{"id":2478,"date":"2022-04-04T22:30:32","date_gmt":"2022-04-04T20:30:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2478"},"modified":"2022-04-05T10:04:23","modified_gmt":"2022-04-05T08:04:23","slug":"la-deontologia-dellavvocato-europeo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/la-deontologia-dellavvocato-europeo\/","title":{"rendered":"La deontologia dell\u2019avvocato europeo"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avv. Prof. Federica Federici<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice Deontologico Forense stabilisce le norme di comportamento che l&#8217;avvocato \u00e8 tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Anche tramite il rispetto di tali norme di comportamento, l&#8217;avvocato contribuisce all&#8217;attuazione dell&#8217;ordinamento giuridico per i fini della giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo un\u2019impostazione tradizionale, ancor oggi condivisa da molti avvocati, l\u2019etica della professione si pone all\u2019esterno della sfera degli obblighi giuridici, riguardando un comune sentire consuetudinario. Questa concezione \u00e8 per\u00f2 oggetto di veloce trasformazione poich\u00e9 le norme deontologiche sono sempre pi\u00f9 spesso codificate mediante regolamentazioni formali.<\/p>\n\n\n\n<p>Volendo fare un sintetico&nbsp;<em>excursus<\/em>&nbsp;di deontologia comparata rileviamo che negli USA esiste un codice di regole fin dal 1970; in Australia fin dal 1984; in Nuova Zelanda nel 1989; e in India, paese di tradizionale impianto giuridico consuetudinario, dal 1961. In Europa esiste, fin dal 1988, un codice deontologico redatto dal CCBE (Consiglio degli Ordini forensi europei), mentre l\u2019Italia ha, come sappiamo, un codice scritto solo dal 1997.<\/p>\n\n\n\n<p>Le regole di comportamento e le conseguenze della loro violazione erano fissate, fino al 2013, dalla vecchia legge professionale che in due sintetici articoli dettava il fondamento delle norme deontologiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Le regole di comportamento e le conseguenze della loro violazione erano fissate, fino al 2013, dalla vecchia legge professionale che in due sintetici articoli dettava il fondamento delle norme deontologiche. L\u2019art. 12 imponeva agli avvocati la dignit\u00e0 e il decoro; l\u2019art. 38 stabiliva che chi si renda colpevole di abusi o mancanze, o violi dignit\u00e0 e decoro, \u00e8 sottoposto a procedimento disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>Partendo da queste norme il padre della deontologia italiana, Remo Danovi, scrisse un codice deontologico non ufficiale oltre dieci anni prima che il CNF, nel 1997, ne approvasse il testo. I notai lo avevano dal 1991. Lo stesso Danovi fu il primo ad insistere sulla giuridicit\u00e0 delle sue regole rispetto a terzi, ancorch\u00e9 non fossero ancora diffuse e formalizzate. Con L. 2012\/247 si \u00e8 poi consacrato il fondamento del potere disciplinare e dato forza imperativa alla deontologia.<a href=\"#_ftn1\">[1]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Autore, nel corso dei decenni, ha sostenuto la tesi della giuridicit\u00e0 di tali regole, in contrapposizione con la tesi opposta (all\u2019epoca maggioritaria e, come abbiamo accennato, ancor oggi diffusa) che relegava la deontologia al campo della morale, o addirittura al territorio della buona educazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una delle pi\u00f9 felici intuizioni del Danovi riguarda la distinzione tra il contenuto delle norme (che pu\u00f2 anche essere etico) e la loro natura, che in questo caso \u00e8 giuridica perch\u00e9 queste norme sono inserite nell\u2019ordinamento professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>La grande novit\u00e0 della legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247&nbsp;, oggi attuata con il nuovo codice deontologico, \u00e8 quella di sciogliere ogni dubbio ritrovando (o meglio, inserendo) nella legge il fondamento del potere disciplinare e la natura delle regole. La natura delle regole deontologiche, infatti, pu\u00f2 ricondursi al rinvio della legge formale, alle regole consuetudinarie, o all&#8217;autonomia privata di categoria. Secondo un\u2019altra opinione&nbsp;nel dibattito intorno alla natura di tali norme vi sono almeno cinque tesi contrapposte. Ma tutti concordano nell\u2019affermare che appartiene alla prima fascia (cio\u00e8 quella delle norme giuridiche a pieno titolo) il codice dei notai, poich\u00e9 la L. 27 giugno 1991, n. 220 assegnava al consiglio notarile il compito di elaborare il codice deontologico.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, se una disposizione di legge prevede un codice deontologico e designa l\u2019autorit\u00e0 decentrata chiamata a redigerlo, le successive norme di attuazione dovranno considerarsi giuridiche a tutti gli effetti senza necessit\u00e0 di indagare sulla loro natura consuetudinaria e a prescindere dal contenuto etico, che ne costituisce la base ma non riduce la forza imperativa.