Chiarimento dell’Agenzia su fabbricati ristrutturati e trasferiti.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa si applicano per il fabbricato ristrutturato. L’agevolazione fiscale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta riguarda i trasferimenti di «interi fabbricati”» a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, acquistati entro il termine di 10 anni per almeno il 75% del volume del fabbricato stesso. Così le Entrate con due risposte a interpello.


Risposta all’interpello n. 203 – Ai sensi del dl 34/2019, c.d. decreto Crescita, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna per l’acquisto di un «intero fabbricato», indipendentemente dalla natura dello stesso, effettuato entro il 31/12/2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici. Inoltre, per fruire del beneficio, il soggetto che acquista l’intero fabbricato, deve provvedere, entro dieci anni dalla data di acquisto alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero, a eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia; all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato. Se non sono rispettate queste condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l’applicazione della sanzione del 30% delle stesse imposte. La norma, infatti, intende agevolare i trasferimenti di «interi fabbricati», a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.


Risposta all’interpello n. 204 – Per quanto riguarda gli immobili confluiti in un fondo immobiliare chiuso, su questi non si applica l’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa. Ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale agli atti di trasferimento d’immobili che confluiranno nel patrimonio del fondo immobiliare chiuso (Fia), il fondo comune d’investimento acquirente deve poter essere equiparato ai soggetti destinatari della norma agevolativa, ossia le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Tuttavia, secondo la Cassazione, in caso di acquisto nell’interesse del fondo l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. Di conseguenza il fondo immobiliare, configura un patrimonio separato della società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell’attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare, non può, per divieto espresso, esercitare direttamente l’attività di costruzione di beni immobili. Dunque, il beneficio fiscale dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro non può trovare applicazione.

Contributo dal sito: https://avvocatofedericobocchini.it/news/138-fabbricati-ristrutturati-e-trasferiti.html

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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