veneto, successivamente adito, solleva d\u2019ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo sussistere la giurisdizione del G.O. (RGN 18454\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. L\u2019ordinanza, dichiarata l\u2019ammissibilit\u00e0 del conflitto negativo in esame, rileva che le controversie promosse, come nella specie, dall\u2019ente concedente per il recupero degli oneri sottesi alla cessione del diritto di superficie nei confronti dei soggetti attuatori dei programmi di edilizia residenziale pubblica, di cui all\u2019art. 35 della legge n. 685 del 1971, in quanto non comportanti la spendita di poteri pubblicistici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 16297\/21&nbsp; \u2013 Rel. Conti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Occupazione di urgenza preordinata all\u2019esproprio \u2013 Immissione nel possesso della societ\u00e0 Enel Green Power con una stazione elettrica collegata ad un impianto eolico \u2013 In seguito ad annullamento definitivo degli atti emanati dalla Regione Puglia in materia, il Consiglio di Stato condanna al risarcimento dei conseguenti danni, in favore dei privati, soltanto la suindicata societ\u00e0 quale beneficiaria dell\u2019illegittima occupazione \u2013 Ricorre la societ\u00e0 stessa per eccesso di potere giurisdizionale derivante dalla mancata condanna risarcitoria nei confronti della P.A. espropriante (RGN 36942\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso. Osserva l\u2019ordinanza che nel caso in esame il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione in quanto tardivamente proposta. La mancata impugnazione, in sede di ricorso per cassazione, della <em>ratio decidendi<\/em> secondo cui quella questione era inammissibile per tardivit\u00e0 determina che la stessa non sia pi\u00f9 esaminabile nel giudizio davanti alle Sezioni Unite. Ci\u00f2 premesso, le S.U. rilevano che anche il presunto eccesso di potere giurisdizionale prospetta una censura inammissibile perch\u00e9, al di l\u00e0 del suo contenuto formale, si risolve nel tentativo di tornare a proporre la questione di giurisdizione, ormai non pi\u00f9 esaminabile per le ragioni suddette.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 16298\/21&nbsp; \u2013 Rel. Conti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordine pubblico \u2013 societ\u00e0 privata titolare di concessione demaniale marittima rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 portuale di Gioia Tauro \u2013 impugnazione in G.A., da parte di tale societ\u00e0, di un primo provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria col quale, ipotizzando un collegamento con ambienti mafiosi, veniva pronunciata un\u2019interdittiva con contestuale ordine di sgombero \u2013 il TAR accoglie l\u2019istanza di sospensiva \u2013 a seguito della sospensiva, la Prefettura di Reggio Calabria adotta una seconda interdittiva antimafia \u2013 ulteriore ricorso in G.A. da parte della societ\u00e0 \u2013 il TAR accoglie il ricorso contro la prima interdittiva e rigetta quello contro la seconda \u2013 il Consiglio di Stato conferma \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato a due motivi per eccesso di potere e rifiuto di giurisdizione (RGN 28464\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso. Esaminando l\u2019articolata serie di censure proposte, le S.U. ribadiscono, come da costante orientamento, che non ricorre eccesso di potere giurisdizionale nel caso in cui il Consiglio di Stato, attenendosi al proprio compito di interpretazione delle norme, abbia desunto il significato complessivo delle stesse da una lettura del sistema nel suo insieme, nella specie in riferimento alla normativa antimafia. Nella sostanza, secondo le S.U., i motivi di ricorso, pur prospettando apparenti censure di eccesso di potere, finiscono col contestare la legittimit\u00e0 dei provvedimenti amministrativi adottati, la cui impugnazione era stata esaminata e respinta dal giudice amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 17328\/21&nbsp; \u2013 Rel. Graziosi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ambiente \u2013 ricorso per revocazione nei confronti dell\u2019ordinanza delle S.U. n. 18829 del 2019 (rigetto del ricorso avverso una sentenza del Consiglio di Stato in materia di realizzazione di una seggiovia in ambiente protetto) (RGN 7305\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso per revocazione di sentenza della Cassazione (SU n. 18829 del 2019), che aveva rigettato il ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato deducente eccesso di potere giurisdizionale per invasione del cd. \u201cmerito amministrativo\u201d, non denunciando il ricorso errori di fatto decisivi quanto, piuttosto, ipotetici errori valutativi neppure incidenti sull\u2019esercizio della giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 17329\/21&nbsp; \u2013 Rel. Graziosi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appalti pubblici \u2013 servizio di recupero e custodia di veicoli sequestrati \u2013 societ\u00e0 aggiudicataria in via provvisoria del servizio \u00e8 definitivamente esclusa dalla relativa gara \u2013 il Ministero dell\u2019Interno agisce in via monitoria in AGO per escutere la polizza fideiussoria \u2013 il Tribunale di Venezia declina la giurisdizione \u2013 il Tar Veneto solleva d\u2019ufficio conflitto negativo di giurisdizione (RGN 27115\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, dopo aver dichiarato l\u2019ammissibilit\u00e0 del proposto conflitto enunciando, al riguardo, il principio di diritto secondo cui in caso di tempestiva riassunzione davanti al giudice amministrativo della medesima controversia originariamente proposta dinanzi al giudice ordinario \u201cl\u2019elevazione del conflitto negativo di giurisdizione che il giudice ad quem compia ai sensi dell\u2019articolo 11, terzo comma, c.p.a. \u00e8 tempestiva pur se effettuata, senza previa esternazione di dubbi in tema e senza una espressa riserva pertinente, con la decisione che \u00e8 l\u2019esito della prima udienza di trattazione della causa, in quanto tale decisione costituisce ontologicamente la conclusione della trattazione, id est la prosecuzione della udienza come sua componente finale, ci\u00f2 non ledendo il diritto di difesa delle parti\u201d. Quanto al merito del conflitto si osserva che la presente controversia ha ad oggetto l\u2019adempimento dell\u2019obbligo del soggetto che ha deciso di concorrere alla gara pubblica di ricostituire la garanzia da esso prestata in una ipotesi in sia terminata la durata anteriormente all\u2019aggiudicazione stessa, al fine di preservare l\u2019esercizio del diritto all\u2019escussione della garanzia dell\u2019ente pubblico che ha emesso il bando. Tale situazione \u2212 nella quale si discute della domanda di risarcimento del danno da responsabilit\u00e0 precontrattuale proposta da una P.A. \u2212 \u00e8 chiaramente esterna al procedimento amministrativo che costituisce solo l\u2019occasione dell\u2019insorgenza del rivendicato obbligo di rinnovazione della garanzia, visto che l\u2019ente pubblico non ha alcun potere di obbligare il soggetto privato a stipulare la garanzia perch\u00e9 ci\u00f2 si effettua mediante un contratto di diritto privato tra quest\u2019ultimo e chi possa assumere la funzione di garante. Di qui la soluzione del conflitto nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in applicazione del principio gi\u00e0 affermato dalle SU secondo cui \u201cla domanda di risarcimento del danno da responsabilit\u00e0 precontrattuale proposta da una P.A., in qualit\u00e0 di stazione appaltante, nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodrom\u00edca, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, infatti, il giudice predetto \u00e8 chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bens\u00ec soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi\u201d. E, viene precisato che, per la sua natura intrinsecamente relazionale, la responsabilit\u00e0 precontrattuale \u00e8 configurabile tanto nei confronti del privato quanto nei confronti del soggetto pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 18259\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica ed edilizia \u2013 impugnazione in G.A., da parte di privato, avverso il provvedimento dell\u2019Ente Parco dell\u2019Etna con cui era stato negato il nulla-osta per l\u2019esecuzione di lavori abusivi nel fondo di propriet\u00e0 del ricorrente, sito a Trecastagni in zona all\u2019interno del Parco \u2013 il TAR di Catania rigetta e il CGARS conferma \u2013 ricorso del privato affidato ad un motivo per cattivo esercizio del potere giurisdizionale, in modo da non garantire piena tutela dei diritti (RGN 15190\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U dichiarano inammissibile il ricorso, sul rilievo che le doglianze articolate dal ricorrente non riguardano una violazione inerente all\u2019essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma si risolvono nella denuncia di meri <em>errores in iudicando<\/em> asseritamente compiuti dal giudice speciale, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite. Le S.U. ribadiscono che il rifiuto di giurisdizione sindacabile nella presente sede \u00e8 soltanto quello in astratto (frutto della negazione del potere in contrasto con la <em>regula iuris<\/em> che lo attribuisce), non quello in concreto (derivante dalla negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata in conseguenza della ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o della non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 18491\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appalti pubblici \u2013 impugnazione con ricorso straordinario al Capo dello Stato, da parte della societ\u00e0 concessionaria della costruzione e gestione del traforo del Gran San Bernardo, del provvedimento, emesso dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con cui veniva approvata solo parzialmente una perizia di variante tecnica \u2013 il Presidente della Repubblica dichiara inammissibile il ricorso \u2013 ricorso della societ\u00e0 titolare della concessione affidato ad un motivo per denegata giustizia (RGN 13556\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. Si ricorda, in primo luogo, che l\u2019art. 7, comma 8, c.p.a. dispone che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica \u00e8 ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Tuttavia, nella medesima logica restrittiva, il successivo art. 120, comma 1, c.p.a. ne esclude l\u2019esperibilit\u00e0 avverso gli atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, \u201cimpugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente\u201d. Le SU hanno quindi rilevato che le suddette norme hanno evidenziato l\u2019avvenuta &#8220;giurisdizionalizzazione&#8221; del ricorso straordinario sicch\u00e9 la relativa decisione presidenziale, conforme al parere del Consiglio di Stato, \u00e8 come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione o ai sensi dell\u2019art. 362 c.p.c. e dell\u2019artt. 110 c.p.a., ripetendo dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale. Nella presente controversia il Consiglio di Stato nel proprio parere ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0 della proposizione del rimedio straordinario del ricorso al Capo dello Stato, sottolineando che il predetto art. 120, comma 1, delinea una competenza funzionale ed inderogabile dei Tribunali amministrativi regionali in materia di procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, comprensiva anche delle controversie conseguenziali alla gara ed attinenti all\u2019esecuzione dell\u2019affidamento in senso stretto, quale, nella specie, quella relativa all\u2019approvazione di una perizia di variante. Secondo questa ricostruzione interpretativa, la variante, pur inserendosi nella fase di esecuzione del contratto, \u00e8 subordinata ad un procedimento autorizzatorio di natura non privatistica ma autoritativa, che incide direttamente sulla procedura pubblicistica di affidamento, sicch\u00e9 le contestazioni sulla sussistenza dei presupposti o sul diniego di autorizzazione della medesima variante opposto dalla stazione appaltante (quali quelle dedotte nel presente giudizio) finiscono per ricadere nella giurisdizione esclusiva ex art. 120, comma 1, del giudice amministrativo (che la giurisprudenza amministrativa ritiene applicabile anche alle procedure di affidamento di servizi in concessione). La societ\u00e0 ricorrente sostiene che la propria domanda di annullamento del decreto ministeriale in contestazione rientrava non nell\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 120, comma 1, c.p.a. ma nell\u2019ipotesi generale delle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, per le quali \u00e8 altres\u00ec ammesso dall\u2019art. 7, comma 8, c.p.a. il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne consegue che viene denunciato un cattivo esercizio della giurisdizione, che essendo attinente all\u2019esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo non \u00e8 deducibile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell\u2019art. 111, comma 8, Cost.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 18976\/21&nbsp; \u2013 Rel. Greco<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica \u2013 Convenzione tra il Comune di Scandicci e Societ\u00e0 Cooperative assegnatarie in propriet\u00e0 di lotti inseriti in un PEEP \u2013 previsione di \u201cpenalit\u00e0\u201d a&nbsp; favore del Comune nel caso di prezzo praticato agli assegnatari degli alloggi superiore a quello dovuto in applicazione dei criteri indicati in convenzione \u2013 il Comune applica alle cooperative la \u201cpenale\u201d per il superamento del prezzo massimo di cessione \u2013 cooperativa ricorre in G.A. \u2013 il Tar accoglie parzialmente per altro profilo ma afferma la legittimit\u00e0 delle penali inquadrate in termini privatistici e il Consiglio di Stato conferma con diversa motivazione (riconduce la penale all\u2019esercizio di un potere pubblicistico sanzionatorio fondato sull\u2019art. 35 della legge n. 865 del 1971, oltre che all\u2019art. 1382 cod. civ.) \u2013 la cooperativa ricorre per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera delle attribuzioni riservate al legislatore (assume la creazione di norma non presente nell\u2019ordinamento, dietro apparente interpretazione dell\u2019art. 35, la quale non conferirebbe all\u2019amministrazione alcun potere, nemmeno pubblicistico, di applicare sanzioni pecuniarie nell\u2019ambito delle convenzioni per la cessione di aree in diritto di propriet\u00e0) (RGN 29776\/17).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. A tale conclusione si perviene ribadendo il consolidato principio secondo cui l\u2019eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore \u00e8 configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un\u2019attivit\u00e0 di produzione normativa che non gli compete. Pertanto tale situazione non ricorre quando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli \u00e8 proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, tale operazione ermeneutica potendo dare luogo, tutt\u2019al pi\u00f9, ad un error in judicando e non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. Tale ultima evenienza ricorre nella presente fattispecie nella quale ad escludere che nella sentenza impugnata l\u2019attivit\u00e0 interpretativa sia ridondata in attivit\u00e0 creativa della norma giuridica si trova l\u2019evidente mancato superamento dei canoni ermeneutici legali, applicati nella ricerca della voluntas legis, in particolare nel dettato dell\u2019art. 35 della legge n. 865 del 1971 e dell\u2019art. 1382 cod. civ., secondo un itinerario di cui il giudice d\u2019appello d\u00e0 ampiamente conto. Il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza di un potere sanzionatorio all\u2019esito di scrupolosa attivit\u00e0 interpretativa dell\u2019art. 35 della legge n. 865 del 1971, condotta con applicazione congiunta del criterio ermeneutico \u201cletterale\u201d \u2012 privilegiando un\u2019interpretazione costituzionalmente orientata della norma \u2012 \u201csistematico\u201d \u2012 tenendo presenti le interrelazion\u00ed tra i commi 8, 13 e 14 del detto art. 35 e ricavando la sussistenza di un potere sanzionatorio \u201cintermedio\u201d dall\u2019espressa previsione normativa di un potere pi\u00f9 ampio \u2012 nonch\u00e9 del criterio \u201clogico\u201d, reputando privo di razionalit\u00e0 il riconoscimento della sussistenza di un potere sanzionatorio per il mancato rispetto delle clausole della convenzione nel solo caso di quelle che prevedono la cessione di aree in diritto di superficie, negando al contempo la sussistenza dello stesso potere per il pi\u00f9 rilevante caso delle convenzioni che prevedono la cessione di aree in diritto di propriet\u00e0, soluzione che finirebbe col creare una ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento. Il Consiglio di Stato ha inoltre valutato la conciliabilit\u00e0 del risultato dell\u2019operazione ermeneutica, condotta con applicazione dei canoni letterale, logico e sistematico, con i principi di tipicit\u00e0 dei casi oggetto di sanzioni amministrative, pervenendo argomentatamente ad un risultato positivo, come del pari argomentata \u00e8 l\u2019individuazione della portata precettiva dell\u2019art. 1382 cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 19244\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contenzioso elettorale \u2013 elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo \u2013 impugnazione in G.A., da parte di una candidata risultata prima dei non eletti, del procedimento di assegnazione dei seggi alle varie liste (ricorso fondato sulla presunta erronea individuazione delle norme da applicare) \u2013 il TAR rigetta \u2013 appello proposto da un cittadino elettore, cui aderisce l\u2019originaria ricorrente \u2013 il Consiglio di Stato conferma, ribadendo il suo orientamento secondo cui devono trovare applicazione, in quanto posteriori, le norme del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modifiche (relative alle elezioni per la Camera dei deputati) anzich\u00e9 quelle della legge n. 18 del 1979 (dettate specificamente per le elezioni del Parlamento europeo) \u2013 ricorso del cittadino elettore affidato ad un motivo per eccesso di potere giurisdizionale consistito nell\u2019asserita applicazione di una norma inesistente \u2013 due controricorsi (uno del Ministero dell\u2019interno e dell\u2019Ufficio centrale presso questa Corte e l\u2019altro della candidata controinteressata risultata eletta) (RGN 25189\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite hanno giudicato conforme al modello legale del ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. ma infondato nel merito il ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato, cui la prima dei non eletti alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo imputava di avere applicato una norma inesistente, tratta dal dPR n. 361 del 1957 (che per le elezioni per la Camera dei deputati segue la disciplina di rappresentativit\u00e0 territoriale, art. 83), anzich\u00e9 l\u2019art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979 (che prevede per le elezioni per il Parlamento Europeo il sistema di proporzionalit\u00e0 politica). Ad avviso delle SU, il Consiglio non si era sostituito al legislatore in una scelta ad esso riservata, essendosi limitato a colmare una lacuna normativa mediante interpretazione della normativa vigente. In particolare, il Consiglio aveva rilevato e superato l\u2019antinomia tra le norme sulla base del criterio cronologico, ritenendo implicitamente abrogato l\u2019art. 21 legge n. 18 del 1979 per incompatibilit\u00e0, alla luce della riformulazione dell\u2019art. 2 legge n. 18 del 1979 (ad opera dell\u2019art. 1 legge n. 61 del 1984) e del rinvio nell\u2019art. 51 legge n. 18 del 1979, alle disposizioni contenute nel t.u. del 1957, il cui art. 83, comma 1, n. 8, contiene un meccanismo di riequilibrio secondo l\u2019indice relativo di circoscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 19244\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contenzioso elettorale \u2013 elezioni del 26 maggio 2019 per il rinnovo dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo \u2013 impugnazione in G.A., da parte di una candidata risultata prima dei non eletti, del procedimento di assegnazione dei seggi alle varie liste (ricorso fondato sulla presunta erronea individuazione delle norme da applicare) \u2013 il TAR rigetta \u2013 appello proposto da un cittadino elettore, cui aderisce l\u2019originaria ricorrente \u2013 il Consiglio di Stato conferma, ribadendo il suo orientamento secondo cui devono trovare applicazione, in quanto posteriori, le norme del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modifiche (relative alle elezioni per la Camera dei deputati) anzich\u00e9 quelle della legge n. 18 del 1979 (dettate specificamente per le elezioni del Parlamento europeo) \u2013 ricorso del cittadino elettore affidato ad un motivo per eccesso di potere giurisdizionale consistito nell\u2019asserita applicazione di una norma inesistente \u2013 due controricorsi (uno del Ministero dell\u2019interno e dell\u2019Ufficio centrale presso questa Corte e l\u2019altro della candidata controinteressata risultata eletta) (RGN 25189\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite hanno giudicato conforme al modello legale del ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. ma infondato nel merito il ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato, cui la prima dei non eletti alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani del Parlamento Europeo imputava di avere applicato una norma inesistente, tratta dal dPR n. 361 del 1957 (che per le elezioni per la Camera dei deputati segue la disciplina di rappresentativit\u00e0 territoriale, art. 83), anzich\u00e9 l\u2019art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979 (che prevede per le elezioni per il Parlamento Europeo il sistema di proporzionalit\u00e0 politica). Ad avviso delle SU, il Consiglio non si era sostituito al legislatore in una scelta ad esso riservata, essendosi limitato a colmare una lacuna normativa mediante interpretazione della normativa vigente. In particolare, il Consiglio aveva rilevato e superato l\u2019antinomia tra le norme sulla base del criterio cronologico, ritenendo implicitamente abrogato l\u2019art. 21 legge n. 18 del 1979 per incompatibilit\u00e0, alla luce della riformulazione dell\u2019art. 2 legge n. 18 del 1979 (ad opera dell\u2019art. 1 legge n. 61 del 1984) e del rinvio nell\u2019art. 51 legge n. 18 del 1979, alle disposizioni contenute nel t.u. del 1957, il cui art. 83, comma 1, n. 8, contiene un meccanismo di riequilibrio secondo l\u2019indice relativo di circoscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20161\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Differenze tra prestazioni erogate e fatturate e le somme corrisposte dalla ASP competente, in base a contratti sottoscritti dalla titolare di una impresa individuale per erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario della Regione Calabria \u2013 Ricorso dell\u2019interessata al Tribunale ordinario &#8211; Il Tribunale ordinario declina la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, in conseguenza delle insopprimibili esigenze di bilancio della Regione &#8211; In sede di riassunzione il TAR per la Calabria solleva d\u2019ufficio conflitto negativo di giurisdizione volto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (RGN 18453\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU risolvono il sollevato conflitto di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario ritenendo applicabile al caso di specie il principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui in tema di attivit\u00e0 sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna della Asl al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla societ\u00e0 accreditata sul presupposto dell\u2019annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. \u201ctetti di spesa\u201d e della conseguente invalidit\u00e0, inefficacia o inoperativit\u00e0 parziale dell\u2019accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilit\u00e0 delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell\u2019art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell\u2019esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell\u2019alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimit\u00e0 dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20539\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti &#8211; societ\u00e0 agisce dinanzi al G.O. per fare accertare l\u2019inadempimento del Comune di San Giorgio a Cremano all\u2019obbligo di pagamento del corrispettivo &#8211; il Tribunale di Napoli declina la giurisdizione \u2013 adito in riassunzione il Tar Campania solleva conflitto negativo di giurisdizione. (RGN 32346\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, giacch\u00e9 la controversia concerne una pretesa \u2013 il pagamento del corrispettivo correlato alla fase di esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani \u2013 in relazione alla quale si pongono questioni di natura \u201cnegoziale\u201d e a contenuto meramente patrimoniale, mentre non viene in rilievo alcun esercizio di potest\u00e0 autoritativa da parte della pubblica amministrazione, per cui si \u00e8 al di fuori dell\u2019ambito della giurisdizione esclusiva in materia di gestione dei rifiuti, prevista dall\u2019art. 133, lettera p), cod. proc. amm.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20690\/21&nbsp; \u2013 Rel. Acierno<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sanit\u00e0 \u2013 liquidazione dell\u2019Associazione anni verdi, titolare di autorizzazione ed accreditamento per attivit\u00e0 di riabilitazione (nel 2006) \u2013 costituzione in sua vece di un consorzio tra societ\u00e0 cooperative, finalizzato allo scopo di gestire in via eccezionale e transitoria i centri di riabilitazione della disciolta Associazione anni verdi \u2013 successive delibere regionali definiscono le modalit\u00e0 di pagamento delle prestazioni col sistema c.d. a tariffa \u2013 impugnazione in G.A., da parte di una delle associazioni componenti il consorzio, del decreto emesso dal Presidente della Regione Lazio, in qualit\u00e0 di commissario <em>ad acta<\/em>, avente ad oggetto il livello massimo di finanziamento erogato in favore delle strutture sanitarie accreditate, nella parte in cui non prevede la voce \u201caccantonamento ex anni verdi\u201d e impone la cessazione di ogni rapporto atipico non contrattualizzato \u2013 il TAR rigetta il ricorso \u2013 il Consiglio di Stato conferma \u2013 ricorso affidato ad un motivo per eccesso di potere giurisdizionale e violazione degli artt. 103 e 113 Cost. (RGN 25127\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato, ritenendo inconfigurabile il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per indebito esercizio di attivit\u00e0 amministrativa nella determinazione del tetto di finanziamento per le prestazioni erogate da struttura sanitaria non ancora accreditata ma in predicato di esserlo, stante l\u2019esigenza rilevata dal Consiglio di Stato, nell\u2019esercizio incensurabile dell\u2019attivit\u00e0 interpretativa che gli \u00e8 propria, di uniformare le diverse tipologie di operatori sanitari e di garantire un pi\u00f9 efficace e uniforme controllo della spesa sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20692\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scoditti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia &#8211; misure compensative per i Comuni ove sono collocati gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti e i Comuni limitrofi &#8211; il Comune di Misterbianco, limitrofo a quello di Motta Sant\u2019Anastasia, emette ingiunzione di pagamento nei confronti della Oikos spa per ottenere il pagamento degli oneri di mitigazione ambientale a carico del gestore della discarica &#8211; la Oikos resiste proponendo opposizione dinanzi al Tribunale ordinario di Catania e al TAR Catania e conviene in giudizio il Comune di Motta Sant\u2019Anastasia al quale aveva versato per intero i suddetti oneri &#8211; il Comune di Motta Sant\u2019Anastasia propone regolamento preventivo di giurisdizione e chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso da Oikos dinanzi al Tribunale di Catania &#8211; analoghe conclusioni sono formulate dal Comune di Catania (RGN 10131\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in controversia tra il gestore di impianto di smaltimento di rifiuti e un comune per il pagamento della quota dei proventi dell\u2019attivit\u00e0 di smaltimento corrispondente ai c.d. oneri di mitigazione ambientale, trattandosi di un rapporto di debito-credito nel quale non viene in rilievo l\u2019esercizio di poteri amministrativi, e ci\u00f2 sia sulla domanda principale che su quella subordinata, concernente il risarcimento del danno invocato nei confronti di un ente regionale per la lesione dell\u2019affidamento determinato da un provvedimento che aveva comportato il pagamento integrale degli oneri in favore del solo comune ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20822\/21&nbsp; \u2013 Rel. Grasso<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Beni demaniali &#8211; alloggio in concessione a dipendente dello Stato &#8211; l\u2019Agenzia del demanio ridetermina la misura del canone demaniale in applicazione dell\u2019art. 32 della legge n. 724 del 1994 &#8211; ricorso dell\u2019interessato al Tar che rileva profili di difetto di giurisdizione e rigetta istanza cautelare &#8211; ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con il quale si chiede di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; controricorso dell\u2019Agenzia del demanio (RGN 14996\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano improcedibile l\u2019istanza di regolamento preventivo di giurisdizione per tardivo deposito e, ritenendo ammissibile l\u2019istanza di regolamento avanzata dalla controricorrente Agenzia delle entrate, dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in materia di debenza del canone per l\u2019utilizzo di alloggio demaniale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20823\/21&nbsp; \u2013 Rel. Grasso<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contratto preliminare di compravendita stipulato dal Comune di Mercallo con gli attuali controricorrenti per la cessione al Comune si parte di un edificio di propriet\u00e0 di questi ultimi, onde destinarla al nuovo municipio \u2013 Previsione, ad integrazione del compenso monetario, della sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione volta al trasferimento dell\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0 dei venditori con previsione della realizzazione di un edificio di 3 piani, con 53 parcheggi privati e destinazione in parte abitativa \u2013 Reiterate istanze del Comune di restituzione dell\u2019acconto versato in conseguenza del mancato tempestivo inizio dei lavori pattuiti con la presentazione del progetto \u2013 Impugnazione da parte degli interessati dinanzi al TAR Lombardia, Milano delle suddette istanze \u2013 Eccezione preliminare del Comune relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 Con il presente regolamento preventivo di giurisdizione si chiede il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione della del giudice ordinario, sull\u2019assunto secondo cui la presente controversia riguarda le previsioni di un contratto preliminare di compravendita, stipulato dal Comune iure privatorum (RGN 29080\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a>Le Sezioni Unite <\/a>dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario su domanda volta ad accertare l\u2019inadempimento del comune agli obblighi assunti con una convenzione di lottizzazione stipulata ad integrazione del compenso monetario spettante alla societ\u00e0 proprietaria di un edificio da destinare a nuovo palazzo municipale, costituente oggetto di un contratto preliminare di compravendita, inerendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto, senza coinvolgimento di alcun profilo riguardante l\u2019esercizio di poteri autoritativi della p.a., e risolvendosi il petitum sostanziale nella denuncia di violazioni contrattuali, la cui verifica \u00e8 estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20824\/21&nbsp; \u2013 Rel. Grasso<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Servizi pubblici \u2013 azione di privata cittadina in G.O., nei confronti dell\u2019Azienda multiservizi e di igiene urbana del Comune di Genova (AMIU), per ottenere la cessazione di ogni comportamento idoneo a recare molestia e disturbo nel godimento dell\u2019immobile in propriet\u00e0, nonch\u00e9 per il risarcimento dei relativi danni \u2013 il Tribunale ordinario declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo \u2013 il TAR solleva conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell\u2019art. 59 della legge n. 69 del 2009, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la causa avrebbe ad oggetto dei meri comportamenti materiali, rispetto ai quali il cittadino \u00e8 titolare di diritti soggettivi (RGN 29587\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario su conflitto sollevato dal Tar Liguria, adito dopo una declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Genova, su domanda del privato che chiedeva di far cessare le molestie consistenti in intollerabili immissioni di rumori ed esalazioni maleodoranti provenienti da un vicino punto di raccolta per il conferimento dei rifiuti e di condannare l\u2019azienda comunale al risarcimento del danno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21640\/21&nbsp; \u2013 Rel. Ferro<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Edilizia &#8211; manufatto abusivo &#8211; ordinanza dell\u2019Ente Parco Nazionale del Vesuvio di demolizione e ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639 del 1910 &#8211; privato agisce dinanzi al Tribunale di Nola che declina la giurisdizione &#8211; il Tar Campania, adito in riassunzione, solleva conflitto negativo di giurisdizione. (RGN 32344\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale rimettono le parti, trattandosi di controversia avente ad oggetto il recupero delle spese per l\u2019effettuazione d\u2019ufficio, da parte della P.A., di opere oggetto di un\u2019ordinanza rimasta non eseguita da parte del destinatario (nella specie, esecuzione c.d. <em>in danno<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21641\/21&nbsp; \u2013 Rel. Conti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Impugnazione da parte dell\u2019attuale ricorrente del provvedimento del competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente piantate su alcuni terreni siti in provincia di Pordenone \u2013 Rigetto del ricorso da parte del TAR per il Friuli Venezia Giulia \u2013 Conferma di tale decisione da parte del Consiglio di Stato \u2013 Con il presente ricorso si sostiene che il Consiglio di Stato avrebbe principalmente violato numerose disposizioni del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali e di plurime direttive e regolamenti UE per aver emanato la suindicata sentenza senza applicare correttamente il diritto europeo e senza effettuare il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, cos\u00ec travalicando i limiti della propria giurisdizione. (RGN 5402\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. Osserva l\u2019ordinanza che la censura aveva ad oggetto il mancato sollevamento, da parte del Consiglio di Stato, sia del c.d. rinvio pregiudiziale di validit\u00e0 che del c.d. rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia dell\u2019UE. Quanto al rinvio pregiudiziale di validit\u00e0, le S.U. ritengono la censura ammissibile ma infondata, avendo il Consiglio di Stato motivatamente escluso la ricorrenza dei presupposti del relativo rinvio. Quanto, invece, al rinvio pregiudiziale di interpretazione, le S.U. ritengono la censura inammissibile, confermando l\u2019orientamento secondo cui una simile decisione assunta dal giudice amministrativo non supera i limiti esterni della giurisdizione, la cui sola violazione giustifica l\u2019intervento della Corte di cassazione; tanto pi\u00f9 che, nel caso di specie, il Consiglio di Stato aveva accuratamente illustrato le ragioni del mancato rinvio (in motivazione viene anche espressamente esclusa l\u2019ipotesi di un contrasto con l\u2019ordinanza n. 19598 del 2020 delle medesime S.U.).