{"id":302,"date":"2016-09-24T10:43:50","date_gmt":"2016-09-24T08:43:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=302"},"modified":"2016-09-26T12:29:33","modified_gmt":"2016-09-26T10:29:33","slug":"dal-1-gennaio-2017-al-via-il-nuovo-regolamento-per-la-formazione-del-coa-romano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/dal-1-gennaio-2017-al-via-il-nuovo-regolamento-per-la-formazione-del-coa-romano\/","title":{"rendered":"DAL 1 GENNAIO 2017 AL VIA IL &#8220;NUOVO&#8221; REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL COA ROMANO"},"content":{"rendered":"<p>Dopo la nota legge di di riforma professionale n. 247 del 2012 (cfr. la\u00a0<a href=\"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/riforma-forense-in-GU.pdf\">riforma forense in GU<\/a>\u00a0gli artt. 11, 29, 32, 35 e 37) ed a seguito del &#8220;nuovo&#8221; regolamento sulla formazione del\u00a0Consiglio Nazionale Forense del 2014 (cfr.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/CNF-reg.-6-del-2014.pdf\">CNF reg. 6 del 2014<\/a>), il COA romano, dopo un lungo &#8220;braccio di ferro&#8221; che ha comportato anche l&#8217;impugnativa giurisdizionale dinanzi al TAR romano del cennato regolamento del CNF, ha adottato (all&#8217;<strong>adunanza del 8.9.2016<\/strong>)\u00a0un <strong>nuovo regolamento \u00a0sulla formazione<\/strong> che sar\u00e0 operativo a partire <strong>dal prossimo 1.1.2017<\/strong> e, dunque, varr\u00e0 <strong>per il triennio 2017-2019<\/strong> (cfr.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/COA-Regolamento-Formazione-8.9.2016.doc\">COA Regolamento Formazione 8.9.2016<\/a>).<\/p>\n<p>Tra <strong>le principali novit\u00e0<\/strong> imposte dal nuovo contesto normativo e regolamentare: la differenza tra attivit\u00e0 di formazione e di aggiornamento, il numero dei crediti formativi nel triennio (60 dei quali 9 in materie c.d. obbligatorie: deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense), la possibilit\u00e0 della c.d. &#8220;autoformazione&#8221;, un rinnovato sistema di esenzioni ed esoneri, la costituzione presso il Dipartimento Centro Studi del COA di una commissione permanente per la formazione, la possibilit\u00e0 di fregiarsi del titolo di &#8220;esperto in&#8221;, l&#8217;attestato di formazione continua.<\/p>\n<p>Ecco di seguito (e per comodit\u00e0 di lettura) il testo del nuovo regolamento:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Regolamento per la formazione continua del COA di Roma\u00a0(approvato nell\u2019adunanza del 8.9.2016)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITOLO I<\/p>\n<p>PRINCIPI GENERALI<\/p>\n<p>Art. 1.<\/p>\n<p>Formazione professionale continua<\/p>\n<p>1. Il presente regolamento disciplina le modalit\u00e0 e le condizioni per l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo di formazione continua da parte dell\u2019avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all\u2019Ordine degli Avvocati di Roma, nonch\u00e9 la gestione e l\u2019organizzazione delle attivit\u00e0 formative svolte nel circondario di Roma, in ossequio alle disposizione di cui all\u2019art. 11 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, del Regolamento 16 luglio 2014 n. 6 del Consiglio Nazionale Forense e del parere della Commissione Consultiva C.N.F. n. 38 del 16 marzo 2016 sul quesito n. 144 del COA Roma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 2.<\/p>\n<p>Obbligo formativo, Aggiornamento e formazione, Metodologia didattica, Libert\u00e0 di formazione<\/p>\n<p>1. L\u2019avvocato e il praticante abilitato al patrocinio hanno l\u2019obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attivit\u00e0 formative accreditate ai sensi del presente regolamento nell\u2019interesse della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>2. La formazione continua consiste in attivit\u00e0 di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalit\u00e0, contenuti ed ambiti cognitivi.<\/p>\n<p>3. Le attivit\u00e0 formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello \u00e8 determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.<\/p>\n<p>4. L\u2019attivit\u00e0 formativa pu\u00f2 essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo esemplificativo, la lezione frontale, la proposizione di casi e la successiva disamina, l\u2019esercitazione, la simulazione.<\/p>\n<p>5. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attivit\u00e0 formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attivit\u00e0 nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.<\/p>\n<p>6. La libert\u00e0 di scelta delle attivit\u00e0 formative concerne le attivit\u00e0 formative organizzate sul territorio italiano e dell\u2019Unione Europea e ai fini dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo formativo potr\u00e0 essere riconosciuta anche la validit\u00e0 di attivit\u00e0 formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all\u2019estero ai sensi del presente regolamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 3.