IL PROCESSO DAVANTI AL CNF.

La delibera del Consiglio locale che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La deliberazione dei CDD che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al Consiglio Nazionale Forense, stante la tassativà degli atti scrutinabili dal CNF, nonché in ragione della sua natura di atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza del 28 settembre 2016, n. 300, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 29 luglio 2016, n. 277, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 10 maggio 2016, n. 135.
In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 8589 del 2 maggio 2016 nonché Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza del 5 luglio 2013 n. 16884, le quali, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, hanno altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

 

Il COA può impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD.

Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017

 

Il processo disciplinare avanti al CNF non è un giudizio di secondo grado in senso stretto.

Il procedimento che si instaura avanti al CNF con l’impugnazione della decisione disciplinare del Consiglio territoriale non costituisce giudizio di secondo grado in senso stretto ai fini dell’art. 342 cpc, né trova applicazione il c.d. principio dell’autosufficienza del ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto decidibile nel merito il ricorso, pur a fronte della richiesta di inammissibilità avanzata in via principale dal P.G. per genericità dei motivi di appello).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 219

 

La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice.

L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014.
Del medesimo avviso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111.

 

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale.

Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 34, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19403 del 3 agosto 2017

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19404 del 3 agosto 2017

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 19405 del 3 agosto 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 777 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 778 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 781 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 782 del 16 gennaio 2014.

I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF.

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

 

I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la deliberazione con la quale il Consiglio territoriale aveva rigettato un’istanza, definita incidente di esecuzione, finalizzata alla rideterminazione di una sanzione divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 14 febbraio 2017, n. 6

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

 

Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 389, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 28 settembre 2016, n. 307, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 274, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 28 luglio 2016, n. 258, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 26 luglio 2016, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 14 luglio 2016, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21,Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410.

 

Il potere del CNF di emanare norme deontologiche è conforme a legalità.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statuale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017

NOTA: In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 9097 del 3 maggio 2005 nonché Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 5164 del 12 marzo 2004.

 

L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF.

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017

 

L’efficacia esecutiva ex lege delle decisioni del CNF.

La sanzione inflitta inizia a produrre i propri effetti dalla data di notificazione della decisione del CNF al professionista (art. 56 del RDL 27.11.1033 n. 1578 ratione temporis applicabile), senza che occorra alcuna integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della operatività da parte del COA al quale l’incolpato è iscritto; la natura normativa di tale regola esclude l’eventuale rilevanza di un errore (di diritto) sulle stesse, anche se commesso in buona fede (Nel caso di specie, l’avvocato aveva continuato ad esercitare la professione nonostante gli fosse stata notificata la decisione di sospensione, affermando di attendere al riguardo una sorta di comunicazione attuativa da parte del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 31.

 

Ricorso al CNF e difetto di jus postulandi.

Il ricorso dell’incolpato al CNF è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dal ricorrente munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto da avvocato non cassazionista e privo di procura speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha dichiarato l’inammissibilità).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 22 novembre 2017, n. 183

 

La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove.

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 20 dicembre 2017, n. 218

 

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere Nazionale Forense per il quadriennio 2023-2026. E' componente del consiglio generale della Camera di Commercio di Roma per il quinquennio 2020-2025. E' professore a contratto di diritto forense presso la facoltà di giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli ed è professore a contratto di diritto pubblico presso la Unimercatorum. E' stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022 ed in precedenza è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 fino a dicembre 2018 (Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013 al dicembre 2018). E' stato anche componente dell'assemblea dell'OUA e dell'OCF. E' stato componente del Consiglio giudiziario del Distretto di Roma. E' titolare dello Studio Legale Galletti: www.gallettilaw.com Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo e del diritto civile. E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E' stato stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standard delle performance”. E' autore di svariate pubblicazioni scientifiche in materia di ordinamento forense, pubblico impiego, edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale. E' stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma.

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