{"id":953,"date":"2018-02-27T15:14:43","date_gmt":"2018-02-27T14:14:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=953"},"modified":"2018-02-27T15:15:41","modified_gmt":"2018-02-27T14:15:41","slug":"il-dovere-di-colleganza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/il-dovere-di-colleganza\/","title":{"rendered":"IL DOVERE DI COLLEGANZA"},"content":{"rendered":"<p><strong>La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza.<\/strong><\/p>\n<p>Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l\u2019avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l\u2019importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l\u2019atto di precetto, ovvero -anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altres\u00ec di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito- proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell\u2019atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, cos\u00ec determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all\u2019immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 185<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La notifica dell\u2019atto di precetto senza preavviso al collega avversario<\/strong><\/p>\n<p>Non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealt\u00e0 e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente <strong>senza preventivamente avvertire i Colleghi avversari<\/strong>, atteso che, per un verso, un tale obbligo deve ritenersi sussistente solo quando il difensore della controparte abbia espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini dell\u2019adempimento spontaneo ed immediato, e che, per altro verso, il precetto di pagamento \u00e8 di per s\u00e9, e per volont\u00e0 del legislatore, l\u2019esatto contrario della slealt\u00e0, costituendo l\u2019invito (precedente il processo di esecuzione cui \u00e8 esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all\u2019esecuzione.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 185<\/p>\n<p><strong>Atto di precetto e richiesta avversaria dei conteggi per poter adempiere spontaneamente.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019avvocato, espressamente richiesto dal collega avversario dei conteggi della somma dovuta ai fini dell\u2019adempimento spontaneo ed immediato, \u00e8 tenuto a <strong>preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza<\/strong>, mediante intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge ex art. 480 cpc.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 24 novembre 2017, n. 185<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza. 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