{"id":2909,"date":"2024-03-16T17:50:06","date_gmt":"2024-03-16T16:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=2909"},"modified":"2024-03-16T17:50:07","modified_gmt":"2024-03-16T16:50:07","slug":"le-strutture-turistiche-ricettive-nella-regione-lazio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/le-strutture-turistiche-ricettive-nella-regione-lazio\/","title":{"rendered":"Le strutture turistiche ricettive nella Regione Lazio"},"content":{"rendered":"\n<p>Le strutture turistiche ricettive sono attivit\u00e0 sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all\u2019accoglienza dei turisti. Tali attivit\u00e0 possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione. L\u2019attuale normativa regionale suddivide le strutture in:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alberghiere: Alberghi (o Hotel)-Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence)<br>&#8211; Extralberghiere: &#8211; Guest House o Affittacamere &#8211; Ostelli per la giovent\u00f9 \u2013 Hostel o Ostelli &#8211; Case e Appartamenti per vacanze \u2013 Case Per Ferie \u2013 Bed &amp; Breakfast \u2013 Country House o Residenze di campagna- Rifugi montani \u2013 Rifugi escursionistici;<br>&#8211; Altre forme di ospitalit\u00e0<br>&#8211; Aria Aperta: Campeggi \u2013 Villaggi Turistici \u2013 Aree di Sosta Temporanea.<br>&#8211; Albergo diffuso<\/li>\n\n\n\n<li>Codice identificativo regionale \u2013 Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso turistico<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cosa \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 Turistica Ricettiva?<br>Si definisce attivit\u00e0 ricettiva Turistica quella diretta alla produzione ed all\u2019offerta al pubblico di ospitalit\u00e0 intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Quali sono le strutture turistiche ricettive?<\/p>\n\n\n\n<p><br>Le strutture ricettive a fini turistici si identificano in:<\/p>\n\n\n\n<p>Alberghiere disciplinate dal Regolamento Regionale n.17\/2008 e s.m.i.:<br>Alberghi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.17\/2008 s.m.i)<br>Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere e un\u2019area di accoglienza, ed eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1,2,3,4 e 5 stelle.<br>Residenze Turistiche Alberghiere (Residence) (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.17\/2008 s.m.i)<br>Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti (per appartamento si intende un\u2019unit\u00e0 abitativa di uno o pi\u00f9 locali con la presenza di cucina o angolo cottura) e 15 posti letto e un\u2019area di accoglienza per un periodo minimo obbligatorio di tre giorni ed eventualmente servizi accessori.Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2,3 e 4 stelle.<br>Aria Aperta disciplinate dal Regolamento Regionale n.18\/2008 e s.m.i.:<br>I campeggi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.18\/2008 e s.m.i)<br>Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1,2,3 e 4 stelle.<br>I villaggi turistici (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.18\/2008 s.m.i)<br>Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati il soggiorno in bungalows ed altre unit\u00e0 abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2,3 e 4 stelle.<br>Le aree attrezzate per la sosta temporanea, o aree di sosta, (art.2 comma 1 lett.c) R.R.n.18\/2008 s.m.i)<br>Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.Le aree di sosta sono classificate con una classe \u201cunica\u201d.<br>Albergo Diffuso disciplinate dal Regolamento Regionale n.7 del 3\/8\/2015;<br>Struttura di particolare tipologia di ricettivit\u00e0 turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche.L\u2019Albergo Diffuso \u00e8 caratterizzato dalla particolarit\u00e0 di offrire ospitalit\u00e0 in abitazioni e camere distribuite all\u2019interno di un perimetro urbano di 300 metri dall\u2019edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni.L\u2019Albergo diffuso \u00e8 classificato in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Extralberghiere disciplinate dal Regolamento Regionale n. 8\/2015, come modificato dal Regolamento n. 14\/2017:<br>Guest House o Affittacamere (art. 4 R.R. n. 8\/2015 e s.m.i.)<br>Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale, composta da non pi\u00f9 di sei camere, ubicate in non pi\u00f9 di due appartamenti ammobiliati purch\u00e9 appartenenti ad uno stesso stabile con il medesimo ingresso su strada e dotati entrambi di soggiorno, cucina o angolo cottura annesso al soggiorno, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. Non \u00e8 consentita la collocazione di angoli cottura su corridoi o disimpegni.Tali strutture, non sono soggette a cambio di destinazione d\u2019uso a fini urbanistici, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni nonch\u00e9 i requisiti di cui all\u2019Allegato 1 del R.R. n. 8\/2015 e s.m.i.Gli Affittacamere o Guest House sono classificati in prima, seconda e terza categoria;<br>Ostelli per la giovent\u00f9 (art.5 R.R. n.8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale da Enti Pubblici ed Enti o Associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.Al loro interno possono essere ospitati, oltre ai giovani ed ai loro accompagnatori, anche altri soggetti legati al turismo sociale, culturale, sportivo e religioso, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi.<br>Gli Ostelli per la Giovent\u00f9 hanno destinazione d\u2019uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilit\u00e0 con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.<br>Gli Ostelli per la Giovent\u00f9 rispettano i requisiti, previsti all\u2019Allegato 2 del R.R. n. 8\/2015 e s.m.i. e sono classificati in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Hostel o Ostelli (art.6 R.R. n.8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive introdotte dal R.R. n.8\/2015 e s.m.i e gestite in forma imprenditoriale.<br>Il soggiorno in tali strutture, rivolto a turisti di qualsiasi tipologia, con particolare riguardo ai nuclei familiari ed ai gruppi, non pu\u00f2 superare i 60 giorni continuativi, come negli Ostelli per la Giovent\u00f9.Tali strutture sono dotate di spazi idonei alla preparazione ed alla consumazione dei pasti.Gli Hostel hanno destinazione d\u2019uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilit\u00e0 con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.<br>Gli Hostel o Ostelli rispettano i requisiti, previsti all\u2019Allegato 3 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Case e appartamenti per vacanze (art.7 R.R. n.8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive destinate ad abitazione ed arredate, offerte ad uso dei turisti, collocate in uno o pi\u00f9 stabili nello stesso territorio comunale e gestite in forma \u201cnon imprenditoriale\u201d o \u201cimprenditoriale\u201d.La gestione \u201cimprenditoriale\u201d \u00e8 obbligatoria quando il numero di appartamenti destinati all\u2019accoglienza, nel medesimo territorio comunale, \u00e8 pari o superiore a 3.<br>Nel caso di 1 o 2 appartamenti \u00e8 invece ammessa sia la gestione \u201cnon imprenditoriale\u201d che quella \u201cimprenditoriale\u201d, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali. Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13\/6\/2016, non sono comunque pi\u00f9 stabiliti periodi di inattivit\u00e0 di durata obbligatoria.<br>Le Case e Appartamenti per Vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e, al loro interno, non possono esservi persone residenti o domiciliate.<br>Non necessitano di cambio di destinazione d\u2019uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti all\u2019Allegato 4 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i.<br>Le Case ed Appartamenti per vacanze sono classificate in prima ed in seconda categoria.<br>Case per ferie (art.8 R.R. n.8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture gestite per finalit\u00e0 sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive, da parte di Enti pubblici o privati, Associazioni e organismi senza fini di lucro, con l\u2019esclusione di forme di pubblicit\u00e0 sui canali commerciali e promozionali o su piattaforme elettroniche, in quanto tali strutture si avvalgono di modalit\u00e0 proprie di interrelazione con gli utenti e associati.<br>Le Case per Ferie rispettano i requisiti, previsti all\u2019Allegato 5 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i., e sono classificate in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Bed and Breakfast (art.9 R.R. n.8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive che erogano ospitalit\u00e0 e servizio di prima colazione con le seguenti prescrizioni:<br>L\u2019obbligo di residenza da parte del gestore\/titolare che deve riservare, all\u2019interno dell\u2019unit\u00e0 abitativa, una camera da letto allestita per il proprio pernottamento;<br>La presenza di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria;<br>Un numero massimo di 3 camere da utilizzare per l\u2019ospitalit\u00e0 con un massimo di 8 posti letto, oltre alla camera da letto riservata al titolare.<br>L\u2019articolo 9 del Regolamento non stabilisce una specifica modalit\u00e0 di gestione per i B&amp;B, essendo consentita sia la forma \u201cnon imprenditoriale\u201d che quella \u201cimprenditoriale\u201d, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali.Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13\/6\/2016, non sono comunque pi\u00f9 stabiliti periodi di inattivit\u00e0 di durata obbligatoria.I B&amp;B non necessitano di cambio di destinazione d\u2019uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti all\u2019Allegato 6 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i.I Bed and Breakfast sono classificati in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Country House o Residenze di campagna (art.10 R.R. n. 8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in contesti rurali in prossimit\u00e0 o all\u2019interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali. Parallelamente all\u2019attivit\u00e0 ricettiva possono essere offerte attivit\u00e0 ludico-ricreative, didattiche e sportive.<br>La gestione \u00e8 in forma esclusivamente \u201cimprenditoriale\u201d e si pu\u00f2 svolgere in camere o appartamenti, con eventuali servizi autonomi di cucina, all\u2019interno di uno o pi\u00f9 fabbricati inseriti nello stesso nucleo rurale e nella medesima pertinenza di terreno con un\u2019estensione minima di 5.000 mq.La capacit\u00e0 ricettiva totale dell\u2019attivit\u00e0 \u00e8 limitata ad un massimo di 30 posti letto.<br>In dette strutture \u00e8 ammessa, nei limiti normativi vigenti, la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.Le Country House o Residenze di Campagna rispettano i requisiti, previsti all\u2019Allegato 7 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i., e sono classificate in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Rifugi Montani (art.11 R.R. n. 8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive ubicate in alta montagna oltre i 1.000 metri di quota s.l.m. e gestite da privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell\u2019escursionismo o alpinismo. I Rifugi devono assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.<br>In tali strutture devono essere garantiti, nell\u2019arco delle 24 ore, un locale per il ricovero di fortuna con accesso dall\u2019esterno, anche nei periodi di chiusura e il servizio di ricovero durante il periodo di apertura stagionale per l\u2019intera durata delle 24 ore.I Rifugi Montani, rispettano i requisiti, previsti all\u2019Allegato 8 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Case del Camminatore (art.11 bis n. 8\/2015 e s.m.i.)<br>Sono strutture ricettive (L.R. 2\/2017 art.6) ubicate lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato.<br>Tali Case possono essere di propriet\u00e0 privata, di Enti o Associazioni senza scopo di lucro che offrono ospitalit\u00e0 nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l\u2019eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.<br>Con successivo atto deliberativo della Regione Lazio, verr\u00e0 determinata l\u2019individuazione dei requisiti strutturali e funzionali di tali strutture, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 relative all\u2019offerta di ospitalit\u00e0.<br>Rifugi escursionistici (art.12 R.R. n. 8\/2015 e s.m.i.)<br>Strutture ricettive che non differiscono dai Rifugi Montani, di cui all\u2019art.11, per quanto attiene ai requisiti strutturali e funzionali, ma per la loro collocazione che non deve superare i 1.000 metri di quota s.l.m.<br>Idonee ad offrire ospitalit\u00e0 e ristoro in zone di montagna o collinari, sono posizionate a quote inferiori a mille metri, di propriet\u00e0 o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell\u2019escursionismo.<br>I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attivit\u00e0 all\u2019aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.<br>I Rifugi escursionistici, rispettano i requisiti, previsti all\u2019Allegato 8 del R.R. n.8\/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria \u201cUnica\u201d.<br>Altre forme di ospitalit\u00e0. Alloggi per uso turistico (art.12 bis R.R. n. 8\/2015 e s.m.i.)<br>Gli Alloggi per uso turistico di cui all\u2019art.1 comma 1 lettera c) del R.R. n. 8\/2015 e s.m.i., sono unit\u00e0 immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all\u2019interno delle quali \u00e8 possibile offrire, in modo occasione, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalit\u00e0 senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto gi\u00e0 in uso nell\u2019abitazione.<br>Tale ospitalit\u00e0 pu\u00f2 essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in massimo 2 appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte dei proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.<br>Gli Alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonch\u00e9 la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d\u2019uso ai fini urbanistici.