{"id":2483,"date":"2022-04-07T11:56:51","date_gmt":"2022-04-07T09:56:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2483"},"modified":"2022-04-07T11:56:52","modified_gmt":"2022-04-07T09:56:52","slug":"modifiche-accordi-di-separazione-e-divorzio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/modifiche-accordi-di-separazione-e-divorzio\/","title":{"rendered":"Modifiche accordi di separazione e divorzio"},"content":{"rendered":"\n<p>Il mantenimento reciproco tra coniugi ha la sua relazione giuridica nel dovere di assistenza morale e materiale a carico di ognuno degli sposi (art. 143 c.c.). La comunione di intenti e di beni, fondamento del matrimonio, caratterizza e diversifica questo istituto da qualsiasi altro accordo contrattuale.<br>Il dovere di mantenimento nei confronti dell\u2019altro coniuge e della famiglia esiste in pendenza di vincolo matrimoniale, e l\u2019erogazione dell\u2019assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di redditi ha il suo obbligo di legge nell\u2019articolo 156 del codice civile.<br>Con la separazione personale, sia consensuale sia giudiziale, il vincolo matrimoniale non viene sciolto ma sospeso in modo transitorio, in attesa della sentenza di divorzio. La separazione si potrebbe anche non modificare e mai in una richiesta di divorzio e, si potrebbe anche interrompere avvenuta riconciliazione tra le parti che farebbe decadere i suoi effetti.<br>Lo status giuridico di coniuge resta inalterato mentre cambiano alcuni aspetti legati al matrimonio, ad esempio, l\u2019obbligo di fedelt\u00e0 e di convivenza.<br>Si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, resta attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire nella determinazione dell\u2019assegno di mantenimento per quel coniuge che ha bisogno di un sostentamento perch\u00e9 provo di redditi o con redditi insufficienti per adempiere alle sue necessit\u00e0.<br>La condizione essenziale perch\u00e9 si generi questo onere a carico di uno dei due coniugi separati \u00e8 la non titolarit\u00e0 di adeguati redditi propri.<br>Con la parola \u201cadeguato\u201d si intende quel reddito prodotto da una persona in modo autonomo e capace di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.<br>La determinazione dell\u2019assegno di mantenimento, che si fa anche se nessuna delle parti ha chiesto l\u2019addebito, \u00e8 molto legata all\u2019individuazione della parte pi\u00f9 svantaggiata a causa della sospensione del matrimonio se non dovesse essere in grado di garantire lo stesso tenore di vita del quale godeva in precedenza.<br>Il compito del giudice \u00e8 mettere in equilibrio le reali capacit\u00e0 economiche della coppia separata stabilendo il giusto valore del mantenimento.<br>Se si dovesse verificare un inadempimento da parte del coniuge obbligato a corrispondere l\u2019assegno, il giudice potr\u00e0 disporre del sequestro dei beni o richiedere a terzi il versamento del denaro dovuto.<br>Modifiche condizioni separazione <br>La modifica delle condizioni di separazione tra coniugi \u00e8 un provvedimento emesso dal Tribunale, su richiesta di una delle due parti o di entrambe, qualora siano mutate le condizioni espresse nell&#8217;accordo di separazione consensuale o nella sentenza di separazione giudiziale.<br>Le modalit\u00e0 procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, ex art. 710 codice di procedura civile, \u00e8 assunta in camera di consiglio. <br>Qualora risulti impossibile un&#8217;intesa in tal senso, il coniuge interessato alla variazione sar\u00e0 tenuto a introdurre un apposito procedimento mediante ricorso ai sensi dell&#8217;art. 710 codice di procedura civile, con l&#8217;assistenza necessaria di un avvocato. <br>Il giudice deve sentire entrambe le parti e pu\u00f2 disporre l&#8217;assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento. <br>A tale domanda seguir\u00e0 o l&#8217;emissione di un decreto avente la natura di sentenza che, pertanto, conterr\u00e0 specifica motivazione e sar\u00e0 passibile di impugnazione con i mezzi espressamente previsti dall&#8217;ordinamento, oppure, nei casi di gravit\u00e0 e urgenza, l&#8217;adozione di un provvedimento modificatorio provvisorio, sempre revocabile e a sua volta modificabile.<br><br>Presupposti\/fatti nuovi per la modifica<br>\u2022\til coniuge beneficiario del mantenimento inizi una stabile e duratura convivenza con un altro partner, avviando una famiglia di fatto;<br>\u2022\til coniuge beneficiario del mantenimento ottenga un aumento della retribuzione o aumenti i suoi guadagni o inizi un\u2019adeguata attivit\u00e0 lavorativa;<br>\u2022\til coniuge tenuto al pagamento del mantenimento abbia una nuova famiglia con nuovi figli;<br>\u2022\til coniuge tenuto al mantenimento subisca una invalidit\u00e0 o una consistente riduzione dello stipendio;<br>\u2022\til coniuge tenuto al mantenimento perda il lavoro<br>Assegno divorzile<br>La meritevolezza<br>Prima della riforma l\u2019assegno di divorzio veniva concesso in automatico, era sufficiente dimostrare la sproporzione tra i redditi dei due ex coniugi.<br>Adesso la giurisprudenza non si accontenta pi\u00f9 e vuole la prova, da parte del richiedente, della sua impossibilit\u00e0 a mantenersi. <br>L\u2019impossibilit\u00e0  in questione, non deve dipendere da sua colpa.<br>Chi chiede gli alimenti deve dimostrare di non essere autosufficiente perch\u00e9 \u00e8 molto anziano per cercare un lavoro (oltre i 45 anni circa),  oppure, \u00e8 in condizioni di salute che non gli consentono di lavorare, oppure, di avere cercato un posto di lavoro non riuscendo nell\u2019intento a causa del mercato occupazionale.<br>A questo proposito, dovr\u00e0 dimostrare l\u2019iscrizione ai centri per l\u2019impiego, la partecipazione a bandi e concorsi, l\u2019invio di curricula.<br>Oggi l\u2019assegno divorzile richiede la meritevolezza e la prova la deve fornire chi pretende di essere mantenuto.<br>Al contrario, viene negato il mantenimento a chi \u00e8 ancora giovane e\/o ha una potenziale capacit\u00e0 lavorativa, perch\u00e9 possiede uno studio professionale o perch\u00e9 pu\u00f2 vantare esperienze lavorative precedenti.<br>Il contributo proporzionato esclusivo per le casalinghe<br>Come scritto in precedenza, non c\u2019\u00e8 pi\u00f9 proporzione tra il reddito del coniuge pi\u00f9 benestante e l\u2019assegno di divorzio, dovendo lo stesso garantire esclusivamente l\u2019indipendenza economica.<br>Nel 2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte dei Cassazione (Cass. sent. n. 18287\/18) hanno evidenziato un\u2019unica importante eccezione, relativa al coniuge che, avendo rinunciato al lavoro e a una sua carriera per badare agli impegni domestici e ai figli, ha in questo modo contribuito, con il suo lavoro casalingo, all\u2019arricchimento dell\u2019ex, consentendogli di concentrarsi sul lavoro.<br>Esclusivamente in presenza di simili circostanze, l\u2019assegno di divorzio deve essere proporzionato alla ricchezza che l\u2019altro coniuge ha potuto raggiungere.<br>Lo stesso, grazie a questo contributo, si \u00e8 potuto dedicare di pi\u00f9 al lavoro e alla carriera, vedendo incrementare la sua capacit\u00e0 di ricchezza.<br>La modificazione delle condizioni di divorzio \u00e8 il provvedimento che viene emesso dal Tribunale competente su richiesta di uno dei coniugi divorziati qualora siano mutate in concreto le condizioni di cui alla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale.<br>Per la modifica delle condizioni di divorzio, anzich\u00e9 rivolgersi al Tribunale, gli ex-coniugi possono ora trovare un accordo anche mediante la procedura di negoziazione assistita da avvocati, una delle maggiori novit\u00e0 previste dal DL 132\/2014, cos\u00ec come modificato dalla relativa legge di conversione n. 162\/2014. Gli avvocati che assistono gli ex-coniugi divorziati hanno l\u2019obbligo di trasmettere la copia autenticata dell\u2019accordo all\u2019Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Se non ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, occorrer\u00e0 poi ottenere il nullaosta del Pubblico Ministero (ma non \u00e8 previsto un termine entro il quale il nullaosta deve essere richiesto). Se invece ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, l\u2019accordo deve essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni al Pubblico Ministero, il quale potr\u00e0 rilasciare la necessaria autorizzazione oppure, entro 5 giorni, ritrasmettere lo stesso accordo al Presidente del Tribunale, affinch\u00e9 si ordini la comparizione degli ex-coniugi.<br>Presupposti per la modificazione delle condizioni di divorzio<br>I presupposti per richiedere la modificazione delle condizioni di divorzio variano a seconda dei casi. In breve, secondo la Legge sul Divorzio consistono nella presenza di giustificati motivi sopravvenuti.