{"id":651,"date":"2017-07-11T13:00:53","date_gmt":"2017-07-11T11:00:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=651"},"modified":"2018-03-13T11:50:40","modified_gmt":"2018-03-13T10:50:40","slug":"la-giurisdizione-del-cnf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/la-giurisdizione-del-cnf\/","title":{"rendered":"IL PROCESSO DAVANTI AL CNF."},"content":{"rendered":"<p><strong>La delibera del Consiglio locale che dispone l\u2019apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non \u00e8 impugnabile al CNF (n\u00e9 al TAR)<\/strong><\/p>\n<p>La deliberazione dei CDD che dispone l\u2019apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non \u00e8 immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativ\u00e0 degli atti scrutinabili dal CNF, nonch\u00e9 in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135.<br \/>\nIn arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonch\u00e9 Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non \u00e8 impugnabile davanti al CNF, hanno altres\u00ec aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non \u00e8 impugnabile neppure davanti al TAR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il COA pu\u00f2 impugnare al CNF l\u2019archiviazione dell\u2019esposto da parte del CDD.<\/strong><\/p>\n<p>Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l\u2019archiviazione, \u00e8 ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell\u2019ordine presso cui l\u2019avvocato \u00e8 iscritto.<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il processo disciplinare avanti al CNF non \u00e8 un giudizio di secondo grado in senso stretto.<\/strong><\/p>\n<p>Il procedimento che si instaura avanti al CNF con l\u2019impugnazione della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non costituisce giudizio di secondo grado in senso stretto ai fini dell\u2019art. 342 cpc, n\u00e9 trova applicazione il c.d. principio dell\u2019autosufficienza del ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto decidibile nel merito il ricorso, pur a fronte della richiesta di inammissibilit\u00e0 avanzata in via principale dal P.G. per genericit\u00e0 dei motivi di appello).<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 219<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terziet\u00e0 ed imparzialit\u00e0 del giudice.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terziet\u00e0 ed imparzialit\u00e0 del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014.<br \/>\nDel medesimo avviso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terziet\u00e0 in sede giurisdizionale.<\/strong><\/p>\n<p>Non comporta alcun difetto di terziet\u00e0 o imparzialit\u00e0 la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale\u00a0(Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247\/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perch\u00e9 nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l\u2019eccezione in quanto manifestamente infondata).<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.<\/p>\n<p><strong style=\"font-size: 1rem;\">I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF.<\/strong><\/p>\n<p>In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l\u2019inosservanza dell\u2019obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. \u201cminimo costituzionale\u201d, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilit\u00e0 ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimit\u00e0 in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l\u2019attendibilit\u00e0 maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall\u2019organo di appello non condivise e per ci\u00f2 solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre pi\u00f9 consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilit\u00e0 nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimit\u00e0\u00a0(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense \u2013 pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Salm\u00e8, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonch\u00e9 Cass. SS.UU. n.23240\/2005, n. 5072\/2003.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus<\/strong><\/p>\n<p>La tipicit\u00e0 degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicch\u00e8 restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza\u00a0(Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio territoriale aveva rigettato un\u2019istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l\u2019impugnazione).<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 14 febbraio 2017, n. 6<\/p>\n<p>NOTA:<br \/>\nIn senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il CNF pu\u00f2 integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale<\/strong><\/p>\n<p>La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullit\u00e0 della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, pu\u00f2 apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. \u00e8 infatti competente quale giudice di legittimit\u00e0 e di merito, per cui l\u2019eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, pu\u00f2 trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1\u00b0 dicembre 2017, n. 197<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 28 settembre 2016, n. 307, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabro\u0300), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21,Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il potere del CNF di emanare norme deontologiche \u00e8 conforme a legalit\u00e0.<\/strong><\/p>\n<p>Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicch\u00e9 va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalit\u00e0, anche perch\u00e9 le tipologie delle pene disciplinari e l\u2019entit\u00e0 delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statuale (L. n. 247\/2012 gi\u00e0 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).\u00a0(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l\u2019istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense \u2013 pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell\u201911 luglio 2017<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 9097 del 3 maggio 2005 nonch\u00e9 Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 5164 del 12 marzo 2004.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u2019illecito disciplinare a forma libera o \u201catipico\u201d: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF.<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo Codice Deontologico Forense \u00e8 informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, \u201cper quanto possibile\u201d (art. 3, co. 3, L. 247\/2012), poich\u00e9 la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata \u201cdescrizione\u201d di uno o pi\u00f9 comportamenti e della relativa sanzione non genera l\u2019immunit\u00e0, giacch\u00e9 \u00e8 comunque possibile contestare l\u2019illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui \u201cla professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealt\u00e0, probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza\u201d\u00a0(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l\u2019istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense \u2013 pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).<\/p>\n<p>Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell\u201911 luglio 2017<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u2019efficacia esecutiva ex lege delle decisioni del CNF.<\/strong><\/p>\n<p>La sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578\u00a0ratione temporis\u00a0applicabile), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operativit\u00e0 da parte del COA al quale l\u2019incolpato \u00e8 iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l\u2019eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede\u00a0(Nel caso di specie, l\u2019avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA).<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41<\/p>\n<p>NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 31.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi.<\/strong><\/p>\n<p>Il ricorso dell\u2019incolpato al CNF \u00e8 ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di \u201cjus postulandi\u201d, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all\u2019albo dei professionisti abilitati all\u2019esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale\u00a0(Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto da avvocato non cassazionista e privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha dichiarato l\u2019inammissibilit\u00e0).<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 22 novembre 2017, n. 183<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La discrezionalit\u00e0 del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove.<\/strong><\/p>\n<p>Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicch\u00e9 il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilit\u00e0, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non \u00e8 pertanto censurabile, n\u00e9 pu\u00f2 determinare la nullit\u00e0 della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e\/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio gi\u00e0 in possesso degli elementi sufficienti a determinare l\u2019accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 20 dicembre 2017, n. 218<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La delibera del Consiglio locale che dispone l\u2019apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non \u00e8 impugnabile al CNF (n\u00e9 al TAR) La deliberazione dei CDD che dispone l\u2019apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non \u00e8 immediatamente impugnabile innanzi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,1],"tags":[],"class_list":["post-651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriali","category-pubblicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=651"}],"version-history":[{"count":15,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":992,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/651\/revisions\/992"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}