<br>I soggetti interessati che anche mediante piattaforme elettroniche gestite da terzi, offrono \u201cAltre forme di ospitalit\u00e0 in Alloggi per uso turistico\u201d, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza (Art.109 c.3 TULPS Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i), sono tenuti a darne comunicazione al Comune competente per territorio (uffici SUAP o SUAR) utilizzando l\u2019apposita modulistica predisposta dallo stesso Comune.Copia di tale comunicazione, presentata al Comune, deve essere trasmessa anche alla Direzione Regionale Turismo al seguente indirizzo PEC:&nbsp;<a href=\"mailto:organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it\">organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it<\/a><br>Sono altres\u00ec tenuti alla trasmissione per via telematica, alla Direzione Regionale Turismo dei dati sugli arrivi e presenze (art. 2, comma 3 del R.R. n. 8\/2015 e s.m.i) previa registrazione al sito www.visitlazio.com \u2013 sezione RADAR, al seguente indirizzo:<a href=\"http:\/\/www.visitlazio.com\/osservatorio\/Home.aspx\">http:\/\/www.visitlazio.com\/osservatorio\/Home.aspx<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Come avviare un\u2019attivit\u00e0 ricettiva turistica?<br>Un\u2019attivit\u00e0 ricettiva turistica si avvia inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0 (SCIA) agli uffici SUAP o SUAR del Comune dove \u00e8 ubicata la struttura.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella SCIA dovranno essere allegati il Modello di Autocertificazione di Classificazione (reperibile sul Sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Argomenti Turismo), oltre a una serie di documenti a seconda delle tipologie ricettive che si intendono avviare<\/p>\n\n\n\n<p>Come si individua una classificazione?<br>La classificazione si individua in \u201cstelle\u201d per le strutture turistiche Alberghiere ed all\u2019Aria Aperta e per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi in \u201ccategorie\u201d; viene dichiarata dal titolare o dall\u2019impresa mediante un\u2019autocertificazione di classificazione, da allegare alla SCIA.<\/p>\n\n\n\n<p>I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura ricettiva sono descritti negli Allegati dei requisiti funzionali e strutturali inseriti nei relativi Regolamenti Regionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Dove reperire la modulistica per la dichiarazione relativa all\u2019autocertificazione di classificazione?<br>La modulistica \u00e8 reperibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio al seguente indirizzo www.regione.lazio.it &#8211; Argomenti Turismo &#8211; Strutture ricettive, dove \u00e8 possibile trovare Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 necessario trasmettere la tabella prezzi alla Regione Lazio per la vidimazione?<br>No, poich\u00e9 con la Legge della Regione Lazio n.8\/2013 art.13 cessa l\u2019obbligo annuale della comunicazione dei prezzi da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive.<\/p>\n\n\n\n<p>I prezzi che si intendono applicare alla clientela sono di libera determinazione da parte del titolare e\/o gestore della struttura ricettiva e non sono in relazione alla classificazione posseduta.<\/p>\n\n\n\n<p>Il titolare e\/o gestore della struttura ricettiva provvede per ciascun anno corrente, alla compilazione del modello della tabella prezzi, disponibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio \u2013 Argomenti Turismo &#8211; Strutture Ricettive &#8211; Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi\u201d, che, una volta compilato, indicando l\u2019anno di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare alla clientela, deve essere esposto nella struttura, in modo ben visibile al pubblico (reception o vano comune). Non si devono praticare prezzi difformi da quelli esposti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il titolare e\/o gestore dovr\u00e0 compilare altres\u00ec il \u201ccartellino Prezzi\u201d (tranne per le case vacanze che devono esporre solo la tabella prezzi) ed esporlo all\u2019interno di ciascuna camera da letto, indicando il prezzo effettivo della camera, non superando il prezzo massimo indicato nella tabella prezzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i Comuni che abbiano determinato una tassa\/contributo di soggiorno, il titolare e\/o gestore indicher\u00e0 nella \u201cTabella Prezzi\u201d il valore giornaliero della tassa\/contributo di soggiorno, separatamente dal prezzo della camera.<\/p>\n\n\n\n<p>Qual \u00e8 la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive turistiche?<br>La Legge della Regione Lazio di riferimento \u00e8 la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i;I<br>Regolamenti Regionali che disciplinano le seguenti tipologie sono:<br>per le strutture Alberghiere -Regolamento Regionale n.17\/2008 e s.m.i;<br>per le strutture Extralberghiere- Regolamento Regionale n. 8\/2015 e s.m.i.;<br>per le strutture all\u2019Aria aperta &#8211; Regolamento Regionale n.18\/2008 e s.m.i;<br>per le strutture di Alberghi diffusi &#8211; Regolamento Regionale n.7\/2015;<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Avvocato Federico Bocchini<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le strutture turistiche ricettive sono attivit\u00e0 sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all\u2019accoglienza dei turisti. 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