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21650\/21&nbsp; \u2013 Rel. Conti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione Veneto in favore della societ\u00e0 attuale ricorrente per una somma di denaro qualificata come saldo del contributo previsto per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata effettuata nell\u2019ambito di un ampio progetto di riqualificazione urbana della citt\u00e0 di Verona \u2013 In sede di opposizione la Regione eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul presupposto secondo cui il contributo in contestazione ha avuto come fonte il Protocollo di intesa intercorso tra la Regione, il Comune di Verona e la societ\u00e0 \u2013 Nel presente ricorso la societ\u00e0 chiede di confermare la sussistenza della giurisdizione dell\u2019AGO, essendo in contestazione diritti soggettivi, mentre la Regione Veneto, in controricorso, insiste per la evoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (RGN 18213\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande proposte dalla SAR MAR S.p.A., quale mandataria dell\u2019ATI costituita con le societ\u00e0 COVECO e AITECO, nei confronti della Regione Veneto tesa ad ottenere, in via monitoria, il pagamento della frazione di finanziamento correlato alla realizzazione del progetto di riqualificazione concernente le ex caserme Passalacqua e Santa Marta in territorio del Comune di Verona per la realizzazione di n. 24 alloggi, ed a quelle proposte nel giudizio di opposizione della Regione Veneto. L\u2019ordinanza osserva che la giurisdizione va cos\u00ec attribuita in quanto la pretesa avanzata dalla societ\u00e0 mandataria dell\u2019ATI trova il proprio fondamento nel Protocollo d\u2019intesa concluso tra le parti e il Comune di Verona, avente ad oggetto l\u2019attuazione del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, come tale rientrante negli accordi di cui all\u2019art. 11 della legge n. 241 del 1990, devoluti appunto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21652\/21&nbsp; \u2013 Rel. Ferro<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Finanziamenti e sovvenzioni \u2013 azione di societ\u00e0 privata in G.O., nei confronti del Ministero per le attivit\u00e0 produttive, con cui si chiede di accertare l\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento di revoca del contributo concesso per la realizzazione di un programma di investimenti, revoca disposta a causa di un presunto inadempimento in fase di attuazione \u2013 il Ministero si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario \u2013 il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo \u2013 la Corte d\u2019appello riforma e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo al primo giudice \u2013 ricorso del Ministero con cui si sostiene che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo (RGN 36193\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso e rimettono al giudice di merito la liquidazione delle spese del procedimento. Osserva l\u2019ordinanza che la controversia, pur collocandosi nell\u2019ambito dell\u2019attuazione di un patto territoriale, si trova a valle dello stesso, perch\u00e9 la societ\u00e0 ricorrente era stata destinataria di una richiesta di restituzione di somme gi\u00e0 percepite a titolo di contributo nell\u2019ambito di un patto territoriale, e ci\u00f2 per inadempimento rispetto alle condizioni presupposte in sede di erogazione. Tale revoca, quindi, non costituiva conseguenza dell\u2019esercizio di un potere pubblico, bens\u00ec di una difformit\u00e0 tra gli obblighi previsti e il comportamento del beneficiario del finanziamento stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21651\/21&nbsp; \u2013 Rel. Ferro<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Procedura di affidamento in appalto integrato di molteplici attivit\u00e0 relative alla rifunzionalizzazione e all\u2019adeguamento delle sezioni di trattamento dell\u2019impianto di depurazione di Marcianise, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara \u2013 Impugnazione degli atti davanti al TAR Campania da parte del Consorzio attuale ricorrente ed altra \u2013 Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l\u2019appello del Consorzio medesimo \u2013 Con il presente ricorso si ipotizza la violazione dei limiti esterni della giurisdizione per essersi il Consiglio di Stato sostituito alla Stazione appaltante in una valutazione discrezionale e futura, con riferimento all\u2019affermata insussistenza di un vantaggio competitivo per il Consorzio derivante dalla conoscenza anticipata della progettazione preliminare posta a base della gara de qua. (RGN16814\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano il ricorso inammissibile. Rileva l\u2019ordinanza che il primo motivo \u00e8 inammissibile in quanto volto a prospettare la violazione di norme processuali; il secondo ed il terzo motivo, invece, vengono ritenuti inammissibili in quanto non colgono la <em>ratio decidendi<\/em> del provvedimento impugnato. \u00c8 stato parimenti escluso l\u2019eccesso di potere per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo, avendo il Consiglio di Stato esercitato le proprie prerogative di interpretazione senza incorrere nella valutazione concreta di opportunit\u00e0 e convenienza dell\u2019atto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21762\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Concessione attivit\u00e0 di progettazione esecutiva, costruzione e gestione del \u201cCorridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone\u201d \u2013 gara indetta da Autostrade del Lazio e aggiudicata al Consorzio Stabile SIS \u2013 la concorrente Salini Impregilo propone ricorso che \u00e8 rigettato dal Tar e accolto in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5374 del 2018 (impugnata dal Consorzio con ricorso per cassazione rg. 35964 del 2018) \u2013 Autostrade propone ricorso al Consiglio di Stato ex art. 112, co.5, c.p.a. per ottenere chiarimenti sulla ottemperanza della sentenza n. 5374 del 2018, con riferimento alla questione della percentuale di contributo a fondo perduto, costituente uno degli elementi di valutazione dell\u2019offerta economica in sede di gara \u2013 il Consiglio di Stato con sentenza n. 8696 del 2019 rende i chiarimenti richiesti \u2013 il Consorzio propone ricorso deducendo travalicamento dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa e denegata giustizia \u2013 Autostrade del Lazio e Salini Impregilo resistono con controricorsi (RGN 3840\/2020).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso che denunciava eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, per essere incorso in diniego di giurisdizione e usurpazione della funzione giurisdizionale, pronunciando in sede di ricorso dell\u2019autorit\u00e0 aggiudicatrice (societ\u00e0 Autostrade) ex art. 112, co. 5, c.p.c. per chiarimenti su precedente giudicato amministrativo (di annullamento dell\u2019aggiudicazione di una gara per la concessione dell\u2019attivit\u00e0 di progettazione, costruzione e gestione di tratto autostradale, su ricorso della societ\u00e0 non aggiudicataria), avendo le Sezioni Unite rilevato che il Consiglio si era limitato a interpretare il giudicato, sancendo l\u2019obbligo dell\u2019Amministrazione di rinnovare la gara predisponendo nuovamente una lettera di invito, con la conseguenza che tutti gli originari destinatari della lettera di invito erano legittimati a ripresentare le offerte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21768\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica e edilizia &#8211;&nbsp; azione proposta dal Consorzio Parco dell\u2019Aniene in G.O., nei confronti di Roma Capitale e della s.p.a. Acea ATO 2, per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato realizzo e alla mancata riparazione del sistema fognario preesistente alle realizzazioni edilizie effettuate dall\u2019attrice, con conseguente mancato guadagno, perdita di valore dell\u2019area e danno all\u2019immagine \u2013 le convenute si sostituiscono e chiamano in manleva le proprie societ\u00e0 di assicurazione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla societ\u00e0 attrice per sentire dichiarare che la giurisdizione spetta al giudice ordinario (RGN 25399\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite, in sede di regolamento preventivo, dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo su domanda di risarcimento del danno nei confronti di Roma Capitale e Acea ATO 2 per la mancata realizzazione di opera pubblica (allaccio alla rete fognaria a servizio di un comparto privato), venendo in rilievo il mancato esercizio del potere sotteso alla cura di interessi pubblici, in relazione al quale il privato \u00e8 titolare di interessi legittimi pretensivi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21769\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Autorizzazioni e concessioni&nbsp; &#8211; azione proposta in G.O., da parte di privato titolare di concessione comunale per l\u2019utilizzo di un\u2019area prospiciente il lungomare, con l\u2019obbligo di realizzazione di un chiosco di vendita alimenti e bevande, nei confronti del Comune di Gizzeria, per il risarcimento dei danni conseguenti allo smantellamento del chiosco, da parte del convenuto, a causa delle violente mareggiate \u2013 il Tribunale ordinario accoglie la domanda \u2013 appello&nbsp; principale del Comune in punto di giurisdizione e di merito e appello incidentale del privato in ordine alla liquidazione del danno \u2013 la Corte d\u2019appello rigetta l\u2019appello principale e accoglie in parte quello incidentale, incrementando la liquidazione dei danni \u2013 ricorso principale del Comune (giurisdizione e merito) e ricorso incidentale del privato (RGN 30303\/19)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario su domanda di risarcimento del danno per lo smantellamento, realizzato dal comune, di un chiosco edificato su suolo pubblico utilizzato dal privato in forza di concessione, non venendo in rilievo profili inerenti all\u2019esercizio di poteri pubblicistici, non ravvisabili quando siano in discussione questioni inerenti all\u2019adempimento o inadempimento del rapporto concessorio nella fase esecutiva.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21770\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consorzi \u2013 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario col quale viene ordinato al Comune di Cercemaggiore il pagamento, in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano, delle quote di gestione per i conferimenti annuali e per la realizzazione di un raccordo ferroviario \u2013 opposizione da parte del Comune \u2013 il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione e revoca il decreto ingiuntivo \u2013 la Corte d\u2019appello conferma \u2013 ricorso del Consorzio affidato ad un complesso motivo in punto di giurisdizione (RGN 36966\/19)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite cassano e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quella del giudice amministrativo in controversia introdotta in via monitoria da un Consorzio per lo sviluppo industriale con cui si intimava a un comune di pagare le quote di gestione per i conferimenti annuali e la realizzazione di un raccordo ferroviario. Le Sezioni Unite escludono la configurabilit\u00e0 (diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito) di un accordo tra pubbliche amministrazioni, ex art. 15 legge n. 241 del 1990 e 133, co. 1, lett. a), n. 2, c.p.a., sia per la mancanza di una convenzione formale tra le parti (ravvisandosi solo delibere non impugnate) sia, soprattutto, per la mancanza nella fattispecie del contenuto tipico di un tal genere di accordi, destinati a disciplinare e coordinare l\u2019esercizio di potest\u00e0 amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a comporre conflitti o a regolare questioni meramente patrimoniali tra le parti, come nella specie, tanto pi\u00f9 che il comune, contestando solo l\u2019esistenza del potere del consorzio di pretendere i contributi richiesti, aveva inteso tutelare il proprio diritto soggettivo di non essere obbligato a prestazioni patrimoniali al di fuori dei casi previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21957\/21&nbsp; \u2013 Rel. Falaschi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>P.A. \u2013 azione in G.O. per la condanna del Comune di Velletri alla stipula ex art. 2932 c.c. di contratto di locazione di manufatto (chiosco bar) su suolo demaniale per un determinato canone di affitto &#8211; il Tribunale di Roma accoglie \u2013 il Comune propone appello eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. &#8211; la Corte d\u2019appello di Roma declina la giurisdizione in favore del G.A. (qualifica il rapporto come concessione di beni) &#8211; il privato ricorre per cassazione invocando la giurisdizione del G.O. \u2013 il Comune resiste con controricorso (RGN 34712\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU accolgono il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che nella specie, non viene in considerazione la legittimit\u00e0 degli atti della procedura ad evidenza pubblica, bens\u00ec l\u2019esercizio del diritto di prelazione fatto valere dall\u2019attuale ricorrente e che, in particolare, la controversia attiene sostanzialmente alla posizione soggettiva del ricorrente di titolare del diritto di prelazione sull\u2019immobile di cui si tratta, di cui andr\u00e0 valutata la sussistenza o meno. Si sottolinea che tale conclusione \u00e8 conforme alla giurisprudenza consolidata delle SU ove \u00e8 stato anche precisato che la prelazione legale si configura come un diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di essere degradato o affievolito da provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che se la pubblica amministrazione bandisce l\u2019asta pubblica per l\u2019alienazione di un fondo agricolo, in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione, la controversia promossa dal soggetto destinatario della proposta di aggiudicazione contro l\u2019Amministrazione ed i prelazionari \u2212 bench\u00e9 introdotta da soggetto titolare di un mero interesse legittimo in quanto non aggiudicatario definitivo e prospettata sotto il profilo dell\u2019illegittimit\u00e0 dei provvedimenti con cui l\u2019ente pubblico ha disposto il successivo trasferimento del bene \u2212 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, siccome l\u2019azione esercitata tende a contestare il legittimo esercizio del diritto di prelazione del quale i convenuti sono titolari, nonch\u00e9 il diritto di propriet\u00e0 sul dagli stessi acquisito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21958\/21&nbsp; \u2013 Rel. Falaschi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Autorizzazioni e concessioni \u2013 azione proposta in G.O. da societ\u00e0 privata, titolare di un provvedimento di autorizzazione alla ristrutturazione, con sistemazione dell\u2019assetto funzionale, di un impianto di distribuzione di carburanti, nei confronti della societ\u00e0 partecipata dalla Regione Lazio (che aveva rilasciato l\u2019autorizzazione), per il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca del provvedimento di autorizzazione \u2013 la societ\u00e0 convenuta si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione della sua natura di societ\u00e0 interamente partecipata dalla Regione Lazio, nonch\u00e9 affidataria di compiti amministrativi riservati alla Regione \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dalla societ\u00e0 convenuta (RGN 11604\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che nella presente controversia si discute della legittimit\u00e0 della revoca dell\u2019autorizzazione alla esecuzione di lavori edilizi di ristrutturazione emessa dall\u2019ASTRAL &#8211; Azienda Strade Lazio s.p.a., nell\u2019esercizio di funzioni e compiti amministrativi in tema di vigilanza della rete viaria regionale, provvedimento posto a fondamento di una domanda di risarcimento del danno. Si controverte quindi di atti compiuti iure imperii da una societ\u00e0 per azioni a partecipazione pubblica (in particolare, interamente partecipata dalla Regione Lazio) che, in quanto espressione di un potere pubblicistico autoritativo, devono essere esaminati dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva anche con riguardo al risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi della societ\u00e0 interessata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21968\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Societ\u00e0 partecipate \u2013 sentenza del Consiglio di Stato nella quale vengono annullati gli atti di dismissione della partecipazione societaria della Citt\u00e0 metropolitana di Torino nella s.p.a. SITAF (Societ\u00e0 italiana per il traforo autostradale del Frejus), dismissione da attuare con la vendita in favore della societ\u00e0 ANAS, in violazione delle procedure di evidenza pubblica \u2013 ricorso in ottemperanza proposto dalle societ\u00e0 ATIVA (Autostrada Torino Ivrea Val D\u2019Aosta), SIAS (Societ\u00e0 Iniziative Autostradali e Servizi) ed altra \u2013 successivi motivi aggiunti con i quali si impugna la delibera del Consiglio metropolitano di Torino di dare esecuzione al giudicato con la dismissione in blocco delle quote di SITAF poi cedute ad ANAS \u2013 il Consiglio di Stato accoglie in parte, dichiara la nullit\u00e0 della delibera della Giunta comunale e la conseguente inefficacia della cessione azionaria, ordinando alla Citt\u00e0 metropolitana di Torino di indire una procedura ad evidenza pubblica \u2013 ricorso dell\u2019ANAS s.p.a. per eccesso di potere giurisdizionale in materia estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (RGN 15939\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui poich\u00e9 nel giudizio di ottemperanza \u00e8 attribuito al giudice amministrativo un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione \u00e8 consentito da quelle in cui risulta invece inammissibile, \u00e8 decisivo stabilire se con il ricorso per cassazione \u00e8 censurato il \u201cmodo\u201d in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza \u00e8 stato esercitato dal giudice amministrativo (profilo che attiene ai limiti interni della giurisdizione), oppure la \u201cpossibilit\u00e0\u201d stessa &#8211; in una determinata situazione &#8211; di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, profilo che invece attiene ai limiti esterni. Nella specie il giudice amministrativo ha individuato gli effetti conformativi del giudicato, l\u00e0 dove ha evidenziato che la vendita in blocco della partecipazione di maggioranza assoluta in SITAF \u00e8 la seconda fase del procedimento di dismissione azionaria originariamente previsto e reputato illegittimo perch\u00e9 realizzatosi a trattativa privata, in favore, tra l\u2019altro, di un competitore nel mercato di riferimento. Di conseguenza, la pronuncia d\u2019inefficacia della cessione azionaria ad ANAS \u00e8 stata ritenuta ineludibile al fine di ripristinare in capo alla Citt\u00e0 metropolitana di Torino l\u2019originaria titolarit\u00e0 della sua partecipazione nella SITAF s.p.a (concessionaria dell\u2019autostrada del Freius), in modo da dare piena attuazione al vincolo conformativo derivante dal giudicato di annullamento degli atti amministrativi sulla base dei quali l\u2019alienazione ad ANAS era stata disposta. Di qui l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21969\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 cessione ad Anas spa delle partecipazioni azionarie detenute da Citt\u00e0 di Torino (per il tramite di FCT Holding spa) e Provincia di Torino (Citt\u00e0 Metropolitana) nella Sitaf spa (concessionaria per la progettazione, costruzione ed esercizio del Traforo del Frejus e dell\u2019Autostrada A 32) in attuazione dell\u2019obbligo di dismissione delle partecipazioni pubbliche non necessarie \u2013 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2424 del 2016 (passata in giudicato a seguito dell\u2019inammissibilit\u00e0 dei ricorsi per cassazione con SU n. 2752 del 2019), annulla le delibere di autorizzazione alla vendita adottate dalle predette amministrazioni \u2013 in ottemperanza alla predetta sentenza il Consiglio di Stato, con sentenza 7393 del 2019, pronuncia l\u2019inefficacia del contratto di cessione \u2013 l\u2019Anas ricorre deducendo eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio dichiarato l\u2019inefficacia del contratto di cessione di quote azionarie &#8211; la FCT Holding resiste con controricorso ed eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso per acquiescenza alla sentenza impugnata (RGN 16502\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui poich\u00e9 nel giudizio di ottemperanza \u00e8 attribuito al giudice amministrativo un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione \u00e8 consentito da quelle in cui risulta invece inammissibile, \u00e8 decisivo stabilire se con il ricorso per cassazione \u00e8 censurato il \u201cmodo\u201d in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza \u00e8 stato esercitato dal giudice amministrativo (profilo che attiene ai limiti interni della giurisdizione), oppure la \u201cpossibilit\u00e0\u201d stessa &#8211; in una determinata situazione &#8211; di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, profilo che invece attiene ai limiti esterni. Nella specie il giudice amministrativo ha individuato gli effetti conformativi del giudicato, l\u00e0 dove ha evidenziato che la vendita in blocco della partecipazione di maggioranza assoluta nella SITAF s.p.a (concessionaria dell\u2019autostrada del Freius) \u00e8 la seconda fase del procedimento di dismissione azionaria originariamente previsto e reputato illegittimo perch\u00e9 realizzatosi a trattativa privata, in favore, tra l&#8217;altro, di un competitore nel mercato di riferimento. La pronuncia d\u2019inefficacia della cessione azionaria ad ANAS \u00e8 stata dunque ritenuta ineludibile al fine di ripristinare in capo al Comune di Torino l\u2019originaria titolarit\u00e0 della sua partecipazione in SITAF, in modo da dare piena attuazione al vincolo conformativo derivante dal giudicato di annullamento degli atti amministrativi sulla base dei quali l&#8217;alienazione ad ANAS era stata disposta. Di qui l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21970\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Societ\u00e0 \u2013 fusione \u2013 societ\u00e0 incorporata cancellata dal registro delle imprese \u2013 legittimazione processuale \u2013 contrasto assegnato alle Sezioni Unite su richiesta di parte (RGN 6178\/19). REL N. 102\/21.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso, enunciando il principio di diritto secondo cui: la fusione per incorporazione estingue la societ\u00e0 incorporata, la quale non pu\u00f2 dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facolt\u00e0 per la societ\u00e0 incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 105 cod. proc. civ. Peraltro, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l\u2019interruzione del processo, che \u00e8 esclusa ex lege dall\u2019art. 2504 bis cod. civ.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21971\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appalti pubblici \u2013 assegnazione in favore di una societ\u00e0 di scopo, tramite procedura di <em>project financing<\/em>, dei lavori per il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dell\u2019edificio denominato \u201cVecchia dogana\u201d nell\u2019area portuale di Catania \u2013 successivo giudizio promosso in G.O., da parte della societ\u00e0 assegnataria, per sentire dichiarare l\u2019inadempimento dell\u2019Autorit\u00e0 portuale in relazione ad una serie obblighi assunti contrattualmente \u2013 l\u2019Autorit\u00e0 portuale si costituisce e chiede il rigetto della domanda \u2013 il G.I., sciogliendo la riserva assunta in ordine all\u2019ammissione dei mezzi di prova, pone d\u2019ufficio la questione di giurisdizione, rilevando la possibile esistenza anche di un potere discrezionale della P.A. \u2013 la societ\u00e0 attrice chiede il regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. A tale conclusione si perviene ribadendosi il principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui nel quadro normativo derivante dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l\u2019unica categoria della \u00abconcessione di lavori pubblici\u00bb, non essendo pi\u00f9 consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell&#8217;opera (o di costruzione e gestione congiunte), in quanto la gestione funzionale ed economica dell\u2019opera non costituisce pi\u00f9 un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario. Le controversie relative alle procedure di finanza a progetto di opere pubbliche (c.d. project financing, strumento la cui caratteristica consiste nel fatto che il concessionario viene remunerato con il diritto di gestire e sfruttare economicamente l\u2019opera oggetto della concessione), in quanto riconducibili alla nozione normativa di concessione di lavori, di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93\/37\/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89\/440\/CEE, competono &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm. &#8211; alla giurisdizione ordinaria, se relative alla fase successiva, involgendo questioni riguardanti la delimitazione del contenuto del rapporto e l\u2019adempimento delle relative obbligazioni, le quali si mantengono nell\u2019ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano, pertanto, di regola, l&#8217;esercizio di un potere autoritativo pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21984\/21&nbsp; \u2013 Rel. Falaschi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Beni pubblici \u2013 azione cautelare proposta in G.O. da privato titolare di concessione demaniale marittima, ai sensi dell\u2019art. 700 c.p.c., nei confronti del Comune di Gizzeria e della Regione Calabria, per il risarcimento dei danni all\u2019immagine ed all\u2019attivit\u00e0 di impresa asseritamente derivanti dalla restrizione dell\u2019area in concessione conseguente a lavori eseguiti dal Comune convenuto con finanziamento regionale (soffolta) \u2013 il Tribunale ordinario declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo \u2013 il TAR solleva conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell\u2019art. 11 c.p.a., ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (RGN 13840.20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in quanto dall\u2019atto introduttivo del giudizio risulta che il danno lamentato dalla societ\u00e0 ricorrente \u00e8 stato collegato eziologicamente alla errata progettazione ed esecuzione delle opere poste in essere negli anni 2010 &#8211; 2011 dal Comune convenuto finanziate dalla Regione Calabria nell\u2019ambito del piano \u201cProtezione e ricostruzione del litorale nella zona Capo Suvero nel Comune di Gizzeria\u201d senza alcuna doglianza con riguardo alla ideazione delle opere stesse. Va quindi applicato il consolidato principio della giurisprudenza delle SU secondo cui, poich\u00e9 nell\u2019attuale assetto costituzionale, successivamente alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non \u00e8 estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non esercita alcun potere pubblico, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 cod. civ. e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato non pu\u00f2 che definirsi di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti, di cui la condotta dell\u2019amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano oggetto del giudizio, per essersi fatta valere in causa unicamente l\u2019illiceit\u00e0 della condotta dell\u2019ente pubblico, suscettibile di incidere sulla incolumit\u00e0 e i diritti patrimoniali del terzo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>nn. Ord. 24842-24843\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cirillo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 concessioni del demanio marittimo \u2013 stabilimento balneare \u2013 richiesta della \u201cSociet\u00e0 Balneare Fregene\u201d di riduzione del 50% del canone per la minore utilizzazione dei beni a causa della forte erosione determinata da mareggiate (art. 3 d.l. 400 del 1993 conv. con mod. da art.1, co. 1, d.l. 494 del 1993, modificato da art. 1, co. 251, legge 296 del 2006) \u2013 il Tar rigetta \u2013 il Consiglio di Stato conferma \u2013 ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale anche in relazione alla ritenuta (secondo la prospettazione difensiva) vincolativit\u00e0 del parere dell\u2019Agenzia del Demanio \u2013 il Comune di Fiumicino \u00e8 rimasto intimato. (RGN 19637-19638\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso. Rileva l\u2019ordinanza che l\u2019eccesso di potere giurisdizionale \u00e8 da escludere in quanto il Consiglio di Stato, nella specie, ha compiuto un\u2019attivit\u00e0 interpretativa delle norme \u2013 compito che appartiene doverosamente ad ogni giudice \u2013 senza trasmodare in una creazione di norme inesistenti. \u00c8 stato poi anche escluso l\u2019eccesso di potere per sconfinamento nella sfera della discrezionalit\u00e0 amministrativa, richiamando la costante giurisprudenza in base alla quale tale vizio non \u00e8 ipotizzabile in caso di una pronuncia di rigetto da parte del giudice amministrativo, perch\u00e9 la sentenza si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25041\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Masi chiusi \u2013 donazione immobiliare da privato A a privato B \u2013 azione del privato A in G.O., nei confronti del privato B, per l\u2019ottenimento di una sentenza ex art. 2932 c.c. che disponga la retrocessione in suo favore di una parte degli immobili donati o, in subordine, dichiari la nullit\u00e0 della donazione \u2013 successiva presentazione, da parte del privato A, alla Commissione locale per i masi chiusi, di una richiesta di autorizzazione al distacco, dalla propriet\u00e0 del maso chiuso del privato B, &#8211; della particella oggetto della domanda di retrocessione \u2013 la Commissione rigetta la richiesta con decisione confermata dalla Commissione provinciale, non impugnata davanti al giudice amministrativo \u2013 autorizzazione, da parte del giudice della causa pendente, alla presentazione della suindicata richiesta di distacco direttamente da parte del privato A (sebbene non proprietario del maso) \u2013 ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione da parte del privato B, il quale sostiene che il&nbsp; provvedimento sarebbe stato emesso in difetto assoluto di giurisdizione o in ambito di giurisdizione del giudice amministrativo (RGN 7171\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, osservando che nel caso in esame tale strumento era stato impropriamente utilizzato per censurare il provvedimento col quale il Tribunale di Bolzano aveva autorizzato l\u2019attore a presentare alla Commissione dei masi chiusi una domanda in nome del convenuto. L\u2019ordinanza ribadisce, poi, che anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione pu\u00f2 essere proposta la domanda di risarcimento danni ai sensi dell\u2019art. 96 del codice di rito civile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 25042\/21&nbsp; \u2013 Rel. Terrusi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Concessione di costruzione e gestione di opera pubblica (autorimessa) \u2013 il Comune di Milano concedente agisce in Tar e chiede la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Parkimed srl, concessionaria, nella gestione e la condanna alla restituzione dell\u2019autorimessa \u2013 la societ\u00e0 propone ricorso incidentale con cui svolge domande speculari \u2013 il Tar rigetta l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione e dichiara risolto il contratto ravvisando la volont\u00e0 di entrambe le parti di risolverlo \u2013 il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, rigetta l\u2019eccezione relativa alla giurisdizione e il gravame principale della societ\u00e0 e, in accoglimento del gravame incidentale del Comune di Milano, accoglie il ricorso principale svolto dal Comune in primo grado \u2013 la Parkimed propone ricorso riproponendo l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. \u2013 il Comune di Milano non ha svolto attivit\u00e0 difensiva (RGN 5996\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Concessione di costruzione e gestione di opera pubblica (autorimessa) \u2013 la Parkimed srl e il sig. Angelo Mascheroni (esecutrice e gestore dell\u2019opera) agiscono, dinanzi al Tribunale di Milano, contro il Comune di Milano per farne accertare l\u2019inadempimento ed il risarcimento dei danni nell\u2019esecuzione del rapporto &#8211;&nbsp; il Comune propone domanda riconvenzionale \u2013 il Tribunale declina la giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 la Corte di appello rigetta il gravame &#8211; la Parkimed propone ricorso per cassazione deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario \u2013 il Comune di Milano resiste con controricorso (RGN 5190\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibili i ricorsi deducenti la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario declinata dalla corte d\u2019appello (con sentenza impugnata in questa sede) e il difetto della giurisdizione del giudice amministrativo che il Tar ha esercitato nel merito con sentenze non impugnate in appello sul capo relativo alla giurisdizione, per intervenuto giudicato sulla giurisdizione (amministrativa) formatosi nel giudizio conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato impugnata in questa sede, costituendo inoltre una preclusione alla proposizione della questione di giurisdizione ex art. 360 n. 1 c.p.c. la circostanza che il giudizio amministrativo era stato introdotto dalla stessa parte ricorrente che instava per fare dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario (fattispecie in tema di adempimento e pagamento dei corrispettivi di una concessione di costruzione e gestione di autorimessa).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>. Ord. 25043\/21&nbsp; \u2013 Rel. Terrusi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 gara indetta da Consip per l\u2019affidamento di servizi in immobili di pubbliche amministrazioni \u2013 provvedimento di esclusione di Ma.ca. srl, in proprio e quale mandataria di RTI, in conseguenza della risoluzione per inadempimento di altra \u201cConvenzione Pulizia Scuole\u201d e di contratto di appalto relativo ai servizi di pulizia presso una Asl di Roma e violazione della normativa in tema di tracciabilit\u00e0 dei flussi finanziari \u2013 il Tar rigetta il ricorso \u2013 il Consiglio di Stato conferma (motivando sull\u2019infondatezza delle censure che deducevano la non riferibilit\u00e0 degli inadempimenti alla Consip o ad altra stazione appaltante e la carenza di istruttoria, essendo decisivo il convincimento maturato sull\u2019inaffidabilit\u00e0 professionale della Ma.ca. ecc.) \u2013 il ricorso per motivi di giurisdizione sotto il profilo del rifiuto di giurisdizione \u2013 l\u2019ANAC resiste con controricorso (RGN 12493\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso deducente rifiuto di giurisdizione ma in realt\u00e0 un erroneo apprezzamento da parte del Consiglio di Stato delle circostanze determinative di vari inadempimenti contestati alla societ\u00e0 ricorrente esclusa da una gara di appalto, venendo in rilievo incensurabili errores in iudicando.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25046\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marotta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Servizi pubblici in genere &#8211; Asl Savonese espleta procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare il partner privato incaricato di svolgere attivit\u00e0 di sperimentazione di un progetto di recupero della mobilit\u00e0 passiva ortopedica per i cittadini liguri &#8211; gara aggiudicata alla RTI cui subentra la GSL srl &#8211; la Regione Liguria interrompe la sperimentazione per mancato raggiungimento dell\u2019obiettivo (ridurre il tasso di fuga dei cittadini liguri fuori regione per le cure) e la Asl dispone la risoluzione del contratto &#8211; ricorso di GSL in G.A. &#8211; il Tar declina la giurisdizione sulla risoluzione del contratto &#8211; il Cons. di Stato rigetta il gravame &#8211; ricorso di GSL per motivi di giurisdizione (deduce la sussistenza della giurisdizione amministrativa) &#8211; controricorsi della Regione Liguria e dell\u2019Asl 2 Savonese che preliminarmente eccepiscono la tardivit\u00e0 e dunque inammissibilit\u00e0 del ricorso ex art. 92 c.p.a. (sentenza del Cons. di Stato notificata via PEC ai legali di GSL il 18 ottobre 2019, ricorso per cassazione notificato il 10 giugno 2020). (RGN 16064\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano estinto il giudizio per sopravvenuta rinuncia al ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25047\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marotta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Giudizio di non idoneit\u00e0 dell\u2019attuale ricorrente al servizio nella Guardia di Finanza per motivi di salute \u2013 accoglimento da parte del TAR del Lazio del ricorso dell\u2019interessato con conseguente annullamento del&nbsp; provvedimento di inidoneit\u00e0 impugnato \u2013 il Consiglio di Stato accoglie l\u2019appello delle parti pubbliche rilevando l\u2019erroneit\u00e0 della decisione del TAR laddove ha attribuito rilievo alla inesistenza attuale di limitazioni funzionali perch\u00e9 gli esiti della patologia in questione \u201channo carattere escludente ai sensi della normativa tecnica di settore\u201d \u2013 ricorso dell\u2019interessato avverso tale ultima pronuncia per prospettato eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato per invasione della sfera riservata alla Pubblica Amministrazione (RGN 16917\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile in quanto tutte le censure non configurano alcun eccesso di potere giurisdizionale con sconfinamento nell\u2019area propria della P.A., come tale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma, in ipotesi, solo meri errores in judicando. Infatti, viene contestata la valutazione in diritto \u2212 effettuata dal Consiglio di Stato nell\u2019esercizio del proprio potere giurisdizionale \u2212 in base alla quale si \u00e8 ritenuto che l\u2019idoneit\u00e0 psico-fisica richiesta per l\u2019arruolamento dei militari nelle Forze Armate non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma nel possesso di una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo di tale particolare categoria di personale) che ben pu\u00f2 essere esclusa anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico le quali magari non sarebbero esimenti per altro tipo di servizio ma che non danno il necessario affidamento in prospettiva per l\u2019espletamento di mansioni che spesso attingono livelli di estrema gravosit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25165\/21&nbsp; \u2013 Rel. Terrusi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appalti pubblici<\/strong> <strong>\u2013 impugnazione in G.A., da parte di concorrente non utilmente<\/strong> <strong>classificato in graduatoria, del bando di gara indetto dal Comune di Venezia per l\u2019assegnazione di dodici licenze di taxi per l\u2019area urbana di Mestre e della graduatoria finale del concorso \u2013 il TAR accoglie e annulla i provvedimenti, con decisione confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 6397 del 2009) \u2013 impugnazione in G.A., da parte del medesimo concorrente, della successiva delibera del Consiglio comunale di Venezia con cui, previa interpretazione autentica di una norma del Regolamento comunale per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di taxi, erano state rilasciate dodici licenze di taxi a sanatoria del precedente annullamento \u2013 il TAR dichiara il ricorso inammissibile per tardivit\u00e0, con decisione confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1547 del 2018) \u2013 successivo ricorso promosso dal medesimo concorrente per l\u2019ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 6397 del 2009 \u2013 il TAR dichiara il ricorso inammissibile, ma il Consiglio di Stato riforma la decisione e accoglie la domanda, annullando i provvedimenti di concessione delle suindicate licenze a sanatoria \u2013 ricorso proposto dai beneficiari delle licenze poi annullate affidato ad un motivo per eccesso di potere giurisdizionale (RGN 15404\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, in applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui le decisioni del Consiglio di Stato emanate in sede di giudizio di ottemperanza \u2212 nel quale \u00e8 attribuito al G.A. un sindacato anche di merito \u2013 sono soggette al sindacato delle SU soltanto quando le censure pongano in discussione la spettanza o meno in s\u00e9, nel caso concreto, del relativo potere giurisdizionale, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice (riguardando i limiti esterni della giurisdizione stessa) mentre non lo sono quando viene in contestazione il \u201cmodo\u201d in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza \u00e8 stato esercitato dal G.A. (perch\u00e9 in tal caso si discute di questioni attinenti ai limiti interni della giurisdizione). Pertanto, quando l\u2019ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, la denuncia di eventuali errori asseritamente commessi dal G.A. nell\u2019individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attivit\u00e0 della P.A. e nella valutazione di non conformit\u00e0 di questa agli obblighi derivanti dal giudicato afferisce ai limiti interni della giurisdizione, la cui violazione \u00e8 sottratta al sindacato delle SU. Quest\u2019ultima \u00e8 la situazione che si verifica nella specie in quanto i ricorrenti hanno contestato l\u2019interpretazione del giudicato effettuata dal Consiglio di Stato al fine di individuare il comportamento della Pubblica Amministrazione da considerare doveroso in sede di ottemperanza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25166\/521&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 propriet\u00e0 privata \u2013 lottizzazione abusiva da parte dei proprietari di un fondo (costruzione di un fabbricato senza titolo edilizio) \u2013 provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune di Giugliano in Campania \u2013 ricorso in Tar e Consiglio di Stato che lo rigettano \u2013 ricorso deducente <em>errores in iudicando<\/em> (concernenti la valutazione di abusivit\u00e0) prospettati come inerenti alla giurisdizione \u2013 controricorso del Comune. (RGN 27464\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, essendo esso finalizzato, nella sua portata sostanziale, a denunciare, solo (e, peraltro, genericamente) un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, cio\u00e8 un vizio che attiene all\u2019esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al Giudice amministrativo, per costante giurisprudenza delle SU.