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 di aggiornamento<\/p>\n<p>1. Le attivit\u00e0 di aggiornamento sono prevalentemente dirette all\u2019adeguamento e all\u2019approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.<\/p>\n<p>2. L\u2019attivit\u00e0 di aggiornamento \u00e8 svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalit\u00e0 tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale quali ad esempio:<\/p>\n<p>a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novit\u00e0 legislative;<\/p>\n<p>b) seminari su aggiornamenti normativi;<\/p>\n<p>c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.<\/p>\n<p>3. L\u2019attivit\u00e0 di aggiornamento pu\u00f2 anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.<\/p>\n<p>4. L\u2019attivit\u00e0 di aggiornamento pu\u00f2 essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attivit\u00e0 seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attivit\u00e0 di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 4.<\/p>\n<p>Le attivit\u00e0 di formazione<\/p>\n<p>1. Le attivit\u00e0 di formazione si caratterizzano per l\u2019acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:<\/p>\n<p>a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;<\/p>\n<p>b) master di primo e secondo livello;<\/p>\n<p>c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;<\/p>\n<p>d) corsi della Scuola Superiore dell\u2019Avvocatura per l\u2019iscrizione all\u2019Albo speciale per il patrocinio davanti \u00a0\u00a0\u00a0 alle giurisdizioni superiori;<\/p>\n<p>e) scuola forense integrativa del tirocinio;<\/p>\n<p>f) scuola per difensori d\u2019ufficio;<\/p>\n<p>g) corsi per mediatori professionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 5.<\/p>\n<p>Il Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati di Roma &#8211; Offerte formative di altri soggetti<\/p>\n<p>1. Il Consiglio dell\u2019Ordine degli Avvocati (di seguito indicato come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintende e coordina nella propria circoscrizione l\u2019attivit\u00e0 di formazione continua, vigilando sull\u2019assolvimento dell\u2019obbligo da parte degli iscritti.<\/p>\n<p>2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attivit\u00e0 formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati, i quali, per ottenere l\u2019accreditamento delle proprie attivit\u00e0 di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all\u2019esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attivit\u00e0 formative.<\/p>\n<p>3. Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonch\u00e9 in materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati dal COA, dalla Cassa Forense in materia previdenziale e assistenziale e anche da altri soggetti pubblici o privati che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, alle seguenti ulteriori condizioni:<\/p>\n<p>a) all\u2019evento dovr\u00e0 partecipare per l\u2019intera durata un Avvocato che abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell\u2019Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense per la materia previdenziale e assistenziale;<\/p>\n<p>b) l\u2019evento deve essere fornito gratuitamente e senza neanche richiesta di rimborso spese\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITOLO II<\/p>\n<p>MODALITA\u2019 DELLA FORMAZIONE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 6.<\/p>\n<p>Contenuto dell\u2019obbligo formativo<\/p>\n<p>1. L\u2019obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1\u00b0 gennaio successivo alla data di iscrizione all\u2019albo, elenco o registro.<\/p>\n<p>2. Il periodo di valutazione dell\u2019obbligo di formazione ha durata triennale fissa a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2017.<\/p>\n<p>3. L\u2019iscritto deve conseguire, nell\u2019arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale. Nell\u2019ipotesi di cui al comma 1 e fino al riallineamento triennale, il periodo di valutazione dell\u2019obbligo di formazione sar\u00e0 annuale con almeno n. 20 Crediti Formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.<\/p>\n<p>4. Ogni anno l\u2019iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie.<\/p>\n<p>5. \u00c8 consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell\u2019ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione pu\u00f2 essere operata tra annualit\u00e0 consecutive all\u2019interno del medesimo triennio formativo. La compensazione \u00e8 esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie nel corso dell\u2019anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell\u2019annualit\u00e0 successiva.