Le polizze assicurative dei professionisti nel superbonus

Nuove correzioni al c.d. superbonus nella legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), che si è quasi sovrapposta alla circolare 30/E dell’agenzia delle Entrate, senza però creare i soliti problemi interpretativi. Una delle novità più consistenti riguarda le assicurazioni: viene finalmente esplicitato che i professionisti, per rilasciare attestazioni e asseverazioni, non saranno costretti a sottoscrivere una nuova polizza rispetto a quella che già hanno.

La legge di Bilancio individua i parametri da verificare per rispettare gli obblighi legati al 110%. In particolare, i contratti non devono prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione:

  • devono indicare un massimale non inferiore a 500mila euro;
  • devono garantire un’ultrattività (devono cioè coprire richieste di risarcimento successive alla scadenza del contratto), pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività (copertura per gli errori posti in essere prima della firma del contratto), pari anch’essa ad almeno cinque anni, a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Alternativamente, nel caso in cui il contratto non rispetti questi requisiti, il professionista potrà optare per una polizza nuova, con un massimale che dovrà essere adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e/o agli importi degli interventi ma, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la propria polizza di responsabilità civile.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto