Gli elementi necessari nel contratto preliminare di acquisto di immobile

Nel contratto preliminare di vendita immobiliare, non è necessaria l’indicazione completa di tutti gli elementi del futuro contratto, ma è sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali, con possibilità di identificare il bene anche attraverso riferimenti esterni idonei a consentire l’individuazione certa o determinabile del bene stesso. L’oggetto del contratto può essere determinato anche per relationem, purché la convergenza delle volontà sia logicamente ricostruibile. Nel contratto a favore di terzi, è sufficiente che i terzi siano determinabili, e la presenza di obblighi a carico dei consorzi e non dei singoli terzi non esclude la configurabilità del contratto. La ratifica da parte del rappresentato degli atti compiuti dal rappresentante senza potere produce effetti ex tunc, vincolando il rappresentato. L’interpretazione del contratto deve considerare l’insieme delle scritture e degli atti, valutando la natura sinallagmatica degli impegni assunti, e la mancanza di elementi essenziali o di determinazione non preclude la validità del preliminare, ma può incidere sull’esecuzione e sulle conseguenze dell’inadempimento.

Cass. Civ., Sez. 2, N. 19334 del 14-07-2025

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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