{"id":2579,"date":"2022-07-31T11:27:15","date_gmt":"2022-07-31T09:27:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2579"},"modified":"2023-08-03T22:19:57","modified_gmt":"2023-08-03T20:19:57","slug":"corte-costituzionale-indennita-per-licenziamenti-illegittimi-va-ridisegnata-alla-luce-di-criteri-piu-duttili-ed-effettivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/corte-costituzionale-indennita-per-licenziamenti-illegittimi-va-ridisegnata-alla-luce-di-criteri-piu-duttili-ed-effettivi\/","title":{"rendered":"CORTE COSTITUZIONALE: INDENNITA\u2019 PER LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI VA RIDISEGNATA ALLA LUCE DI CRITERI PIU\u2019 DUTTILI ED EFFETTIVI"},"content":{"rendered":"\n<p>Con la sentenza n. 183 del 22 luglio 2022 la Consulta invoca l\u2019urgente intervento del Legislatore al fine di individuare criteri pi\u00f9 in linea con le differenze delle realt\u00e0 organizzative aziendali rispetto al solo criterio dimensionale per la determinazione della indennit\u00e0 risarcitoria.<br>Non \u00e8 pi\u00f9 attuale correlare l\u2019indennit\u00e0 risarcitoria per i licenziamenti illegittimi al solo criterio della dimensione dell\u2019Azienda ed urge, pertanto, un intervento del Legislatore che contempli criteri maggiormente adeguati ed effettivi per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 in caso di licenziamento illegittimo.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 l\u2019ennesimo intervento della Corte Costituzionale sul Jobs Act, in punto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i lavoratori di piccole imprese che hanno fino a 15 dipendenti in un\u2019unit\u00e0 produttiva (5 se agricoli) o fino a 60 complessivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice rimettente del Tribunale di Roma ha sostenuto che il combinato disposto dagli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2015, che dimezzano l\u2019indennizzo spettante al lavoratore ingiustamente licenziato e pongono il limite invalicabile delle sei mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione percepita, \u00abnella parte in cui determina un limite massimo del tutto inadeguato e per nulla dissuasivo\u00bb, non garantirebbe \u00abun\u2019equilibrata compensazione\u00bb e \u00abun adeguato ristoro\u00bb del pregiudizio e non assolverebbe alla necessaria funzione deterrente.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo come la modulazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi sia demandata all\u2019apprezzamento discrezionale del legislatore, comunque vincolato al principio di uguaglianza, che vieta di omologare situazioni eterogenee e di trascurare la specificit\u00e0 del caso concreto. Oltre a ci\u00f2, viene osservato come un sistema organico di tutele debba essere incentrato sul principio della ragionevolezza, che presuppone una necessaria adeguatezza dissuasoria dei rimedi anche per i licenziamenti intimati da datori di lavoro di pi\u00f9 piccole dimensioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel ragionamento, tuttavia, la Corte ha evidenziato come l\u2019assetto delineato dal d.lgs. n. 23 del 2015 \u00e8 profondamente mutato rispetto a quello analizzato dalle pi\u00f9 pronunce precedenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La reintegrazione \u00e8 stata circoscritta entro ipotesi tassative per tutti i datori di lavoro e le dimensioni dell\u2019impresa non assurgono a criterio discretivo tra l\u2019applicazione della pi\u00f9 incisiva tutela reale e la concessione del solo ristoro pecuniario.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha, infatti, sottolineato come in un sistema imperniato sulla portata tendenzialmente generale della tutela monetaria, la specificit\u00e0 delle piccole realt\u00e0 organizzative, che pure permane nell\u2019attuale sistema economico, non pu\u00f2 giustificare un sacrificio sproporzionato del diritto del lavoratore di conseguire un congruo ristoro del pregiudizio sofferto.<\/p>\n\n\n\n<p>In un quadro dominato dall\u2019incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari. Il criterio incentrato sul solo numero degli occupati non risponde, dunque, all\u2019esigenza di non gravare di costi sproporzionati realt\u00e0 produttive e organizzative che siano effettivamente inidonee a sostenerli.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo senso, il limite uniforme e invalicabile di sei mensilit\u00e0, che si applica a datori di lavoro imprenditori e non, opera in riferimento ad attivit\u00e0 tra loro eterogenee, accomunate dal dato del numero dei dipendenti occupati, sprovvisto di per s\u00e9 di una significativa valenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Corte, quindi, un sistema siffatto non attua quell\u2019equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un\u2019efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi.<\/p>\n\n\n\n<p>Conclude, pertanto, affermando la necessit\u00e0 che l\u2019ordinamento si doti di rimedi adeguati per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro che hanno in comune il dato numerico dei dipendenti, invocando l\u2019urgente intervento del Legislatore e sottolineando che, in caso di inerzia, sar\u00e0 la Corte stessa a dover provvedere:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl legislatore ben potrebbe tratteggiare criteri distintivi pi\u00f9 duttili e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie realt\u00e0 organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse operano.<\/p>\n\n\n\n<p>(\u2026)<\/p>\n\n\n\n<p>La materia, frutto di interventi normativi stratificati, non pu\u00f2 che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p>(\u2026)<\/p>\n\n\n\n<p>questa Corte non pu\u00f2 conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell\u2019inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficolt\u00e0 qui descritte\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Avv. Francesco Giglioni<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 183 del 22 luglio 2022 la Consulta invoca l\u2019urgente intervento del Legislatore al fine di individuare criteri pi\u00f9 in linea con le differenze delle realt\u00e0 organizzative aziendali rispetto al solo criterio dimensionale per la determinazione della&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,3,11],"tags":[],"class_list":["post-2579","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-civile","category-editoriali","category-procedura-civile"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2579"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2580,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2579\/revisions\/2580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}