<br>Con riferimento all\u2019affidamento della prole, uno dei coniugi potr\u00e0 richiedere l\u2019affidamento esclusivo dei figli gi\u00e0 affidati all\u2019altro coniuge o l\u2019affidamento condiviso, secondo l\u2019interesse della prole stessa. Ad esempio, nell\u2019ipotesi di affidamento dei figli a un solo genitore che impedisca il diritto di visita riconosciuto all\u2019altro genitore o che fomenti l\u2019astio dei figli nei confronti dell\u2019altro coniuge, quest\u2019ultimo potr\u00e0 richiedere una revoca dell\u2019affidamento all\u2019ex coniuge.<br>Sul punto, si segnala che, per effetto del D.Lgs. 154\/2013 in materia di filiazione, sono state introdotte nel Codice Civile alcune nuove disposizioni in tema di provvedimenti relativi ai figli e relativo affidamento, applicabili anche alle coppie divorziate (articoli da 337-bis a 337-octies cod. civ.). In questa sede, \u00e8 opportuno menzionare in particolare quanto previsto dall\u2019art. 337-quinquies cod. civ., secondo il quale la revisione delle disposizioni inerenti all\u2019affidamento dei figli oppure la revisione dell\u2019attribuzione della c.d. responsabilit\u00e0 genitoriale (che ha sostituito la precedente \u201cpotest\u00e0\u201d) possono essere chieste in qualsiasi momento.<br>La revoca del provvedimento sull\u2019affidamento della prole non presuppone sempre un comportamento \u201ccolpevole\u201d da parte del genitore affidatario. Infatti, la revoca pu\u00f2 essere chiesta anche per giustificati motivi, come ad esempio in caso di sopravvenuta malattia del coniuge affidatario qualora questa nuova situazione impedisca al malato di prendersi debitamente cura dei figli.<br>Con riferimento all\u2019assegno divorzile o di mantenimento, pu\u00f2 esserne richiesta la revisione \u2013 ossia l\u2019aumento o la diminuzione &#8211; se le effettive condizioni economiche di uno dei coniugi sono cambiate; si pu\u00f2 altres\u00ec richiedere semplicemente l\u2019adeguamento dell\u2019importo parametrato all\u2019aumento dell\u2019inflazione. Anche sotto questo profilo viene in rilievo il disposto, gi\u00e0 citato, del nuovo art. 337-quinquies cod. civ., secondo il quale la modifica del contributo pu\u00f2 essere chiesta in ogni tempo.<br>In caso di miglioramento delle condizioni economiche del coniuge avente diritto all\u2019assegno divorzile, il coniuge tenuto al versamento non pu\u00f2 decidere di sospendere l\u2019erogazione della somma o di ridurne l\u2019importo senza aver prima ottenuto una pronuncia favorevole da parte del Tribunale. In tal senso si \u00e8 ritenuto che l\u2019avvio di una convivenza da parte del coniuge avente diritto a percepire l\u2019assegno divorzile pu\u00f2 giustificare, da parte dell\u2019altro coniuge, una richiesta di revisione dell\u2019importo dell\u2019assegno, come pure l\u2019avvio di una convivenza da parte del coniuge obbligato a versare l\u2019assegno divorzile all\u2019altro coniuge pu\u00f2 giustificare, da parte del primo coniuge, una richiesta di revisione dell\u2019importo dell\u2019assegno.<br>Nel caso in cui  la sentenza di divorzio non preveda il versamento di alcun assegno, secondo un\u2019interpretazione si pu\u00f2 avviare un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio allo scopo di richiedere l\u2019assegno divorzile, purch\u00e9 si dimostrino le circostanze sopravvenute. La questione \u00e8 comunque molto dibattuta e si deve dar conto dell\u2019esistenza di un\u2019interpretazione contraria, che esclude questa possibilit\u00e0.<br>Procedimento<br>Si deve innanzitutto segnalare l\u2019accennata importante novit\u00e0 contenuta nel D.L. 132\/2014. Questa normativa prevede che gli ex-coniugi possano concordare una modifica delle loro condizioni di divorzio tramite una procedura facoltativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da avvocati. La novit\u00e0 \u00e8 entrata inizialmente in vigore dal 13 settembre 2014 ed \u00e8 stata poi ulteriormente definita con la legge di conversione. Essa consiste nella possibilit\u00e0 di trovare un accordo per risolvere la controversia in via amichevole, grazie all\u2019assistenza di avvocati (ciascuna delle due parti deve essere assistita da un legale e i due avvocati non devono appartenere allo stesso Studio Legale per evitare conflitti d\u2019interesse). La negoziazione assistita inizia con l\u2019invio di un invito a concludere la convenzione per la modifica delle condizioni di divorzio; la mancata risposta all\u2019invito o il rifiuto sono elementi che potranno \u2013 in caso di successivo giudizio &#8211; essere tenuti in considerazione dal Giudice. L\u2019accordo fra gli ex-coniugi deve essere raggiunto entro un termine prestabilito, comunque non inferiore a un mese dall\u2019inizio della procedura di negoziazione assistita. L\u2019accordo \u00e8 sottoscritto dagli avvocati che assistono gli ex-coniugi. Nel sottoscrivere l\u2019accordo, gli avvocati ne garantiscono la conformit\u00e0 \u00aballe norme imperative ed all\u2019ordine pubblico\u00bb e autenticano le sottoscrizioni apposte dagli ex-coniugi. Gli avvocati che assistono gli ex-coniugi divorziati hanno l\u2019obbligo di trasmettere la copia autenticata dell\u2019accordo all\u2019Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.<br>Se non ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, occorrer\u00e0 poi ottenere il nullaosta del Pubblico Ministero. La legge non prevede per\u00f2 un termine entro il quale il nullaosta deve essere richiesto.<br>Se invece ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, l\u2019accordo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero entro e non oltre 10 giorni. Esaminato l\u2019accordo, il PM potr\u00e0 quindi rilasciare la necessaria autorizzazione oppure, entro 5 giorni, ritrasmettere lo stesso accordo al Presidente del Tribunale, affinch\u00e9 si ordini la comparizione degli ex-coniugi. (Il procedimento relativo al rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del nulla osta o dell\u2019autorizzazione \u00e8 esente dal contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto per ciascun grado di giudizio su richiesta di attivit\u00e0 giurisdizionali delle parti interessate. Allo stesso modo \u00e8 esente il procedimento davanti al Presidente del Tribunale).<br><br>Il D.L. 132\/2014 prevede addirittura la possibilit\u00e0 di concordare una modifica delle condizioni di divorzio innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, a condizione che in tali accordi non vi siano patti di trasferimento patrimoniale (ossia trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro \u2013 al momento non \u00e8 chiaro, invece, se sia possibile inserire, nell&#8217;accordo concluso davanti all&#8217;ufficiale dello stato civile, anche la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico: questa sembrava l\u2019interpretazione dominante e pi\u00f9 frequente nella prassi alla luce di quanto disposto dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 6\/2015, ma il TAR Lazio ha recentemente accolto un ricorso di nullit\u00e0 avverso tale Circolare, v. TAR Lazio, sezione I-ter, 7 luglio 2016 n. 7813) e che gli ex-coniugi non abbiano figli in comune che siano minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti dal punto di vista economico.<br>In tutti gli altri casi, il  coniuge interessato alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio relativa all\u2019assegno o all\u2019affidamento dei figli deve presentare ricorso al Tribunale competente, che provvede in camera di consiglio (ossia con un procedimento celere, \u201cdeformalizzato\u201d e caratterizzato da maggior snellezza).<br>Nel procedimento instaurato per la revisione dei provvedimenti relativi ai figli \u00e8 obbligatoria la presenza del Pubblico Ministero.<br>Nel corso della fase istruttoria i mezzi di prova utilizzabili sono i pi\u00f9 disparati: prova testimoniale, consulenza tecnica d\u2019ufficio, relazione degli assistenti sociali, indagini patrimoniali e accertamenti della Polizia Tributaria, ecc.<br>Il provvedimento conclusivo pu\u00f2 essere oggetto di reclamo in Corte d\u2019appello.<br>Diversamente, si potr\u00e0 far leva sull\u2019articolo 9 della legge sul divorzio che presuppone, per la proposizione dell\u2019azione, l\u2019esistenza \u2013 concreta e attuale \u2013 di \u201cgiustificati motivi\u201d di natura economico patrimoniale.<br>Da un punto di vista strettamente processuale, il procedimento di revisione segue il rito camerale, e il decreto del tribunale \u00e8 reclamabile alla Corte d\u2019appello entro 10 giorni, revocabile in ogni tempo. I criteri con cui si individua la competenza del tribunale sono quelli di cui agli articoli 18 comma 1, 20 del c.p.c., 1182 comma 3 del c.c. e 12-quater della L. n. 898\/70.<br><br>Avv. Federica Federici<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il mantenimento reciproco tra coniugi ha la sua relazione giuridica nel dovere di assistenza morale e materiale a carico di ognuno degli sposi (art. 143 c.c.). 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