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25167\/521&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cimiteri &#8211; diritto di sepolcro &#8211; erede agisce in AGO contro il Comune di San Donaci in forza di concessione di suolo cimiteriale rilasciata al de cuius &#8211; il Giudice di Pace con sentenza declina la giurisdizione &#8211; ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione &#8211; controricorso del Comune che eccepisce la inammissibilit\u00e0 per ragioni intrinseche (ex art. 41 c.p.c.) e di tardivit\u00e0 (in quanto proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) e la infondatezza del ricorso (RGN 6753\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, perch\u00e9 proposto per insorgere contro una sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Giudice di pace e perci\u00f2 al di fuori dei casi previsti dall\u2019art. 41 cod. proc. civ.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25168\/521&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contributi pubblici &#8211; quote latte &#8211; intimazione di pagamento di somme portate da cartella &#8211; l\u2019interessato agisce dinanzi alla CTP di Torino che declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo &#8211; l\u2019interessato propone \u201cricorso per regolamento preventivo di giurisdizione\u201d &#8211; l\u2019Agenzia delle Entrate Riscossione deduce la inammissibilit\u00e0 e infondatezza del ricorso (RGN 28502\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, perch\u00e9 proposto per insorgere contro una sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dalla Commissione tributaria provinciale&nbsp; e perci\u00f2 al di fuori dei casi previsti dall\u2019art. 41 cod. proc. civ.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 25476-25477\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Credito &#8211; risparmio &#8211; sanzioni amministrative \u2013 annullamento di atti amministrativi e\/o regolamentari prodromici e strumentali rispetto al procedimento sanzionatorio di competenza della Consob nei confronti di membri del collegio sindacale della societ\u00e0 Bioera spa \u2013 costoro ricorrono al Tar Lazio che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario \u2013 il Consiglio di Stato riforma e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo con rinvio al primo giudice \u2013 la Consob ricorre per motivi di giurisdizione (chiede di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione o la giurisdizione del giudice ordinario) \u2013 i componenti dell\u2019organo amministrativo resistono non controricorso (RGN <\/strong><strong>26811\/19-28947\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite cassano l\u2019impugnata sentenza del Consiglio di Stato e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, in fattispecie in cui erano impugnati gli atti presupposti, anche regolamentari, afferenti al procedimento sanzionatorio promosso dalla Consob nei confronti dei membri del collegio sindacale di una societ\u00e0 per violazione del dovere di vigilanza ex art. 149, comma 1, t.u.f., dando continuit\u00e0 all\u2019indirizzo inaugurato dalle SU 24609 del 2019, secondo cui tali atti costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potest\u00e0 sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 26555\/21&nbsp; \u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte appello di Napoli &#8211; sentenza &#8211; due motivi di ricorso per cassazione proposti dai proprietari (in tema di criteri di determinazione della indennit\u00e0 di occupazione temporanea di un terreno e dei compensi professionali di avvocato) &#8211; la Copin spa resiste con controricorso &#8211; ordinanza della 1 Sez. di rimessione alle SU (ex art. 19, co. 3, della legge n. 219 del 2019) (RGN 25867\/15).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso che infondatamente imputava a sentenza della Giunta speciale espropriazioni di avere erroneamente determinato l\u2019indennit\u00e0 di occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali sull\u2019indennit\u00e0 virtuale di espropriazione, anzich\u00e9 secondo il criterio di cui all\u2019art. 20, comma 3, legge n. 865 del 1971.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 26556\/21&nbsp; \u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Servizi pubblici \u2013 azione promossa in G.O. da parte dei genitori di un minore affetto da invalidit\u00e0 al 100 per cento, nonch\u00e9 dal diretto interessato, nei confronti dei Comuni di Teano e di Mignano Monte Lungo per la condanna degli stessi all\u2019attivazione del servizio di trasporto scolastico finalizzato a consentire al ragazzo di raggiungere la scuola \u2013 il Tribunale accoglie la domanda e condanna i Comuni anche al risarcimento dei danni \u2013 la Corte d\u2019appello conferma \u2013 ricorso del Comune di Mignano Monte Lungo affidato a due motivi per difetto di giurisdizione del giudice ordinario (RGN 5621\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite cassano senza rinvio l\u2019impugnata sentenza della corte d\u2019appello che, decidendo nel merito, aveva ordinato ad un Comune di attivare il servizio di trasporto scolastico gratuito in favore di alunno disabile con condanna al risarcimento del danno, in accoglimento del primo motivo di ricorso del Comune che aveva eccepito il giudicato formatosi su sentenza del Consiglio di Stato anteriormente emessa nella medesima vicenda, che aveva integralmente soddisfatto le medesime pretese azionate dinanzi al giudice ordinario per il medesimo anno scolastico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26557\/21&nbsp; \u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Convenzione di lottizzazione \u2013 Controversia avente ad oggetto l\u2019escussione, da parte del Comune di Napoli, di una polizza fideiussoria concessa dalla societ\u00e0 attuale ricorrente a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali pattuite nella convenzione \u2013 Il TAR Campania, Napoli originariamente adito, declina la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, escludendo che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia in quanto la PA agisce nell\u2019ambito di un rapporto privatistico senza esercitare, neppure indirettamente, pubblici poteri \u2013 La societ\u00e0 escussa propone regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo (RGN 20561\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione emesso nell\u2019ambito e in relazione ad un procedimento cautelare <em>ante causam<\/em> pendente dinanzi al giudice ordinario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26841\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mercolino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica ed edilizia \u2013 impugnazione in G.A., da parte di societ\u00e0 privata, 1) del provvedimento col quale il Comune di San Biagio di Callalta aveva avviato un procedimento per sanzionare l\u2019esecuzione, da parte della ricorrente, di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, nonch\u00e9 2) del successivo provvedimento, del medesimo Comune, col quale, dandosi atto dell\u2019inadempienza all\u2019ordinanza di demolizione, si dichiarava che vi era titolo per l\u2019immissione in possesso con relativa trascrizione \u2013 il TAR rigetta entrambi i ricorsi e il Consiglio di Stato conferma \u2013 ricorso della societ\u00e0 affidato a due motivi per difetto assoluto di giurisdizione e violazione di legge (RGN 9542\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, escludendo la configurabilit\u00e0 del denunciato eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo. A tale conclusione si perviene sul principale argomento secondo cui nella specie non risultano neppure prospettati i vizi per i quali, in base alla consolidata giurisprudenza delle SU, pu\u00f2 ricorrere la suddetta ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale in quanto la ricorrente si \u00e8 limitata a far valere l\u2019omessa pronuncia del Giudice amministrativo in ordine ad una parte delle doglianze formulate con l\u2019atto di appello, riguardanti vizi di legittimit\u00e0 del provvedimento impugnato, senza considerare che l\u2019omessa pronuncia in ordine ai motivi d\u2019impugnazione dell\u2019atto amministrativo non \u00e8 deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell\u2019art. 111 Cost. e dell\u2019art. 362 cod. proc. civ., risolvendosi in un mero error in procedendo, a meno che il Giudice amministrativo non abbia giustificato il proprio rifiuto di decidere adducendo l\u2019estraneit\u00e0 delle questioni sollevate dal ricorrente all\u2019ambito delle proprie attribuzioni giurisdizionali: ipotesi, quest\u2019ultima, che, oltre a non ricorrere nella fattispecie in esame, si tradurrebbe non gi\u00e0 in una invasione da parte del Giudice amministrativo dell\u2019ambito riservato alle valutazioni di convenienza ed opportunit\u00e0 dell\u2019Amministrazione, ma in un diniego di giurisdizione, il quale postula che il ricorrente sia stato privato della possibilit\u00e0 di accedere alla tutela giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26840\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mercolino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Sentenza del Consiglio di Stato nella quale \u00e8 stato affermato che l\u2019espressa convocazione dell\u2019atleta attuale ricorrente alla World Championship di Alguebelette del 29 agosto 2015 nella qualit\u00e0 di generica di \u201criserva pesi leggeri\u201d non poteva essere valutata come partecipazione al campionato mondiale in oggetto in applicazione del bando del concorso per l\u2019accesso nel ruolo dei Vigili del Fuoco in contestazione, essendo l\u2019interessata stata convocata come riserva e non avendo di fatto gareggiato &#8211; Ricorso dell\u2019atleta avverso tale pronuncia per prospettato eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato per invasione della sfera riservata alla Pubblica Amministrazione (RGN 10584\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, escludendo la configurabilit\u00e0 del denunciato eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo. A tale conclusione si perviene sulla base del consolidato orientamento delle SU con il quale, in materia di concorsi pubblici, \u00e8 stata esclusa la ricorrenza del suddetto vizio non solo in riferimento alla verifica effettuata dal GA del possesso dei requisiti prescritti dal bando (la quale si risolve nell\u2019accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, volta a stabilire se la legge consenta all\u2019Amministrazione di adottarlo), ma anche in riferimento all\u2019effetto costitutivo della decisione, che comporta la modificazione dei risultati della procedura, essendo stato precisato che l\u2019auto-esecutivit\u00e0 della pronuncia di annullamento rappresenta soltanto la conseguenza dell\u2019interpretazione della norma di legge applicabile al caso concreto. Infatti, il sindacato spettante alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede d\u2019impugnazione delle decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione \u00e8 circoscritto al controllo dell\u2019eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, e non pu\u00f2 quindi essere esteso anche al modo in cui la stessa \u00e8 stata esercitata e quindi alle scelte ermeneutiche compiute dal Giudice amministrativo, quale, nella specie, il mancato rispetto dell\u2019orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il bando costituisce la lex specialis del concorso, prospettato dalla ricorrente. Tali scelte, infatti, possono comportare eventualmente errori in iudicando o in procedendo, confinati entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 26920\/21&nbsp; \u2013 Rel. Graziosi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rg. 6668\/2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>AGCM, accertato che la societ\u00e0 Novartis AG e la sua controllata Novartis Farma nonch\u00e9 la Hoffmann La Roche Ltd e la controllata Roche hanno posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza (al fine di favorire per la cura di patologie oculari le vendite del farmaco pi\u00f9 costoso Lucentis e di ostacolare l\u2019acquisto e l\u2019impiego da parte del Servizio Sanitario nazionale del farmaco Avastis, sviluppato da societ\u00e0 del gruppo Roche), inibisce la prosecuzione dell\u2019intesa e irroga sanzioni pecuniarie ad entrambe le societ\u00e0 \u2013 il Tar Lazio rigetta i ricorsi delle societ\u00e0 coinvolte, rilevando tra l\u2019altro la sostituibilit\u00e0 dei due farmaci e la loro equivalenza terapeutica \u2013 il Consiglio di Stato dispone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue (sentenza 23.1.2018, C-179\/16) e, decidendo sul gravame, con sentenza 4990 del 2019 lo rigetta \u2013 Novartis AG propone ricorso sulla base di due motivi deducenti eccesso di potere giurisdizionale sotto vari profili e istanza di rimessione alla Corte costituzionale per valutare la compatibilit\u00e0 costituzionale dell\u2019interpretazione dei motivi inerenti alla giurisdizione nel senso di escludere la censurabilit\u00e0 delle sentenze del Consiglio di Stato in contrasto con sentenza della Corte di giustizia Ue \u2013 controricorsi di AGCM, Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna, SOI AMOI Societ\u00e0 Oftalmologica Italiana e Societ\u00e0 Medici Oculisti Italiani, AIUDAPDS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rg. 6697\/2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>AGCM, accertato che la societ\u00e0 Novartis AG e la sua controllata Novartis Farma nonch\u00e9 la Hoffmann La Roche Ltd e la controllata Roche hanno posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza (al fine di favorire per la cura di patologie oculari le vendite del farmaco pi\u00f9 costoso Lucentis e di ostacolare l\u2019acquisto e l\u2019impiego da parte del Servizio Sanitario nazionale del farmaco Avastis, sviluppato da societ\u00e0 del gruppo Roche), inibisce la prosecuzione dell\u2019intesa e irroga sanzioni pecuniarie ad entrambe le societ\u00e0 \u2013 il Tar Lazio rigetta i ricorsi delle societ\u00e0 coinvolte, rilevando tra l\u2019altro la sostituibilit\u00e0 dei due farmaci e la loro equivalenza terapeutica \u2013 il Consiglio di Stato dispone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue (sentenza 23.1.2018, C-179\/16) e, decidendo sul gravame, con sentenza 4990 del 2019 lo rigetta \u2013 Roche Spa propone ricorso sulla base di quattro motivi deducenti eccesso di potere giurisdizionale sotto vari profili, anche sotto il profilo dello stravolgimento delle norme europee e di sentenza della Corte di giustizia Ue \u2013 controricorsi di AGCM, Regione Emilia Romagna, SOI AMOI Societ\u00e0 Oftalmologica Italiana e Societ\u00e0 Medici Oculisti Italiani, AIUDAPDS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rg. 6359\/2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>AGCM, accertato che la societ\u00e0 Novartis AG e la sua controllata Novartis Farma nonch\u00e9 la Hoffmann La Roche Ltd e la controllata Roche hanno posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza (al fine di favorire per la cura di patologie oculari le vendite del farmaco pi\u00f9 costoso Lucentis e di ostacolare l\u2019acquisto e l\u2019impiego da parte del Servizio Sanitario nazionale del farmaco Avastis, sviluppato da societ\u00e0 del gruppo Roche), inibisce la prosecuzione dell\u2019intesa e irroga sanzioni pecuniarie ad entrambe le societ\u00e0 \u2013 il Tar Lazio rigetta i ricorsi delle societ\u00e0 coinvolte, rilevando tra l\u2019altro la sostituibilit\u00e0 dei due farmaci e la loro equivalenza terapeutica \u2013 il Consiglio di Stato dispone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue (sentenza 23.1.2018, C-179\/16) e, decidendo sul gravame, con sentenza 4990 del 2019 lo rigetta &#8211; Hoffmann La Roche propone ricorso sulla base di quattro motivi deducenti eccesso di potere giurisdizionale sotto vari profili (anche per radicale stravolgimento di sentenza della Corte di giustizia) \u2013 controricorsi di AGCM, Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna, SOI AMOI Societ\u00e0 Oftalmologica Italiana e Societ\u00e0 Medici Oculisti Italiani, AIUDAPDS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rg. 6672\/2020<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>AGCM, accertato che la societ\u00e0 Novartis AG e la sua controllata Novartis Farma nonch\u00e9 la Hoffmann La Roche Ltd e la controllata Roche hanno posto in essere una intesa restrittiva della concorrenza (al fine di favorire per la cura di patologie oculari le vendite del farmaco pi\u00f9 costoso Lucentis e di ostacolare l\u2019acquisto e l\u2019impiego da parte del Servizio Sanitario nazionale del farmaco Avastis, sviluppato da societ\u00e0 del gruppo Roche), inibisce la prosecuzione dell\u2019intesa e irroga sanzioni pecuniarie ad entrambe le societ\u00e0 \u2013 il Tar Lazio rigetta i ricorsi delle societ\u00e0 coinvolte, rilevando tra l\u2019altro la sostituibilit\u00e0 dei due farmaci e la loro equivalenza terapeutica \u2013 il Consiglio di Stato dispone rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue (sentenza 23.1.2018, C-179\/16) e, decidendo sul gravame, con sentenza 4990 del 2019 lo rigetta \u2013 Novartis Farma propone ricorso sulla base di due motivi deducenti eccesso di potere giurisdizionale sotto vari profili e istanza di rimessione alla Corte costituzionale per valutare la compatibilit\u00e0 costituzionale dell\u2019interpretazione dei motivi inerenti alla giurisdizione nel senso di escludere la censurabilit\u00e0 delle sentenze del Consiglio di Stato in contrasto con sentenza della Corte di giustizia Ue \u2013 controricorsi di AGCM, Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna, SOI AMOI Societ\u00e0 Oftalmologica Italiana e Societ\u00e0 Medici Oculisti Italiani, AIUDAPDS.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano tutti i ricorsi. A tale conclusione si perviene principalmente rilevandosi che in base a consolidati orientamenti delle SU: (i) non si pu\u00f2 far confluire l\u2019asserita inadeguatezza di attivit\u00e0 istruttorie e\/o valutazioni fattuali nella fattispecie del diniego della giurisdizione da parte del Consiglio di Stato; (ii) non sussiste, d\u2019altronde, alcun radicale stravolgimento delle norme da parte del Giudice amministrativo, il quale ha compiuto l\u2019accertamento fattuale di propria competenza, indicato come necessario per una corretta applicazione dell\u2019art. 101 TFUE, seguendo le indicazioni della CGUE; (iii) in ogni caso, la violazione di norme UE non produce peculiari effetti sulla funzione di riparto della giurisdizione sancita dall\u2019articolo 111, ottavo comma, Cost., rimanendo inclusa nel paradigma degli errores in iudicando, sussistendo peraltro nell\u2019ordinamento strumenti di tutela qualora in tale errore sia incorso il giudice nel suo plesso apicale, (c.d. giudice di ultima istanza); (iiii) il sindacato spettante alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede d\u2019impugnazione delle decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione \u00e8 circoscritto al controllo dell\u2019eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, e non pu\u00f2 quindi essere esteso anche al modo in cui la stessa \u00e8 stata esercitata e quindi alle scelte ermeneutiche compiute dal Giudice amministrativo, che restano confinate entro i limiti interni della giurisdizione; (iiiii) non \u00e8 configurabile alcun eccesso di potere giurisdizionale con superamento dei limiti esterni della giurisdizione per invasione nella sfera dei poteri amministrativi di AGCM, in quanto la statuizione del Consiglio di Stato secondo cui il compendio probatorio ha fornito la dimostrazione dell\u2019esistenza di un accordo diretto a \u201cenfatizzare i rischi derivanti dall\u2019uso intra-vitreale del meno costoso Avastin\u201d, rispetto al farmaco Lucentis \u00e8 del tutto coincidente con la contestazione di AGCM e, d\u2019altra parte, il Giudice amministrativo non ha certamente modificato in modo radicale l\u2019imputazione mossa dall\u2019Autorit\u00e0 antitrust in quanto, rigettando tutti gli appelli ha confermato in toto il provvedimento amministrativo non sulla base della nuova imputazione per responsabilit\u00e0 indiretta, bens\u00ec confermando la responsabilit\u00e0 diretta tanto delle societ\u00e0 madri quanto delle filiali; (iiiiii) \u00e8 irrilevante la sopravvenienza di una sentenza penale, divenuta definitiva nell\u2019autunno scorso, che ha assolto dall\u2019imputazione di aggiotaggio due persone fisiche, tanto pi\u00f9 che nella presente vicenda sono state sanzionate non le persone fisiche che in sede penale hanno rivestito il ruolo di imputate, bens\u00ec le quattro societ\u00e0 qui ricorrenti; (iiiiiii) le prospettate questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sono prive di rilevanza perch\u00e9 fondate sul preteso inadempimento, da parte del Consiglio di Stato, dei principi dettati dalla CGUE, risultato insussistente; (iiiiiiii) parimenti priva di fondamento \u00e8 l\u2019ulteriore richiesta, avanzata dalle ricorrenti, di rinvio ai sensi dell\u2019articolo 267 TFUE ancora alla CGUE, basata&nbsp; sul medesimo erroneo presupposto; (iiiiiiiii) ai fini di un eventuale rinvio pregiudiziale non hanno rilievo n\u00e9 l\u2019ordinanza di rinvio pregiudiziale di queste SU n. 19598 del 2020 che le ricorrenti intenderebbero in sostanza replicare (visto che la presente causa non manifesta affinit\u00e0 contenutistica con quella in cui \u00e8 stata emessa la suddetta ordinanza) n\u00e9 il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE disposto con ordinanza n.2327 del 2021 del Consiglio di Stato nel giudizio di revocazione promosso avverso la medesima sentenza qui impugnata, considerata l\u2019evidente differenza ontologica e quindi anche teleologica dei due giudizi, ancorch\u00e9 abbiano per oggetto la sentenza stessa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27324\/21&nbsp; \u2013 Rel. Rubino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ambiente \u2013 installazione del sistema di comunicazione satellitare MUOS che prevede la realizzazione, nella zona della riserva naturale \u201cSughereta di Niscemi\u201d, di tre antenne paraboliche, due antenne elicoidali ad altissima frequenza e vari altri manufatti \u2013 il Comune di Niscemi esprime in un primo tempo parere favorevole e poi revoca in autotutela il precedente nulla-osta (per la necessit\u00e0 di verificare l\u2019impatto delle onde elettromagnetiche) \u2013 l\u2019ARTA esprime in via sostitutiva un parere favorevole \u2013 tale provvedimento \u00e8 impugnato in G.A. dal Comune di Niscemi \u2013 in seguito, la Giunta regionale dispone la revoca dei provvedimenti autorizzatori, con provvedimento impugnato in G.A. dal Ministero della difesa \u2013 l\u2019ARTA dispone, infine, la revoca delle revoche, con atto impugnato in G.A. da Legambiente \u2013 il TAR di Palermo accoglie i ricorsi contro la revoca delle revoche e rigetta i ricorsi del Ministero della difesa \u2013 appello principale del Ministero e appelli incidentali del Comune di Niscemi e di Legambiente \u2013 il CGARS pronuncia sentenza non definitiva (n. 581 del 2015) con cui conferma l\u2019illegittimit\u00e0 della revoca delle revoche e stabilisce l\u2019illegittimit\u00e0 anche dei provvedimenti di annullamento d\u2019ufficio, poi ritirati, affermando che l\u2019esame si riduce in tal modo al solo ricorso originario proposto dal Comune di Niscemi, che viene respinto in parte, mentre viene accolto in parte il ricorso incidentale del Ministero \u2013 con la successiva sentenza definitiva (n. 133 del 2016) il CGARS rigetta anche i residui motivi di ricorso del Comune \u2013 ricorso del Comune di Niscemi affidato a due motivi per eccesso di potere giurisdizionale \u2013 due controricorsi adesivi al ricorso, da parte di Legambiente e del Comune di Ragusa \u2013 controricorso del Ministero della difesa. (RGN 21639\/16).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso che imputava al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione delle competenze del legislatore, in ordine alle modalit\u00e0 (rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa) in cui si erano svolte le operazioni di verificazione dei dati tecnici utilizzati per l\u2019esercizio del potere di autotutela da parte dell\u2019Amministrazione competente che illegittimamente aveva revocato un parere favorevole di V.i.a., e per indebito sconfinamento nel merito amministrativo in materia (ambientale) non ricompresa tra quelle in cui la giurisdizione del giudice amministrativo \u00e8 estesa al merito, non avendo il Consiglio superato i limiti esterni della propria giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27541\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Atto di citazione<\/strong><strong> del Comune di Longobardi proposto davanti al Tribunale di Paola per ottenere la condanna della Regione Calabria, previa affermazione del suo inadempimento contrattuale ovvero della sua responsabilit\u00e0 extracontrattuale, derivanti dalla mancata liquidazione dell\u2019importo residuo del finanziamento concesso con decreto dell\u2019Assessore regionale dei lavori pubblici per i lavori di recupero e ristrutturazione di un edificio comunale da destinare ad Edilizia residenziale pubblica \u2013 Giudizio introdotto dopo che avverso in sede esecutiva il Comune era stato obbligato a pagare le competenze spettanti ai tecnici incaricati dei suddetti lavori \u2013 La Regione convenuta ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, sul presupposto che la controversia riguarda un accordo intercorso tra due Pubbliche amministrazioni \u2013 Il Comune di Longobardi propone regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere il riconoscimento della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. (RGN 26133\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in causa avente ad oggetto il pagamento dell\u2019importo residuo di un finanziamento concesso dalla Regione Calabria e il relativo risarcimento del danno, non essendo coinvolto l\u2019agire autoritativo della pubblica amministrazione n\u00e9 l\u2019esistenza di accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27542\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giudizio instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Bolzano<\/strong><strong> dalla societ\u00e0 attuale ricorrente nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano al fine di ottenere quanto dovuto per i servizi svolti a favore della convenuta dal 2009, nella qualit\u00e0 di concessonaria dei trasporti di persone funiviari e funicolari nella Provincia \u2013 eccezione di insussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio \u2013 Con il presente ricorso si chiede di confermare la giurisdizione del giudice ordinario in quanto nella presente controversia si discute del diritto (soggettivo) di credito vantato dalla societ\u00e0 nei confronti della Provincia per aver reso servizi di pubblico interesse, diritto che ha la sua fonte normativa nel Reg. CE n. 1370\/2007 (RGN 24675\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario in causa avente ad oggetto la domanda proposta nei confronti di un\u2019Amministrazione provinciale da una concessionaria di servizi pubblici di trasporto all\u2019equa remunerazione del servizio attraverso la copertura dei relativi costi netti derivanti dall\u2019adempimento degli obblighi di servizio per la tutela di un ragionevole margine di utile d\u2019impresa, come previsto da normativa comunitaria (reg. Ce 23 ottobre 2007, n. 1370\/2007), non venendo in rilievo una questione relativa all\u2019esercizio di un potere pubblico autoritativo che possa far radicare la giurisdizione amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27545\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato<\/strong><strong> &#8211; compensi professionali &#8211; giudicato del Tribunale di Locri ingiunge ad Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria il pagamento di sorte capitale ed interessi legali a titolo di compenso dovuto al difensore avvocato &#8211; giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Calabria che rigetta la domanda di pagamento degli interessi moratori a tasso maggiorato &#8211; il Consiglio di Stato rigetta il gravame &#8211; ricorso per revocazione giudicato inammissibile da successiva sentenza del Consiglio di Stato &#8211; ricorso per cassazione proposto dall\u2019interessato prospettante motivi di giurisdizione. (RGN 1619\/21)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. A tale conclusione si perviene rilevandosi che, nel ricorso, si sostiene che nella sentenza impugnata il Consiglio di Stato, a fronte del giudicato esplicito contenuto nel decreto ingiuntivo emesso in favore del ricorrente per ottenere il pagamento di compensi professionali, per la parte riguardante la condanna al pagamento degli interessi di legge non avrebbe potuto procedere in via integrativa del titolo, essendo gli interessi compiutamente regolati dall\u2019art. 1284, quarto comma, cod. civ. Secondo un consolidato orientamento delle SU in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato (o della Corte dei Conti) pronunciate su impugnazione per revocazione, pu\u00f2 sorgere questione di giurisdizione soltanto con riferimento al potere giurisdizionale relativo alla statuizione sulla revocazione medesima, mentre resta comunque esclusa la possibilit\u00e0 di rimettere in discussione detto potere giurisdizionale sulla precedente decisione di merito. Nella specie, il ricorrente non pone affatto in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare la valutazione delle condizioni di ammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza di revocazione proposta (che \u00e8 stata correttamente effettuata dal GA) e, quindi, non denuncia una violazione dei suindicati limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma denuncia soltanto un cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del Consiglio di Stato nel verificare i presupposti della revocazione, o, ancor pi\u00f9 a monte, contesta la possibilit\u00e0 di procedere all\u2019ottemperanza, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 della stessa, in rapporto alle indicazioni contenute nel giudicato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27546\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica ed edilizia<\/strong><strong> \u2013 ricorso proposto da societ\u00e0 cooperativa in G.A. avverso la delibera del Comune di Napoli con la quale era stata risolta, ai sensi dell\u2019art. 1456 c.c., la convenzione urbanistica stipulata tra le parti per la cessione del diritto di superficie su di un\u2019area da destinare alla realizzazione di un parcheggio pertinenziale ai sensi della legge n. 122 del 1989 \u2013 il TAR accoglie il ricorso e annulla la delibera \u2013 il Consiglio di Stato riforma la sentenza e rigetta il ricorso originario&nbsp; \u2013 ricorso della societ\u00e0 cooperativa affidato ad un motivo per difetto o eccesso di potere giurisdizionale, diniego di giustizia e stravolgimento delle norme. (RGN 1793\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso che, seppur denunciando il superamento dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, deduceva incensurabili errores in procedendo (vizi di omessa pronuncia e declaratoria di inammissibilit\u00e0 di domanda risarcitoria tardiva).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27967\/21&nbsp; \u2013 Rel. Terrusi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 procedura indetta dalla Regione Abruzzo per la selezione dei gruppi di azione (GAL) e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2020 \u2013 termine per la presentazione delle domande di accesso alla selezione fissato al 9.9.2016, differito al 12.9.2016 \u2013 la soc. consortile Gran Sasso Laga ed altri impugnano la determina di proroga del suddetto termine, e gli atti successivi, per carenza ed eccesso di potere da parte del Direttore del Dipartimento che l\u2019aveva assunta \u2013 il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del Tar impugnata, rigetta il ricorso di Gran Sasso Laga \u2013 quest\u2019ultima propone ricorso per cassazione deducendo superamento dei limiti esterni della giurisdizione, per macroscopica illegittimit\u00e0 del provvedimento di proroga del termine, ecc. \u2013 il GAL Terreverdi Terramane soc. cons. e la Regione Abruzzo resistono con controricorsi (RGN 13943\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso. L\u2019ordinanza \u2013 dopo aver ricordato i limiti entro i quali \u00e8 denunciabile una sentenza del Consiglio di Stato per eccesso di potere \u2013 rileva che nel caso di specie il Giudice amministrativo si era limitato ad esprimere un giudizio di legittimit\u00e0 dell\u2019atto amministrativo impugnato, in base ad una valutazione di conformit\u00e0 della deliberazione assunta alla disciplina legale relativa alla sfera di competenza dell\u2019organo deliberante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 28638\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Concessione di progettazione, costruzione e gestione di un cimitero &#8211; il Comune di Taranto concedente contesta inadempimenti alla e dichiara la decadenza della concessionaria Erregiesse, dispone la risoluzione di diritto della convenzione accessoria e ordina il rilascio \u2013 la Erregiesse propone azione di reintegra nel possesso \u2013 il Tribunale di Taranto declina la giurisdizione \u2013 la Corte d\u2019appello di Lecce, sez. dist. Taranto, conferma \u2013 ricorso per motivi di giurisdizione \u2013 il Comune non svolge difese (RGN 9235\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite cassano la sentenza impugnata e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario su domanda di reintegrazione nel possesso proposta da societ\u00e0 di progetto per la progettazione, costruzione e gestione di un cimitero, a fronte della risoluzione di diritto del contratto deliberata dal Comune di Taranto per inadempimento della societ\u00e0 stessa, alla quale veniva ordinato il rilascio della struttura cimiteriale con provvedimento non costituente espressione di potere autoritativo neppure ex art. 823, comma 2, c.c., ma rimedio afferente alla fase privatistica a valle della risoluzione del contratto di concessione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 28639\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Controversia relativa alla corretta quantificazione dei canoni demaniali derivanti da un rapporto concessorio intercorrente tra gli attuali ricorrenti proprietari di un manufatto edificato su area demaniale nonch\u00e9 titolari della concessione che ne legittima l\u2019occupazione e il Comune di Forte dei Marmi, con rivendicazione del diritto di propriet\u00e0 superficiaria \u2013 Giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Firenze \u2013 Con il presente ricorso si chiede la conferma della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (RGN 19026\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice ordinario su domanda di accertamento della propriet\u00e0 superficiaria di manufatto insistente su area demaniale costituente oggetto di concessione marittima e di determinazione della esatta misura del canone, in relazione ai criteri di cui all\u2019art. 1, commi 252 ss., legge n. 296 del 2006.