{"id":2832,"date":"2023-10-01T17:15:24","date_gmt":"2023-10-01T15:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2832"},"modified":"2023-10-01T17:15:25","modified_gmt":"2023-10-01T15:15:25","slug":"la-scuola-forense-le-principali-domande","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/la-scuola-forense-le-principali-domande\/","title":{"rendered":"La scuola forense &#8211; le principali domande"},"content":{"rendered":"\n<p>Sono iscritto al Registro dei tirocinanti di Roma. Sono tenuto a frequentare obbligatoriamente la Scuola Forense al fine di ottenere il nulla osta di fine pratica e di poter sostenere l\u2019esame di abilitazione all\u2019esercizio alla professione forense?<br>Tutti i tirocinanti iscritti al Registro dopo il 1\u00b0 aprile 2022, oltre a rispettare la previgente disciplina della pratica forense, devono frequentare un corso di durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell\u2019arco dei diciotto mesi di tirocinio. I praticanti iscritti in data precedente (la data \u00e8 indicata dalla delibera d\u2019iscrizione del Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza) non devono frequentare obbligatoriamente i corsi di cui al D.M. 17\/2018 previsti dall\u2019art. 43 L. 247\/2012.<\/p>\n\n\n\n<p>Mi sono iscritto al Registro dei praticanti tra il 1\u00b0 aprile e il 10 maggio 2022. Cosa devo fare per sostenere l\u2019esame a dicembre 2023?<br>Coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti tra il 1^ aprile e il 10 maggio 2022, potendo completare il tirocinio forense di 18 mesi in tempo utile a sostenere l\u2019esame di Stato nel 2023, devono obbligatoriamente frequentare il corso. Per i praticanti iscritti al Registro prima del 1\u00b0 aprile 2022 il corso \u00e8 facoltativo anche se sosterranno l\u2019esame di Stato nel 2023. Chi si \u00e8 iscritto al Registro dopo il 10 maggio 2022, non riuscendo a completare la pratica di 18 mesi in tempo utile per sostenere l\u2019esame di Stato nel 2023, essendo scaduti i termini per iscriversi a frequentare le lezioni del primo modulo semestrale con decorrenza 9 novembre 2022, dovranno attendere il prossimo bando oppure iscriversi ad una delle scuole di specializzazione per le professioni legali universitarie, che stanno avviando i corsi specifici, anche in convenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando posso iscrivermi ai corsi di formazione obbligatoria?<br>Circa due mesi prima dell\u2019inizio del modulo, ovvero nei mesi di settembre e di marzo, sar\u00e0 possibile iscriversi al corso, che ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell\u2019arco dei diciotto mesi di tirocinio. I corsi sono organizzati in moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art.5 comma 1)<\/p>\n\n\n\n<p>Tenuto conto che le iscrizioni al Corso sono aperte ogni 6 mesi \u00e8 possibile chiedere il trasferimento?<br>Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro Ordine, questi pu\u00f2 chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel nuovo circondario. L\u2019Ordine di provenienza, all\u2019atto della valutazione del periodo di pratica gi\u00e0 svolto ai fini della nuova iscrizione, ne attester\u00e0 la frequenza (DM 9 febbraio 2018 n. 17, art.5, comma 2).<\/p>\n\n\n\n<p>Sono previste verifiche durante il corso obbligatorio?<br>S\u00ec, sono previste al termine di ciascun semestre, due intermedie ed una finale. Le verifiche consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel semestre appena completato. Il test \u00e8 composto da 30 domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di 40 domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. L\u2019accesso alle verifiche \u00e8 consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l\u201980% delle lezioni. Il superamento di una verifica intermedia consente di frequentare il semestre successivo ovvero il mancato superamento comporta la ripetizione dell\u2019ultimo semestre frequentato e della relativa verifica al successivo appello. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede la ripetizione dell\u2019ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica. (DM 9 febbraio 201n. 17 art.8)<\/p>\n\n\n\n<p>Chi organizza i corsi di formazione obbligatori?<br>I corsi possono essere organizzati dalle Scuole Forensi istituite dai Consigli dell\u2019ordine e dalle associazioni forensi idonee e accreditate, oltre che da altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali. (DM 9 febbraio 2018 n. 17 art. 2 comma 1)<\/p>\n\n\n\n<p>La Fondazione, Scuola per l\u2019Avvocatura dell\u2019Ordine degli Avvocati di Roma, organizza e promuove con cadenza semestrale (maggio\/ottobre, novembre\/aprile) i corsi di formazione obbligatoria per l\u2019accesso alla professione di avvocato e per la preparazione all\u2019esame di abilitazione mediante la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell\u2019Ordine.<\/p>\n\n\n\n<p>Il 9 novembre 2022 \u00e8 previsto l\u2019inizio del secondo corso obbligatorio novembre \u201922-aprile \u201924, mentre il primo corso continuer\u00e0 con il successivo modulo semestrale.<\/p>\n\n\n\n<p>Informazioni sui corsi e iscrizioni alla pagina della Fondazione Scuola Forense presente sul sito istituzionale dell\u2019Ordine degli Avvocati di Roma.<\/p>\n\n\n\n<p>Sto effettuando il tirocinio ex art. 73 DL 69\/2013. Come mi devo comportare con i corsi di formazione obbligatoria?<br>Il praticante avvocato che svolga il tirocinio presso gli uffici giudiziari deve contemporaneamente frequentare un corso di formazione ex art.43 l.p.f..<\/p>\n\n\n\n<p>Sono uno studente universitario che si avvale dell\u2019anticipo della pratica forense. Sono tenuto a frequentare anche i corsi obbligatori di formazione?<br>S\u00ec. Lo studente regolarmente iscritto all\u2019ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza che abbia usufruito della c.d. pratica anticipata, una volta iscritto al Registro deve completare il tirocinio con dodici mesi di pratica presso un avvocato iscritto all\u2019ordine o presso l\u2019Avvocatura dello Stato e contemporaneamente frequentare un corso di formazione di eguale durata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il praticante avvocato che \u00e8 attualmente impiegato presso gli uffici del processo deve frequentare i corsi obbligatori di formazione?<br>S\u00ec. I praticanti avvocati devono proseguire il tirocinio, con tutti i doveri connessi, compreso quello di frequentare i corsi obbligatori. Per i soli praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo, l\u2019assunzione alle dipendenze dell\u2019Ufficio del Processo comporta la sospensione del tirocinio e della formazione forense.<\/p>\n\n\n\n<p>Mi sono re-iscritto al Registro dopo l\u2019entrata in vigore dell\u2019obbligo di formazione forense. Sono tenuto a frequentare i corsi durante il mio tirocinio?<br>S\u00ec. L\u2019anzianit\u00e0 della prima iscrizione al Registro dei praticanti, alla quale non abbia fatto seguito l\u2019effettivo e documentato svolgimento del tirocinio, non consente di esonerare il tirocinante da tutti gli obblighi di formazione che gravano sui tirocinanti iscritti (e sui re-iscritti) dopo il 1 aprile 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>DALLE FAQ DEL CONSIGLIO DELL&#8217;ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono iscritto al Registro dei tirocinanti di Roma. 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