{"id":996,"date":"2018-03-13T11:55:38","date_gmt":"2018-03-13T10:55:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/?p=996"},"modified":"2018-03-13T11:56:53","modified_gmt":"2018-03-13T10:56:53","slug":"professione-forense-e-lavoro-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/professione-forense-e-lavoro-dipendente\/","title":{"rendered":"PROFESSIONE FORENSE E LAVORO DIPENDENTE"},"content":{"rendered":"<p><strong>Dipendenti pubblici e incompatibilit\u00e0 professionali: manifestamente infondati i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana e la normativa comunitaria<\/strong><\/p>\n<p>Indispensabile condizione all\u2019esercizio della professione forense \u00e8 l\u2019indipendenza dell\u2019avvocato rispetto ai pubblici poteri, sicch\u00e9 appare ragionevole e legittima -dal punto di vista costituzionale nonch\u00e9 comunitario- la normativa con cui uno Stato membro imponga<strong> restrizioni all\u2019esercizio simultaneo della professione forense e dell\u2019Impiego pubblico<\/strong> con il fine di conseguire l\u2019obiettivo della prevenzione dei conflitti d\u2019interesse, dovendo nel contempo escludersi la sussistenza di una disparit\u00e0 di trattamento ovvero di una discriminazione \u201cal contrario\u201d tra gli avvocati italiani e quelli comunitari \u201cstabiliti\u201d o \u201cintegrati\u201d, dipendenti di corrispondenti amministrazioni pubbliche degli stati di appartenenza, in forza della norma italiana che prevede l\u2019applicazione di tutte le norme nazionali sull\u2019incompatibilit\u00e0 anche all\u2019avvocato \u201cstabilito\u201d o \u201cintegrato\u201d.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Dipendenti pubblici: incompatibile con la professione forense l\u2019attivit\u00e0 di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato<\/strong><\/p>\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019art. 1, commi 56, 56 bis e 57, L. n. 662\/1996 (che consentono l\u2019iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, c.d. part time ridotto) non si applicano all\u2019iscrizione agli albi degli avvocati (L. n. 339\/2003), per i quali -quand\u2019anche iscritti all\u2019albo prima del 1996- restano fermi i limiti e i divieti di cui alla legge professionale, che appunto prevede l\u2019incompatibilit\u00e0 tra la professione di avvocato con qualsiasi attivit\u00e0 di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18 lett. d L. n. 247\/2012, gi\u00e0 RDL n. 1578\/1933). Tale incompatibilit\u00e0 risponde infatti all\u2019esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale quali, da un lato, il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 della pubblica amministrazione e, dall\u2019altro, l\u2019indipendenza della professione forense al fine di garantire l\u2019effettivit\u00e0 del diritto di difesa, cos\u00ec da evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l\u2019interesse privato del pubblico dipendente e l\u2019interesse della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cancellazione dall\u2019albo del dipendente pubblico part time: manifestamente infondata la qlc della L. n. 339\/2003<\/strong><\/p>\n<p>In tema di cancellazione dall\u2019Albo per incompatibilit\u00e0 dell\u2019avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339\/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio \u00e8 condizionato all\u2019iscrizione in un albo) dell\u2019incompatibilit\u00e0 con qualsiasi \u201cimpiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario\u201d, non incontrando la discrezionalit\u00e0 del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purch\u00e9 non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. \u201cdiritti quesiti\u201d. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi pi\u00f9 correttamene nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non pu\u00f2 ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l\u2019applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che gi\u00e0 risultavano (legittimamente) iscritti nell\u2019albo, anche perch\u00e9 non pu\u00f2 dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell\u2019art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di \u201cmoratoria\u201d per esercitare l\u2019opzione tra l\u2019impiego e la libera professione (come altres\u00ec puntualizzato dalla Corte cost. con l\u2019ord. n. 91\/09). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt.1 e 2 della Legge n. 330\/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell\u2019affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p>Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dipendenti pubblici e incompatibilit\u00e0 professionali: manifestamente infondati i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana e la normativa comunitaria Indispensabile condizione all\u2019esercizio della professione forense \u00e8 l\u2019indipendenza dell\u2019avvocato rispetto ai pubblici poteri, sicch\u00e9 appare ragionevole e legittima -dal punto di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,1],"tags":[],"class_list":["post-996","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-editoriali","category-pubblicazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/996","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=996"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/996\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":998,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/996\/revisions\/998"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.azionelegale.eu\/associazione\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}