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 28643\/21&nbsp; \u2013 Rel. Perrino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato \u2013 Gara bandita da CONSIP per l\u2019affidamento del \u201cServizio integrato di energia per le Pubbliche Amministrazioni\u201d, lotto 2, Lombardia \u2013 Aggiudicazione della gara a SIRAM confermata dal TAR Lombardia \u2013 Il Consiglio di Stato annulla tale aggiudicazione ordinando il subentro della societ\u00e0 cooperativa CNS \u2013 Successivamente il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso per revocazione di SIRAM, conferma la suindicata sentenza del TAR con conseguente aggiudicazione definitiva della gara a SIRAM \u2013 Con il presente ricorso si impugna tale ultima sentenza per eccesso di potere giurisdizionale per invasione nella sfera di potere della P.A. nonch\u00e9 per violazione dei limiti della giurisdizione esclusiva di AGA e della giurisdizione ordinaria in tema di valutazione degli effetti negoziali dei contratti. (RGN 22780\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, rilevando che la stessa parte ricorrente, nel censurare la sentenza impugnata, prospetta che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in errori di interpretazione delle norme, non considerando che l\u2019attivit\u00e0 di interpretazione costituisce il <em>proprium<\/em> della funzione giurisdizionale, non potendosi perci\u00f2 invocare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29297\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Immigrazione <\/strong><strong>\u2013 impugnazione proposta da cittadina del Brasile in G.O. avverso il decreto col quale \u00e8 stata dichiarata inammissibile la sua istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana \u2013 il Ministero dell\u2019interno si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O., per essere la causa appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla cittadina brasiliana ricorrente, per sentire dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. (RGN 12521\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Spetta al giudice amministrativo conoscere della controversia vertente sull\u2019accertamento dei requisiti previsti per l\u2019acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte dello straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29298\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Possesso \u2013 azione proposta da privato in G.O., nei confronti di una societ\u00e0 titolare di impianto di pale eoliche, per far valere la reintegrazione nel possesso, in qualit\u00e0 di proprietario di fondi rustici limitrofi, lamentando l\u2019asserita invasione dei suoi fondi da parte del braccio di sostegno e delle pale eoliche \u2013 il Tribunale ordinario declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo \u2013 il TAR solleva conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell\u2019art. 11 c.p.a., ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la causa avrebbe ad oggetto la lesione del possesso e non l\u2019esercizio di poteri pubblici (RGN 7380\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. Osserva l\u2019ordinanza che nella specie la domanda proposta dal privato ha ad oggetto la tutela del diritto di propriet\u00e0 e, prima ancora, del possesso, e non l\u2019annullamento del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell\u2019impianto eolico; per cui la causa non investe l\u2019illegittimit\u00e0 del provvedimento esplicativo del potere pubblico, quanto invece i comportamenti materiali della parte convenuta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 30111\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Urbanistica e edilizia \u2013 azione promossa da privato in G.O. nei confronti di due societ\u00e0 private per sentire dichiarare che l\u2019impianto eolico costruito dall\u2019una e ceduto all\u2019altra, in agro di Bisaccia, viola le distanze legali previste dal codice civile e dai regolamenti comunali \u2013 le societ\u00e0 convenute si costituiscono ed eccepiscono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario \u2013 il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo \u2013 la parte attrice propone regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario \u2013 una delle due parti convenute si costituisce ed eccepisce l\u2019inammissibilit\u00e0 del regolamento (RGN 2380\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano inammissibile il ricorso per regolamento preventivo, perch\u00e9 proposto per insorgere contro una ordinanza declinatoria della giurisdizione emessa a definizione di un giudizio svoltosi con il rito sommario di cognizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 30580\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appalti pubblici \u2013 contratto di appalto, stipulato tra una societ\u00e0 privata e la Presidenza della Regione Siciliana e l\u2019Assessorato regionale per il turismo, la comunicazione e i trasporti della Regione, per l\u2019allestimento di uno <em>stand<\/em> istituzionale per la partecipazione della Regione alla Borsa italiana del turismo di Milano \u2013 annullamento del contratto in autotutela da parte dell\u2019Amministrazione \u2013 giudizio proposto dalla societ\u00e0 aggiudicataria in G.O. per il pagamento di prestazioni inerenti al contratto annullato (emissione di decreto ingiuntivo) \u2013 la Presidenza della Regione e l\u2019Assessorato propongono opposizione al decreto ingiuntivo \u2013 il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e revoca il decreto \u2013 la Corte d\u2019appello conferma \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato a due motivi in punto di giurisdizione.<\/strong><strong> <\/strong><strong>(RGN 26797\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite cassano l\u2019impugnata sentenza della corte d\u2019appello e dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a un contratto di appalto di servizi nel corso del quale era sopravvenuto l\u2019annullamento in autotutela dell\u2019aggiudicazione da parte del committente pubblico, essendo devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie aventi ad oggetto la contestazione diretta della legittimit\u00e0 dell\u2019esercizio del potere di annullamento o revoca, spettando invece al giudice ordinario valutare gli effetti del provvedimento di annullamento sul contratto, come nella fattispecie in cui era stato chiesto dall\u2019appaltatrice il pagamento delle prestazioni rese in forza del contratto che aveva avuto parziale esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 30581\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appalti pubblici \u2013 bando di gara indetto dall\u2019Azienda ospedaliera Policlinico Vittorio Emanuele di Catania per l\u2019affidamento quadriennale, col criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, dei servizi di supporto assistenziale e di ausiliariato \u2013 impugnazione in G.A., da parte di societ\u00e0 privata A classificatasi al secondo posto, del provvedimento di indizione della gara e di quello di aggiudicazione in favore della societ\u00e0 privata B \u2013 il TAR Catania accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di aggiudicazione e il susseguente contratto \u2013 il CGARS, su appello della stazione appaltante e della societ\u00e0 B aggiudicataria, accoglie il gravame e, in riforma della sentenza, respinge l\u2019originario ricorso di primo grado \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata A affidato a due motivi per diniego ed eccesso di giurisdizione \u2013 due controricorsi (RGN 25608\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso che impropriamente denunciava eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sotto il profilo dell\u2019indebito esercizio di poteri valutativi inerenti al merito amministrativo riservati all\u2019amministrazione, in particolare concernenti la congruit\u00e0 dell\u2019offerta della societ\u00e0 aggiudicataria di una gara per l\u2019affidamento di servizi e i requisiti di ammissione alla gara da parte della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 30582\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Produzione di energia \u2013 impugnazione in G.A., da parte di societ\u00e0 privata ammessa a fruire delle incentivazioni per la nuova costruzione di un impianto termoelettrico alimentato a biogas, del provvedimento del Gestore Servizi Energetici s.p.a. che aveva revocato in autotutela l\u2019attribuzione della qualifica di IAFR (Impianto alimentato da fonti rinnovabili), contestualmente chiedendo la restituzione della somma di euro 3.532.360,12 indebitamente percepita \u2013 il TAR rigetta il ricorso e il Consiglio di Stato conferma \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato a due motivi per eccesso di potere giurisdizionale \u2013 si costituisce il G.S.E. con controricorso (RGN 31939\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso che impropriamente denunciava eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, sotto il profilo dell\u2019indebito esercizio di poteri valutativi inerenti al merito amministrativo riservati all\u2019amministrazione, per avere confermato la sentenza impugnata di rigetto dell\u2019impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela dell\u2019attribuzione di qualifica energetica all\u2019impianto della societ\u00e0 ricorrente, con conseguenziale restituzione delle somme ricevute a titolo di incentivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Corte dei conti<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15573\/21&nbsp; \u2013 Rel. Rubino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 citazione a giudizio nei confronti dell\u2019ex Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e di alcuni funzionari della Provincia per il danno erariale consistito nell\u2019illecito ed illegittimo utilizzo di somme stanziate in bilancio alla voce \u201cspese riservate\u201d del Presidente della Provincia, nonch\u00e9 per la connessa illecita appropriazione di energie lavorative del personale dipendente \u2013 la Sezione giurisdizionale accoglie in parte e, dichiarata la prescrizione quinquennale parziale, condanna il solo Presidente al pagamento della somma di euro 385.890,36, rigettando invece la domanda contro gli altri funzionari \u2013 la Sezione giurisdizione centrale di appello conferma \u2013 ricorso dell\u2019ex Presidente affidato ad un solo complesso motivo per violazione delle norme sulla giurisdizione in relazione all\u2019esercizio della stessa in pendenza del processo penale per i medesimi fatti (RGN 31939\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso <\/a>prospettato per ragioni di giurisdizione avverso sentenza della Corte dei conti, cui si imputavano incensurabili <em>errores in procedendo<\/em> e <em>in iudicando<\/em>, per la mancata sospensione del processo e l\u2019omessa valutazione delle risultanze di sentenze penali di assoluzione della persona ritenuta responsabile per danno erariale, per vicende relative allo svolgimento dell\u2019incarico di presidente della Provincia autonoma di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 16081\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 domanda di miglior trattamento pensionistico di guerra \u2013 la Sezione Lazio lo accoglie e riconosce il diritto dell\u2019interessato a percepire l\u2019assegno di super-invalidit\u00e0 E\/A per \u201ccecit\u00e0 assoluta e permanente\u201d \u2013 la Corte in appello accoglie il gravame del MEF per vizio di motivazione (apparente) \u2013 l\u2019interessato ricorre per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale (omesso rilievo della tardivit\u00e0 e inammissibilit\u00e0 dell\u2019appello) e diniego di giurisdizione (stravolgimento delle norme sul giusto processo) (RGN 19226\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso prospettato per ragioni di giurisdizione avverso sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. d\u2019appello, cui si imputava tuttavia un incensurabile <em>error in procedendo<\/em>, per la ritenuta tempestivit\u00e0 del gravame proposto dal MEF (accolto dal giudice di appello) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del ricorrente di integrazione della pensione di cui godeva per aggravamento della patologia in atto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16490\/21&nbsp; \u2013 Rel. Garri<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 citazione a giudizio, nei confronti dell\u2019amministratore di una societ\u00e0 privata, per danno erariale conseguente alla stipulazione, con una ASL di Roma, di tre atti di transazione non rispondenti al vero \u2013 la Sezione giurisdizione regionale condanna e la Sezione giurisdizionale centrale d\u2019appello conferma \u2013 successivo ricorso per revocazione \u2013 la Sezione giurisdizionale centrale d\u2019appello dichiara inammissibile la richiesta \u2013 ricorso del condannato affidato a quattro motivi (RGN 12739\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, dopo aver precisato che la questione relativa all\u2019esistenza della giurisdizione contabile, sottesa a molte censure formulate con il presente ricorso, \u00e8 stata definitivamente risolta in senso affermativo dalle SU con la sentenza n. 473 del 2015 riguardante proprio la presente vicenda. Viene sottolineato poi che, nel caso in esame, la Corte dei Conti non ha affatto affermato l\u2019estraneit\u00e0 dalla propria giurisdizione della domanda di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. ma ha escluso l\u2019esistenza dell\u2019errore revocatorio in esito all\u2019analisi delle articolate censure in quella sede formulate. Con le presenti censure si critica la decisione sulla revocazione nei termini in cui questa ha escluso l\u2019errore di fatto e si ripropongono i motivi del ricorso per revocazione, ipotizzando errores in judicando che attengono semmai alle questioni controverse nel giudizio contabile oggetto dell\u2019esclusiva ed insindacabile valutazione della Corte dei Conti che non mettono in nessun modo in discussione la giurisdizione in materia del giudice contabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. OI 17327\/21&nbsp; \u2013 Rel. Graziosi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 citazione a giudizio, da parte della Procura regionale della Corte dei conti, nei confronti di alcuni privati, titolari di incarichi di direzione e amministrazione all\u2019interno della s.p.a. Acquedotto lucano, per il danno erariale derivante dalla creazione e perdurante gestione, nel tempo, di un\u2019altra societ\u00e0, interamente partecipata dalla prima, alla quale venivano affidati la progettazione e la direzione degli interventi relativi alle risorse idriche di competenza \u2013 la Sezione giurisdizionale regionale dichiara il difetto di giurisdizione, ritenendo non sussistente il modello della societ\u00e0 <em>in house<\/em> \u2013 la Sezione giurisdizionale centrale di appello riforma la decisione, ritiene sussistente la giurisdizione contabile e rimette al giudice di primo grado \u2013 due separati ricorsi dei privati in punto di giurisdizione \u2013 si costituisce il Procuratore generale contabile con due controricorsi (RGN 14713\/20-13286\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite, giudicando su ricorso in tema di giurisdizione della Corte dei conti per responsabilit\u00e0 per danno erariale, imputata dal PG contabile agli amministratori dell\u2019Acquedotto Lucano Spa, pluripartecipata da enti locali per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Basilicata, dispongono il rinvio a nuovo ruolo, ravvisando l\u2019esigenza di un approfondimento in ordine ai requisiti del cd. controllo analogo, anche sotto forma di controllo congiunto, sulla gestione delle societ\u00e0 <em>in house<\/em>, al fine di individuare il preciso significato di tale requisito e, in particolare, se esso debba differenziarsi rispetto al paradigma del controllo sugli amministratori delle societ\u00e0 di capitali ovvero se possa anche eventualmente riflettersi in una fattispecie di fungibilit\u00e0 rispetto a tale paradigma, differenziandosene soltanto in relazione alla peculiarit\u00e0 del sotteso interesse di tutela rispetto alle condotte idonee a generare danno erariale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 17330\/21&nbsp; \u2013 Rel. Graziosi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 azione promossa davanti alla Corte dei conti da parte di un ex brigadiere capo dei Carabinieri, insignito di medaglia d\u2019argento al valor militare per fatti non di guerra, avverso il provvedimento che aveva disposto la decorrenza della relativa provvidenza economica dalla data della proposta del Ministro della difesa al Presidente della Repubblica anzich\u00e9 da quella del fatto \u2013 la Sezione giurisdizionale regionale rigetta il ricorso e la Sezione giurisdizionale centrale d\u2019appello conferma \u2013 ricorso dell\u2019interessato per eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di attribuzione del legislatore (RGN 29747\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, rilevando che la Corte dei conti, nella specie, non \u00e8 incorsa in eccesso di potere giurisdizionale, avendo svolto il proprio compito di interprete della normativa regolante il conferimento delle onorificenze per valore militare; per cui il motivo di ricorso \u00e8, in sostanza, una censura per violazione di legge, del tutto estranea al controllo esterno rimesso alle S.U. in punto di giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 18258\/21&nbsp; \u2013 Rel. Doronzo<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 citazione a giudizio, nei confronti dei legali rappresentanti di una societ\u00e0 privata ammessa a finanziamento della Regione Calabria con l\u2019obbligo di attivare percorsi formativi e di assumere un certo numero di lavoratori, per il danno erariale conseguente al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati \u2013 la Sezione giurisdizionale regionale condanna al pagamento della somma di euro 476.000, pari all\u2019intero contributo pubblico concesso \u2013 proposto appello, gli appellanti avanzano istanza di definizione agevolata \u2013 la Sezione giurisdizionale centrale d\u2019appello dichiara inammissibile l\u2019appello per tardivit\u00e0 \u2013 ricorso affidato a vari motivi (difetto di giurisdizione e plurime violazioni di legge) (RGN 27380\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte dei conti di condanna per responsabilit\u00e0 erariale di una societ\u00e0 che aveva gestito irregolarmente il contributo pubblico ricevuto in attuazione del POR (Programma operativo regionale) Calabria, cui si imputavano l\u2019omesso esame dell\u2019istanza di definizione agevolata del processo ed errori interpretativi nella valutazione della prescrizione e degli elementi costitutivi dell\u2019illecito per asserita assenza dell\u2019elemento psicologico e del danno, non ravvisando un superamento dei limiti esterni della giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 18492\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 PG contabile agisce per danno erariale nei confronti di componenti del CNEL per danno erariale (affidamento diretto di convenzioni di ricerca senza l\u2019effettuazione di procedure comparative e senza verificare la presenza di personale qualificato interno all\u2019ente) \u2013 la Corte dei conti in grado di appello ribadisce la propria giurisdizione e li condanna al risarcimento \u2013 un componente ricorre per cassazione deducendo il difetto assoluto di giurisdizione della Corte (assenza di norma specificativa dell\u2019illecito contabile fonte del danno erariale, insindacabilit\u00e0 nel merito degli atti del CNEL, disconoscimento del ruolo di organo di rilevanza costituzionale dello stesso ente) \u2013 il PG contabile resiste con controricorso (RGN&nbsp; 36954\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 PG contabile agisce per danno erariale nei confronti di componenti del CNEL per danno erariale (affidamento diretto di convenzioni di ricerca senza l\u2019effettuazione di procedure comparative e senza verificare la presenza di personale qualificato interno all\u2019ente) \u2013 la Corte dei conti in grado di appello ribadisce la propria giurisdizione e li condanna al risarcimento \u2013 un componente ricorre per cassazione deducendo eccesso di potere giurisdizionale della Corte per sconfinamento nelle attribuzioni del legislatore \u2013 il PG contabile resiste con controricorso (RGN 37692\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano i ricorsi inammissibili. A tale conclusione si perviene ribadendo che spetta alla giurisdizione della Corte dei conti nell\u2019ambito del giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa, e non integra alcun precluso sindacato di merito delle scelte amministrative, l\u2019accertamento dell\u2019operato dell\u2019amministrazione in caso di conferimento d\u2019incarichi a soggetti esterni al di fuori delle ipotesi previste dall\u2019art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di controllo giurisdizionale fondato sui canoni della razionalit\u00e0, efficienza ed efficacia rilevanti sul piano della legittimit\u00e0 e non della mera opportunit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa. Questo principio trova applicazione anche nei confronti del Consiglio Nazionale dell\u2019Economia e del Lavoro (CNEL) in quanto la natura di organo di rilevanza costituzionale da esso rivestita (art. 99 Cost.), pur connotandone la posizione in senso differenziato rispetto alla nozione di \u201camministrazioni pubbliche\u201d di cui al secondo comma dell\u2019art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non esonera lo stesso, alla stregua dell\u2019art. 70, comma 4, del medesimo testo (che richiama, fra le altre, la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro), dall\u2019obbligo di adeguare il proprio ordinamento ai principi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 165\/2001. Non \u00e8, dunque, il carattere di organo di rilievo costituzionale del CNEL argomento ex se idoneo a perimetrare l\u2019ambito del controllo giurisdizionale della Corte dei Conti sugli atti e provvedimenti che importino esborsi di denaro pubblico, costituendo essi comunque attivit\u00e0 amministrative strumentali alimentate con risorse finanziarie tratte dal bilancio statale o di atti gestionali finanziati nello stesso modo. Ci\u00f2 ha portato la Corte dei Conti a ravvisare, con riguardo agli incarichi ed ai contratti oggetto di giudizio, la violazione dei presupposti di cui all\u2019art. 7, commi 6 e ss., del d.lgs. n. 165 del 2001, attenendosi al doveroso compito interpretativo di ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto. Si tratta di una operazione ermeneutica che potrebbe, al pi\u00f9, dare luogo ad un eventuale error in judicando, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 19027\/21&nbsp; \u2013 Rel. Doronzo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 Azione di responsabilit\u00e0 per danno erariale cagionato allo Stato e alla UE nei confronti degli amministratori di alcune Cooperative di produttori di latte piemontesi (qualificate come \u201cprime acquirenti\u201d) nonch\u00e9 di una societ\u00e0 finanziaria, per omesso versamento all\u2019AGEA del c.d. superprelievo supplementare da splafonamento delle quote latte \u2013 La Corte dei conti in primo grado condanna i convenuti e tale sentenza viene confermata in appello, con parziale riduzione dell\u2019importo da versare \u2013 Nel presente ricorso la suindicata sentenza di appello viene censurata in primo luogo con riguardo alla statuizione con la quale \u00e8 stata affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile e anche per asserita violazione di norme sostanziali e processuali \u2013 In subordine si formula istanza di rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE in merito alla normativa nazionale sulle quote latte, in particolare con riferimento alla figura del \u201cprimo acquirente\u201d e alla relativa qualificazione come incaricato di fatto di un pubblico servizio o assimilato (RGN 25988\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. Si precisa che il sistema creato con i vari regolamenti europei susseguitisi nel tempo prevedeva l\u2019attribuzione all\u2019acquirente (c.d. \u201cprimo acquirente\u201d) del compito di registrare e trasmettere agli organi pubblici competenti i dati relativi ai quantitativi di latte a lui consegnati permettendo cos\u00ec di tracciare il latte commercializzato da ogni produttore. Contestualmente si stabiliva che lo Stato membro, attraverso le sue articolazioni, incamerasse il prelievo supplementare dai produttori \u2013 quale disincentivo alla produzione di latte oltre la soglia fissata \u2012 e poi lo versasse ai competenti organi UE (prima CEE). Tale impostazione di base, rimasta nel tempo, si collegava ad un sistema di controllo UE molto rigoroso, basato sull\u2019obbligo del primo acquirente di riversare alla pubblica amministrazione la trattenuta dopo averla effettuata. Infatti, il primo acquirente \u00e8 stato configurato come il soggetto pi\u00f9 adatto ad effettuare le operazioni necessarie alla riscossione del prelievo supplementare presso i produttori e poi a versarlo all\u2019organismo pubblico competente. Ci\u00f2 comporta che il primo acquirente sia stato concepito come parte del sistema pubblico di contabilizzazione e gestione dei prelievi supplementari, svolgendo un\u2019attivit\u00e0 di rilievo pubblicistico ed essendo quindi legato alla P.A. da un vero e proprio rapporto di servizio. Gli attuali ricorrenti avendo operato le trattenute senza riversarle nelle casse dello Stato (o delle sue articolazioni competenti) hanno per ci\u00f2 solo frustrato le finalit\u00e0 per le quali erano autorizzati ad operare. Di qui la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, in base alla consolidata giurisprudenza delle SU in materia di responsabilit\u00e0 per danno erariale, ricorrendo tutti gli elementi per la qualifica dei ricorrenti come agenti contabili, con la relativa responsabilit\u00e0 per il risarcimento del danno cagionato allo Stato per effetto dell\u2019omesso riversamento del prelievo supplementare cui erano tenuti quali \u201cprimi acquirenti\u201d, come si \u00e8 detto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. OI 19620\/21&nbsp; \u2013 Rel. Ferro<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 Societ\u00e0 Umbria TPL e Mobilit\u00e0 SpA partecipata dalla Regione e da altri enti pubblici \u2013 gestione del servizio di trasporto pubblico locale e della manutenzione dell\u2019infrastruttura ferroviaria di propriet\u00e0 regionale \u2013 il PM contabile agisce nei confronti degli amministratori della societ\u00e0, regionali e provinciale per danno erariale (<em>mala gestio<\/em>) \u2013 la Corte dei conti, in primo grado e in appello, declina la giurisdizione (assenza di societ\u00e0 <em>in house<\/em>, assenza di rapporto concessorio tra la societ\u00e0 e il soggetto pubblico, rapporto di servizio tra la Regione e la societ\u00e0 e non con i soci) \u2013 il PM contabile propone ricorso per cassazione e chiede di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti (danno causato direttamente al socio pubblico per avere vanificato la partecipazione degli enti pubblici nella societ\u00e0, irrilevanza della questione inerente alla societ\u00e0 <em>in house<\/em>) \u2013 ventitr\u00e9 convenuti nel giudizio resistono con separati controricorsi. (RGN15248\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite hanno rimesso la causa a nuovo ruolo con richiesta al Massimario di relazione tematica in materia di giurisdizione della Corte dei conti, in caso di azione del PG contabile nei confronti degli amministratori di societ\u00e0 partecipata da soggetti pubblici, non <em>in house<\/em>, per atti di <em>mala gestio<\/em> nella gestione di un servizio pubblico, riferibili alla societ\u00e0 e a condotte tenute dagli enti pubblici territoriali nell\u2019esercizio delle prerogative di socio e per approfondire la configurabilit\u00e0, in astratto, di un danno diretto in capo ai medesimi enti pubblici-soci, tali da integrare una responsabilit\u00e0 contabile autonoma e diversa rispetto a quella discendente dall\u2019ipotetica flessione della partecipazione sociale in s\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20688\/21&nbsp; \u2013 Rel. Acierno<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 danno erariale da disservizio imputato ai concessionari del servizio di gestione del gioco lecito in denaro per la ritardata attivazione della rete informatica e, in generale, per il ritardato adempimento degli obblighi di convenzione \u2013 la Corte dei conti condanna in primo grado e in secondo grado riduce l\u2019importo della condanna \u2013 ricorsi per revocazione introdotti dalle societ\u00e0 Global Starnet Ltd (gi\u00e0 Plus Giocolegale Ltd) e HBG srl, a norma dell\u2019art. 68 lett. a) del r.d. n. 1214 del 1934 \u2013 la Corte dei conti dichiara i ricorsi inammissibili, ritenendo che l\u2019errore dedotto non cadeva su un fatto non costituente un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, a norma dell\u2019art. 395 n. 4 c.p.c. \u2013 la Global Starnet Ltd ricorre per cassazione per diniego di tutela giurisdizionale e violazione del principio di legalit\u00e0 (creazione di norma inesistente in tema di revocazione), per avere scrutinato i ricorsi a norma dell\u2019art. 395 n. 4 c.p.c., anzich\u00e9 ai sensi della norma applicabile di cui all\u2019art. 68 lett. a) del r.d. n. 1214 del 1934 (secondo cui le decisioni della Corte dei conti sono impugnabili per revocazione quando \u201cvi sia stato errore di fatto e o di calcolo\u201d) \u2013 il PG contabile resiste con controricorso (RGN 20706\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte dei conti dichiarativa della inammissibilit\u00e0 del ricorso per revocazione di sentenza di condanna di societ\u00e0 concessionaria per danno erariale derivante da disservizio nel funzionamento del sistema di gestione e controllo del \u201cgioco lecito\u201d, per mancata censura della ratio decidendi concernente l\u2019inerenza del vizio dedotto a presunti errori valutativi e non percettivi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20689\/21&nbsp; \u2013 Rel. Acierno<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 sentenza in appello dichiara l\u2019inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Regione Siciliana degli atti notarili di donazione e divisione stipulati da Incardona Carmelo (destinatario di sentenza di condanna per danno erariale emessa dalla stessa Corte dei conti) e dal coniuge Busacca Angela, rigettando l\u2019appello incidentale della Busacca che eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti \u2013 ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione \u2013 il PG resiste con controricorso (RGN 21806\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso avverso sentenza della Corte dei conti dichiarativa, su azione del PG contabile, della inefficacia di atti dispositivi posti in essere da soggetto gi\u00e0 condannato per danno erariale, in funzione strumentale alla conservazione della garanzia patrimoniale, e dichiarano la giurisdizione della medesima Corte, al fine di realizzare una pi\u00f9 efficace tutela dei crediti erariali, in applicazione dell\u2019art. 1, comma 174, legge n. 266 del 2005.<\/p>\n\n\n\n<p><a><strong><em>n.&nbsp;Ord. n. 21164\/21&nbsp;\u2013&nbsp;Rel.&nbsp;Tricomi<\/em><\/strong><\/a>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti&nbsp;\u2013 responsabilit\u00e0 amministrativa \u2013 avvocato dirigente responsabile dell\u2019Ufficio Avvocatura del Comune di Torre del greco nel cui ambito era ricompresa la Sezione Espropri \u2013 delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio in relazione al risarcimento del danno liquidato a privato per la mancata definizione della procedura espropriativa nei termini previsti \u2013 Corte dei conti Sezione giurisdizionale Campania lo condanna per danno erariale \u2013 Corte dei conti Sezione centrale d\u2019appello conferma \u2013 ricorso per superamento dei limiti esterni della giurisdizione \u2013 esercizio di potere spettante ad altro organo (Consiglio Distrettuale Disciplinare e Consiglio Nazionale Forense, rientrando l\u2019attivit\u00e0 svolta dalla parte in quella professionale forense), illegittimit\u00e0 del capo di imputazione (omessa enunciazione delle norme amministrative violate), mancato affidamento di incarico amministrativo e incompatibilit\u00e0 con l\u2019attivit\u00e0 professionale, prescrizione dell\u2019azione contabile \u2013 il PG contabile&nbsp;controricorre, eccependo il giudicato implicito sulla giurisdizione per mancata proposizione dell\u2019eccezione sulla giurisdizione in sede di appello (RGN 5706\/18).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. Alla suddetta conclusione si perviene principalmente ribadendosi il principio secondo cui &#8216;iscrizione all&#8217;albo speciale di cui all\u2019art. 3 del RDL n. n. 1578 del 1933 \u2013 poich\u00e9 presuppone il rapporto di impiego pubblico dell\u2019avvocato iscritto con l\u2019Amministrazione, anche con la possibile attribuzione della qualifica di dirigente del servizio Avvocatura interessato \u2212 non esclude che nei confronti del dipendente possa essere esperita l\u2019azione di responsabilit\u00e0 per danno erariale volta alla tutela dell\u2019interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, che ha ragioni e finalit\u00e0 diverse rispetto al procedimento disciplinare, il quale nelle sue finalit\u00e0, serve ad assicurare il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione (vedi: Corte cost., sentenza n. 259 del 2019).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 22140\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 sindaco e segretario generale del Comune di Corato \u2013 corresponsione di compensi ingiustificati a componente dell\u2019ufficio del sindaco, quale segretaria particolare, assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anzich\u00e9 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato \u2013 il PG contabile agisce per responsabilit\u00e0 da danno erariale \u2013 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale in primo grado li condanna \u2013 la Corte dei conti Sezione giurisdizionale centrale in appello rigetta il gravame \u2013 il sindaco ricorre per cassazione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile per sconfinamento nell\u2019area riservata all\u2019Amministrazione e per difetto di giurisdizione \u2013 il PG contabile resiste con controricorso (RGN 35425\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano il ricorso inammissibile. Richiamati i limiti del sindacato delle S.U. avverso le sentenze del giudice contabile, l\u2019ordinanza rileva che nel caso in esame la Corte dei conti non aveva travalicato i limiti esterni della propria giurisdizione, avendo essa censurato non la scelta amministrativa adottata, bens\u00ec il modo nel quale la stessa era stata compiuta, ed avendo escluso che l\u2019atto in questione potesse considerarsi come atto politico indindacabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21976\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 impugnazione con ricorso straordinario affidato a due motivi, per violazione di legge, ai sensi dell\u2019art. 111, settimo comma, Cost., del decreto con cui il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha liquidato il compenso in favore del c.t.u. in un giudizio di responsabilit\u00e0 amministrativa. (RGN 31680\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. In primo luogo, si ribadisce che per la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice contabile vale la generalizzata applicabilit\u00e0 delle norme di cui al DPR n. 115\/2002 e quanto alle regole procedurali deve essere applicato l\u2019art. 97 co. 6. del D. Lgs. n. 174\/2016 (codice della giustizia contabile) secondo cui il compenso complessivamente spettante al consulente d\u2019ufficio \u00e8 liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti e che con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere. Si sottolinea, poi, che in relazione al decreto qui impugnato viene dedotta una violazione di legge finalizzata a far rilevare che il giudice aveva perso il potere di procedere alla liquidazione del compenso in favore del c.t.u., assumendosi che era maturata una decadenza tale da rendere il provvedimento abnorme. Tuttavia, come gi\u00e0 affermato con riferimento all\u2019impugnazione per violazione di legge del decreto del Consiglio di Stato di liquidazione del compenso del verificatore, il ricorso \u00e8 inammissibile perch\u00e9 in esso non \u00e8 configurabile l\u2019eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale censurabile in cassazione, visto che non pu\u00f2 estendersi il controllo di giurisdizione su provvedimenti, pur prospettati come abnormi o anomali, ove si tratti di denunciare, non una ipotesi di difetto assoluto o di difetto relativo di giurisdizione ma errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell\u2019ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 22747\/21&nbsp; \u2013 Rel. Esposito<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 Domanda di pensione privilegiata \u2013 La Terza Sezione giurisdizionale centrale di appello, in accoglimento dell\u2019impugnazione dell\u2019INPS, rigetta il ricorso originario per intervenuta decadenza \u2013 Ricorso dell\u2019interessato per quattro motivi con i quali si denunciano errori in procedendo e in judicando (RGN 6968\/19).