<\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione legislativa \u00e8 oggi la legge ordinamentale che agli articoli 3, 35 comma 1, lett. d) e 65 sancisce definitivamente la natura giuridica del codice deontologico e delle regole in esso contenute, designando altres\u00ec nel CNF l\u2019autorit\u00e0 pubblica chiamata a scriverlo e in seguito aggiornarlo (cos\u00ec forse mettendo fine alle invasioni dello stesso legislatore).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo aspetto non dovrebbe pi\u00f9 essere oggetto di discussione, se \u00e8 vero che le stesse sentenze del passato, quando definivano i codici deontologici come espressione dei poteri di autogoverno e\/o di consuetudine, precisavano che il discorso reggeva perch\u00e9 detti codici non erano&nbsp;<em>direttamente recepiti da norme di legge<\/em>.&nbsp; Adesso \u00e8 certo, senza spazio per interpretazioni diverse, che le norme deontologiche sono giuridiche e sono sottoposte alla relativa interpretazione da parte dell\u2019organo giurisdizionale: il CNF e poi, in sede di legittimit\u00e0, la Corte di Cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Alcuni ravvedono una contraddizione in questo duplice ruolo del CNF (creatore delle norme, con potest\u00e0 esclusiva, e poi suo interprete): lo stesso corpo professionale crea le proprie regole e poi le applica (esattamente come accade per i notai e i medici), con un controllo di legittimit\u00e0 che in ultima istanza compete alla Suprema Corte e uno di ragionevolezza e di rispetto dei principi costituzionali e comunitari che pu\u00f2 essere rimesso alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia, come peraltro \u00e8 gi\u00e0 avvenuto in diverse occasioni. La concentrazione di poteri in capo al CNF risponde pertanto a esigenze logico\/storiche e non sembra in grado di creare disfunzioni al sistema. Possiamo oggi affermare con sufficiente certezza che il codice deontologico racchiude norme di diritto, con contenuto etico, formatesi per consuetudine e oggi legificate. Finalmente la Suprema Corte, negli anni 2000, ha statuito che le regole contenute nei codici deontologici sono norme giuridiche obbligatorie che integrano il diritto oggettivo e che sono sottoposte al principio di ragionevolezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio degli Ordini Forensi d&#8217;Europa (CCBE), fondato nel 1960, \u00e8 un&#8217;associazione no-profit internazionale che, sin dalla sua creazione, si \u00e8 sempre posta in prima linea per promuovere il punto di vista degli avvocati europei e difendere i principi giuridici fondanti la democrazia e lo Stato di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio \u00e8 l\u2019organo rappresentativo ufficiale degli ordini (Council of BARS) e delle associazioni giuridiche (Law Society) che, nel loro complesso, riuniscono circa un milione di avvocati europei.<br>Il CCBE ha adottato due testi basilari tra loro complementari e di natura assai diversa: la Carta dei Principi Fondamentali dell\u2019Avvocato Europeo ed il Codice Deontologico degli Avvocati Europei. Lo scopo principale del Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) \u00e8 quello di garantire la rappresentanza degli ordini forensi che ne fanno parte, siano essi membri effettivi (vale a dire quelli dei paesi dell\u2019Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera), associati o osservatori, in tutte le questioni di comune interesse in merito all\u2019esercizio dell\u2019avvocatura, al rispetto dello Stato di Diritto e alla corretta amministrazione della giustizia nonch\u00e9 agli sviluppi rilevanti del diritto, sia a livello europeo che internazionale. (articolo III 1.a. dello Statuto del CCBE). A tale riguardo, il Consiglio \u00e8 l\u2019organo rappresentativo ufficiale degli ordini e delle associazioni giuridiche che, nel loro complesso, riuniscono circa un milione di avvocati europei.<\/p>\n\n\n\n<p>La Carta, che enuncia dieci principi fondamentali, espressione del sostrato comune a tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano l\u2019avvocatura, non \u00e8 concepita come un codice deontologico ed \u00e8 destinata ad essere applicata non solo negli stati membri, associati e osservatori del CCBE ma in tutt\u2019Europa. La Carta mira, in particolare, a venire in aiuto agli ordini forensi che, nei paesi emergenti, lottano per far riconoscere la loro indipendenza, e a far comprendere sempre di pi\u00f9 l\u2019importanza del ruolo dell\u2019avvocato nella societ\u00e0; essa si rivolge sia agli avvocati che agli organi di giustizia, nonch\u00e9 ai cittadini.<a href=\"#_ftn2\">[2]<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice Deontologico degli Avvocati Europei risale al 28 ottobre 1988 ed \u00e8 stato modificato tre volte, l\u2019ultima delle quali nella sessione plenaria tenutasi ad Oporto il 19 maggio 2006. Si tratta di un testo vincolante per tutti gli Stati membri: tutti gli avvocati che sono iscritti agli ordini di tali paesi (a prescindere dal fatto che tali ordini siano membri effettivi, associati o osservatori del CCBE) sono tenuti a rispettare il Codice nell\u2019esercizio delle loro attivit\u00e0 transnazionali all\u2019interno dell\u2019Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Confederazione svizzera nonch\u00e9 degli stati associati e osservatori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201cIn una societ\u00e0 fondata sul rispetto della giustizia, l\u2019avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell\u2019ambito della legge. L\u2019avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libert\u00e0; l\u2019avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione professionale dell\u2019avvocato \u00e8 una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una societ\u00e0 democratica\u201d (Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.1).