<\/p>\n<p>6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalit\u00e0 Formazione a distanza o e- learning, che sono accreditati dal solo CNF, non pu\u00f2 superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 7<\/p>\n<p>Altre attivit\u00e0 e autoformazione<\/p>\n<p>1. Sono valutate ai fini dell\u2019assolvimento dell\u2019obbligo formativo, previa istanza dell\u2019interessato, anche le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p>a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attivit\u00e0 di aggiornamento e formazione svolte nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all\u2019art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l\u2019accesso alla professione di avvocato di cui all\u2019art. 43 della legge professionale, ivi compresa l\u2019attivit\u00e0 di tutoraggio e di correzione degli elaborati svolta per la scuola forense;<\/p>\n<p>b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; per l\u2019accreditamento \u00e8 competente in via esclusiva il CNF;<\/p>\n<p>c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;<\/p>\n<p>d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;<\/p>\n<p>e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all\u2019esercizio della professione forense, per gli esami per l\u2019iscrizione all\u2019albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell\u2019esame;<\/p>\n<p>f) attivit\u00e0 seminariali di studio, anche nell\u2019ambito della propria organizzazione professionale e mediante l\u2019utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;<\/p>\n<p>g) attivit\u00e0 di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attivit\u00e0 di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 8<\/p>\n<p>Esenzioni ed esoneri<\/p>\n<p>1. Sono esentati dall\u2019obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall\u2019esercizio professionale, ai sensi dell\u2019articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all\u2019albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di et\u00e0; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle universit\u00e0 in materie giuridiche.<\/p>\n<p>2. Sono altres\u00ec esonerati dall\u2019obbligo formativo, su domanda dell\u2019interessato che ne documenti la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d\u2019impedimento determinato da:<\/p>\n<p>a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell\u2019uomo o della donna di doveri collegati alla paternit\u00e0 o alla maternit\u00e0 in presenza di figli minori;<\/p>\n<p>b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;<\/p>\n<p>c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell\u2019attivit\u00e0 professionale o trasferimento di questa all\u2019estero;<\/p>\n<p>d) cause di forza maggiore;<\/p>\n<p>e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA.<\/p>\n<p>3. Sono altres\u00ec esonerati dall\u2019obbligo di formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari, i ricercatori e i cultori della materia che svolgono attivit\u00e0 didattiche, nell\u2019ambito di insegnamenti giuridici presso le universit\u00e0, gli iscritti che prestano le funzioni di Magistrato Onorario, di Vice Procuratore Onorario e di componenti delle Commissioni Tributarie.<\/p>\n<p>4. L\u2019obbligo di formazione permanente \u00e8 ridotto alla met\u00e0, a domanda, per gli iscritti con coniugi o figli che versano in stato d\u2019invalidit\u00e0 totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ci\u00f2 preposti.<\/p>\n<p>5. L\u2019esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell\u2019impedimento e comporta la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalit\u00e0 dell\u2019impedimento.<\/p>\n<p>6. Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell\u2019art. 9 della legge professionale sono soggetti all\u2019obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento specifico per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato con decreto del Ministro della giustizia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITOLO III<\/p>\n<p>ACCREDITAMENTO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 9.<\/p>\n<p>Accreditamento delle attivit\u00e0 formative<\/p>\n<p>1. Il COA di Roma concede l\u2019accreditamento per gli eventi a rilevanza locale e per quelli organizzati in collaborazione da pi\u00f9 COA del distretto di Corte d\u2019appello di Roma.<\/p>\n<p>2. Per le altre attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 13 il COA di Roma \u00e8 competente all\u2019accreditamento:<\/p>\n<p>a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni;<\/p>\n<p>b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;<\/p>\n<p>c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro;<\/p>\n<p>d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all\u2019esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;<\/p>\n<p>e) per l\u2019attivit\u00e0 di studio e aggiornamento individuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 10<\/p>\n<p>Commissione per l\u2019accreditamento della formazione<\/p>\n<p>1. Presso il Centro Studi \u00e8 costituita la Commissione per l\u2019accreditamento delle attivit\u00e0 formative, che cura l\u2019istruttoria da sottoporre, a cura del Consigliere Coordinatore, al COA per l\u2019accreditamento di ciascun evento di cui al comma 2 dell\u2019art. 5, proponendo il numero di Crediti Formativi da attribuire, ne controlla l\u2019effettivo e corretto svolgimento e pu\u00f2 disporre attivit\u00e0 di verifica in entrata\/uscita dei partecipanti, con particolare riferimento inoltre agli eventi in materia di deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense nei quali, ai sensi del precedente art. 5, un Avvocato che abbia rivestito per almeno un mandato la funzione di Consigliere dell\u2019Ordine, di Consigliere Nazionale e di Delegato alla Cassa Forense, per la materia previdenziale e assistenziale, dovr\u00e0 svolgere la propria relazione e presenziare per tutta la sua durata.