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, rilevandosi che tutte le censure si risolvono nella denuncia di&nbsp; errores in procedendo e in iudicando asseritamente rinvenibili nella impugnate sentenza della Corte dei Conti, i quali non integrano violazione dell\u2019essenza della giurisdizione o sconfinamento dai limiti esterni di essa, n\u00e9 radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare evidente diniego di giustizia, trattandosi di violazioni endoprocessuali che attengono alle modalit\u00e0 di esercizio della giurisdizione nell\u2019ambito dei relativi limiti interni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26655\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cosentino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti &#8211; il P.G. contabile agisce per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti nei confronti dei percettori (legali rappresentanti di diverse societ\u00e0) di contributi pubblici erogati dal MIUR per progetti e commesse di ricerca industriale, considerati responsabili di appropriazioni e distrazioni indebite &#8211; la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per l\u2019Umbria declina la giurisdizione &#8211; la Corte dei conti in appello accoglie il gravame del P.G. contabile, dichiara la giurisdizione contabile e rinvia al giudice di primo grado &#8211; il rappresentante di una societ\u00e0 ricorre per cassazione per motivi di giurisdizione (erronea declaratoria della giurisdizione contabile per insussistenza del rapporto di servizio e di condotte illecite imputate dal PG agli amministratori) (RGN 33170\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. Preliminarmente viene respinta l\u2019eccezione di inammissibilit\u00e0 del ricorso formulata dal Procuratore generale presso la Corte dei conti sul rilievo della mancata notifica al suo ufficio del ricorso medesimo (notificato soltanto ai Procuratore regionale presso la Sezione Regionale dell&#8217;Umbria della Corte dei conti). Si rileva, al riguardo, che bench\u00e9 gli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e quelli uffici della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte siano processualmente autonomi (come riconosciuto anche dalle SU), tuttavia tra tali uffici sussiste un collegamento tanto di carattere ordinamentale (giacch\u00e9 tutti condividono l&#8217;esercizio delle funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile), quanto di carattere organizzativo e funzionale (giacch\u00e9 \u00abil procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l&#8217;attivit\u00e0 dei procuratori regionali\u00bb) che induce a ritenere che la notifica di un ricorso per cassazione presso una Procura regionale raggiunga un soggetto non del tutto privo di collegamento con quello, la Procura generale, cui il ricorso si sarebbe dovuto notificare; donde la conclusione della nullit\u00e0, non dell\u2019inesistenza del presente ricorso, in sintonia con la lettura restrittiva della categoria dell&#8217;inesistenza della notifica elaborata dalle stesse Sezioni Unite. Quanto al merito del ricorso si osserva che le censure muovono dalla premessa secondo cui, nelle azioni di responsabilit\u00e0 aventi ad oggetto la distrazione di contributi pubblici da parte delle persone giuridiche beneficiarie, gli amministratori di queste ultime sarebbero soggetti alla giurisdizione contabile solo nel caso in cui abbiano direttamente concorso alla produzione del danno all&#8217;erario, mediante la loro personale condotta, ma tale assunto non trova riscontro nei precedenti delle SU<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26738\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mercolino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 il PG contabile conviene in giudizio una dipendente di Finpiemonte spa per danno erariale &#8211; l\u2019interessata propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che Finpiemonte non \u00e8 societ\u00e0 in house per mancanza del requisito del \u201ccontrollo analogo\u201d e che non sussiste il danno erariale essendo i danni riferibili al patrimonio sociale di una societ\u00e0 privata &#8211; il PG contabile resiste con controricorso (RGN 24067\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione della Corte dei conti su azione del PG contabile per danno erariale contro il presidente e il direttore generale della Finpiemonte Spa per i danni cagionati a quest\u2019ultima societ\u00e0 da gravi irregolarit\u00e0 nella gestione della liquidit\u00e0. Le Sezioni Unite qualificano la societ\u00e0 (costituita per favorire il sostegno dello sviluppo economico e sociale, la ricerca e la competitivit\u00e0 del territorio) come \u201cin house\u201d dopo avere, all\u2019esito di una approfondito esame dello statuto e dei principi in materia, riscontrato la sussistenza dei requisiti della detenzione del capitale sociale da parte di uno o pi\u00f9 enti pubblici (la Regione Piemonte detiene il 99,6% e altri enti pubblici detengono il residuo) per l\u2019esercizio di pubblici servizi e del divieto di cessione della partecipazione a soggetti privati evidenziano, dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 prevalentemente in favore degli enti partecipanti e, soprattutto per quanto interessa, dell\u2019assoggettamento a controllo \u201canalogo\u201d e \u201canalogo congiunto\u201d a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalit\u00e0 e intensit\u00e0 di comando non riconducibili alle facolt\u00e0 spettanti al socio ai sensi del codice civile. A quest\u2019ultimo riguardo, si \u00e8 evidenziato che la Regione nomina gli organi sociali, definisce gli obiettivi dell\u2019attivit\u00e0 sociale, verifica il loro stato di attuazione e individua le regole della gestione dei fondi assegnati e dei relativi strumenti di controllo, non ritenendosi necessaria la configurabilit\u00e0 di un controllo congiunto da parte anche degli altri enti pubblici partecipanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 26921\/21&nbsp; \u2013 Rel. Lamorgese<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Credito di una societ\u00e0 per azioni a partecipazione pubblica nei confronti del Comune di Mineo (che era uno dei soci) per le prestazioni svolte per la gestione dei rifiuti \u2013 Richiesta di decreto ingiuntivo al TAR Catania e successiva opposizione davanti al medesimo giudice da parte del suddetto Comune \u2013 Interruzione del giudizio di opposizione a causa del fallimento della societ\u00e0 \u2013 Nel frattempo in giudizi analoghi il TAR Catania e la CGA hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 Con il presente ricorso il Comune di Mineo chiede che la causa sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto in essa si discute di un credito nato da contratto concluso tra due soggetti che hanno agito jure privatorum e non da un accordo fra amministrazioni ai sensi dell\u2019art. 15 della legge n. 241 del 1990 (RGN 23854\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Corte dei conti &#8211; azione del PG contabile per danno erariale nei confronti di professore universitario per lo svolgimento di attivit\u00e0 libero-professionale vietata in costanza di attivit\u00e0 di docenza a tempo pieno &#8211; la Corte dei conti, in appello, condanna (parametra il danno all\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 aggiuntiva percepita in ragione della scelta del regime del tempo pieno) &#8211; ricorso per cassazione prospettante eccesso di potere giurisdizionale (invasione delle attribuzioni riservate alla p.a e al legislatore per creazione di norma <em>ex novo<\/em>, per avere determinato il danno secondo il criterio predetto, anzich\u00e9 con riferimento agli emolumenti percepiti in ragione degli incarichi non autorizzati, come previsto dall\u2019art. 53 d.lgs. 165 del 2001) &#8211; il PG contabile resiste con controricorso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27892\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 sentenza di condanna della CSS Cooperativa Servizi Sanitari Onlus, confermata in appello, al risarcimento del danno erariale per percezione indebita di somme di denaro, a seguito di falsificazione materiale e ideologica di mandati di pagamento relativi ad adeguamenti tariffari per prestazioni di assistenza domiciliare rese in favore della Asl di Foggia \u2013 ricorso per revocazione per omessa valutazione dell\u2019accertamento dei fatti in sede penale che faceva escludere il dolo e la responsabilit\u00e0 di CSS \u2013 la Corte dei conti dichiara il ricorso inammissibile \u2013 la CSS ricorre per cassazione deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per invasione della giurisdizione del giudice ordinario (avendo l\u2019amministrazione agito in sede civile per le restituzioni) e per eccesso di potere per invasione delle competenze del legislatore (creazione di norma inesistente) \u2013 il P contabile resiste con controricorso (RGN<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, sulla base del consolidato orientamento delle stesse SU secondo cui in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, pu\u00f2 sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilit\u00e0 di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito. Tale principio non \u00e8 stato rispettato dal ricorrente che neppure ha considerato che, in linea generale il sindacato delle SU sulle decisioni della Corte dei conti \u00e8 limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e pertanto non pu\u00f2 costituire motivo di ricorso ammissibile in cassazione, la denuncia di un error in procedendo, quale la mancata sospensione del giudizio erariale sino all\u2019esito del procedimento penale in corso sugli stessi fatti, ai sensi dell\u2019art. 106 del d.lgs. n 174 del 2016, o di un error in iudicando, per l\u2019omessa valutazione ai fini della responsabilit\u00e0 erariale di un precedente penale di assoluzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 28641\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 l\u2019ASUL di Teramo \u00e8 tenuta a corrispondere alla Carige Assicurazioni il risarcimento del danno, a titolo di franchigia, a seguito dell\u2019accertamento del danno procurato dalla dott.ssa Franca Di Renzo, medico anestesista, ad una paziente nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 medica \u2013 il PG contabile conviene in giudizio la Di Rienzo per danno erariale \u2013 la Corte dei conti in primo grado condanna e in appello conferma \u2013 l\u2019interessata propone ricorso per cassazione<\/strong> <strong>(deduce numerose violazione di leggi processuali e sostanziali) \u2013 il PG contabile resiste con controricorso (RGN. 1922\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi si risolvono nella prospettazione di censure relative ad aspetti procedimentali e di merito, di per s\u00e9 estranee al superamento dei limiti esterni della giurisdizione contabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29559\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mancino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 pensione di guerra \u2013 giudizio promosso dalla vedova del titolare di una pensione di guerra (deceduto) per la corresponsione della reversibilit\u00e0 della stessa in suo favore \u2013 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, dichiara inammissibile la domanda in quanto ripetitiva di altra, identica, gi\u00e0 rigettata con sentenza definitiva n. 80 del 2015 della Sezione centrale di appello (sentenza n. 368 del 2018) \u2013 ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 368 del 2018 \u2013 la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione (sentenza n. 75 del 2020) \u2013 ricorso affidato ad una censura di violazione di legge (\u00e8 dubbia anche la validit\u00e0 della procura speciale) (RGN 14081\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. Infatti, avverso le sentenze rese dalla Corte dei conti in sede di revocazione sono ammessi i mezzi d\u2019impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art.206, comma 3, c.g.c.) e, nella specie, trattandosi di sentenza in materia pensionistica resa dal giudice monocratico, avverso la stessa l\u2019attuale ricorrente avrebbe dovuto proporre appello secondo il paradigma fissato dall\u2019art. 170, comma 1, c.g.c. Di qui l\u2019inammissibilit\u00e0 del ricorso in quanto esso esula dall\u2019ambito delle previsioni degli articoli 207 c.g.c. e 362 cod. proc. civ. e dall\u2019alveo delle censure deducibili ex art.111, ottavo comma, Cost., avendo ad oggetto una sentenza suscettibile di gravame innanzi al giudice contabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29561\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti &#8211; condanna della soc. coop. Oasi, del presidente vicepresidente e consigliere di amministrazione per danno erariale (indebita percezione di contributi pubblici) &#8211; successivamente il Pg contabile agisce dinanzi alla Corte dei conti per fare dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell\u2019amministrazione (Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo e Ministero dello sviluppo economico) un atto di donazione di un terreno stipulato da uno dei condannati in favore della figlia &#8211; la Corte dei conti accoglie in primo grado &#8211; l\u2019appello \u00e8 rigettato &#8211; ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione della Corte dei conti &#8211; controricorso del Pg contabile (RGN 5007\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ordinanza n. 29561 \u2013 n. 3c<\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. L\u2019azione revocatoria ai sensi dell\u2019art. 2901 c.c. promossa dal Procuratore regionale contabile al fine di realizzare la tutela del credito erariale, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti. La natura accessoria e strumentale dell\u2019azione revocatoria consente di ritenere che essa non sia estranea alle materie di contabilit\u00e0 pubblica, che l\u2019art. 103 Cost, riserva alla cognizione della Corte dei conti, trattandosi di un mezzo rivolto anch\u2019esso alla riparazione del danno erariale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 30112\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti \u2013 direttore generale presso la Provincia di Pavia \u2013 condanna per responsabilit\u00e0 erariale per l\u2019attribuzione di incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato a dipendenti privi del diploma di laurea e al di fuori di procedura concorsuale \u2013 ricorso per motivi di giurisdizione deducente eccesso di potere giurisdizionale per invasione delle attribuzioni del legislatore (per avere creato una nuova figura di responsabilit\u00e0 contabile), del giudice amministrativo (competente sulla valutazione di legittimit\u00e0 dell\u2019atto amministrativo) e della sfera del merito amministrativo, per denegata giustizia e violazione dei principi del giusto processo \u2013 il PG contabile resiste con controricorso (RGN 12137\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. L\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti del direttore generale della Provincia in relazione a provvedimenti di attribuzione di funzioni dirigenziali a un dipendente dell\u2019ente territoriale privo dei prescritti requisiti, non integra un\u2019ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall\u2019invadere il merito dell\u2019azione amministrativa, rientra nell\u2019alveo del controllo della conformit\u00e0 alla normativa di settore recante la disciplina dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti, di legge e di regolamento, per procedere al conferimento dell\u2019incarico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Tributario<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>nn. Ord. 19423-4-5\/21&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Agevolazioni in favore delle piccole e medio imprese &#8211; concessione&nbsp; &#8211; successiva revoca disposta con d.m. &#8211; impugnazione dinanzi al giudice tributario, il quale declina la giurisdizione in favore del giudice amministrativo \u2013 quest\u2019ultimo solleva conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario sul presupposto che si tratti di beneficio attinente ad agevolazioni fiscali (RGN 19273\/20-19274\/20-22238\/20).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo sulla base dei seguenti principi, enunciati dandosi continuit\u00e0 alla consolidata giurisprudenza delle SU relativa alla individuazione della situazione giuridica soggettiva configurabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione, cos\u00ec sintetizzati: (a) ogniqualvolta la norma di previsione affidi alla P.A. il discrezionale apprezzamento circa l\u2019erogazione del contributo, l\u2019aspirante \u00e8 titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed \u00e8 tutelabile davanti al giudice amministrativo; (b) l\u2019emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l\u2019insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, se al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo, oppure perch\u00e9 l\u2019amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l\u2019erogazione suddetta o la sua permanenza; (c) la situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo se la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall\u2019esercizio di poteri di autotutela dell\u2019amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20693\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scoditti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contribuente propone citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Genova avverso cartella (notificata) di pagamento di tributi erariali (imposta di fabbricazione oli minerali), chiedendo di sospendere l\u2019efficacia esecutiva della cartella e di dichiararla nulla o illegittima \u2013 l\u2019Agenzia delle dogane chiede il rigetto della domanda, l\u2019Agenzia delle entrate non si costituisce \u2013 il tribunale rigetta l\u2019istanza di sospensione rilevando la carenza di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice tributario \u2013 il contribuente propone regolamento preventivo di giurisdizione e chiede di confermare la giurisdizione del giudice adito \u2013 l\u2019Agenzia delle dogane chiede di dichiarare la giurisdizione del giudice tributario (RGN 18109\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice tributario su una opposizione a cartella di pagamento, assimilabile a precetto per la sua funzione di preannuncio dell\u2019azione esecutiva, essendo dedotti fatti (anche la prescrizione) anteriori alla notifica della cartella in quanto inerenti alla carenza originaria della pretesa erariale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21165\/21&nbsp; \u2013&nbsp;Rel. Perrino<\/em><\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi&nbsp;\u2013 opposizione di privato in G.O., ai sensi dell\u2019art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, avverso l\u2019avviso di vendita forzata dell\u2019immobile di sua propriet\u00e0 disposta dalla societ\u00e0 Equitalia&nbsp;Gerit&nbsp;per tributi, interessi di mora, aggio e spese di procedura \u2013 il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento all\u2019opposizione avverso i crediti di natura tributaria e la rigetta quanto al resto \u2013 la Corte d\u2019appello conferma \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato a due motivi, il primo dei quali in punto di giurisdizione&nbsp;(RGN&nbsp;806\/20).<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. La sentenza osserva che \u2013 pur essendo corretta l\u2019affermazione del ricorrente secondo cui la contestazione relativa, in via principale e pregiudiziale, ad un atto dell\u2019esecuzione implica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario \u2013 nella specie la censura non \u00e8 conferente, perch\u00e9 non identifica una ragione di impignorabilit\u00e0 del bene staggito, ai sensi dell\u2019art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n.&nbsp;Ord. n. 21166\/21&nbsp;\u2013&nbsp;Rel.&nbsp;Perrino<\/em><\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi&nbsp;\u2013 opposizione all\u2019esecuzione proposta in G.O., da parte del Comune di Curti, avverso l\u2019avviso di pagamento emesso nei suoi confronti dal Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno a titolo di contributo per lo scarico delle acque meteoriche in canali consortili \u2013 il G.O. declina la giurisdizione in favore del giudice tributario, rilevando che i contributi di cui all\u2019art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006 avrebbero natura tributaria \u2013 il Comune riassume la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale la quale solleva conflitto negativo di giurisdizione, osservando che il contributo in questione non avrebbe natura tributaria (RGN&nbsp;15644\/20).<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario e cassano la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, davanti al quale rimettono le parti. Osserva la decisione, richiamando i precedenti in argomento, che i canoni dovuti ai consorzi di bonifica, per l\u2019utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, da parte di soggetti, quali i Comuni, che non appartengono al consorzio, sono versati non in adempimento di un\u2019obbligazione tributaria, bens\u00ec all\u2019esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l\u2019utente, con conseguente spettanza della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale quadro \u00e8 ulteriormente confermato, a livello regionale, dalla legge della Regione Campania n. 4 del 2003.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21642\/21&nbsp; \u2013 Rel. Conti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi \u2013 impugnazione davanti al giudice tributario, da parte di privati nei confronti dell\u2019Agente per la riscossione, avverso la cartella con la quale l\u2019Agenzia delle entrate di Foggia chiedeva loro il pagamento di imposte di registro, sanzioni ed interessi a seguito di denuncia di successione, per complessivi euro 929.351,19 \u2013 nel giudizio interviene l\u2019Agenzia delle entrate sostenendo che il credito derivava da una sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio una pronuncia della Commissione tributaria regionale di Bari, senza che nessuno riassumesse il giudizio, con conseguente definitivit\u00e0 dell\u2019avviso di liquidazione originariamente impugnato \u2013 eccezione di prescrizione sollevata dai privati ricorrenti \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dai ricorrenti sul rilievo che l\u2019esame dell\u2019eccezione di prescrizione apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario (RGN 18813\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimettono le parti, sulla questione relativa alla prescrizione della pretesa tributaria. Osservano le S.U., richiamando alcuni precedenti (fra i quali, soprattutto, l\u2019ordinanza n. 7822 del 2020), che sussiste la giurisdizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella esattoriale, mentre appartiene alla giurisdizione del G.O. la cognizione delle cause sulle questioni inerenti alla legittimit\u00e0 formale del pignoramento e sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella esattoriale (nel caso di specie, la censura aveva ad oggetto la prescrizione della pretesa fiscale, vicenda sicuramente da collocare a monte della notifica della cartella).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>nn. Ord. 22138-22139\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi \u2013 impugnazione davanti al giudice tributario, da parte di societ\u00e0 privata, del provvedimento col quale l\u2019Agenzia delle entrate ha rigettato l\u2019istanza di transazione fiscale proposta ai sensi dell\u2019art. 182-<em>ter<\/em> della legge fallimentare \u2013 l\u2019Agenzia delle entrate si costituisce ed eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario, per essere la controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dall\u2019Agenzia delle entrate.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando integralmente l\u2019ordinanza n. 8504 del 2021, secondo cui le controversie relative al mancato assenso dell\u2019agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall\u2019art. 182-<em>ter<\/em> della l.fall. spettano, anche con riguardo al periodo anteriore all\u2019entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019, alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare, considerata l\u2019obbligatoriet\u00e0 di tali proposte nell\u2019ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altres\u00ec, del disposto degli artt. 180, 182-<em>bis<\/em> e 182-<em>ter<\/em> l.fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all\u2019istituto in esame, dell\u2019interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21961\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi \u2013 versamento in favore dell\u2019AGCOM, da parte di societ\u00e0 privata operante nel settore postale, del contributo di cui all\u2019art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999 \u2013 successivo annullamento, da parte del giudice amministrativo, del decreto interministeriale e della delibera dell\u2019AGCOM attutativi della norma suindicata \u2013 azione dinanzi al giudice tributario, da parte della societ\u00e0 privata nei confronti dell\u2019AGCOM, per il rimborso del contributo versato in ottemperanza ai provvedimenti poi annullati \u2013 la Commissione tributaria provinciale accoglie e la Commissione tributaria regionale riforma, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata per un motivo di giurisdizione (RGN 8644\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Commissione tributaria regionale competente in diversa composizione. A tale conclusione si perviene sottolineando che i contributi per il funzionamento dell\u2019Autorit\u00e0 per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), relativi alle spese di funzionamento dell\u2019Autorit\u00e0 stessa ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall\u2019art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile ratione temporis, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell\u2019autorit\u00e0 indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell\u2019ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, perch\u00e9 commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacit\u00e0 contributiva. Pertanto, la disposizione di cui all\u2019art. 133, lett. l), cod. proc. amm. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell\u2019Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all\u2019art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25479\/21&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Produzione di energia da fonti rinnovabili &#8211; <\/strong><strong>cumulabilit\u00e0 delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per la produzione di energia elettrica con il regime di detassazione per investimenti ambientali realizzati dalle P.m.i. &#8211; la SGE agisce in TAR e propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con cui chiede di dichiarare la giurisdizione del giudice tributario &#8211; l\u2019Agenzia delle entrate resiste con controricorso. (RGN 13951\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice amministrativo, risolvendosi la controversia nella pretesa a mantenere, mediante l\u2019impugnazione dell\u2019atto amministrativo generale dell\u2019Agenzia delle entrate, il cumulo dei diversi sistemi incentivanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25480\/21&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Certificazioni di regolarit\u00e0 fiscale rilasciate dall\u2019Agenzia delle Entrate identit\u00e0 di disciplina per il riparto di giurisdizione rispetto ai documenti di regolarit\u00e0 contributiva \u2013 Conseguente insussistenza della giurisdizione AGA ove, come nella specie, la cognizione sulle suddette certificazioni \u00e8 proposta in via principale a tutela di una posizione di diritto soggettivo e non di un interesse legittimo sorto nell\u2019ambito di una procedura di gara &#8211; Il Tribunale ordinario di Roma, originariamente adito, declina la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo &#8211; In sede di riassunzione il TAR del Lazio solleva d\u2019ufficio conflitto negativo di giurisdizione volto ad ottenere la dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sottolineando anche che non vi \u00e8 impugnazione di atti impositivi n\u00e9 contestazione della legittimit\u00e0 di procedimenti tributari. (RGN 24025\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che la societ\u00e0 ha agito a tutela di una posizione di diritto soggettivo, all\u2019accertamento della sua regolarit\u00e0 fiscale previa verifica dell\u2019illegittimit\u00e0 delle compiute verifiche, e non a tutela di un interesse legittimo, sorto in sede di procedura di gara.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25481\/21&nbsp; \u2013 Rel. Crucitti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi &#8211; avviso di accertamento nei confronti della CIET Srl per omessi versamenti di tributi vari &#8211; azione della societ\u00e0 per risarcimento danni nei confronti dell\u2019Agenzia delle entrate e di due funzionari che evocano in giudizio per la manleva gli Assicuratori dei Lloyd\u2019s di Londra &#8211; l\u2019adito Tribunale di Terni declina la giurisdizione &#8211; riassunzione del giudizio dinanzi al Tar Umbria che solleva conflitto negativo di giurisdizione. (RGN 1611\/21)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, essendo denunciato un comportamento illecito dell\u2019Amministrazione finanziaria (con richiesta di risarcimento del danno), ex art. 2043 c.c., posto a mezzo dei suoi funzionari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27887\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cosap &#8211; il Giudice di Pace di Lamezia Terme declina la giurisdizione in favore del giudice tributario &#8211; la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro solleva conflitto negativo di giurisdizione (RGN 5100\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite risolvono il proposto conflitto negativo di giurisdizione dichiarando quella del giudice ordinario, e non <a>del giudice tributario<\/a>, in tema di canoni per l\u2019occupazione di spazi e aree pubbliche, trattandosi di obbligazione di natura non tributaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 28640\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tributi \u2013 cartella di pagamento di debiti tributari \u2013 richiesta di sospensione \u2013 rifiuto opposto dall\u2019Amministrazione finanziaria \u2013 ricorso del contribuente \u2013 la CTP di Pescara accoglie \u2013 l\u2019Agenzia delle entrate propone appello deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario \u2013 la CTR conferma la sentenza impugnata \u2013 l\u2019Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario il favore del giudice amministrativo \u2013 la Sezione Tributaria con ordinanza n. 14584 del 2021 sollecita la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite (RGN 16830\/14).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano i motivi di ricorso che contestavano la sussistenza della giurisdizione tributaria (invocandosi infondatamente la giurisdizione amministrativa) e l\u2019impugnabilit\u00e0 del diniego di sospensione della riscossione di tributi; accolgono il motivo di ricorso avverso la statuizione impugnata che aveva escluso che per l\u2019applicabilit\u00e0 della procedura agevolativa di cui all\u2019art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 fosse condizione necessaria la qualifica di professionista scritto ad un albo professionale del soggetto terzo delegato autore del mancato pagamento e, di conseguenza, cassano la sentenza impugnata con rinvio al giudice tributario, al fine di valutare se, fermo il nucleo normativo dell\u2019art. 1 legge n. 423 del 1995, vi siano margini nel caso concreto per applicare l\u2019art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Giurisdizione : diritto internazionale privato e giudice straniero<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16085\/21&nbsp; \u2013 Rel. Torrice<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Lavoro pubblico \u2013 dipendente di Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia licenziata \u2013 azione dinanzi al Tribunale di Roma per accertamento delle mansioni superiori (livello A1), di condotte vessatorie del datore di lavoro, di omissioni contributive, risarcimento danni \u2013 il Tribunale declina la giurisdizione italiana \u2013 la Corte d\u2019appello conferma \u2013 ricorso per cassazione \u2013 controricorso dell\u2019Ambasciata degli Emirati Arabi (RGN 6330\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rinviano la causa a nuovo ruolo con richiesta di relazione all\u2019Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte sull\u2019istituto dell\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione civile degli Stati membri nella materia delle controversie di lavoro. Si osserva che le censure formulate nel ricorso, laddove contestano le affermazioni contenute nella sentenza impugnata correlate ai rapporti tra la Convenzione di New York del 2004 e il Regolamento CE n. 44 del 2001, in particolare nella parte in richiamano le norme di diritto interno (artt. 24 e 102 Cost.; art. 37 cod.proc.civ.; art. 4 legge n. 218 del 1995) e nella parte in cui, invocando i principi affermati da Cass. SU n. 14703\/2010, n.1774\/2011, 10219\/2006, obiettano alla sentenza impugnata che la decisione Cass. SU n. 22744\/2014, ha fatto riferimento alla sola Convenzione di New York del 2004 e non anche al Regolamento CE 44\/2001. Tali affermazioni evidenziano la necessit\u00e0 di un approfondimento della questione concernente l\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione civile degli Stati esteri nella materia delle controversie di lavoro, in riferimento non solo agli artt. 24 e 10 Cost. ma anche all\u2019art. 6 della CEDU, all\u2019art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e alle correlate numerose sentenze della Corte costituzionale e delle Corti europee centrali. Si rileva, in particolare, che deve essere valutata la sussistenza di un possibile contrasto che sembra registrarsi tra il principio per il quale la cd. immunit\u00e0 (nella nozione \u201cristretta\u201d datane dalle SU in plurime decisioni) non \u00e8 derogabile convenzionalmente e il principio, secondo cui, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle Ambasciate di Stati esteri, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, anche nei casi in cui la domanda involga questioni esclusivamente patrimoniali e siano correlate a mansioni di semplice \u201cimpiegato consolare\u201d, ove le parti abbiano convenzionalmente devoluto la controversia su pretese disponibili alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero, ai sensi dell\u2019art. 11, par. 2 lett. f) della Convenzione di New York., affermato da Cass. SU n. 22744\/2014 e ribadito da Cass. SU n. 11129\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16491\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DIP \u2013 contratto di <em>swap<\/em> concluso da Fondazione di Piacenza e Vigevano con JP Morgan Securities PLC (societ\u00e0 di diritto inglese) avente come titolo sottostante obbligazioni collocate da Prometeia Advisors Sim spa con cui la Fondazione aveva stipulato contratto di consulenza in intermediazione finanziaria \u2013 la Fondazione conviene entrambi in giudizio dinanzi al Trib. Bologna per chiedere di dichiarare la nullit\u00e0 del contratto di <em>swap<\/em> e in subordine di accertare la responsabilit\u00e0 solidale di entrambi \u2013 il Tribunale accoglie l\u2019eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice inglese sulla base del rinvio contenuto nel contratto di <em>swap<\/em> (\u201c<em>confirmation<\/em>\u201d) al modello di accordo quadro ISDA contenente clausola di proroga della giurisdizione in favore del giudice inglese \u2013 la Corte d\u2019appello di Bologna rigetta i gravami \u2013 la Fondazione propone ricorso per cassazione deducendo la giurisdizione del giudice italiano \u2013 la JP Morgan Securities PLC resiste con controricorso (RGN 25893\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano i motivi di ricorso che censuravano la declinatoria della giurisdizione italiana in favore del giudice inglese rispetto alle domande proposte dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, attrice nel giudizio, nei confronti della J.P.Morgan Securities PLC, in forza del rinvio contenuto nel contratto (confirmation) al Master Agreement predisposto dall\u2019ISDA (International Swaps and Derivatives Association) contenente valida clausola in forma scritta di proroga della giurisdizione, a norma dell\u2019art. 23 Reg. CE n. 44 del 2001, anche rispetto alle domande subordinate. Le SU accolgono invece il motivo di ricorso e dichiarano la giurisdizione italiana in relazione alla domanda della Fondazione nei confronti di un soggetto (Prometeia Advisor Sim) terzo rispetto al predetto contratto, essendo il rapporto tra le suddette parti disciplinato da un apposito contratto di consulenza che prevedeva un foro esclusivo individuato nel Foro di Bologna ed avente ad oggetto una questione (circa la negligente prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte di Prometeia) diversa da quella dedotta nell\u2019accordo di <em>forum prorogatum<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 18299\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DIP \u2013 contratto di compravendita (o di produzione per conto terzi) tra societ\u00e0 italiana (Binda Italia srl) e societ\u00e0 (Retkie Industries Limited) con sede a Hong Kong per la produzione di orologi da parte della seconda \u2013 la binda agisce dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio per inadempimento, risoluzione del contratto e risarcimento danni \u2013 la Retkie propone istanza per regolamento preventivo di giurisdizione con cui chiede di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice cinese o di Hong Kong \u2013 la Binda resiste con controricorso (RGN 17717\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice italiano. Sulla base dei precedenti delle stesse SU nonch\u00e9 della Corte di giustizia UE si afferma, in primo luogo, che, alla stregua dell\u2019art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se il convenuto non \u00e8 domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie gi\u00e0 comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215\/2012, il quale ha sostituito il regolamento n. 44\/2001 che aveva, a sua volta, sostituito la Convenzione. Per le controversie in materia contrattuale \u2013 come la presente \u2013 la giurisdizione deve essere stabilita sulla base dei criteri dettati dall\u2019art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215\/2012 per le tale tipo di controversie, individuando l\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale del luogo di esecuzione dell\u2019obbligazione dedotta in giudizio. In base al criterio del petitum sostanziale la fattispecie sub judice viene qualificata come compravendita di beni a distanza \u2013 di cui \u00e8 dedotto l\u2019inadempimento e richiesta la risoluzione \u2013 ; di conseguenza, in assenza di una apposita convenzione sul punto stipulata dalle parti, il criterio di collegamento del \u201cluogo di consegna\u201d, di cui al citato art. 7, lett. b, primo trattino, va identificato in quello di esecuzione della prestazione di consegna materiale dei beni, situato in Italia, perch\u00e9 con essa l\u2019acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi nel luogo di destinazione finale dell\u2019operazione di vendita attestato dalla documentazione commerciale allegata dall\u2019attrice, a prescindere da ogni considerazione sulle modalit\u00e0 del trasporto e sul luogo in cui il vettore prenda in carico le merci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20819\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DIP \u2013 Giudizio instaurato dal sindacato FILT-CGIL di Bergamo davanti al locale di Tribunale al fine di ottenere l\u2019accertamento del carattere discriminatorio, con la correlata tutela legale, della clausola contrattuale inserita dalla RYANAIR DAC nel contratto collettivo aziendale all\u2019epoca vigente per il personale di cabina degli aeromobili impiegato dalla societ\u00e0 \u2013 Tale clausola definita \u201cEstinzione del contratto\u201d era principalmente diretta ad impedire interruzioni di lavoro e \u201cqualunque altra azione di natura sindacale \u201c \u2013 il Tribunale ha accolto il ricorso e la sentenza \u00e8 stata confermata dalla Corte d\u2019appello di Brescia \u2013 Entrambi i suddetti giudici del merito hanno respinto l\u2019eccezione pregiudiziale della societ\u00e0 di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del Tribunale del lavoro di Dublino \u2013 Con il presente ricorso la societ\u00e0 rinnova tale eccezione, sul principale assunto secondo cui per la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione avrebbe dovuto essere applicato l\u2019art. 21 del Regolamento UE n. 1215\/2012 (relativo alle controversie in materia di lavoro) e non l\u2019art. 7.2 dello stesso Regolamento e la normativa ad esso collegata (riguardante gli illeciti civili dolosi o colposi), come \u00e8 invece avvenuto (RGN 5022\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. Alla suddetta conclusione si perviene attraverso una approfondita ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale anche UE nel quale va inserita l\u2019azione proposta dal sindacato FILT CGIL di Bergamo nei confronti della societ\u00e0 Ryanair DAC per ottenere l\u2019accertamento del carattere discriminatorio (con le conseguenti pronunce) della clausola contrattuale, denominata \u201cEstinzione del contratto\u201d, inserita nel contratto di lavoro del personale di cabina degli aeromobili impiegato dalla suindicata societ\u00e0. In sintesi SU hanno affermato i seguenti principi: (a) \u00e8 sussistente, nella specie, la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del regolamento UE n. 1215\/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l\u2019esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come interpretato dalla CGUE, dovendo i criteri di competenza ivi dettati vanno letti sulla base del \u201cpetitum sostanziale\u201d, che per costante orientamento delle stesse SU governa il riparto di giurisdizione tra giudici nazionali e che pu\u00f2 considerarsi richiamato dalla giurisprudenza della CGUE relativa all\u2019interpretazione del suddetto regolamento n. 1215 che, fra l\u2019altro, richiama i principi generali desumibili dagli ordinamenti nazionali al fine di garantire il pi\u00f9 possibile l\u2019uguaglianza di trattamento con riguardo ai diritti e agli obblighi che derivano dal regolamento stesso; (b) \u00e8 corretta la configurazione della domanda azionata dal sindacato come di natura extracontrattuale di accertamento di una discriminazione diretta posta in essere dalla societ\u00e0 nei confronti del personale selezionato in Italia, perch\u00e9 la clausola in contestazione oltre a declinarsi nell\u2019ambito dell\u2019autonomia negoziale e del rapporto di lavoro, ricade anche sull\u2019autonomia collettiva e sulle relazioni sindacali in quanto, condizionando l\u2019assunzione, le condizioni di lavoro e la permanenza in servizio del lavoratore, incide sulla libert\u00e0 sindacale sia individuale che collettiva (essendo stata accertato un comportamento datoriale discriminatorio sia per l\u2019accesso che per le condizioni di lavoro, grazie al regime di agevolazione probatoria previsto dalle direttive in materia); (c) la qualificazione della domanda operata correttamente nei suddetti termini dalla Corte d\u2019Appello con riguardo all\u2019ordinamento nazionale anche ai fini della determinazione della giurisdizione, \u00e8 coerente con le indicazioni della CGUE per l\u2019applicazione uniforme delle norme sulla competenza, visto che, anche alla luce della giurisprudenza UE, non \u00e8 ravvisabile tra le parti in causa alcun contratto di lavoro; (d) vertendosi in una ipotesi di responsabilit\u00e0 extracontrattuale, trova applicazione l\u2019art. 7, par. 2, del reg. n. 1215\/2012, che sulla base della giurisprudenza della CGUE comporta che deve essere garantita un\u2019adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente pi\u00f9 debole; quindi il criterio del Paese dell\u2019esecuzione abituale del lavoro deve formare oggetto di un\u2019interpretazione ampia ed essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attivit\u00e0 professionali e, in mancanza di un tale centro di affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle sue attivit\u00e0; (e) in particolare, per la CGUE, per il personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione, la nozione \u00abluogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attivit\u00e0\u00bb non pu\u00f2 essere equiparata alla nozione di \u00abbase di servizio\u00bb, pur potendo tale ultimo luogo essere utile per determinare il luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attivit\u00e0 e, pertanto, il giudice competente a conoscere di un ricorso presentato dai medesimi; (f) quanto alla legge applicabile, alla natura extracontrattuale dell\u2019azione esperita dalla FILT CGIL di Bergamo consegue l\u2019applicazione il reg. n. 864 del 2007 (spec. art. 4) e, quindi, della legge italiana perch\u00e9 gli effetti pregiudizievoli del comportamento della societ\u00e0 si producono o si potrebbero produrre in Italia; (g) nell\u2019ambito applicativo della tutela antidiscriminatoria rafforzata di cui alla direttiva n. 78\/2000 recepita nell\u2019ordinamento nazionale dal d.lgs. n. 216 del 2003, \u00e8 da ricomprendere senz\u2019altro la discriminazione per motivi sindacali come \u00e8 confermato dalle garanzie poste a tutela della libert\u00e0 sindacale dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali UE e dalla CEDU oltre che dalla Carta sociale europea. Di qui la legittimazione processuale del sindacato a far valere la discriminazione diretta in oggetto, visto che nella giurisprudenza della CGUE si \u00e8 affermata una nozione ampia di tale fattispecie tale da superare la necessit\u00e0 dell\u2019esistenza di una vittima identificabile; (h) nel presente giudizio il sindacato ha agito legittimamente iure proprio e a titolo extracontrattuale, per la tutela di interessi omogenei individuali, sia pure non riferibili nella specie a vittime immediatamente o direttamente identificabili della discriminazione, che sono rilevanti per la collettivit\u00e0, atteso l\u2019interesse di quest\u2019ultima nel suo insieme a che non siano posti in essere nei rapporti di lavoro, anche con riguardo all\u2019accesso e alla risoluzione, comportamenti discriminatori diretti che possono pregiudicare il corretto e buon funzionamento del mercato del lavoro nel complesso, a cui concorre il leale e corretto svolgimento delle relazioni sindacali, e il conseguimento di obiettivi di politica sociale; (i) infine, va corretta la motivazione in diritto della sentenza impugnata laddove il<\/p>\n\n\n\n<p>riconosciuto risarcimento del danno non patrimoniale \u00e8 stato ricondotto ai c.d. danni punitivi, infatti il risarcimento del danno non patrimoniale che viene qui in rilievo si caratterizza per una connotazione dissuasiva, che esula dai cd. danni punitivi, soprattutto laddove si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21767\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D.I.P.