LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER PERSONA AFFETTA DA DEFICIT COGNITIVO

LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER PERSONA AFFETTA DA DEFICIT COGNITIVO

La procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale di incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato di incapacità di intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, del tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi il Giudice è tenuto, in ogni caso, a iscrivere un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.

Federico Bocchini

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