<\/p>\n<p>2. La Commissione si riunisce settimanalmente in uno dei giorni precedenti all\u2019adunanza consiliare ed \u00e8 composta da 5 iscritti esperti di formazione, nominati dal COA, oltre al Consigliere Coordinatore. Per lo svolgimento dell\u2019istruttoria \u00e8 sufficiente la presenza di 2 componenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 11<\/p>\n<p>Determinazione dei Crediti Formativi<\/p>\n<p>1. Per le attivit\u00e0 di aggiornamento sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:<\/p>\n<p>a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o all\u2019ora di pranzo) da n. 1 a n. 3 Crediti Formativi;<\/p>\n<p>b) per eventi della durata di una intera giornata o pi\u00f9 giornate da n. 2 a n. 12 Crediti Formativi.<\/p>\n<p>2. Per le attivit\u00e0 di formazione sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:<\/p>\n<p>a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio o all\u2019ora di pranzo) da n. 2 a n. 4 Crediti Formativi;<\/p>\n<p>b) per eventi della durata di una intera o pi\u00f9 giornate da n. 6 a n. 20 Crediti Formativi.<\/p>\n<p>3. Per le seguenti attivit\u00e0 sono concessi, su istanza dell\u2019interessato:<\/p>\n<p>a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 Crediti Formativi per ogni attivit\u00e0, con un massimo di n. 12 Crediti Formativi all\u2019anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all\u2019evento formativo;<\/p>\n<p>b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 Crediti Formativi all\u2019anno;<\/p>\n<p>c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 Crediti Formativi all\u2019anno, purch\u00e9 risulti verbalizzata la presenza ad almeno l\u2019ottanta per cento (80%) delle riunioni svolte;<\/p>\n<p>d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all\u2019esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 Crediti Formativi all\u2019anno;<\/p>\n<p>e) per l\u2019attivit\u00e0 di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all\u2019anno; detta attivit\u00e0 \u00e8 cumulabile con quella di cui alla lettera a.<\/p>\n<p>4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell\u2019iscritto all\u2019intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell\u2019iscritto ad almeno l\u2019ottanta per cento (80%) dell\u2019evento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 12<\/p>\n<p>Criteri per accreditamento<\/p>\n<p>1. L\u2019accreditamento delle attivit\u00e0 formative \u00e8 concesso sulla base dei criteri di seguito indicati. La valutazione complessiva dei criteri permette di identificare il livello dell\u2019attivit\u00e0 formativa (base, avanzato, specialistico) e graduare conseguentemente i Crediti Formativi concessi al singolo evento:<\/p>\n<p>a) coerenza dei temi trattati con le finalit\u00e0 del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;<\/p>\n<p>b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, pi\u00f9 giornate);<\/p>\n<p>c) tipologia e qualit\u00e0 dei supporti di ausilio all\u2019esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);<\/p>\n<p>d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);<\/p>\n<p>e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell\u2019evento;<\/p>\n<p>f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell\u2019evento da parte dei partecipanti;<\/p>\n<p>g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 13<\/p>\n<p>Procedura di accreditamento<\/p>\n<p>1. Il soggetto promotore che richiede l\u2019accreditamento presenta, con almeno 20 giorni di anticipo, salvo motivate esigenze che saranno valutate dal Consiglio, \u00a0rispetto allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, la domanda alla Commissione per l\u2019accreditamento tramite il Centro Studi. La domanda, redatta secondo il modello di cui all\u2019allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l\u2019accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell\u2019iniziativa.<\/p>\n<p>2. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all\u2019articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell\u2019iniziativa, nonch\u00e9 le sessioni singolarmente fruibili in caso di attivit\u00e0 strutturata in pi\u00f9 sessioni e moduli. La richiesta potr\u00e0 avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un\u2019attivit\u00e0 unitaria, purch\u00e9 si svolgano nell\u2019arco di un unico anno formativo.<\/p>\n<p>3. La Commissione per l\u2019accreditamento cura l\u2019attivit\u00e0 istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa, e propone al COA il numero di Crediti Formativi da attribuire.<\/p>\n<p>4. Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di Crediti Formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all\u2019articolo precedente, nel rispetto del numero minimo e massimo dei Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attivit\u00e0 formativa.<\/p>\n<p>5. Per le domande di accreditamento che perverranno con meno di 20 giorni di anticipo rispetto alla data di realizzazione dell\u2019evento, non potranno essere attribuiti pi\u00f9 dei Crediti Formativi minimi previsti in base alla durata dello stesso, a prescindere dal livello dell\u2019attivit\u00e0 formativa.<\/p>\n<p>6. Per gli eventi formativi organizzati dai Progetti o dalle Commissioni consiliari, il Consigliere Coordinatore del Progetto o della Commissione presenter\u00e0 in adunanza consiliare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell\u2019evento la relativa comunicazione, corredata dal modulo di accreditamento debitamente compilato e con la proposta di attribuzione di Crediti Formativi, sulla quale il COA si pronuncer\u00e0. In mancanza o in caso di ritardata presentazione della comunicazione, non potranno essere attribuiti pi\u00f9 dei Crediti Formativi minimi previsti in base alla durata dello stesso, a prescindere dal livello dell\u2019attivit\u00e0 formativa.<\/p>\n<p>7. Il COA potr\u00e0 riconoscere come utile ai fini dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo formativo la partecipazione ad attivit\u00e0 ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all\u2019estero, a seguito di domanda dell\u2019interessato, corredata dell\u2019attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 14<\/p>\n<p>Modalit\u00e0 di iscrizione e rilascio degli attestati<\/p>\n<p>1. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate on line sul sito istituzionale dell\u2019Ordine, secondo le modalit\u00e0 ivi specificate, ovvero presso l\u2019ente organizzatore dell\u2019evento stesso, a partire dalla data di pubblicizzazione dell\u2019evento e fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo il criterio cronologico e con le modalit\u00e0 di volta in volta stabilite e rese note, con la possibilit\u00e0 di formazione di liste di attesa per accedere alla sala in caso di successiva vacanza di posti.<\/p>\n<p>2. La sopravvenuta impossibilit\u00e0 a partecipare all\u2019evento formativo per cui \u00e8 stata eseguita la prenotazione obbliga l\u2019iscritto a dare disdetta almeno due giorni prima dell\u2019inizio dell\u2019evento -salvi i casi di forza maggiore da documentare tempestivamente- onde consentire la partecipazione da parte di altri. La violazione di tale disposizione sar\u00e0 oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l&#8217;accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.<\/p>\n<p>3. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal COA, sar\u00e0 effettuato all\u2019inizio e alla fine di ogni evento attraverso rilevazione elettronica o manuale, in caso di malfunzionamento di tale sistema. Sar\u00e0 onere degli altri enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di accredito, rendere note le modalit\u00e0 di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell\u2019attestato di partecipazione.<\/p>\n<p>4. Al termine di ogni evento formativo o comunque entro 30 giorni dal suo svolgimento, gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti. Per gli eventi organizzati direttamente dal COA, l\u2019attribuzione dei crediti avviene in modo automatico (mediante rilevazione elettronica) e, pertanto, gli stessi saranno automaticamente caricati on line nell\u2019apposita sezione del sito web.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 15<\/p>\n<p>Utilizzazione della dizione di \u201cesperto in\u201d<\/p>\n<p>1. Il conseguimento durante il triennio di almeno n. 40 crediti formativi in una specifica materia, oggetto di insegnamento universitario (con esclusione dei macro settori: civile, amministrativo, penale, ecc. &#8230;), supportato dalla prova documentale di avere trattato almeno n. 20 questioni relative a tale materia nel triennio, permette all&#8217;Avvocato di indicare in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettivit\u00e0, il termine di \u201cesperto in\u201d, previa comunicazione al COA, che proceder\u00e0 al relativo controllo e approvazione.<\/p>\n<p>2. Per il mantenimento di tale diritto l\u2019iscritto dovr\u00e0 dimostrare nei trienni successivi di avere trattato almeno ulteriori n. 20 questioni relative a tale materia.<\/p>\n<p>3. L\u2019utilizzo del termine di \u201cesperto in\u201d in violazione della disciplina di cui sopra \u00e8 oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITOLO V<\/p>\n<p>VALUTAZIONI E VERIFICHE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 16<\/p>\n<p>Verifiche<\/p>\n<p>1. Il COA, per il tramite della Commissione per l\u2019accreditamento, adotta misure di verifica in entrata\/uscita dei partecipanti e pu\u00f2 promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attivit\u00e0 formative.<\/p>\n<p>2. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all\u2019esito della verifica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 17<\/p>\n<p>Attestato di Formazione continua<\/p>\n<p>1. Su domanda dell\u2019iscritto che provi l\u2019avvenuto adempimento dell\u2019obbligo formativo triennale, e previa verifica dell\u2019effettivit\u00e0 di detto adempimento, il COA rilascia all\u2019iscritto l\u2019attestato di formazione continua.<\/p>\n<p>2. Ciascun iscritto che abbia svolto attivit\u00e0 di formazione presso altri soggetti diversi dal COA di Roma dovr\u00e0 effettuare la relativa autocertificazione nell\u2019apposita pagina del sito web www.ordineavvocati.roma.it entro 60 giorni dall\u2019evento cui ha partecipato.<\/p>\n<p>3. L\u2019attestato di formazione continua \u00e8 personale ed individua, riportandone le generalit\u00e0, la persona fisica dell\u2019iscritto a cui \u00e8 stato rilasciato. Esso non \u00e8 estensibile allo studio, all\u2019associazione professionale o alla societ\u00e0 tra avvocati di cui l\u2019iscritto faccia parte.<\/p>\n<p>4. L\u2019attestato di formazione continua pu\u00f2 essere rilasciato anche all\u2019iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all\u2019albo o abbia compiuto 60 anni di et\u00e0 qualora ne faccia richiesta.<\/p>\n<p>5. L\u2019attestato di formazione continua pu\u00f2 essere rilasciato con riferimento all\u2019ultimo triennio concluso ed \u00e8 valido sino alla conclusione del triennio successivo.<\/p>\n<p>6. L\u2019iscritto che ha conseguito l\u2019attestato di formazione continua pu\u00f2 dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.<\/p>\n<p>7. Sul sito internet del COA \u00e8 pubblicato l\u2019elenco degli iscritti muniti dell\u2019attestato di formazione continua, il cui nominativo \u00e8 inserito su espressa richiesta dell\u2019interessato dopo il rilascio dell\u2019attestato.<\/p>\n<p>8. Considerate le finalit\u00e0 di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all\u2019obbligo di formazione continua il possesso dell\u2019attestato di formazione continua costituisce titolo per l\u2019iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell\u2019Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonch\u00e9 per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. L\u2019adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l\u2019iscrizione negli elenchi sopra citati. Il possesso dell\u2019attestato non \u00e8 richiesto per i soggetti esentati dall\u2019obbligo di formazione continua.<\/p>\n<p>9. L\u2019accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell\u2019obbligo sar\u00e0 oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l&#8217;accertamento di eventuali infrazioni disciplinari.<\/p>\n<p>10. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016 n. 47, la professione forense \u00e8 esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l&#8217;avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l&#8217;obbligo di aggiornamento professionale. In mancanza, il COA \u00e8 tenuto a procedere alla cancellazione dall\u2019albo.<\/p>\n<p>11. Rientra tra le facolt\u00e0 del COA l\u2019accettazione dell&#8217;eventuale piano di recupero presentato dall&#8217;iscritto inadempiente, purch\u00e9 lo stesso si concluda entro i primi sei mesi del triennio successivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>TITOLO VI<\/p>\n<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 18<\/p>\n<p>Disposizioni finali<\/p>\n<p>1. Il presente regolamento entrer\u00e0 in vigore il 1\u00b0 gennaio 2017 e da tale data decorrer\u00e0 il primo periodo di valutazione triennale. Sar\u00e0 pubblicato nell\u2019apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del COA di Roma, www.ordineavvocati.roma.it, e comunicato a mezzo pec ed email a tutti gli iscritti.<\/p>\n<p>2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi gi\u00e0 accreditati secondo le disposizioni previgenti.<\/p>\n<p>3. La valutazione dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo formativo per il triennio 2014\/2016 sar\u00e0 effettuata in base alle disposizioni previgenti e gli iscritti non in regola potranno recuperare il numero di Crediti Formativi mancanti entro il 30 giugno 2017.<\/p>\n<p>4. Il presente regolamento potr\u00e0 essere modificato o integrato da successive delibere del COA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dopo la nota legge di di riforma professionale n. 247 del 2012 (cfr. la\u00a0riforma forense in GU\u00a0gli artt. 11, 29, 32, 35 e 37) ed a seguito del &#8220;nuovo&#8221; regolamento sulla formazione del\u00a0Consiglio Nazionale Forense del 2014 (cfr.\u00a0CNF reg. 6&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pubblicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/302","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=302"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/302\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":318,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/302\/revisions\/318"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}