{"id":2611,"date":"2022-11-13T11:38:38","date_gmt":"2022-11-13T10:38:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2611"},"modified":"2023-08-03T22:19:07","modified_gmt":"2023-08-03T20:19:07","slug":"affidamento-condiviso-per-la-realizzazione-del-miglior-interesse-del-minore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/affidamento-condiviso-per-la-realizzazione-del-miglior-interesse-del-minore\/","title":{"rendered":"AFFIDAMENTO CONDIVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL MIGLIOR INTERESSE DEL MINORE."},"content":{"rendered":"\n<p>In tema di affidamento del figlio minore, la Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022 ha chiarito che il criterio generale cui deve attenersi il Giudice \u00e8 costituito dall\u2019esclusivo interesse morale e materiale della prole, a seguito di un giudizio prognostico circa la capacit\u00e0 del genitore di crescere ed educare i figli minori.<br>Giudizio che deve avvenire attraverso l\u2019analisi degli elementi concretamente attinenti alle modalit\u00e0 con le quali in passato il soggetto ha svolto il proprio ruolo di genitore, con particolare attenzione alla sfera affettiva nel rapporto con i figli.<br>A tal riguardo, la scelta dell\u2019affidamento condiviso risulta essere la scelta tendenzialmente preferibile al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto sano ed equilibrato con entrambi i genitori.<br>Secondo il Giudice di legittimit\u00e0, difatti, \u201calla regola dell\u2019affidamento condiviso dei figli pu\u00f2 derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l\u2019interesse del minore, con la duplice conseguenza che l\u2019eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovr\u00e0 essere sorretta da una motivazione non solo pi\u00f9 in positivo sulla idoneit\u00e0 del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneit\u00e0 educativa ovvero manifesta carenza del genitore\u201d. (Ex multis Cass. Civ. n. 6535\/2019)<br>Ci\u00f2 al fine di garantire \u2013 nel superiore interesse del minore \u2013 il rispetto del principio della bigenitorialit\u00e0, ovverosia della compresenza di entrambi i genitori nella vita dei figli, idonea a garantirgli una vita stabile ed una salda relazione affettiva con entrambi, spettando agli stessi il dovere di cooperare nell\u2019educazione, nell\u2019assistenza, e nell\u2019istruzione e nel mantenimento dei minori.<br>Ebbene, la Suprema Corte, con l\u2019Ordinanza in esame, prosegue chiarendo che \u201cin tema di affidamento questa Corte ripete da tempo [\u2026] che il criterio fondamentale, ci deve attenersi il giudice a mente dell\u2019art. 337-ter c.c., \u00e8 costituito dall\u2019esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia pi\u00f9 idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della personalit\u00e0 del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacit\u00e0 del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalit\u00e0 con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo.\u201d<br>Occorre, pertanto, analizzare ed esaminare, caso per caso, se le ragioni poste a sostegno delle pretese del genitore in ordine all\u2019affidamento del minore trovino il proprio presupposto nei suddetti principi, oltre che nelle norme riguardanti il diritto alla bigenitorialit\u00e0 nella realizzazione del miglior interesse del minore che costituisce da sempre la ratio sottesa ad ogni pronuncia sull\u2019affidamento dei minori.<\/p>\n\n\n\n<p>Contributo a cura degli Avvocati Federico Bocchini e Martina Zacco.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di affidamento del figlio minore, la Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza n. 21425 del 6 luglio 2022 ha chiarito che il criterio generale cui deve attenersi il Giudice \u00e8 costituito dall\u2019esclusivo interesse morale e materiale della prole,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,3,11,1],"tags":[],"class_list":["post-2611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-civile","category-editoriali","category-procedura-civile","category-pubblicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2611"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2613,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2611\/revisions\/2613"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}