{"id":2704,"date":"2023-03-08T23:26:57","date_gmt":"2023-03-08T22:26:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2704"},"modified":"2023-08-03T22:15:39","modified_gmt":"2023-08-03T20:15:39","slug":"risoluzione-contratto-per-studenti-in-tempo-di-pandemia-non-sussiste-impossibilita-del-godimento-dellimmobile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/risoluzione-contratto-per-studenti-in-tempo-di-pandemia-non-sussiste-impossibilita-del-godimento-dellimmobile\/","title":{"rendered":"Risoluzione contratto per studenti in tempo di pandemia &#8211; non sussiste impossibilit\u00e0 del godimento dell&#8217;immobile"},"content":{"rendered":"\n<p>La vicenda in esame nasce da un\u2019opposizione a decreto ingiuntivo in tema di locazione, su una richiesta di pagamento di canoni di locazione per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020.<br>L\u2019opponente eccepiva:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la nullit\u00e0 del contratto di locazione per il venir meno della c.d. cosa in concreto, giacch\u00e9 le parti avevano stipulato la locazione di natura transitoria in quanto il conduttore aveva l\u2019esigenza di abitare l\u2019immobile per un periodo non eccedente i 12 mesi, studiando Economia all\u2019universit\u00e0;<\/li><li>che l\u2019opponente si era ritrovata inaspettatamente impossibilitata a svolgere il fine per il quale il contratto di locazione \u00e8 stato stipulato, a causa del Covid-19, quindi sarebbe venuta meno la causa contrattuale di cui all\u2019art. 1325 c.c.;<\/li><li>che per il combinato disposto dell\u2019art. 1463 e 1256 c.c., il locatore sarebbe stato impossibilitato a garantire la prestazione a causa di evidente forza maggiore che avrebbe risolto il contratto, non potendo dunque pretendere l\u2019adempimento della controprestazione a cui era tenuta la conduttrice.<br>Si costituiva l\u2019opposta, dichiarando che solo con la notifica dell\u2019opposizione era venuta a conoscenza del rientro della conduttrice alla casa di residenza. Precisava, inoltre, di non essere mai venuta meno ai propri obblighi derivanti dall\u2019art. 1575 c.c., garantendo sempre alla conduttrice la fruibilit\u00e0 dell\u2019immobile. Aggiungeva che l\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta contemplata dall\u2019art. 1463 c.c. (impossibilit\u00e0 totale della prestazione), non poteva applicarsi al caso di specie considerato che anche nelle fasi pi\u00f9 critiche dell\u2019espansione del virus, ci\u00f2 che era stato compromesso non era stato mai l\u2019oggetto del contratto di locazione inteso quale utilizzo e godimento del bene.<br>Il Giudice sulla nullit\u00e0 del contratto di locazione per studenti, non trovava condivisibile la richiesta di nullit\u00e0 del negozio ed esonero del pagamento del corrispettivo.<br>Questo perch\u00e9 veniva considerata errata l\u2019attribuzione di una rilevanza giuridica a una semplice motivazione personale (abitare in una citt\u00e0 universitaria o meno), che esula dalla causa negoziale e dunque rilevante giuridicamente che non \u00e8 mai venuta meno (godimento dell\u2019immobile). E di certo, prosegue il Giudice, non pu\u00f2 individuarsi come causa in concreto la fruizione dell\u2019immobile solo in concomitanza con le lezioni universitarie in presenza, perch\u00e9 all\u2019interno di un corso di studi formano parte integrante dell\u2019attivit\u00e0 anche lo studio, la partecipazione online, le esercitazioni e altro. Peraltro, tutte le questioni relative all\u2019organizzazione dello studio, sono irrilevanti per il locatore.<br>Come noto, il contratto di locazione rientra nel genere di contratti a prestazioni corrispettive, nel quale il locatore si impegna a consegnare l\u2019immobile, dietro pagamento di un canone. Nel caso di specie, non vi \u00e8 alcuna lesione, essendo stato possibile per il conduttore usufruire dell\u2019immobile. Non vi sono peraltro elementi per ritenere che \u201cl\u2019effettiva frequentazione\u201d del corso di studi sia stata condivisa dal locatore ed assunta a condizione contrattuale specifica.<br>Quanto alla sopravvenuta impossibilit\u00e0 della prestazione, non ricorre nessuna delle fattispecie di impossibilit\u00e0, trattandosi di prestazione possibile tanto nella fisicit\u00e0, che sotto il profilo della conformit\u00e0 a norma di diritto. Nulla vietava alla conduttrice\/studentessa di rimanere nell\u2019immobile locato, ma la stessa ha preferito fare ritorno alla casa familiare. N\u00e9 il Governo ha reso l\u2019immobile inagibile \u201cper legge\u201d o il locatore ha posto in essere azioni che abbiano reso inutilizzabile l\u2019immobile. Quindi lo studente non potr\u00e0 sospendere o ridurre unilateralmente il canone.<br>Alla luce di quanto sopra, il contributo di locazione era valido ed efficace, come la pretesa creditoria azionata.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Avv. Federico Bocchini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La vicenda in esame nasce da un\u2019opposizione a decreto ingiuntivo in tema di locazione, su una richiesta di pagamento di canoni di locazione per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020.L\u2019opponente eccepiva: la nullit\u00e0 del contratto di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":124,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,3,31,11],"tags":[],"class_list":["post-2704","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritto-civile","category-editoriali","category-locazioni","category-procedura-civile"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2704","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/124"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2704"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2704\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2705,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2704\/revisions\/2705"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2704"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2704"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2704"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}