&nbsp; \u2013 giudizio di separazione pendente in Italia, tra una cittadina scozzese ed un cittadino britannico nato in Libia, in considerazione della comune residenza dei coniugi in Italia fino al gennaio 2019 \u2013 contemporanea procedura svoltasi presso l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria scozzese al fine di escludere che vi sia stata una sottrazione internazionale di minorenni (asseritamente conclusa) \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dalla moglie per sentire dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alle pronunce di carattere economico relative al&nbsp; mantenimento dei due figli minorenni (RGN 17407\/20).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., proposto nell\u2019ambito di un giudizio avente ad oggetto la responsabilit\u00e0 genitoriale e il mantenimento dei figli, nel quale il giudice italiano aveva disposto la sospensione dello stesso, ex artt. 19 e 20, co. 1, Reg. UE n. 2201 del 2003, stante la pendenza in Scozia di giudizio sulla sottrazione internazionale dei figli, sulla responsabilit\u00e0 genitoriale e sui provvedimenti economici accessori, finch\u00e9 il giudice straniero preventivamente adito non avesse affermato la propria giurisdizione, poich\u00e9 tale provvedimento di sospensione non involge una questione di giurisdizione, ma si risolve nella verifica dei presupposti processuali inerenti l\u2019identit\u00e0 delle cause e la pendenza del giudizio preventivamente instaurato, impugnabile piuttosto con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25045\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marotta<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D.I.P. \u2013 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tivoli, in favore di una societ\u00e0 privata che gestisce cure essenziali, col quale \u00e8 stato ordinato allo Stato della Libia il pagamento di prestazioni sanitarie svolte in favore di cittadini libici \u2013 opposizione da parte dello Stato della Libia \u2013 costituzione della societ\u00e0 creditrice \u2013 il Giudice rigetta l\u2019istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. e invita le parti al deposito di memorie in relazione ad un ipotizzato difetto di giurisdizione del giudice italiano \u2013 la societ\u00e0 creditrice propone regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare che la giurisdizione spetta al giudice italiano. (RGN 30783\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano la giurisdizione del giudice italiano. A tale conclusione si perviene sottolineando che nella specie si discute dell\u2019obbligazione assunta dallo Stato libico per le prestazioni riabilitative fornite dalla struttura sanitaria privata italiana attuale ricorrente in base ad una convenzione negoziale di fornitura di cure riabilitative. Pertanto, non vengono in considerazione atti dello Stato estero posti in essere jure imperii. Di qui la giurisdizione del giudice italiano, in base al consolidato principio della c.d. \u201cimmunit\u00e0 ristretta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25163\/21&nbsp; \u2013 Rel. Terrusi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D.I.P. \u2013 dichiarazione di fallimento di una societ\u00e0 di fatto e dei soci individuati come illimitatamente responsabili \u2013 la curatela del fallimento propone istanze di sequestro conservativo e giudiziario in relazione ad una serie di beni intestati, direttamente o in via simulata, ai falliti e ai loro familiari, nonch\u00e9 a <em>trusts<\/em> e societ\u00e0 estere \u2013 successivo giudizio di merito intrapreso dalla curatela nei confronti dei soci e di vari <em>trusts<\/em>, finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullit\u00e0 e\/o di simulazione di una serie di trasferimenti immobiliari \u2013 alcuni <em>trusts<\/em> e soci, nel costituirsi, eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dei giudici di Malta \u2013 il curatore del fallimento chiede il regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la giurisdizione del giudice italiano (RGN 24307\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice italiano, su regolamento preventivo proposto dalla curatela del fallimento di societ\u00e0 nell\u2019ambito di un giudizio da essa introdotto dinanzi a un tribunale italiano per recuperare all\u2019attivo beni asseritamente sottratti mediante conferimento in diversi trust. Le SU fanno applicazione della regola, desumibile dal Reg. UE n. 1215\/2012, art. 8, che consente in caso di pluralit\u00e0 di convenuti (tra i quali, nella specie, il trustee maltese) di convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno di essi \u00e8 domiciliato (essendo convenuti anche i disponenti di nazionalit\u00e0 italiana e domiciliati in Italia), esistendo un nesso cos\u00ec stretto da rendere opportuna una trattazione e decisione unica, tenuto conto della natura litisconsortile dell\u2019azione proposta (di simulazione) e non rilevando ai fini della giurisdizione che il contratto istitutivo preveda che il trust sia regolato dalla legge scelta dal disponente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26654\/21&nbsp; \u2013 Rel. Rubino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>D.I.P. \u2013 azione proposta da una societ\u00e0 italiana, davanti ad un Tribunale italiano, nei confronti di due societ\u00e0, una con sede nel Regno Unito e l\u2019altra con sede in Svezia, per sentire dichiarare l\u2019inadempimento delle convenute in relazione ad un complesso accordo commerciale avente ad oggetto un albergo di lusso sito in Sardegna (di propriet\u00e0 di parte attrice), nonch\u00e9 per ottenere il riconoscimento dell\u2019estinzione di ogni credito in capo alle convenute, con cancellazione dell\u2019ipoteca iscritta sull\u2019albergo \u2013 le convenute si costituiscono eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo il rigetto della domanda \u2013 regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dalle societ\u00e0 convenute per sentire dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con riconoscimento che la giurisdizione spetta alle Corti dell\u2019Inghilterra e del Galles (RGN 25536\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda relativa alla cancellazione dell\u2019ipoteca e gli rimettono la decisione sulle spese del regolamento, mentre dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande contrattuali. Richiamati i criteri di cui al Regolamento n. 1215\/2012 UE e il contenuto della domanda giudiziale proposta davanti al giudice nazionale, le S.U. rilevano che nel caso in esame le parti avevano inserito nel contratto una clausola da qualificare, ai sensi dell\u2019art. 25 Reg. cit., di proroga della competenza, nel senso che esse avevano stabilito convenzionalmente di devolvere le cause relative al contratto ai giudici dell\u2019Inghilterra e del Galles. Quanto, invece, alla domanda (logicamente successiva) di cancellazione dell\u2019ipoteca, le S.U. affermano la giurisdizione del giudice italiano in conformit\u00e0 a quanto stabilito dalla Corte UE, perch\u00e9, trattandosi di un diritto reale, la relativa controversia rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l\u2019immobile si trova.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 29556\/21&nbsp; \u2013 Rel. Mancino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DIP \u2013 Impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto con richiesta di reintegrazione da parte di un impiegato (nato in Canada e residente in Italia) che al momento del recesso prestava servizio presso un ufficio della base NATO di Sigonella svolgente sia attivit\u00e0 commerciale in vari campi sia attivit\u00e0 di recupero e riscossione crediti in sofferenza \u2013 Autonomia di gestione, organizzativa, economica e logistica dell\u2019ufficio rispetto alla base militare sostenuta dal lavoratore \u2013 Il Tribunale adito, in base all\u2019art. 11 della Convenzione di New York del 2004, ha escluso la giurisdizione del giudice italiano ritenendo applicabile il principio della immunit\u00e0 degli Stati esteri e nella specie degli USA essendo in discussione decisioni jure imperi dello Stato datore di lavoro \u2013 La Corte d\u2019appello di Catania, invece, facendo applicazione l&#8217;art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, richiamando, in particolare, Cass. SU n. 16248 del 2011 e Cass. SU n. n. 8228 del 2019 \u2013 Con l\u2019unico motivo di ricorso avverso tale ultima sentenza gli USA ribadiscono la sussistenza della immunit\u00e0 dalla giurisdizione, rilevando che il prestato consenso all\u2019applicazione del diritto italiano per i rapporti di lavoro non comporta il consenso alla giurisdizione del giudice italiano (RGN 17548\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso e dichiarano la giurisdizione del giudice italiano. A tale conclusione si perviene escludendosi l\u2019implicazione dello svolgimento di funzioni sovrane e considerandosi come elemento determinante della regolazione della giurisdizione nell\u2019azione d\u2019impugnativa del licenziamento con tutela reintegratoria, la tipicit\u00e0 del rapporto lavorativo svolto, nell\u2019infrastruttura militare, dal cittadino italiano alle dipendenze della forza armata USA in territorio italiano. In particolare si sottolinea che non si versa in ipotesi di conflitto tra fonti e che la pur condivisibile esigenza di interpretazione uniforme della Convenzione di Londra nei singoli plessi giurisdizionali dei Paesi del Trattato istitutivo della NATO in cui sono dislocati i comandi alleati, suffragata dalla parte ricorrente, nel ricorso all\u2019esame, evocando l\u2019\u00abautorevolezza fortemente persuasiva, se non tout court vincolante\u00bb delle Corti canadesi e inglesi \u2212 che hanno escluso che la suddetta Convenzione disciplini i profili inerenti alla giurisdizione o alla immunit\u00e0 di cui si occuperebbe solo la Convenzione di New York che introduce una eccezione alla giurisdizione dello Stato ospitante (c.d. immunit\u00e0 ristretta) per tutte le controversie relative alla assunzione, alla proroga e alla reintegrazione dei lavoratori \u2013 non si appalesa decisiva per indurre le Sezioni Unite ad una revisione dell\u2019interpretazione della Convenzione di Londra, da tempo consolidata nel senso dell\u2019applicabilit\u00e0 delle regole di diritto sostanziale e della potestas judicandi dello Stato di soggiorno, non constando, peraltro, eventuali iniziative, sul piano internazionale, per promuovere una complessiva rivisitazione, nel senso patrocinato e auspicato dalla parte ricorrente, dello Statuto delle Forze armate che abbiano costituito rapporti di lavoro \u00aba statuto locale\u00bb negli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Disciplinare avvocati e albi professionali<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 15109\/2021&nbsp; \u2013&nbsp; Rel. Rubino<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 incolpazione disciplinare per non aver adempiuto gli oneri fiscali a suo carico (pagamento della quota di TARSU in relazione alla sublocazione di una stanza dello studio di due colleghi) e per aver recato di conseguenza disdoro alla classe forense \u2013 il C.O.A. di Palermo riconosce la responsabilit\u00e0 per entrambe le incolpazioni ed infligge la sanzione dell\u2019avvertimento \u2013 il C.N.F., in parziale accoglimento del ricorso, assolve per la prima incolpazione, conferma la condanna per la seconda e conferma anche la sanzione dell\u2019avvertimento (minima) \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato a quattro motivi (violazione di legge e vizio di motivazione) (RGN 21823\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso in materia disciplinare avvocati e, nel ritenere infondata la censura di violazione di legge per incompletezza e inadeguatezza del decreto di citazione a giudizio ai fini dell\u2019esercizio del diritto di difesa, osservano che il suddetto decreto era idoneo a far comprendere all\u2019incolpato il tenore delle condotte ascrittegli, integrandosi con quanto specificato nella delibera di apertura del procedimento disciplinare che conteneva i capi di incolpazione, anch\u2019essa portata a conoscenza dell\u2019incolpato. Le SU dichiarano inammissibili le censure che celavano una sostanziale non condivisione degli esiti di accertamenti di fatto svolti dai giudici di merito, non contestabili in sede di legittimit\u00e0, anche alla luce dell\u2019art. 56 r.d.l. n. 1578 del 1933, che prevede l\u2019impugnabilit\u00e0 delle sentenze del CNF soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 16296\/21&nbsp; \u2013 Rel. Greco<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 Il CNF, in sede di rinvio da Cass. SU n. 3023 del 2015, ridetermina la sanzione inflitta all\u2019attuale ricorrente nella sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale per anni due, in sostituzione della cancellazione \u2013 Ricorre l\u2019interessato per tre motivi incentrati sull\u2019entit\u00e0 della sanzione e sull\u2019asseritamente errata applicazione del criterio del \u201cfavor rei\u201d secondo quanto affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite (RGN 5536\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. accolgono il primo motivo di ricorso, dichiarano inammissibili il secondo e il terzo, cassano la sentenza impugnata in relazione e rinviano al C.N.F. anche per le spese. La sentenza rileva che il C.N.F., chiamato a pronunciarsi in sede di rinvio a seguito di una precedente decisione delle S.U., non ha provveduto in modo corretto a verificare quale fosse, in concreto, il regime sanzionatorio da applicare in ossequio al principio del <em>favor rei<\/em> (scegliendo tra la sospensione dall\u2019esercizio della professione per anni due ovvero la cancellazione dall\u2019albo originariamente inflitta).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 17334\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 incolpazione disciplinare per avere, nella qualit\u00e0 di imputata in un processo penale per il reato di riciclaggio, inviato numerose e.mail di contenuto ingiurioso al Presidente del Collegio giudicante, al P.M. di udienza e ad un appuntato dei Carabinieri \u2013 il C.D.D. di Milano irroga la sanzione della sospensione dall\u2019esercizio della professione per mesi otto \u2013 il C.N.F. conferma \u2013 ricorso della professionista affidato a due motivi (RGN 2390\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile in quanto tardivamente proposto, essendo la proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense soggetta, ai sensi dell\u2019art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata, mentre nella specie, risulta dalla PEC allegata allo stesso ricorso, che la notificazione alla ricorrente della sentenza impugnata \u00e8 stata effettuata il 21 ottobre 2020 mentre il ricorso \u00e8 stato depositato il 27 gennaio 2021. Si aggiunge che \u00e8 priva di pregio la tesi della ricorrente secondo cui l\u2019impugnazione per nullit\u00e0 esulerebbe dalla decadenza del termine per impugnare. Infatti, in ogni caso, qualsiasi ragione di nullit\u00e0 si converte in motivo di impugnazione, ai sensi del principio generale di cui all\u2019art. 161 cod. proc. civ. e in forza dell\u2019art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012, la quale espressamente contempla il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nel cui ambito rientra anche il preteso vizio dalla ricorrente dedotto. Si precisa altres\u00ec come, peraltro gi\u00e0 in astratto, la anzidetta tesi della inesistenza o nullit\u00e0 della pronuncia impugnata per il preteso difetto di imparzialit\u00e0 del Consiglio distrettuale di disciplina e del C.N.F. sia manifestamente infondata in diritto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 19029\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cirillo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 avvocato del foro di Pescara incolpato di avere consegnato alla propria assistita corrispondenza recante la dicitura \u201cRiservata personale\u201d intercorsa con altro avvocato \u2013 il COA applica la sanzione della sospensione per due mesi \u2013 il CNF rigetta il ricorso \u2013 ricorso per cassazione con quattro motivi (mancata fissazione della udienza da remoto, mancata applicazione del regime di prescrizione pi\u00f9 favorevole ex art. 56, co. 3, legge 247 del 2012, mancata audizione dei testimoni, illogica insufficiente e contraddittoria motivazione) (RGN 2262\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso. Osserva la sentenza che il ricorso, articolato in quattro motivi, non coglie la <em>ratio decidendi<\/em> della sentenza impugnata e ne contesta la legittimit\u00e0 con affermazioni del tutto generiche e prive di ogni riferimento all\u2019effettiva motivazione resa dal Consiglio nazionale forense.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 19030\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 incolpazione disciplinare per una pluralit\u00e0 di illeciti conseguenti all\u2019imputazione, in sede penale, per i delitti di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari, abuso d\u2019ufficio e falsit\u00e0 ideologica (fatti connessi al ruolo di giudice di pace coordinatore, nel quale l\u2019incolpato \u00e8 accusato di aver gestito l\u2019ufficio, insieme ad altri colleghi, in modo da garantire il proprio interesse anche tramite l\u2019aggiustamento di una serie di decisioni, con reciproci scambi di favore) \u2013 il C.D.D. di Bari irroga la sanzione della radiazione \u2013 il C.N.F. conferma \u2013 ricorso del professionista affidato a sei motivi (RGN 3555\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. Alla suddetta conclusione si perviene sulla base delle seguenti statuizioni: (a) deve essere ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza delle SU secondo cui le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicch\u00e9, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non \u00e8 applicabile lo jus superveniens, ove pi\u00f9 favorevole all\u2019incolpato, il che comporta che il punto di riferimento per l\u2019individuazione del regime della prescrizione dell\u2019azione disciplinare \u00e8 e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed \u00e8 a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, salvo restando che l\u2019apertura del procedimento disciplinare funge da atto interruttivo della prescrizione con effetti istantanei; (b) quanto ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, va rilevato che solo per effetto della novella della legge n. 247 del 2012 \u00e8 stato sancito all\u2019art. 54 il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti, facendo salva solo una limitata facolt\u00e0 di sospensione, e peraltro a tempo determinato, mentre in precedenza la soluzione della questione non era pacifica; (c) detto questo, va precisato che, ferma restando l\u2019applicazione della disciplina sostanziale della prescrizione avuto riguardo a quella vigente alla data di commissione dei fatti contestati, deve invece trovare immediata applicazione il suindicato art. 54, che non impone quindi pi\u00f9 la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale concernente i medesimi fatti; (d) l\u2019immediata applicazione della suddetta norma anche al procedimento disciplinare di cui si tratta implica quindi la correttezza della scelta di riattivare il procedimento stesso, ancor prima del passaggio in giudicato della sentenza penale, senza che tale immediata riattivazione determini alcuna conseguenza sulla validit\u00e0 della decisione adottata; (e) va ricordato che, secondo la giurisprudenza delle SU, ancorch\u00e9 la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell\u2019art. 295 cod. proc. civ., si esaurisca con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale, tuttavia la ripresa del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati non \u00e8 soggetto a termine di decadenza; (f) sono estensibili al procedimento disciplinare a carico degli avvocati i principi affermati per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati secondo cui le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare, purch\u00e9, come nella specie, siano state legittimamente disposte ed acquisite, e ci\u00f2 in quanto l\u2019utilizzazione delle intercettazioni in sede disciplinare non soffre i limiti previsti dall\u2019art. 270 cod. proc. pen. che disciplina l\u2019utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti penali, norma riferibile solo al procedimento deputato all\u2019accertamento delle responsabilit\u00e0 penali dell\u2019imputato o dell\u2019indagato, nel quale si giustificano limitazioni pi\u00f9 stringenti in ordine all\u2019acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verit\u00e0 materiale; (g) quanto all\u2019irrogazione della sanzione della radiazione dall\u2019albo, si rileva che nella fattispecie non si \u00e8 proceduto alla contestazione di fatti diversi da quelli per i quali inizialmente era stato aperto il procedimento disciplinare, avendo la sentenza semplicemente ricondotto i fatti alle norme deontologiche vigenti, non senza rilevare una sostanziale continuit\u00e0 con quanto previsto anche nel precedente codice; (h) deve quindi essere esclusa la configurata violazione del principio del favor rei, quale dettato dall\u2019 art. 65 della legge n. 247 del 2012, posto che, una volta ritenuto che le condotte poste in essere dal ricorrente concretano delle violazioni molto gravi tali cio\u00e8 da rendere incompatibile la permanenza dell\u2019iscrizione all\u2019albo, vi \u00e8 sostanziale corrispondenza tra i criteri dettati in materia di radiazione rispettivamente dall\u2019art. 53 della legge n. 247 del 2012 e dall\u2019art. 41 del r.d. n. 1578\/1933; (i) va ribadito il principio per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimit\u00e0 sicch\u00e9 \u00e8 inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del CNF in ordine al tipo e all\u2019entit\u00e0 della sanzione applicata; (l) va riaffermato il principio in base al quale il Consiglio distrettuale di disciplina, cos\u00ec come il COA, sono soggetti che nell\u2019ambito del procedimento disciplinare a carico degli avvocati svolgono una funzione amministrativa di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terziet\u00e0, il che porta ad escludere la possibilit\u00e0 di invocare le norme in tema di astensione, in quanto la fase del procedimento disciplinare che ivi si svolge ha natura amministrativa con conseguente inapplicabilit\u00e0 degli artt. 111 e 112 Cost.; (m) infine, si ritiene estensibile anche al procedimento disciplinare a carico degli avvocati il principio generale vigente nella materia civile per il quale non \u00e8 configurabile alcuna incompatibilit\u00e0 tra la funzione di giudice della cautela e di giudice del merito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20383\/21&nbsp; \u2013 Rel. Stalla<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 incolpazione disciplinare per avere 1) rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti di un collega nel mentre entrambi erano in fila presso la cancelleria del Tribunale di Bologna; 2) per avere falsamente negato, davanti al C.O.A. territoriale, di essersi trovato in quel luogo nel momento in cui era avvenuto il diverbio, venendo poi smentito a seguito di indagini svolte dalla P.G. \u2013 la C.D.D. di Bologna riconosce la colpevolezza per entrambi i fatti ed irroga la sanzione della censura \u2013 il C.N.F., in parziale riforma, proscioglie dall\u2019imputazione di cui al n. 2) e conferma la sussistenza dell\u2019illecito di cui al n. 1), confermando anche la sanzione gi\u00e0 irrogata \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato a cinque motivi per violazione di legge (impedimento a comparire, applicazione di normativa pregressa, prescrizione dell\u2019illecito) (RGN 25311\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. A tale conclusione si perviene affermando, in applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza delle SU, quanto segue: (a) il Consiglio Nazionale Forense ha escluso che il certificato medico prodotto dall\u2019incolpato attestasse un effettivo ed assoluto impedimento a comparire all\u2019udienza del tutto correttamente ed esplicitando nella motivazione i plurimi e convergenti profili di ritenuta inidoneit\u00e0 dimostrativa del certificato medico medesimo; (b) dal tenore testuale e dalla ratio delle previsioni deontologiche contestate (artt.5, 6, 20 e 22 CDF previgente, rinvenibili anche negli artt. 9, 19, 52, 63 del Codice deontologico attualmente in vigore) si desume che la violazione dei valori deontologici di dignit\u00e0, decoro, reputazione professionale, correttezza e lealt\u00e0 nei rapporti con i colleghi ha rilievo disciplinare sia che si verifichi in un ambito strettamente processuale (ovvero alla presenza delle parti) sia che venga posta in essere in un contesto non professionale in senso stretto; (c) peraltro, nella specie, la natura professionale del contesto di consumazione dell\u2019illecito \u00e8 stata dal Consiglio Nazionale Forense esattamente affermata sicch\u00e9 \u00e8 da escludere il denunciato vizio di violazione di legge o di erronea sussunzione della fattispecie, essendosi nella sentenza qui impugnata dato puntualmente conto delle modalit\u00e0 del fatto e delle fonti del convincimento probatorio, rilevandosi che il comportamento dell\u2019avvocato incolpato \u2212 attraverso \u201cfrasi grevi e volgari e con una carica intrinseca di indubbia offensivit\u00e0 ed ingiuriosit\u00e0\u201d rivolte ad un collega \u2013 non poteva che considerarsi in contrasto con i suddetti valori deontologici che devono ispirare l\u2019attivit\u00e0 professionale dell\u2019avvocato; (d) stante la rispettiva autonomia delle sfere di responsabilit\u00e0 penale e disciplinare, l\u2019illecito in questione poteva ritenersi escluso dalla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto in conseguenza dell\u2019abrogazione del delitto ex art.594 cod. pen.; tanto pi\u00f9 considerando che l\u2019ordinamento professionale pone a carico dell\u2019avvocato un dovere deontologico di dignit\u00e0, decoro e continenza anche \u201cindipendentemente dalle disposizioni civili e penali\u201d(art.5 CDF cit.); (e) l\u2019illecito disciplinare non poteva ritenersi prescritto, essendo qui applicabile la disciplina vigente al momento dell\u2019illecito e non della incolpazione, in base ad un indirizzo ormai radicato nella giurisprudenza di legittimit\u00e0, secondo cui la disciplina risultante dall\u2019art. 56 della legge n. 247\/12 oggi vigente, comportante in sostanza un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l\u2019azione disciplinare si prescrive, non opera retroattivamente, cio\u00e8 con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore; (f) \u00e8 insindacabile in sede di legittimit\u00e0, e comunque conforme alla gravit\u00e0 del fatto, la decisione con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione della censura pur a seguito del proscioglimento per uno dei due capi in addebito, tanto pi\u00f9 che emerge dalla sentenza impugnata come il trattamento sanzionatorio in concreto applicato sia stato il frutto di una argomentata valutazione nuova e globale del quadro disciplinare effettuata anche tenendo conto del venir meno di un capo dell\u2019incolpazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20384\/21&nbsp; \u2013 Rel. Stalla<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 due separate incolpazioni disciplinari per una serie di comportamenti \u2013 in particolare, per aver fatto intendere ad un cliente che il suo collega di studio aveva intascato in proprio una somma destinata allo studio (fatto non vero); per aver apostrofato il collega di studio con un termine non urbano; per avere descritto il suo collega di studio, in occasione di un colloquio con un altro cliente, con apprezzamenti denigratori; per avere indotto un cliente a revocare il mandato al suo collega di studio offrendo in sostituzione il proprio patrocinio \u2013 la C.D.D. di Campobasso irroga nel primo procedimento la sanzione della censura e nel secondo quella della sospensione dall\u2019esercizio della professione per mesi tre \u2013 il C.N.F., in parziale accoglimento del gravame, ridetermina la sanzione nella sola censura \u2013 ricorso del professionista affidato a dodici motivi (RGN 2228\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. A tale conclusione si perviene affermando, in applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza delle SU, principalmente quanto segue: (a) non determina, di per s\u00e9, l\u2019invalidazione della sentenza impugnata la circostanza che il Consiglio Nazionale Forense nulla abbia pronunciato in ordine alla pur eccepita prescrizione dell\u2019azione disciplinare, in quanto si tratta di eccezione rilevabile anche in sede di legittimit\u00e0; (b) comunque, a tale omissione pu\u00f2 e deve rimediarsi nella presente sede processuale mediante l\u2019applicazione \u2212 ad una fattispecie dagli estremi temporali pacifici \u2013 dell\u2019ormai consolidato indirizzo interpretativo secondo cui la disciplina risultante dall\u2019art. 56 della legge n. 247\/12 oggi vigente, comportante in sostanza un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l\u2019azione disciplinare si prescrive, non opera retroattivamente, cio\u00e8 con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore; (c) \u00e8 corretta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale il procedimento disciplinare pu\u00f2 essere sospeso, in pendenza di procedimento penale connesso, solo se ci\u00f2 sia ritenuto indispensabile, dovendosi altrimenti operare nel senso della totale autonomia e della diversa finalizzazione dei due procedimenti; (d) il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati ha natura amministrativa rispondendo ai principi costituzionali di imparzialit\u00e0 e buon andamento dell\u2019azione amministrativa (art.97 Cost.); questo vale a fortiori, per la fase pre-procedimentale condotta dal consigliere istruttore ex art.58 legge n. 247\/12, non prevedendo la suindicata disposizione che, in questa fase, le osservazioni richieste dal consigliere istruttore all\u2019indagato (da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione) debbano essere necessariamente (cio\u00e8 a pena di nullit\u00e0) depositate dopo gli accertamenti istruttori (da effettuare nel termine di sei mesi dall\u2019iscrizione della notizia di illecito nell\u2019apposito registro); (e) deve essere ricordato il fermo indirizzo giurisprudenziale, volto a distinguere e sottrarre la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni tra presenti alla disciplina autorizzativa ed esecutiva propria delle intercettazioni ex artt. 266 segg. cod. proc. pen. e va anche osservato che l\u2019utilizzo processuale della fonoregistrazione non \u00e8 precluso dal c.d. Codice Privacy (d.lgs. n. 196\/93), se si tratta di \u201cfar valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalit\u00e0 e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento\u201d (art. 13, comma 5, lett. b e art. 26, comma 4, lett. c); (f) va aggiunto che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cod. civ., cos\u00ec da costituire ammissibile mezzo di prova anche nel processo civile; (g) nella specie, il Consiglio Nazionale Forense ha argomentato sia sulla legittimit\u00e0 in s\u00e9 della prova mediante registrazione, sia sulla sua utilizzabilit\u00e0 e concludenza dimostrativa, pure a fronte dell\u2019assenza di un disconoscimento specifico e mirato sul suo contenuto effettivo da parte dell\u2019incolpato ed ha formato il proprio convincimento di merito sulla colpevolezza disciplinare dell\u2019incolpato per i capi di incolpazione in esame essenzialmente sulla base della registrazione di una conversazione che il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto probante, sia in s\u00e9 sia perch\u00e9 non specificamente contestata n\u00e9 disconosciuta nel suo contenuto oggettivo ed intrinseco. In questa situazione la rilevanza invalidante dell\u2019omessa valutazione di una prova (nella specie: documentale) potrebbe rilevare solo nel caso di decisivit\u00e0 di questa ai fini della pronuncia, decisivit\u00e0 che non risulta dimostrata; (h) l\u2019unificazione nella censura delle due sanzioni gi\u00e0 inflitte dal Consiglio Distrettuale di Disciplina nei separati procedimenti instaurati \u00e8 da considerare orientata a mitigare il trattamento sanzionatorio iniziale e comunque non vi sono i presupposti per alcun sindacato di legittimit\u00e0 al riguardo; (i) infatti, \u00e8 jus receptum che le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle SU soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonch\u00e9, ai sensi dell\u2019art. 111 Cost., per vizio di motivazione, con la conseguenza che, salva l\u2019ipotesi di sviamento di potere, l\u2019accertamento del fatto e l\u2019apprezzamento della sua gravit\u00e0 ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell\u2019adeguatezza della sanzione irrogata non pu\u00f2 essere oggetto del controllo di legittimit\u00e0, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21962\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 incolpazione disciplinare per avere omesso o ritardato l\u2019emissione di numerose fatture relative a compensi incassati, per non aver informato il cliente in ordine all\u2019assunzione