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vi sono dei principi fondamentali che, pur con minime variazioni nei vari sistemi giuridici, sono comuni a tutti gli avvocati europei. Tali principi fondamentali sono alla base di vari codici nazionali e internazionali che disciplinano la deontologia forense. Gli avvocati europei sono soggetti a tali principi, essenziali per la buona amministrazione della giustizia, l\u2019accesso alla giustizia e il diritto ad un equo processo, come prescritto dalla Convenzione europea dei Diritti dell\u2019Uomo. Gli ordini forensi, i giudici e i tribunali, i legislatori, i governi e le organizzazioni internazionali devono far rispettare e tutelare tali principi essenziali nell\u2019interesse generale. I principi essenziali dell\u2019avvocato sono, in particolare: (a) indipendenza e libert\u00e0 di garantire la difesa del proprio cliente; (b) rispetto del segreto professionale e della riservatezza controversie oggetto del mandato; (c) prevenzione dei conflitti d\u2019interesse tra vari clienti o tra il cliente e l\u2019avvocato stesso; (d) dignit\u00e0, onorabilit\u00e0 e probit\u00e0; (e) lealt\u00e0 verso il cliente; (f) correttezza in materia di onorari; (g) competenza professionale; (h) rispetto verso i colleghi; (i) rispetto dello Stato di Diritto e contributo alla buona amministrazione della giustizia; e (j) autoregolamentazione dell\u2019avvocatura.<\/p>\n\n\n\n<p>La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98\/5\/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati \u201ccomunitari\u201d la possibilit\u00e0 di svolgere stabilmente l\u2019attivit\u00e0 forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine. L\u2019avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni pu\u00f2 chiedere al proprio Consiglio dell\u2019Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, pu\u00f2 iscriversi nell&#8217;albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge professionale forense prevede la possibilit\u00e0 d&#8217;iscrizione, in un&#8217;apposita sezione speciale dell&#8217;Albo, degli avvocati &#8220;stabiliti&#8221;, cio\u00e8 consente l&#8217;esercizio in Italia della professione forense da parte di cittadini degli Stati membri dell&#8217;Unione Europea che abbiano conseguito nel paese d&#8217;origine l&#8217;abilitazione alla professione.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; una norma che, nel rispetto dei principi comunitari della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, vuole tutelare coloro che, avendo conseguito il titolo professionale nel proprio Paese europeo d&#8217;origine, decidano di svolgere la professione in altro Stato membro dell&#8217;Unione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio, giusto e corretto, ha tuttavia avuto negli ultimi anni un&#8217;applicazione distorta: molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi agevolati, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l&#8217;omologazione della propria laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo o rumeno, per poi fare ritorno in Italia e chiedere l&#8217;iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (il 92% degli iscritti nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti degli Albi dell&#8217;Ordine Forense \u00e8 di nazionalit\u00e0 italiana e tra questi l&#8217;83% ha conseguito il titolo in Spagna, il 4% in Romania: dati in Rassegna Forense, n. 3-4\/2014, p. 793).<\/p>\n\n\n\n<p>Negli ultimi anni il nostro Consiglio ha ripetutamente rigettato richieste d&#8217;iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti presentate da cittadini italiani in possesso del titolo spagnolo di &#8220;abogado&#8221; o di quello rumeno di &#8220;avocat&#8221;; e ci\u00f2 ha convintamente fatto facendo leva sulla giurisprudenza, anche specifica del C.N.F., in materia di abuso del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi \u2013 dopo la sentenza n. 28340 del 22 dicembre 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il provvedimento del 23 aprile 2013 dell&#8217;Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia Europea \u2013 il rigetto di tali domande d&#8217;iscrizione ha margini molto pi\u00f9 ristretti.<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, l&#8217;avvocato &#8220;stabilito&#8221; non pu\u00f2 in alcun modo spendere in Italia il titolo di &#8220;avvocato&#8221;, ma esclusivamente quello conseguito nel Paese europeo d&#8217;origine (art. 4 del d.lgs. n. 96\/2001): &#8220;abogado&#8221;, nel caso di laurea omologata in Spagna, oppure &#8220;avocat&#8221;, nel caso in cui la laurea sia stata omologata in Romania.<\/p>\n\n\n\n<p>Va precisato che il titolo italiano non pu\u00f2 essere speso nemmeno in forma abbreviata (per esempio, &#8220;avv.&#8221;) e non pu\u00f2 dunque essere utilizzato negli atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell&#8217;indirizzo e-mail o pec (cfr. parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di &#8220;stabilito&#8221; deve essere chiaramente indicata, e non pu\u00f2 essere limitata alla &#8220;sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera \u2018S&#8217; ovvero dell&#8217;abbreviazione \u2018stab.&#8217;, trattandosi di segni che la gran parte del pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare&#8221; (sentenza del C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, per l&#8217;esercizio delle prestazioni giudiziali &#8220;l&#8217;avvocato stabilito deve agire d&#8217;intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l&#8217;autorit\u00e0 adita o procedente e nei confronti della medesima \u00e8 responsabile dell&#8217;osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L&#8217;intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all&#8217;autorit\u00e0 procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell&#8217;assistito&#8221; (art. 8 del d.lgs. n. 96\/2001).<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo, con i propri pareri n. 32\/2012, 53\/2013 e 68\/2014, il C.N.F. ha chiarito che &#8220;l&#8217;obbligo di esercitare la professione d&#8217;intesa con un avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l&#8217;avvocato \u2018affiancante&#8217; non pu\u00f2 e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda l&#8217;avvocato &#8220;affiancante&#8221;, con il quale lo &#8220;stabilito&#8221; deve agire d&#8217;intesa, egli \u2013 come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 marzo 2012 \u2013 &#8220;non \u00e8 obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze alle quali l&#8217;avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l&#8217;intesa implica una forte responsabilit\u00e0 dell&#8217;avvocato italiano per quanto attiene al controllo dell&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;avvocato stabilito, pur in assenza della condivisione del mandato difensivo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli aspetti deontologici che afferiscono alla figura dell\u2019avvocato in Europa attingono non solo al Codice Deontologico nazionale ed europeo, ma anche a prassi e consuetudini, all\u2019etica e alla morale, alla buona educazione, ultronee rispetto alla regolamentazione formale. La connaturata autodeterminazione dell\u2019Ordine forense nazionale, che ha potere disciplinare e sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi giuridici derivanti dalla portata imperativa del Codice Deontologico stesso, ne rappresenta le fondamenta.<\/p>\n\n\n\n<p>La deontologia si sostanzia sia verso il cliente che verso i colleghi che verso terzi ed altri professionisti e ne condiziona i rapporti creando una difesa gi\u00e0 in via preventiva (modulistica, conferimento incarico ed accordi economici, polizza assicurativa, etc.).  <\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\" \/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\">[1]<\/a> <a href=\"https:\/\/danovi.it\/il-diritto-degli-altri-storia-della-deontologia-il-volume-di-remo-danovi\/\">Il diritto degli altri. Storia della deontologia. Il volume di Remo Danovi &#8211; Studio Legale Danovi &amp; Partners<\/a> <\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\">[2]<\/a> &nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ccbe.eu\/\">Welcome to CCBE &#8211; CCBE<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.ccbe.eu\/structure\/presidency\/\">Presidency &#8211; CCBE<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.ordineavvocatinuoro.it\/Content\/allegati\/articoli\/Ufficio%20di%20Rappresentanza%20del%20CNF%20di%20Bruxelles%20-%20Bollettino%20sui%20servizi%20legali%20nella%20UE%201-2022.pdf\">Ufficio di Rappresentanza del CNF di Bruxelles &#8211; Bollettino sui servizi legali nella UE 1-2022.pdf (ordineavvocatinuoro.it)<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.ccbe.eu\/fileadmin\/speciality_distribution\/public\/documents\/Newsletter\/CCBEINFO95\/EN_Newsletter_95.pdf\">EN_Newsletter_95.pdf (ccbe.eu)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avv. Prof. Federica Federici Il Codice Deontologico Forense stabilisce le norme di comportamento che l&#8217;avvocato \u00e8 tenuto ad osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":171,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,32],"tags":[],"class_list":["post-2478","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-deontologia-e-ordinamento-forense","category-materie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/171"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2478"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2478\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2481,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2478\/revisions\/2481"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}