{"id":2669,"date":"2023-02-03T20:26:40","date_gmt":"2023-02-03T19:26:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2669"},"modified":"2023-08-03T22:17:11","modified_gmt":"2023-08-03T20:17:11","slug":"le-conseguenze-del-mancato-invio-del-modello-5-da-parte-delliscritto-dal-sito-di-cassa-forense","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/le-conseguenze-del-mancato-invio-del-modello-5-da-parte-delliscritto-dal-sito-di-cassa-forense\/","title":{"rendered":"LE CONSEGUENZE DEL MANCATO INVIO DEL MODELLO 5 DA PARTE DELL\u2019ISCRITTO &#8211; dal sito di Cassa forense e Cf news &#8211; contributo a cura dell&#8217;Avv. Giulio Micioni"},"content":{"rendered":"\n<p>Di recente il Consiglio Nazionale Forense ha reso due pareri (il n. 39 e il n. 43, entrambi del 17 ottobre 2022) in risposta a quesiti, di analogo tenore, formulati, rispettivamente, dal COA di Torino e da quello di Siracusa, che chiedevano, il COA torinese, se sussiste la possibilit\u00e0 di sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all\u2019obbligo di presentazione del \u201cModello 5\u201d, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento, e, il COA di Siracusa, di chiarire la natura \u2013 amministrativa o disciplinare \u2013 della sospensione di cui all&#8217;art. 17, comma 5, della legge n. 576\/1980 (come modificato dall&#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 141\/1992) e, ove ritenuta la natura disciplinare, se il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati abbia il potere di deliberare la sospensione dell&#8217;iscritto a tempo indeterminato dall&#8217;esercizio della professione o debba limitarsi all&#8217;avvio del procedimento disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma appena richiamata stabilisce che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;L&#8217;omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformit\u00e0 al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell&#8217;ordine per la valutazione del comportamento dell&#8217;iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell&#8217;ordine ai fini della sospensione dell&#8217;iscritto dall&#8217;esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell&#8217;ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell&#8217;articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione \u00e8 revocata quando l&#8217;interessato dimostra di aver provveduto all&#8217;invio della comunicazione dovuta&#8221;.<br>In risposta al quesito formulato dal COA piemontese, il CNF ha chiarito che il riferimento, contenuto nella disposizione, alle \u201cforme del procedimento disciplinare\u201d non esclude la natura amministrativa del provvedimento, ferma restando l\u2019autonoma ed ulteriore rilevanza disciplinare della condotta omissiva dell\u2019iscritto, ex art. 70, 4\u00b0 comma, c.d.f., il cui giudizio \u00e8 rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul secondo quesito, avanzato dal COA siciliano, il CNF ha premesso che dalla lettura della norma se ne ricava che i due profili \u2013 quello amministrativo e quello disciplinare \u2013 procedono in parallelo, aggiungendo che, a seguito della segnalazione da parte della Cassa, innanzitutto il COA \u00e8 tenuto a valutare il comportamento dell&#8217;iscritto sul piano disciplinare e, conseguentemente, per effetto della legge n. 247\/2012 e, in particolare, del Titolo V della stessa, che disciplina il nuovo procedimento disciplinare, non potr\u00e0 che segnalare l\u2019iscritto al competente CDD.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, in forza della citata disposizione della normativa previdenziale forense, ha aggiunto il CNF, la perdurante omissione \u2013 cos\u00ec come la mancata rettifica \u2013 trascorsi 60 giorni dalla diffida devono essere &#8220;in ogni caso&#8221; autonomamente comunicate al COA ai fini della sospensione (amministrativa) dell&#8217;iscritto dall&#8217;esercizio professionale a tempo indeterminato, precisando, da ultimo, che il riferimento, contenuto nella norma alle &#8220;forme del procedimento disciplinare&#8221; non esclude, secondo la propria giurisprudenza (sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021), la natura amministrativa del provvedimento, ferma restando l&#8217;autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso, ex art. 70, 4\u00b0 comma, c.d.f., il cui giudizio \u00e8 rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina.<\/p>\n\n\n\n<p>Contributo a cura dell&#8217;Avv. Giulio Micioni<\/p>\n\n\n\n<p>Dal sito di Cassa forense e da Cf news<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di recente il Consiglio Nazionale Forense ha reso due pareri (il n. 39 e il n. 43, entrambi del 17 ottobre 2022) in risposta a quesiti, di analogo tenore, formulati, rispettivamente, dal COA di Torino e da quello di Siracusa,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[30,1,2],"tags":[],"class_list":["post-2669","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-deontologia-e-ordinamento-forense","category-pubblicazioni","category-pubblicazioni-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2669","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2669"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2669\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2684,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2669\/revisions\/2684"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2669"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2669"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2669"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}