dell\u2019incarico e per non aver svolto con diligenza l\u2019incarico stesso \u2013 la C.D.D. di Brescia riconosce la colpevolezza per le sole fatture omesse o ritardate, assolve per le altre incolpazioni ed irroga la sanzione della censura \u2013 il C.N.F. conferma \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato a due motivi per violazione di legge (RGN 27853\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, assorbita l\u2019istanza di sospensione. A tale conclusione si perviene rilevandosi che entrambi i motivi di ricorso risultano inammissibili: (a) il primo perch\u00e9 la statuizione con esso censurata risulta sorretta da una triplice ratio decidendi, di cui solo le prime due sono state fatte oggetto di diretta contestazione, sicch\u00e9 non essendovi confutazione della terza per ci\u00f2 solo il ricorrente \u00e8 privo di interesse a persistere nell\u2019impugnazione superstite; (b) il secondo perch\u00e9 impinge nella valutazione di aspetti di merito della vicenda che esulano dal sindacato esercitabile dalle SU sulle decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21963\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 incolpazione disciplinare per essersi rifiutato di astenersi dal prestare la propria attivit\u00e0 professionale nell\u2019ambito di un procedimento penale, bench\u00e9 in presenza sia di un sopravvenuto conflitto di interessi fra gli assistiti ed altri clienti sia di un interesse personale a coltivare l\u2019opposizione alla richiesta di archiviazione, in contrasto con la volont\u00e0 dei propri assistiti \u2013 la C.D.D. di Venezia riconosce la colpevolezza ed irroga la sanzione della sospensione dall\u2019esercizio della professione per mesi due \u2013 il C.N.F. conferma \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato a tre motivi per violazioni di legge (RGN 30393\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile, assorbita l\u2019istanza di sospensione. A tale conclusione si perviene rilevandosi che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili perch\u00e9 postulano una rivalutazione del quadro fattuale della vicenda e pi\u00f9 in dettaglio una rilettura delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio disciplinare all\u2019esito del quale il giudice del gravame ha inteso di confermare l\u2019assunto decisorio del CDD e la sanzione inflitta al ricorrente in quella sede, attivit\u00e0 cui non possono dare seguito le SU attesi i limiti imposti dal legislatore al controllo di legittimit\u00e0 che ha ad oggetto le decisioni del CNF in materia disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21964\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere incolpato di plurime violazioni di rilievo penale (costituzione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ecc., false attestazioni ecc.) \u2013 il COA applica la sanzione della sospensione per otto mesi \u2013 il CNF rigetta il ricorso \u2013 ricorso per cassazione (privo di esposizione sommaria dei fatti di causa e non formulato mediante motivi specifici) (RGN 2144\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile. A tale conclusione si perviene rilevandosi che nella specie non solo sono rimaste inosservate tutte le condizioni di tipo formale di ammissibilit\u00e0 del ricorso (riguardanti sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione quale attualmente previsto) ma tutte le censure (contenute in un unico e \u201cmultiforme\u201d motivo) si sostanziano soltanto in un\u2019istanza di rivalutazione del quadro istruttorio e delle risultanze fattuali poste alla base della contestata pronuncia cui per\u00f2 non compete alle Sezioni Unite di questa Corte dare seguito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 21965\/21&nbsp; \u2013 Rel. Marulli<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare avvocati \u2013 Irrogazione della sanzione dell\u2019avvertimento \u2013 Impugnazione della decisione del CNF sia per mancato accoglimento dell\u2019istanza di differimento della trattazione per legittimo impedimento del difensore dell\u2019incolpato sia per omesso esame delle doglianze avanzate dallo stesso in sede di impugnazione, con conseguente omessa motivazione (RGN 4096\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. A tale conclusione si perviene rilevandosi quanto segue: (a) per costante orientamento delle SU in tema di proposizione di ricorso al Consiglio nazionale forense la procura speciale ad avvocato iscritto nell\u2019apposito albo deve essere conferita, come prescrive l\u2019art. 60, quarto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, richiedendone la specialit\u00e0, con specifico riferimento a tale ricorso, in quanto detto requisito, stabilito dalla richiamata norma per la fase giurisdizionale innanzi al Consiglio nazionale (che segue quella amministrativa avanti al Consiglio dell&#8217;ordine) assolve all\u2019esigenza che la volont\u00e0 della parte di impugnare la decisione amministrativa si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, quindi, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa. Pertanto, a tale effetto, non pu\u00f2 essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase amministrativa, ancorch\u00e9 fosse stata conferita in vista dell&#8217;intero procedimento; (b) ne consegue che nella specie del tutto correttamente il giudicante, pur non dubitando della procedibilit\u00e0 del gravame per essere esso stato proposto dal professionista personalmente, ha tuttavia ritenuto che, in difetto di un mandato speciale conferito espressamente per la fase del procedimento disciplinare che ha luogo avanti a s\u00e9, la procura a suo tempo rilasciata al difensore con generico riferimento al procedimento non esplichi alcun effetto, traendo da ci\u00f2 la conseguenza che l\u2019impedimento da questi allegato a fondamento dell\u2019istanza di differimento fosse inconferente, non essendo l\u2019istante munito di rappresentanza processuale per il giudizio di gravame; (c) tutte le altre censure si sostanziano soltanto in un\u2019inammissibile istanza di rivalutazione del quadro istruttorio e delle risultanze fattuali poste alla base della contestata pronuncia sul presupposto della sua ingiustizia, ma alle Sezioni Unite di questa Corte non compete di porre riparo a simili inconvenienti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25040\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avvocati &#8211; elezioni COA di Cagliari per il quadriennio 2019\/2022 &#8211; proclamati eletti gli avvocati Aldo Luchi, Gianluigi Perra e Stefania Bandinelli &#8211; reclamo degli avvocati Umberto Cossu, Giuseppe di Marco, Emanuele Spinas e Vincenzo Comi per violazione delle norme che vietano il terzo mandato consiliare consecutivo \u2013 il CNF lo accoglie e dichiara la ineleggibilit\u00e0 degli avvocati proclamati &#8211; ricorso per cassazione affidato a tre motivi (RGN 7310\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. L\u2019ordinanza \u2013 dopo aver ricapitolato il quadro normativo ed aver richiamato la sentenza n. 32781 del 2018 delle S.U. e la sentenza n. 173 del 2019 della Corte costituzionale \u2013 conferma l\u2019orientamento secondo cui l\u2019attribuzione ad un terzo e consecutivo mandato di durata inferiore a due anni l\u2019efficacia di interruzione della consecutivit\u00e0, con conseguente possibilit\u00e0 di una ripresentazione della candidatura, si pone in contrasto con il divieto di cui all\u2019art. 3, comma 3, della legge n. 113 del 2017, cos\u00ec come autenticamente interpretato dall\u2019art. 11-<em>quinquies<\/em> del d.l. n. 135 del 2018, inserito dalla legge di conversione n. 12 del 2019.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Disciplinare magistrati<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 15110\/2021&nbsp; \u2013&nbsp; Rel. Rubino<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 presidente di sezione presso la Corte di appello di Catanzaro \u2013 numerosi illeciti disciplinari contestati in relazione a reati contro la pubblica amministrazione, per i quali \u00e8 applicata la misura della custodia cautelare in carcere, poi convertita nella misura degli arresti domiciliari \u2013 su richiesta della Procura Generale presso questa Corte e del Ministro della giustizia, la Sezione Disciplinare ha disposto, ai sensi dell\u2019art. 22 d.lgs. n. 109 del 2006, la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura \u2013 ricorso per cassazione con due motivi (RGN 22930\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso, dopo aver precisato che l\u2019atto denominato \u201cMotivi aggiunti\u201d depositato dall\u2019incolpato in prossimit\u00e0 della discussione della causa pu\u00f2 essere riqualificato come memoria di parte resa ai sensi dell\u2019art. 378 cod. proc. civ. (di cui ha tutti i requisiti), in quanto ai giudizi dinanzi alle Sezioni Unite civili in materia di responsabilit\u00e0 disciplinare dei magistrati si applicano le norme processuali penali solo ai fini della proposizione del ricorso e quelle civili per la fase del giudizio, sicch\u00e9 non trova applicazione l\u2019art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Alla conclusione del rigetto si perviene ribadendosi il consolidato principio secondo cui in tema di responsabilit\u00e0 disciplinare del magistrato, il giudizio di legittimit\u00e0 della misura cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio non presuppone un completo accertamento della sussistenza degli addebiti (che \u00e8 riservato al giudizio di merito sull\u2019illecito disciplinare) ma \u00e8 diretto soltanto a stabilire che l\u2019adozione della suddetta misura sia stata effettuata sulla base della valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati, della possibile sussistenza degli stessi e anche della loro oggettiva gravit\u00e0 e della compatibilit\u00e0 con l\u2019esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza. Nella specie, l\u2019ordinanza impugnata \u00e8 da considerare conforme a tale principio in quanto il Giudice disciplinare, ai fini dell\u2019adozione della misura cautelare, non si \u00e8 limitato ad un mero richiamo alla gravit\u00e0 delle ipotesi accusatorie formulate in sede penale astrattamente considerate, ma ha preso autonoma cognizione, sia pure allo stato degli atti, delle contrapposte tesi delle parti (e degli elementi indicati a loro fondamento) in ordine alla possibile colpevolezza dell\u2019indagato, fondando il proprio convincimento su tale base e dandone riscontro nella motivazione del provvedimento. In base ai medesimi presupposti ha reputato sussistente l\u2019esigenza cautelare in presenza di una lesione del prestigio e della credibilit\u00e0 dell\u2019incolpato tale da non essere compatibile con la prosecuzione dell\u2019esercizio delle funzioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 17332\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 In sede di rinvio da Cass. SU n. 21432 del 2020 e in attuazione di tale sentenza, esclusione da parte della Sezione disciplinare del CSM degli illeciti disciplinari contestati nel primo capo di incolpazione sull\u2019assunto secondo cui il trattamento dei dati giudiziari personali effettuato dall\u2019incolpato, anche se in ipotesi illegittimo, \u00e8 comunque avvenuto \u201cal di fuori dell\u2019esercizio delle funzioni\u201d di magistrato \u2013 Nel presente ricorso l\u2019incolpato impugna la decisione della Sezione disciplinare nella parte in cui avrebbe erroneamente omesso di rivalutare il quadro indiziario e le esigenze cautelari laddove ha confermato la sussistenza degli elementi di necessit\u00e0 e urgenza per il mantenimento della misura cautelare in corso, sotto il profilo del tramutamento sia di sede sia di funzioni (RGN 4809\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. A tale conclusione si perviene rilevando principalmente che: (a) la Sezione disciplinare, sulla base della sentenza rescindente e tenendo conto delle specificit\u00e0 del giudizio di rinvio, nel provvedimento impugnato ha, del tutto legittimamente, proceduto alla valutazione del presupposto del periculum fondante la disposta misura cautelare, esaminando tutti gli elementi fattuali e giuridici della vicenda, e concludendo per la sussistenza perdurante delle esigenze cautelari ai fini della misura, con motivazione pertinente ed esauriente nella quale ha indicato le ragioni per le quali la permanenza dell\u2019incolpato nella sede e nelle funzioni si pone in contrasto con il buon andamento dell\u2019amministrazione della giustizia, cui \u00e8 finalizzata la misura cautelare; (b) non vi \u00e8 stata alcuna violazione dell\u2019art. 494 cod. proc. pen., perch\u00e9, come risulta dal verbale dell\u2019udienza in atti, non \u00e8 stata mai tolta la parola al ricorrente, n\u00e9 vi \u00e8 stata alcuna particolare ammonizione sul punto, essendosi il presidente del collegio limitato a ricordare all\u2019incolpato l\u2019esigenza positiva della necessaria pertinenza delle dichiarazioni all\u2019oggetto della contestazione e, oltretutto, il ricorrente si \u00e8 manifestato concorde al riguardo; (c) \u00e8 principio acquisito quello della inammissibilit\u00e0 del motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l\u2019inesistenza della \u201cgravit\u00e0 indiziaria\u201d ritenuta dal giudice del merito, poich\u00e9 il sindacato del giudice di legittimit\u00e0 nell\u2019esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l\u2019integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se per il controllo della motivazione, nei limiti oggi previsti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 17333\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 giudice di tribunale \u2013 incolpazione disciplinare ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere <em>a<\/em>) e <em>g<\/em>), del d.lgs. n. 109 del 2006, per avere, in qualit\u00e0 di giudice penale, arrecato un ingiusto danno ad un imputato, consistito nell\u2019indebita privazione della libert\u00e0 personale per giorni 292, avendo omesso la scarcerazione del medesimo per decorrenza dei termini \u2013 la Sezione disciplinare irroga la sanzione della censura \u2013 ricorso dell\u2019interessato con atto affidato a due motivi (RGN 2554\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. In tema di responsabilit\u00e0 disciplinare, grava sul magistrato l\u2019obbligo di vigilare con regolarit\u00e0 sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libert\u00e0 personale dell\u2019imputato, sicch\u00e9 l\u2019inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all\u2019art. 2, comma 1, lettera a), e lettera g), d.lgs. 109 del 2006. Tali illeciti non sono scriminati n\u00e9 dalla laboriosit\u00e0 o capacit\u00e0 del magistrato incolpato, n\u00e9 dall\u2019eventuale strutturale disorganizzazione dell&#8217;ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all\u2019assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libert\u00e0 personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 18923\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati &#8211; P.M. presso Tribunale di Reggio Emilia &#8211; illecito disciplinare ex artt. 5, co. 1, lett. d), d.lgs. 109 del 2006 per atti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e guida in stato di ebbrezza &#8211; reati estinti per prescrizione e remissione di querela &#8211; un procedimento disciplinare si conclude con sentenza disciplinare n. 102\/2019 (irrogativa della sanzione della perdita di sei mesi di anzianit\u00e0) cassata senza rinvio dalle SU con sentenza delle SU n. 15289\/2016 per violazione del principio del ne bis in idem stante l\u2019unicit\u00e0 del contesto storico di svolgimento dei fatti &#8211; altro procedimento si conclude con sentenza disciplinare n. 130 del 2020 (irrogativa della sanzione della perdita di due anni di anzianit\u00e0 e del trasferimento d\u2019ufficio al Tribunale di Enna con funzioni di giudice civile), quest\u2019ultima impugnata dall\u2019interessato con ricorso per cassazione affidato a <u>quindici<\/u> motivi ( RGN 32082\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. La sentenza rileva, tra l\u2019altro, che: 1) nel ricorso alle S.U. avverso una sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. non \u00e8 ammessa la formulazione di motivi nuovi, posto che il ricorso \u00e8 regolato, quanto al suo svolgimento, dalle norme processuali civili; 2) la potest\u00e0 del giudice disciplinare era da ritenere ancora esistente, nonostante la preesistenza di una decisione in sede penale e, di riflesso, disciplinare scaturente dai fatti di causa, con conseguente esclusione della violazione del principio del <em>ne bis in idem<\/em>; 3) la Sezione disciplinare del C.S.M. \u00e8 da ritenere giudice indipendente e imparziale ai sensi dell\u2019art. 6 della CEDU; 4) non sussisteva, nella specie, alcun vincolo derivante dalla sentenza del giudice penale che aveva dichiarato la prescrizione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, non avendo tale genere di pronuncia carattere vincolante in sede disciplinare, tanto pi\u00f9 che la sentenza della Sezione disciplinare aveva proceduto alla doverosa rinnovata attivit\u00e0 di valutazione dei fatti; 5) corretta era da ritenere l\u2019esclusione dell\u2019esimente di cui all\u2019art. 3-<em>bis<\/em> del d.lgs. n. 109 del 2006, avendo la sentenza appurato la sussistenza di una grave lesione al prestigio e all\u2019immagine della magistratura; 6) l\u2019irrogazione della sospensione dalle funzioni per anni due non esclude, di per s\u00e9, la legittimit\u00e0 dell\u2019ulteriore misura del trasferimento di sede con destinazione obbligatoria alle funzioni civili.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 19028\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cirillo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 Presidente di sezione del Tribunale militare di Roma \u2013 incolpazione disciplinare per violazione dei doveri di riserbo, equilibrio e correttezza per avere inserito, nel testo della motivazione di una sentenza da lui redatta, una serie di improprie considerazioni, non pertinenti al caso concreto, relative all\u2019operato dei magistrati della Procura militare della Repubblica (in particolare, la Procura aveva fatto presente che, in relazione al procedimento in esame, appariva opportuna l\u2019astensione del Presidente del Collegio, attesa l\u2019esistenza di un noto e risalente rapporto di frequentazione e colleganza con l\u2019avvocato difensore dell\u2019imputato, ex magistrato militare ormai in pensione ) \u2013 il Consiglio della magistratura militare ritiene l\u2019incolpazione fondata e irroga la sanzione della censura \u2013 ricorso dell\u2019interessato affidato a tre motivi (RGN 1533\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. La sentenza osserva, tra l\u2019altro, che: 1) la presentazione, nei confronti di un magistrato giudicante, di un\u2019istanza di sollecitazione all\u2019astensione relativamente ad un singolo processo \u00e8 una vicenda del tutto legittima, rispetto alla quale il magistrato \u00e8 chiamato soltanto ad esplicitare, se del caso, le ragioni per le quali non intende astenersi; 2) tale decisione \u00e8 personale e non investe il Collegio presieduto dal magistrato stesso; 3) \u00e8 da ritenere scorretto da un punto di vista disciplinare il comportamento del magistrato che, rivestendo la qualifica di Presidente ed estensore della sentenza, utilizzi tale veicolo processuale non solo per ribadire le ragioni per le quali ha ritenuto di non astenersi, ma anche e soprattutto per aggiungere una serie di considerazioni personali, non richieste e inutili ai fini della decisione, di contenuto denigratorio nei confronti di altri colleghi (nella specie, due magistrati della Procura militare della Repubblica; 4) \u00e8 esclusa, in un caso del genere, l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019esimente di cui all\u2019art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che attiene alla valutazione dei fatti e delle prove; 5) la previsione, come <em>proprium<\/em> dell\u2019illecito contestato, della gravit\u00e0 di un certo comportamento non esclude, di per s\u00e9, l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019esimente di cui all\u2019art. 3-<em>bis<\/em> del d.lgs. n. 109 del 2006.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20042\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 pluralit\u00e0 di incolpazioni disciplinari (in particolare, art. 2, lettera <em>d<\/em>), del d.lgs. n. 109 del 2006) per avere tenuto, nella qualit\u00e0 di Presidente della Corte d\u2019assise, tre giorni prima della deliberazione della sentenza, una serie di comportamenti scorretti nei confronti dei giudici popolari, anticipando (durante una cena) possibili esiti del giudizio e ipotizzando, in caso di eventuale condanna riformata dal giudice d\u2019appello, rilevanti conseguenze patrimoniali a carico dei medesimi, come conseguenza di un giudizio di rivalsa da parte degli imputati \u2013 ulteriore incolpazione per avere omesso di esercitare l\u2019obbligo di astensione \u2013 la Sezione disciplinare riconosce la responsabilit\u00e0 per tali incolpazioni ed assolve per le altre, infliggendo la sanzione disciplinare della perdita di anzianit\u00e0 pari a mesi due \u2013 le S.U. cassano la sentenza (pronuncia n. 2709 del 2020) e rinviano \u2013 la Sezione disciplinare conferma la responsabilit\u00e0 per la prima incolpazione ed assolve per le altre, ribadendo la sanzione disciplinare della perdita di anzianit\u00e0 pari a mesi due \u2013 ricorso del magistrato affidato a quattro motivi (vizio di motivazione, violazione di legge e mancato riconoscimento dell\u2019esimente di cui all\u2019art. 3-<em>bis<\/em> d.lgs. n. 109 del 2006) (RGN 32085\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso del magistrato sanzionato disciplinarmente per avere adottato un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei giudici, anche popolari, del collegio di corte d\u2019assise da lui presieduto, in prossimit\u00e0 di una udienza dove si sarebbe trattata una causa importante, al fine di condizionarli nella loro serenit\u00e0 e autonomia di giudizio, mediante affermazioni di contenuto manipolatorio, consistendo il ricorso in una critica di merito dell\u2019esito delle valutazioni degli elementi probatori esaurientemente svolte dal giudice disciplinare. Le SU inoltre rilevano che l\u2019esimente di cui all\u2019art. 3 bis d.lgs. 109 del 2006 \u00e8 applicabile a tutti gli illeciti disciplinari di cui agli artt. 2 e 3, anche quando la gravit\u00e0 del comportamento \u00e8 elemento costitutivo del fatto tipico e perfino quando integri la commissione di un reato, ferma la necessit\u00e0 di procedere a previo riscontro, in concreto ed ex post (e non in astratto ex ante), della lesione del bene giuridico tutelato da individuarsi nell\u2019immagine pubblica del magistrato, ossia nel prestigio di cui deve godere nell\u2019ambiente in cui lavoro; osservano che la valutazione della \u201cscarsa rilevanza del fatto\u201d potr\u00e0 arrestarsi (escludendo l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019esimente) ove la lesione del bene giuridico si presenti in termini di gravit\u00e0, dovendosi verificare se quello stesso fatto abbia prodotto effetti pregiudizievoli sull\u2019immagine pubblica del magistrato e quindi sull\u2019ufficio giudiziario in cui esso presta servizio. In relazione a tali parametri le SU hanno escluso l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019esimente nella fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 20385\/21&nbsp; \u2013 Rel. Stalla<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 sostituto procuratore della Repubblica \u2013 pluralit\u00e0 di incolpazioni disciplinari (due diversi procedimenti, poi riuniti) perch\u00e9, in qualit\u00e0 di magistrato assegnatario di un\u2019indagine nei confronti di una societ\u00e0 in relazione alla quale aveva ottenuto (fra l\u2019altro) la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, aveva continuato a seguire le vicende della societ\u00e0 intrattenendo, tra l\u2019altro, una relazione sessuale con la moglie del soggetto fatto arrestare, ottenendo anche un indebito nulla-osta alla riassunzione della donna presso la medesima societ\u00e0 e violando il conseguente obbligo di astensione \u2013 la Sezione disciplinare, all\u2019esito di un procedimento penale terminato con pronuncia assolutoria, condanna per alcune delle incolpazioni ed assolve per altre, irrogando la sanzione della perdita dell\u2019anzianit\u00e0 per anni uno \u2013 ricorso dell\u2019interessato con atto affidato a tre motivi (RGN 2563\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. A tale conclusione si perviene sulla base delle seguenti statuizioni: (a) per quanto concerne l\u2019asserita preclusione in sede disciplinare del giudicato penale di assoluzione, va sottolineato che l\u2019addebito mosso all\u2019incolpato ex art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 109\/06 (unica contestazione residuata proprio a seguito ed in ragione del pieno proscioglimento in sede penale per i fatti oggetto delle ulteriori contestazioni disciplinari originarie) riguarda un fatto certamente diverso da quelli considerati da quel giudicato (rappresentato dall\u2019accertata effettiva sussistenza e protrazione, per almeno due anni, dal 2010 al 2012, di una relazione sessuale tra l\u2019incolpato e la moglie di uno degli imputati in un procedimento penale condotto dall\u2019incolpato, con la consapevole inosservanza dell\u2019obbligo di astensione nella conduzione del procedimento stesso); (b) peraltro, \u00e8 indirizzo costante della giurisprudenza di legittimit\u00e0 in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati ex art. 20 d.lgs. n. 109\/06, che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilit\u00e0 sia i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell\u2019immutabilit\u00e0 dell\u2019accertamento dei fatti nella loro materialit\u00e0, operato da quest\u2019ultimo; (c) va ribadito che, in tema di responsabilit\u00e0 disciplinare dei magistrati, la disposizione di cui all\u2019art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 \u2212 secondo cui il corso dei termini del procedimento disciplinare resta sospeso nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata esercitata l\u2019azione penale &#8211; non pu\u00f2 essere interpretata restrittivamente, come riferita unicamente all\u2019identit\u00e0 tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma deve essere letta in senso pi\u00f9 ampio, comprensivo della comune riferibilit\u00e0 degli stessi ad una \u201cmedesima vicenda storica\u201d, avuto riguardo all\u2019esigenza, conforme alla ratio della norma in esame, di assicurare l\u2019unitariet\u00e0 del procedimento disciplinare e di evitare per quanto possibile che l\u2019esercizio dell\u2019azione penale per alcuni soltanto dei fatti complessivamente addebitati all\u2019incolpato possa determinarne il frazionamento, con effetti negativi sotto il profilo dell\u2019economia processuale e dell\u2019interesse dell\u2019incolpato ad un processo unitario rispetto a fatti complessivamente addebitati e maturati in un unico contesto; (d) il mero esegetico richiamo, effettuato da parte dell\u2019attuale ricorrente, alla \u201cfacolt\u00e0\u201d di astensione del Pubblico Ministero di cui all\u2019art.52 cod. proc. pen., in contrapposizione con l\u2019obbligo di astensione invece previsto per il giudice dall\u2019art.36 cod. proc. pen., non \u00e8 conforme al consolidato orientamento delle SU che, distinguendo le ipotesi rituali di astensione da quelle disciplinarmente rilevanti ex art. 2, comma 1, lett.c) cit., afferma che, ai fini della realizzazione del predetto illecito, ad opera anche del magistrato del pubblico ministero rileva esclusivamente l\u2019omessa astensione in presenza di un conflitto, anche solo potenziale, tra l\u2019interesse pubblicistico al perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad esso affidati dall\u2019ordinamento e l\u2019interesse alieno a tali finalit\u00e0 (privato o personale) di cui egli sia portatore in proprio o per conto di terzi, non essendo altres\u00ec necessaria l\u2019effettiva realizzazione di tale ultimo interesse; (e) l\u2019applicazione della perdita dell\u2019anzianit\u00e0 per un anno (dunque entro i limiti edittali per questa previsti dall\u2019art. 9 d.lgs. n. 109\/06) risulta consentita dall\u2019art. 12, lett. b), d.lgs. cit., discutendosi di un illecito punibile con sanzione non inferiore alla censura e la scelta di irrogare una sanzione pi\u00f9 grave di quella minima stabilita dalla legge appare ampiamente motivata in considerazione della ritenuta gravit\u00e0 del fatto insita nella \u201clesione al prestigio della magistratura derivante dalla violazione dell\u2019obbligo di astensione con riferimento alla instaurazione di un rapporto sentimentale con la moglie di un soggetto imputato in un procedimento trattato dal magistrato\u201d; (f) comunque, questa valutazione non pu\u00f2 essere sindacata in sede di legittimit\u00e0, sulla base del granitico indirizzo secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la valutazione tanto della gravit\u00e0 dell\u2019illecito (anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell\u2019incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell\u2019istituzione), quanto della adeguatezza della sanzione rientra tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione Disciplinare, il cui giudizio \u00e8 insindacabile in sede di legittimit\u00e0 se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20820\/21&nbsp; \u2013 Rel. Tricomi<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 ricorso proposto personalmente da un ex magistrato per la revocazione dell\u2019ordinanza n. 6074 del 2020, con la quale \u00e8 stata dichiarata inammissibile la richiesta di revocazione delle due precedenti pronunce n. 8771 del 2016 e n. 6966 del 2017 (RGN 27313\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano inammissibile il ricorso per revocazione in oggetto perch\u00e9 \u00e8 stato proposto dal ricorrente personalmente, senza la rappresentanza di un difensore iscritto nell\u2019albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, e senza provvedere alla notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 22302\/21&nbsp; \u2013 Rel. Vincenti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 magistrato sospeso con provvedimento cautelare \u2013 incolpazioni disciplinari di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera <em>d<\/em>), e dell\u2019art. 3, comma 1, lettera <em>i<\/em>), del d.lgs. n. 109 del 2006, per aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di una serie di colleghi, in relazione, specificamente, alle pratiche di nomina del Procuratore della Repubblica di Roma e del Procuratore della Repubblica di Perugia, organizzando strategie anche processuali finalizzate a mettere in luce la posizione di alcuni aspiranti e a danneggiare, viceversa, quelle di altri aspiranti, in tal modo facendo un uso strumentale della propria qualit\u00e0 e posizione al fine di condizionare l\u2019esercizio di funzioni costituzionalmente previste \u2013 la Sezione disciplinare ritiene il magistrato responsabile di tutte le incolpazioni e gli infligge la sanzione della rimozione \u2013 ricorso dell\u2019interessato con atto affidato a otto motivi, relativi a: 1) capacit\u00e0 del giudice (in relazione alla ricusazione di uno dei componenti della Sezione disciplinare), primo motivo; 2) contestazioni di erronea applicazione della legge processuale in ordine all\u2019utilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni assunte con il c.d. <em>trojan horse<\/em>, motivi secondo, terzo e quarto; 3) mancata assunzione di prove decisive a discarico (in particolare, assunzione dei testimoni richiesti), quinto motivo; 4) difetto di tipicit\u00e0 delle condotte contestate, sesto motivo; 5) mancanza di motivazione sull\u2019esistenza della grave scorrettezza e sull\u2019attivit\u00e0 di condizionamento, settimo motivo; 6) violazione del principio di proporzionalit\u00e0 nell\u2019applicazione della sanzione della rimozione, ottavo motivo (RGN 4952\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019amplissima motivazione il Collegio affronta numerose e delicate questioni. A titolo meramente esemplificativo, si mettono in evidenza i punti che seguono (senza pretese di esaustivit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>1) In ordine al (primo) motivo, avente ad oggetto il rigetto dell\u2019istanza di ricusazione di uno dei componenti della Sezione disciplinare, le S.U. \u2013 leggendo in modo coordinato l\u2019art. 36, comma 1, lett. c), c.p.p. e l\u2019art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. \u2013 affermano che l\u2019espressione normativa \u201cdare consiglio\u201d \u00e8 da intendere in senso restrittivo, cio\u00e8 nel senso che il consiglio deve cadere necessariamente sulla materia oggetto di cognizione nella causa e presuppone una concreta e non generica conoscenza dei relativi fatti rilevanti, cos\u00ec da non potersi reputare tale quello che venga dato in base alla precognizione di generiche e astratte informazioni sulla controversia (tanto pi\u00f9 che le esternazioni date dal componente in questione non sono state considerate tali da poter prefigurare l\u2019esito del giudizio disciplinare). Ha trovato poi conferma il precedente di cui alla sentenza n. 14214 del 2005 delle S.U., secondo cui l\u2019art. 51, primo comma, n. 4), c.p.c. prevede l\u2019obbligo di astensione solo per colui che, nella stessa causa da giudicare, abbia gi\u00e0 deposto come testimone. La sentenza, inoltre, ha escluso la rilevanza tanto di una questione di legittimit\u00e0 costituzionale quanto di una questione pregiudiziale di natura comunitaria in ordine alla normativa sull\u2019astensione del giudice, ritenendo quindi di non dover sollevare n\u00e9 l\u2019una n\u00e9 l\u2019altra.<\/p>\n\n\n\n<p>2) Quanto al (secondo) motivo, relativo alla delicata materia delle intercettazioni tramite <em>Trojan horse<\/em>, la sentenza conferma innanzitutto il precedente di cui alla sentenza n. 741 del 2020, nel senso che<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abnel procedimento disciplinare riguardante i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1\u00b0 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. <em>trojan horse<\/em>) su dispositivo mobile nella vigenza ed in conformit\u00e0 della disciplina introdotta dall\u2019art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 e dall\u2019art. 1, comma 3, della legge n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell\u2019art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell\u2019uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall\u2019art. 614 c.p., cos\u00ec consentendo l\u2019intercettazione in tali luoghi anche se non vi \u00e8 motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attivit\u00e0 criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l\u2019art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell\u2019entrata in vigore, \u00e8 efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l\u2019entrata in vigore al 1\u00b0 gennaio 2020) \u00e8 efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla <em>Gazzetta Ufficiale<\/em>, avvenuta il 16 gennaio 2019\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in relazione a tale motivo, la sentenza esclude l\u2019esistenza dei lamentati vizi in ordine a possibili violazioni dell\u2019art. 68 Cost. e della legge n. 140 del 2003, conseguenti al fatto che le intercettazioni risultavano aver captato, tra le conversazioni, anche alcuni colloqui nei quali figuravano due componenti della Camera dei deputati. Richiamati i punti salienti della giurisprudenza in argomento, alla luce della sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale, le S.U. escludono che, nella specie, le intercettazioni manifestino un\u2019effettiva volont\u00e0 di intrusione nella sfera dei parlamentari, protetta dalla Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>3) In relazione al (terzo) motivo, avente ad oggetto contestazioni relative alle intercettazioni ambientali in quanto asseritamente svolte non solo con l\u2019impiego esclusivo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, le S.U. osservano che condizione necessaria per l\u2019utilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni \u00e8 che l\u2019attivit\u00e0 di registrazione avvenga nei locali della Procura della Repubblica, mediante l\u2019utilizzo di impianti ivi esistenti (nella specie, la documentazione prodotta a contestazione della regolarit\u00e0 \u00e8 stata ritenuta inammissibile e comunque non in grado di supportare le tesi del ricorrente).<\/p>\n\n\n\n<p>4) Ancora in tema di intercettazioni e di utilizzo delle medesime in sede disciplinare, la sentenza in esame conferma la precedente pronuncia n. 9390 del 2021, secondo cui<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abin tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale \u00e8 prescritto negli artt. 16 (per l\u2019attivit\u00e0 di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilit\u00e0 col procedimento speciale, il quale \u00e8 volto a garantire \u2013 sempre nel rispetto dell\u2019inviolabile diritto di difesa dell\u2019incolpato \u2013 l\u2019efficacia dell\u2019azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il pi\u00f9 penetrante controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; ne consegue l\u2019inapplicabilit\u00e0, nel procedimento disciplinare, dell\u2019art. 270 c.p.p., riguardante i limiti di utilizzazione, nell\u2019ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte\u00bb. Tale principio, peraltro, \u00e8 stato ribadito attraverso il richiamo ad una serie di considerazioni (di carattere costituzionale) secondo cui il magistrato incolpato ha sempre la facolt\u00e0, rilevante ai sensi dell\u2019art. 15 Cost., di eccepire l\u2019inutilizzabilit\u00e0 dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non legalmente disposte e non legalmente effettuate nel procedimento penale <em>a quo<\/em>. Controllo, questo, che \u00e8 in armonia con i principi della CEDU e che ha condotto le S.U. a dichiarare manifestamente infondata l\u2019eventuale questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 270 c.p.p.<\/p>\n\n\n\n<p>5) Quanto alle contestazioni relative alla mancata assunzione di prove a discarico (quinto motivo), le S.U. si soffermano ampiamente sul punto \u2013 in relazione al quale il ricorrente lamentava la mancata ammissione \u2013 dell\u2019esistenza di una prassi consiliare tale che le nomine di vertice degli Uffici giudiziari pi\u00f9 importanti possano essere oggetto di una trattativa tra politica e magistratura. A questo riguardo la sentenza pone in luce che la discrezionalit\u00e0 nella scelta dei capi degli uffici deve esaurirsi in un dibattito interno al C.S.M., senza possibilit\u00e0 di interlocuzione con soggetti esterni (i.e. politici), dato che una simile prassi, ove fosse esistente, formerebbe una sorta di consuetudine <em>contra Constitutionem<\/em>, di per s\u00e9 non in grado di far venire meno in alcun modo l\u2019illiceit\u00e0 del comportamento contestato (di qui il rigetto del motivo).<\/p>\n\n\n\n<p>6) Per quanto riguarda la censura relativa alla coesistenza, nel caso specifico, a seguito di un unico medesimo comportamento, della contestazione tanto di un illecito funzionale quanto di un illecito extrafunzionale, le S.U. rilevano che ci\u00f2 che deve sussistere, ai fini della punibilit\u00e0, sono lo <em>status<\/em> di magistrato e la commissione di un fatto riconducibile nell\u2019ambito di una delle fattispecie di illecito tipizzate dalla legge (artt. 2 e 3 del citato d.lgs.), non rilevando l\u2019esercizio o meno delle funzioni quale elemento costitutivo di ciascuna fattispecie che si va ad aggiungere agli elementi gi\u00e0 tipizzati dal legislatore. Nel caso in esame, pertanto, poich\u00e9 le fattispecie di illecito concorrenti, bench\u00e9 astrattamente poste in rapporto di genere a specie tra di loro, erano in concreto \u201cautonome\u201d, siccome riconducibili a elementi fattuali diversi, le contestazioni non si atteggiano, fra loro, in rapporto di specialit\u00e0, bens\u00ec si traducono in un vero e proprio concorso formale di illeciti (donde l\u2019infondatezza della censura di cui al sesto motivo).<\/p>\n\n\n\n<p>7) Esaminando, poi, il motivo avente ad oggetto la determinazione della sanzione della rimozione, le S.U., dopo aver richiamato l\u2019ampia motivazione resa sul punto dalla Sezione disciplinare, osservano dalla stessa si trae la certezza che il comportamento tenuto dall\u2019incolpato ha leso in modo grave ed irreparabile il rapporto fiduciario che deve esistere tra comunit\u00e0 civile e potere giudiziario, dovendosi esso individuare nel credibile e affidabile, ma anche sobrio, esercizio dei compiti che la Costituzione ha affidato alla Magistratura.<\/p>\n\n\n\n<p>8) La sentenza, infine, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale, prospettata dal ricorrente, dell\u2019art. 45 c.p.p., rilevando che tale norma, comportando un\u2019indebita sottrazione al giudice naturale precostituito per legge, pu\u00f2 trovare applicazione solo nel processo penale e non in quello disciplinare riguardante i magistrati (secondo il principio di compatibilit\u00e0 riconosciuto anche dalla Corte EDU).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 28271\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati &#8211; sostituto procuratore della Repubblica &#8211; illecito disciplinare di cui all\u2019art. 4, lett. d), d.lgs. 109 del 2006 (fatti di abuso della qualit\u00e0 di magistrato, idonei a lederne l\u2019immagine, in relazione all\u2019affitto gratuito di un appartamento, giudicati in sede penale con sentenza definitiva di condanna a pena detentiva con benefici) &#8211; sanzione della rimozione &#8211; ricorso per cassazione affidato a motivi (RGN 5593\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le Sezioni Unite rigettano il ricorso avverso sentenza della Sezione Disciplinare irrogativa della sanzione della rimozione a un magistrato. Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la censura avverso la statuizione della rimozione obbligatoria ex art. 12, co. 5, d.lgs. 109 del 2006, con l\u2019effetto di rendere priva di rilevanza l\u2019eccezione di illegittimit\u00e0 costituzionale al riguardo sollevata dal ricorrente, trovando la sentenza impugnata adeguato fondamento nell\u2019altra ratio decidendi concernente la rimozione facoltativa, basata sull\u2019accertamento della gravit\u00e0 della condotta del magistrato risultante da sentenza penale irrevocabile e censurata infondatamente sulla base di doglianze ritenute infondate (mancata escussione di testimoni nel procedimento disciplinare, mancata riunione del procedimento disciplinare ad un altro procedimento pendente a carico dello stesso magistrato, mancato rinvio dell\u2019udienza nell\u2019attesa della definizione della coeva procedura di dispensa per ragioni di salute, violazione del diritto dell\u2019incolpato di rendere dichiarazioni).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 29560\/21&nbsp; \u2013 Rel. Giusti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Disciplinare magistrati \u2013 consigliere di corte d\u2019appello \u2013 incolpazione disciplinare di cui all\u2019art. 4, lettera <em>d<\/em>), del d.lgs. n. 109 del 2006, per aver commesso reati di detenzione, produzione e diffusione di materiale pedopornografico, in parte formato in danno delle nipoti minorenni, nonch\u00e9 per un episodio di violenza sessuale (reati per i quali il magistrato \u00e8 stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 90.000 di multa, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici) \u2013 la Sezione disciplinare irroga la sanzione della rimozione \u2013 ricorso dell\u2019interessato col quale si chiede la concessione di una sanzione pi\u00f9 lieve (RGN 14017\/21).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. Non \u00e8 irragionevole la scelta del legislatore di colpire indefettibilmente con la rimozione i fatti per i quali \u00e8 intervenuta condanna irrevocabile del magistrato in sede penale a pena detentiva non sospesa non inferiore a un anno di reclusione e all\u2019interdizione dei pubblici uffici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Acque pubbliche<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15568\/21&nbsp; \u2013 Rel. Di Marzio<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>TSAP \u2013 la HIDRO Dolomiti concessionaria di grande derivazione impugna decreto di rinnovazione, in favore del Consorzio di Bonifica Veronese, della concessione di derivazione dallo stesso fiume, lamentando il mancato riconoscimento dell\u2019indennit\u00e0 ad essa spettante \u2013 il TSAP rigetta il ricorso con sentenza 67\/2016, cassata dalle SU con sentenza 4995\/2018 che accoglie il solo quarto motivo di ricorso della Hidro (sulla interpretazione dell\u2019art. 47, comma 1, r.d. 1175\/1933) \u2013 nel giudizio di rinvio il TSAP rigetta il ricorso (esclude il diritto al compenso non essendo la concessione di Hidro preesistente nel tempo a quella di cui \u00e8 titolare il Consorzio) \u2013 la Hidro propone ricorso per cassazione con un unico motivo con il quale imputa al TSAP di non essersi conformato al principio di diritto dettato dalle SU \u2013 resistono il Consorzio e la Regione Veneto (RGN 33246\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. L\u2019ordinanza \u2013 dopo aver ricordato che il giudice di rinvio \u00e8 tenuto a conformarsi al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed ai relativi presupposti di fatto \u2013 rileva che nel caso in esame il TSAP non \u00e8 incorso in violazione dell\u2019art. 384 c.p.c., perch\u00e9 il vincolo derivante dalla sentenza di cassazione non impediva al TSAP di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all\u2019art. 47, primo comma, del t.u. acque per il riconoscimento dell\u2019obbligo di versamento di un compenso da parte del nuovo concessionario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 15574\/21&nbsp; \u2013 Rel. Rubino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 Domanda di risarcimento del danno da esondazione di acque pubbliche \u2013 Condanna da parte del TRAP competente del Consorzio attuale per difetto di manutenzione &#8211; Sentenza confermata dal TSAP \u2013 Con il presente ricorso il Consorzio impugna la sentenza del TSAP per nove motivi, muovendo dalla premessa della mancanza da parte del Consorzio medesimo de alcuna disponibilit\u00e0 materiale dell\u2019Alveo Ponteca di cui si tratta (RGN 4580\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. In primo luogo si dichiara l\u2019inammissibilit\u00e0 delle censure basate sulla contestazione della natura del corso d\u2019acqua di cui si discute \u2013 che, per il ricorrente sarebbe un corso d\u2019acqua naturale e demaniale mentre il TSAP, al contrario, ha ritenuto trattarsi di un corso d\u2019acqua artificiale \u2013 perch\u00e9 l\u2019anzidetta impostazione pone le censure al di fuori della cornice del vizio di violazione di legge e involge la tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura \u00e8 ammissibile, in sede di legittimit\u00e0, solo sotto l\u2019aspetto del vizio di motivazione, nei limiti in cui esso \u00e8 attualmente deducibile. Per il resto, si sottolinea che la lettura coordinata della normativa statale e della legge regionale di riferimento conferma la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale superiore delle acque, nel senso che l\u2019inserimento espresso dei Regi Lagni, di cui fa parte l\u2019alveo in questione, nel territorio del Consorzio ricorrente, da un lato, esclude la necessit\u00e0 di un apposito atto di consegna da parte della Regione e, dall\u2019altro, attribuisce all\u2019ente compiti di manutenzione. Inoltre, essendosi in presenza di un\u2019espressa attribuzione di funzioni e responsabilit\u00e0 dalla Regione ai Consorzi, \u00e8 irrilevante verificare se, in concreto, il Consorzio ricorrente abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento. Si tratta, dunque, di circostanze di cui difetta all\u2019evidenza ogni decisivit\u00e0. Si sottolinea, altres\u00ec, la correttezza sia del giudizio del TSAP circa la non eccezionalit\u00e0 degli eventi meteorici in questione \u2013 che, peraltro, costituisce un apprezzamento fattuale, insindacabile nel giudizio di legittimit\u00e0 \u2013 sia del processo logico attraverso il quale si \u00e8 pervenuti alla liquidazione equitativa dei danni, di cui il TSAP ha dato adeguatamente conto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. 18493\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 separate impugnazioni in G.A., da parte dell\u2019Associazione \u201cAmici della Terra\u201d (Club di Lago D\u2019Idro e Val Sabbia), nonch\u00e9 del Comune di Idro, avverso il decreto con cui la Regione Lombardia ha dichiarato chiusa la conferenza di servizi per l\u2019approvazione del progetto definitivo di realizzazione delle nuove opere di messa in sicurezza del Lago D\u2019Idro, nonch\u00e9 degli atti preparatori e dei relativi progetti \u2013 il TAR declina la giurisdizione in favore del TSAP, davanti al quale i ricorsi vengono riassunti \u2013 il TSAP dichiara inammissibile il ricorso dell\u2019Associazione e rigetta quello del Comune \u2013 ricorso dell\u2019Associazione \u201cAmici della Terra\u201d \u2013 Club di Lago D\u2019Idro e Val Sabbia, affidato a sette motivi (RGN 14030\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il primo motivo di ricorso, accolgono il secondo, dichiarano assorbiti i rimanenti motivi, cassano la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, inerente alle posizioni di alcuni dei ricorrenti, e rinviano al TSAP, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. L\u2019ordinanza afferma che la legittimazione ad impugnare davanti al TSAP, ai sensi dell\u2019art. 143 del t.u. acque, gli atti amministrativi in materia di opere riguardanti acque pubbliche, in quanto ritenuti lesivi della tutela dell\u2019ambiente, deve essere riconosciuta ai proprietari degli immobili e ai residenti nell\u2019area destinata all\u2019intervento idraulico, e ci\u00f2 in funzione della c.d. <em>vicinitas<\/em>, elemento idoneo a qualificare l\u2019interesse tutelato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 19026\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scrima<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, da parte di societ\u00e0 privata, avverso la nota dell\u2019Ufficio elettrificazione della Provincia di Bolzano con cui era stata respinta la sua domanda di rilascio di concessione di derivazione a scopo idroelettrico delle acque del Rio Sesto e del Rio Ixen nel Comune di Sesto \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso della societ\u00e0 affidato a due motivi per violazione di legge (normativa nazionale e dell\u2019Unione europea) (RGN 2371\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso. Si precisa che la ricorrente sostiene che non poteva esserle negata la concessione di piccola derivazione in oggetto perch\u00e9 non vi era altra concessione insistente sul medesimo corso d\u2019acqua in quanto quella rilasciata in favore dell\u2019ENEL nel 1935, poi trasferita ad altra societ\u00e0, doveva ritenersi decaduta per effetto delle sopravvenute norme sulla concorrenza di origine UE, dato il contrasto con la Costituzione e in diritto UE della proroga disposta ex lege in favore dell\u2019ENEL nel 2000. Tale contrasto viene escluso osservandosi, in primo luogo, che la Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011 ha esaminato questioni diverse da quelle che rilevano del presente giudizio oltretutto sempre riguardanti le sole concessioni di grande derivazione idroelettrica. Quanto al diritto UE, si sottolinea che la normativa interna che ha consentito la proroga per trenta anni delle piccole concessioni risulta del tutto conforme alla direttiva 96\/92\/CEE come interpretata dalla CGUE. Mentre la direttiva servizi c.d. Bolkestein \u00e8 intervenuta in epoca successiva alla proroga e peraltro riguarda i \u201cservizi del mercato interno\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 20825\/21&nbsp; \u2013 Rel. Grasso<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, con una serie di ricorsi e motivi aggiunti, da parte di societ\u00e0 privata gi\u00e0 autorizzata alla costruzione ed all\u2019esercizio di un impianto idroelettrico di potenza nominale pari a 98,4 kwh sul torrente Gavano nel territorio del Comune di Molini di Triora, del provvedimento dirigenziale reso dalla Provincia di Imperia con cui \u00e8 stata disposta la decadenza dell\u2019autorizzazione unica in favore della ricorrente, per asserito accertamento di autodichiarazioni non corrispondenti al vero (in particolare, in ordine alla presenza <em>in loco<\/em> di habitat naturali tutelati) \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato a cinque motivi, per violazione di legge e vizio di motivazione (RGN 3494\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. Rilevano le S.U. che nel caso di specie l\u2019autorizzazione unica, rilasciata alla parte ricorrente ai sensi dell\u2019art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, era stata successivamente revocata dall\u2019Amministrazione non a seguito dell\u2019accertata falsit\u00e0 dell\u2019autodichiarazione di responsabilit\u00e0 rilasciata dalla richiedente, quanto, piuttosto, perch\u00e9 era emersa una realt\u00e0 naturale dei luoghi non rispondente a quanto dichiarato dalla parte medesima (in particolare, era stata accertata la presenza, sui luoghi dove l\u2019insediamento doveva realizzarsi, di una foresta alluvionale a prevalenza di ontano nero, ostativa all\u2019insediamento stesso).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21959\/21&nbsp; \u2013 Rel. Valitutti<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 azione proposta da privati nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria e del Consorzio di bonifica di Caulonia per il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 di occupazione ed il risarcimento dei danni in relazione all\u2019occupazione di fondi in Siderno per la realizzazione di un acquedotto \u2013 il Consorzio chiama in giudizio la societ\u00e0 di costruzione titolare dell\u2019A.T.I. che aveva svolto i lavori \u2013 il TRAP accoglie in parte la domanda e condanna il solo Consorzio, rigettando la domanda nei confronti della Prefettura e riconoscendo, a carico della societ\u00e0 di costruzione, l\u2019obbligo di manleva in favore del Consorzio \u2013 la societ\u00e0 di costruzione propone appello \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso della societ\u00e0 condannata affidato a tre motivi (violazione di legge e vizio di motivazione, un motivo anche in punto di giurisdizione) \u2013 quattro controricorsi (RGN 4380\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU dichiarano il ricorso inammissibile in quanto i motivi di ricorso, con riguardo alle denunciate violazioni di legge, senza confrontarsi con le rationes decidendi dell\u2019impugnata sentenza risultano sostanzialmente diretti ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti in tale sentenza d\u2019altra parte neppure viene formulata alcuna deduzione \u2212 con specifico riferimento al percorso motivazionale seguito dalla pronuncia in questione \u2212 idonea ad evidenziare una carenza di motivazione di tale gravit\u00e0 da inficiare di nullit\u00e0 la sentenza stessa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21973\/21&nbsp; \u2013 Rel. Nazzicone<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione da parte di societ\u00e0 privata A, in TSAP, della determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo con la quale \u00e8 stato deciso di non assoggettare a V.I.A. il progetto della societ\u00e0 B, gi\u00e0 titolare di un impianto idroelettrico sulla sponda opposta del fiume Brembo, per la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente \u2013 il TSAP rigetta il ricorso \u2013 ricorso della societ\u00e0 A affidato a cinque motivi, contenenti censure di violazione di legge e di omessa motivazione su fatti decisivi. (RGN 31806\/19).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso in quanto la maggior parte delle censure risulta inammissibile o perch\u00e9 pur formulate come formali denunce di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in realt\u00e0, volte ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ovvero perch\u00e9 si tratta di censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata nel punto contestato. D\u2019altra parte, la denuncia di violazione e falsa applicazione dell\u2019art. 42 legge reg. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, in ordine alla statuizione contenuta nella sentenza dell\u2019insussistenza nella specie dei presupposti per identificare l\u2019area in oggetto come boschiva, viene respinta nel merito, rilevandosi che la suddetta statuizione deve considerarsi il frutto di una corretta applicazione della normativa invocata la quale prevede che sia da considerare \u201cbosco\u201d la formazione vegetale, caratterizzata \u00absimultaneamente\u00bb da vari elementi, elementi di cui il ricorrente non ha tenuto conto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21974\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, da parte dell\u2019Ambito territoriale ottimale Marche n. 3 Centro Marche e della s.p.a. Acquedotto del Nera, del decreto della Regione Marche con il quale era stato autorizzato l\u2019aumento di captazione, per uso potabile, delle acque sotterranee della sorgente di San Chiodo, nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, limitatamente alla portata di 50 litri al secondo (innalzandola, cio\u00e8, da 150 a 200 litri al secondo) anzich\u00e9 fino alla portata richiesta di 550 litri al secondo \u2013 il TSAP accoglie e annulla il decreto impugnato \u2013 ricorso unico dell\u2019Ente parco nazionale dei monti Sibillini e del Ministero della difesa (Comando generale dell\u2019Arma dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato) affidato a sei motivi per violazione di legge e vizi di motivazione. (RGN 15018\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU accolgono parzialmente il ricorso, sul presupposto secondo cui ancorch\u00e9 la sentenza impugnata abbia correttamente identificato il provvedimento impugnato nel decreto n. 24 del 2017, che attiene alla valutazione di impatto ambientale relativa alla richiesta di modifica della concessione, tuttavia dalla motivazione della sentenza stessa traspare una non del tutto corretta individuazione degli effetti e della natura dello stesso provvedimento gravato, soprattutto nella parte in cui si ritiene di poter annettere allo stesso un\u2019efficacia direttamente modificativa del contenuto della concessione che per\u00f2 non ha.&nbsp; Tra l\u2019altro \u00e8 stato sottolineato che il TSAP ha accolto i ricorsi della SAN e dell\u2019AATO n. 3 compiendo per\u00f2 un sindacato sulle scelte tecniche effettuate dagli organi che hanno preso parte alla conferenza di servizi di cui al documento istruttorio richiamato nella VIA, esercitando quindi un potere che non poteva essere esercitato. Infatti, il provvedimento oggetto di causa \u00e8 espressione di discrezionalit\u00e0 che sfugge al sindacato di legittimit\u00e0 del giudice amministrativo, salva la manifesta illogicit\u00e0, arbitrariet\u00e0 ed irragionevolezza, e quindi l\u2019annullamento disposto dalla sentenza impugnata ha invaso la sfera riservata appunto alla discrezionalit\u00e0 dell&#8217;autorit\u00e0 amministrativa. Si precisa poi che il riferimento all\u2019atto come idoneo a determinare l\u2019aumento della captazione, mentre invece si controverte in materia di valutazione di impatto ambientale, prodromica alla concreta adozione del provvedimento concessorio, unitamente al richiamo a future valutazioni degli organi tecnici del procedimento di VIA, denota in maniera evidente come non sia stata correttamente intesa la natura del provvedimento impugnato e che quindi anche il giudizio sulla sufficienza o meno della documentazione analizzata e la congruit\u00e0 delle osservazioni che hanno fondato il rigetto non sono parametrati al livello di discrezionalit\u00e0 di cui \u00e8 invece espressione la VIA, essendo quindi il giudizio, anche in punto di difetto di istruttoria, falsato dall\u2019anzidetto errato inquadramento giuridico della fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 21975\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, da parte della s.p.a. Acquedotto del Nera e dell\u2019A.T.O. Marche Centro, con separati ricorsi contenenti anche motivi aggiunti, di due decreti della Regione Marche con i quali erano state rilasciate altrettante concessioni di derivazione in favore della s.r.l. Cinquecento (impianti di Gallano e Galleria delle fornaci), essendo la s.p.a. Acquedotto del Nera titolare di concessioni di derivazione ad uso idropotabile cedute all\u2019A.T.O. Marche Centro, nonch\u00e9 richiedente concessioni di derivazione respinte dalla Regione Marche \u2013 il TSAP rigetta integralmente il ricorso della s.p.a. Acquedotto del Nera e accoglie in minima parte quello dell\u2019A.T.O. Marche Centro \u2013 separati ricorsi della societ\u00e0 affidato a due motivi e dell\u2019A.T.O. affidato a tre motivi, per violazione di legge e vizi di motivazione. (RGN 18146\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano sia ricorso principale sia quello incidentale, sulla base della principale statuizione secondo cui al concessionario primario di una concessione idroelettrica non compete un potere di codecisione circa il rilascio di una concessione in co-uso, potendo solo prendere parte al procedimento quale interventore volontario, ai sensi dell\u2019art. 9 della legge n. 241 del 1990, dopo l\u2019avviso di avvio del procedimento concessorio a favore del controinteressato, non essendo titolare di un potere di controllo e veto sul progetto del co-utente, essendo la delibazione dell\u2019interesse pubblico al co-uso di esclusiva spettanza della P.A. procedente, anche ai fini della regolazione delle cautele per la coesistenza delle due indicate concessioni. Nella specie il TSAP si \u00e8 uniformato al suddetto principio perch\u00e9, nell\u2019esaminare la posizione della AATO n. 3, ha escluso che la stessa fosse dotata di una potest\u00e0 codecisoria, pur avendola ritenuta munita di legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi in favore della aspirante alle concessioni per uso idroelettrico, quale titolare della concessione primaria idropotabile concernente la stessa risorsa idrica destinata ad essere utilizzata per finalit\u00e0 di produzione energetica, e ci\u00f2 sia perch\u00e9 titolare del SII (servizio idrico integrato) sia perch\u00e9 munita di un interesse giuridicamente rilevante a contestare ogni modificazione in peius del rapporto concessorio ovvero ogni situazione di fatto, quale scaturente dal co-uso, idonea in potenza ad incidere sulle utilit\u00e0 ritraibili dalla concessione primaria. Nella specie per\u00f2 tali ultime evenienze non risultano essersi verificate in quanto, come evidenziato nella sentenza impugnata, le risorse idriche, una volta sfruttate per le esigenze del co-uso, venivano reimmesse nella medesima rete idraulica, sicch\u00e9 il couso idroelettrico non era dissipativo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25039\/21&nbsp; \u2013 Rel. Napolitano<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>TSAP \u2013 concessione di derivazione ad uso irriguo in favore del Consorzio di Irrigazione Rogge Comuna ED Unite condizionata, dal decreto della Regione Lombardia n. 14011\/2016, all\u2019obbligo di monitoraggio della qualit\u00e0 delle acque in riferimento alle concentrazioni degli inquinanti derivanti dall\u2019attivit\u00e0 dell\u2019industria farmaceutica a monte, nonch\u00e9 all\u2019obbligo di adottare tecniche di rimozione e procedure di abbattimento dei medesimi inquinanti \u2013 il TSAP rigetta \u2013 il Consorzio ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi \u2013 la Regione Lombardia resiste (RGN 2936\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. accolgono il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassano la sentenza impugnata e rinviano al TSAP, in diversa composizione, anche per le spese. L\u2019ordinanza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: \u00abLe prescrizioni che, in sede di VIA, finalizzata al rilascio di concessione di derivazione di acque ad uso irriguo, impongano, in caso di rilevato superamento dei limiti di concentrazione, di adottare tecniche di rimozione degli inquinanti e di attivare procedure di abbattimento dei contaminanti, anche laddove esse si rivelino solo, successivamente, in caso di rilevato superamento, necessarie al ripristino delle concentrazioni soglia di contaminazione, non possono avere come destinatario il concessionario richiedente, poich\u00e9, in quanto implicanti misure di riparazione primaria, debbono far carico unicamente al responsabile della contaminazione, ove individuato, in forza del principio \u201cchi inquina paga\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 25164\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione da parte di societ\u00e0 private e di singoli privati in TSAP del provvedimento col quale la Provincia autonoma di Bolzano aveva respinto le loro richieste di altrettante concessioni di derivazione a scopo idroelettrico da rii o torrenti provinciali \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso di uno dei privati affidato a cinque motivi per violazione di legge, con contestuale proposizione di questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 34 della legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2015 (RGN 7952\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. L\u2019ordinanza esclude che si sia verificata, nel caso di specie, una lesione dei principi del <em>tempus regit actum<\/em> e dell\u2019affidamento; la legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2015, infatti, aveva inteso regolare le derivazioni di acque pubbliche per gli impianti di potenza nominale inferiore a 3.000 Kwh, a condizione che fossero conformi al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, Piano da approvare entro il 30 giugno 2015. Poich\u00e9 tale scadenza non fu rispettata, la Provincia provvide ad emanare una delibera secondo cui le domande di concessione di derivazione non ancora definite non potevano essere definite in base ad una normativa ormai in via di superamento. D\u2019altra parte, le S.U. hanno rilevato che la legittimit\u00e0 di un provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della normativa vigente nel momento in cui esso viene adottato, e non al tempo nel quale la domanda \u00e8 stata avanzata da parte del privato. Alla data di presentazione della domanda, dunque, il privato non aveva acquisito un diritto alla concessione, ma solo una legittima aspettativa al rilascio della medesima.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 26656\/21&nbsp; \u2013 Rel. Cosentino<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, da parte del Consorzio di bonifica di Piacenza, gi\u00e0 titolare di concessione di derivazione delle acque del torrente Arda per irrigazione agricola, del provvedimento col quale l\u2019Agenzia regionale per la prevenzione, l\u2019ambiente e l\u2019energia dell\u2019Emilia-Romagna ha previsto un aumento significativo, rispetto alla concessione originaria, dei valori del deflusso minimo vitale da lasciar defluire a valle delle opere di presa ed ha stabilito l\u2019obbligo di garantire, nei mesi estivi, la presenza di un volume d\u2019acqua predefinito nella diga di Mignano, volume anch\u2019esso maggiore di quello previsto in concessione \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato a due motivi, per violazione di legge (RGN 4006\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. L\u2019ordinanza \u2013 dopo aver ricostruito l\u2019evoluzione della normativa nazionale e regionale in argomento ed aver ricordato che i Piani di tutela delle acque devono tener conto del deflusso minimo vitale dei singoli corsi d\u2019acqua \u2013 condivide la motivazione resa dal TSAP nella sentenza impugnata, secondo cui \u00e8 solo il d.m. 28 luglio 2004 ad avere natura di fonte secondaria, in quanto adottata in attuazione dell\u2019art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999. La natura di fonte secondaria, invece, non pu\u00f2 essere riconosciuta al decreto direttoriale n. 30 del 2017 del MATTM (invocato dal Consorzio ricorrente); con la conseguenza che quel decreto non pu\u00f2 esplicare efficacia vincolante nei confronti delle Regioni, alle quali compete la redazione dei Piani di tutela delle acque.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27544\/21&nbsp; \u2013 Rel. Scarpa<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche<\/strong><strong> \u2013 impugnazione in TSAP, da parte del Comune di Casale Monferrato, dell\u2019ordinanza con la quale la Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga, reiterando una precedente ordinanza gi\u00e0 annullata dal TSAP con la sentenza n. 96 del 2017, ha nuovamente disposto la demolizione delle opere realizzate dal Comune, su di un\u2019area demaniale, allo scopo di sigillatura di una zona contenente detriti di manufatti di amianto (muraglione di contenimento) \u2013 il TSAP accoglie e annulla il provvedimento, rilevando da un lato la competenza esclusiva del Ministero dell\u2019ambiente in relazione alle procedure di bonifica dei siti inquinati e, dall\u2019altra, la violazione del giudicato \u2013 ricorso della Coutenza affidato a quattro motivi per violazione di legge. (RGN 20345\/20)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>SU rigettano il ricorso rilevando la presenza in tutte le censure di profili di inammissibilit\u00e0 per carenza di specifica riferibilit\u00e0 alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque profili di infondatezza, risultando prive di decisivit\u00e0, ai fini della cassazione della sentenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 27968\/21&nbsp; \u2013 Rel. Manzon<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 il Consorzio di bonifica della Gallura, gi\u00e0 titolare di concessione di derivazione delle acque del fiume Liscia per uso umano, irriguo e industriale, diviene utente delle medesime a seguito dell\u2019entrata in vigore della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2006, che prevede il subentro della Regione nella titolarit\u00e0 delle concessioni esistenti in capo a enti pubblici \u2013 in tale nuova veste il CBG chiede il rilascio di concessione di derivazione per uso idroelettrico delle acque del bacino del Liscia, richiesta che viene respinta, con provvedimento impugnato in TSAP il quale rigetta il ricorso (sentenza n. 76 del 2013) \u2013 il CBG presenta allora all\u2019Autorit\u00e0 di bacino della Sardegna un\u2019istanza di autorizzazione, ai sensi dell\u2019art. 166 d.lgs. n. 152 del 2006, per l\u2019utilizzo idroelettrico delle sole acque gi\u00e0 derivate per uso irriguo \u2013 tale richiesta viene respinta \u2013 impugnato tale rigetto, il TSAP accoglie il ricorso (sentenza n. 134 del 2017) e il ricorso avverso detta pronuncia \u00e8 rigettato dalle S.U. (sentenza n. 17564 del 2019) \u2013 impugnazione in TSAP, da parte del CBG, dell\u2019ulteriore deliberazione dell\u2019Autorit\u00e0 di bacino con cui \u00e8 stata respinta la nuova richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell\u2019art. 166 cit. \u2013 motivi aggiunti presentati dal CBG avverso il provvedimento, intervenuto in corso di giudizio, con cui la Regione Sardegna ha rigettato la richiesta di nulla-osta demaniale alla realizzazione di una centralina idroelettrica \u2013 il TSAP accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati \u2013 ricorso principale della Regione Sardegna affidato a sette motivi, con richiesta di rimessione di questione di interpretazione alla Corte di giustizia UE \u2013 ricorso incidentale dell\u2019Ente acque della Sardegna (ENAS) affidato a quattro motivi \u2013 ricorso incidentale del Consorzio di bonifica della Gallura affidato a sei motivi (RGN 17708\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso principale della Regione autonoma Sardegna e il ricorso incidentale dell\u2019Ente nazionale acque della Sardegna, con assorbimento del ricorso incidentale del Consorzio di bonifica della Gallura. Le molteplici censure sono state ritenute inammissibili e comunque infondate, siccome non pertinenti rispetto alle <em>rationes decidendi<\/em> della sentenza impugnata, oltre che non idonee a indentificare un vizio di motivazione rilevante in base alla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 28642\/21&nbsp; \u2013 Rel. Carrato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, da parte di ACEA s.p.a. e di ERG Hydro s.r.l., del provvedimento col quale la Provincia di Rieti ha rilasciato al Comune di Cittaducale la concessione in aumento della portata della preesistente concessione di derivazione di acque ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera \u2013 il TSAP accoglie i ricorsi e, annullando in parte il provvedimento impugnato, accerta l\u2019esistenza dell\u2019obbligo, per il Comune di Cittaducale, di corrispondere gli oneri di sottensione in favore della societ\u00e0 ERG Hydro \u2013 ricorso del Comune di Cittaducale affidato a quattro motivi, contenenti censure di giurisdizione (primo motivo), violazione di legge e vizio di omessa motivazione (RGN 11267\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. accolgono il quarto motivo di ricorso, rigettano i primi tre, cassano la sentenza impugnata in relazione a rinviano al TSAP in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Nel rigettare il primo motivo di ricorso le S.U. ribadiscono, come da precedente giurisprudenza, che nei giudizi in unico grado la giurisdizione del TSAP non si limita all\u2019esercizio del potere di annullamento degli atti ritenuti illegittimi, ma si estende anche al risarcimento del danno, sia esso in forma specifica o per equivalente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29299\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 impugnazione in TSAP, da parte di societ\u00e0 privata, di due decreti della Regione Lombardia contenenti le determinazioni conclusive sulla sperimentazione del deflusso minimo vitale nei corsi d\u2019acqua dell\u2019alta Valtellina \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso della societ\u00e0 privata affidato a dieci motivi quanto alle derivazioni in Valchiavenna e a tredici motivi quanto alle derivazioni in Valtellina (RGN 20526\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. rigettano il ricorso. L\u2019ordinanza afferma, tra l\u2019altro, che: 1) il provvedimento di riunione dei due ricorsi da parte del TSAP rappresenta, ai sensi dell\u2019art. 70 c.p.a., una facolt\u00e0 discrezionale del giudice amministrativo, come stabilito dal Consiglio di Stato e come, simmetricamente, si \u00e8 sempre affermato a proposito della riunione delle cause connesse; 2) il provvedimento col quale l\u2019Autorit\u00e0 di bacino stabilisce il deflusso minimo vitale per i corsi d\u2019acqua non costituisce atto diretto ad incidere sulla posizione dei singoli concessionari, quanto piuttosto un atto generale rivolto a tutti gli interessati, che non deve essere obbligatoriamente preceduto dall\u2019avviso di avvio del procedimento; 3) il deflusso minimo vitale costituisce la portata istantanea idonea a salvaguardare in ogni momento le caratteristiche fisiche e chimiche necessarie per il mantenimento delle forme di vita presenti; 4) nel fissare detto parametro, le Amministrazioni possono stabilire criteri anche pi\u00f9 rigorosi rispetto a quelli di cui alla direttiva 60\/2000 CE (c.d. direttiva quadro sulle acque); 5) ai fini della corretta individuazione del D.M.V. le Regioni possono avvalersi anche del contributo di consulenti esterni, discostandosi, se necessario, dalle indicazioni provenienti dalla sperimentazione condotta sulla scorta delle linee guida inizialmente concordate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>n. Ord. 29300\/21&nbsp; \u2013 Rel. Criscuolo<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acque pubbliche \u2013 la Citt\u00e0 Metropolitana di Torino ingiunge a Aspes srl il ripristino dello stato dei luoghi per cementificazione non autorizzata di un canale \u2013 Aspes impugna dinanzi al TSAP formulando varie difese (il canale \u00e8 interrato e non svolge funzione irrigua, gli interventi sono stati di manutenzione ecc.) \u2013 il TSAP rigetta \u2013 ricorso per cassazione affidato a un motivo \u2013 la Citt\u00e0 Metropolitana di Torino resiste con controricorso (RGN 21779\/20).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le S.U. dichiarano inammissibile il ricorso, sul rilievo per cui il ricorso non ha colto l\u2019effettiva <em>ratio decidendi<\/em> della sentenza impugnata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sintesi per argomenti delle pronunce delle S.U. (01.06.2021-28.10.2021&nbsp; ) INDICE Contrasti e questioni di massima \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..&nbsp; &nbsp; Procedura in genere\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. Giurisdizione: il riparto \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 Impiego e Sanit\u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. Espropriazioni, appalti, Servizi e beni pubblici \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. Corte dei conti&nbsp; \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026. 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