Con sentenza n. 29421 del 13.11.2019, la Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro ha chiarito che per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori è necessario l’effettivo espletamento di tutte le fasi del processo produttivo interessato, non essendo sufficiente lo svolgimento di alcune di esse pur con l’attitudine allo svolgimento anche di tutte le altre.
Precisa la Corte nella sentenza citata, infatti, “secondo quanto si desume dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4, il diritto alla percezione degli emolumenti relativi allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento può aversi solo allorquando vi sia “effettiva prestazione”. La norma citata riguarda in effetti il caso di valida assegnazione, ma è intrinseco alla fattispecie il fatto che analoga regola valga anche per la assegnazione (nulla) a mansioni superiori ai sensi del successivo comma 5 del medesimo art. 52.
La mera attitudine o competenza astratta a svolgere tutte le fasi del processo di assegnazione, (…), se poi se ne siano di fatto svolte solo alcune, non è dunque idonea al riconoscimento del diritto rivendicato”.
Avv. Francesco Giglioni