Osservatorio di Azione Legale, a cura del Consigliere Antonio Caiafa

Responsabilità difensore.
Cass. Ord., 12 marzo 2021, n. 7125 (all.to 1)
E’ inammissibile il ricorso per Cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di Cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio.
Trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte assistita grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato.
(cfr. Cass., 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass., 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25435)

Previdenza Cassa Forense
Cass. Ord., 2 dicembre 2020, n. 27541 (all.to 2)
A seguito della privatizzazione della Cassa Forense la disciplina del trattamento di assistenza dell’Avvocato in caso di bisogno è affidata all’autonomia regolamentare della Cassa che nel rispetto dei vincoli costituzionali ed entro i limiti delle sue attribuzioni, può dettare disposizioni anche in deroga a quelle di leggi precedenti
(cfr. Cass., 6 marzo 2018, n. 5287; Cass., 16 novembre 2009, n. 24202; in dottrina N. LUCIANO, Il successo del nuovo modello di Welfare, in Prev. Forense, 2018, 2 ove sottolinea essersi trasformata l’assistenza della Cassa in un moderno sistema di Welfare attivo che prevede istituti flessibili di sostegno alla professione, soprattutto per i giovani o in particolari periodi di congiuntura economica)

Successione del socio nei crediti della società cancellata
Cass., 25 marzo 2021, n.8521 (all.n.3)
Pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certi condizioni ed entro certo limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non è sufficiente la qualità di ex socio perché si determini tale fenomeno successorio, che va pertanto allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.
Il soggetto pertanto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà dedurre essere stato uno dei soci, ovvero l’unico socio, al momento della cancellazione e le ragioni per le quali assume di essere succeduto alla stessa nella pretesa azionata e, in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà allegare anche che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale fi liquidazione, nonchè i motivi per i quali ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinuncia alle stesse. In particolare l’ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese dovrà: i) qualificarsi espressamente successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto nel giudizio pendente e non affermare semplicemente di essere stato socio o liquidatore della società estinta; ii) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione dell’ente societario la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinuncia alla stessa, ma per altre ragioni che dovrà indicare in modo puntuale e documentare.

Attestazione di conformità del provvedimento impugnato
Cass., 18 febbraio 2021, n.4401 (all.n.4)
E’ improcedibile, ai sensi dell’art.369 cod.proc.civ., il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l’attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell’art.9, commi uno bis e uno ter della legge n.53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.
E’ inammissibile la costituzione della parte resistente effettuata tardivamente, in quanto non qualificabile come controricorso, quante volte il relativo contenuto si sostanzi nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, in quanto viola il combinato disposto di cui agli artt.370 cod.proc.civ., e 366 primo comma, n.4 cod.proc.civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui fonda costituendone requisito essenziale.
Sulla prima massima cfr.: Cass., 13 marzo 2006, n.5400; Cass., 11 marzo 2020, n.6907; Cass., 8 maggio 2018, n.10941).
(Sulla seconda massima cfr.: Cass., ord., 18 aprile 2019, n.10813; Cass., 25 settembre 2012, n.16261; Cass., 9 marzo 2011, n.5586)

Cassazione: deposito della sentenza con asseverazione di conformità.
Cass., 23 marzo 2021, n. 8097 (all.ton.5)
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per Cassazione il ricorrente è tenuto al deposito della decisione comunicatagli a mezzo PEC, nel testo integrale, dalla Cancelleria mentre ai fini della procedibilità, nell’ipotesi in cui la parte resistente sia rimasta soltanto intimata, è necessario anche il deposito dell’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata entro l’udienza di discussione ovvero l’adunanza in Camera di Consiglio.

Divieto di patto commissorio: un’applicazione concreta.
Cass. Ord., 22 febbraio 2021, n. 4664 (all.ton.6)
Il sale and lease back si configura come operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all’esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza liquidità, mediante l’alienazione di un bene strumentale di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevolmente collocabile sul mercato, conservandone l’uso con la facoltà di riacquistare la proprietà al termine del rapporto. Si tratta, dunque, di operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella parziale dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza, con la conseguenza che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone validità efficacia, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, segnandone a tale stregua la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto.
(cfr.: Cass., 27 ottobre 2020, n. 23553; Cass. Ord., 12 luglio 2018, n. 18327; Cass. Ord., 28 maggio 2018, n.13305; Cass., 6 luglio 2017, n. 16646; Cass., 11 settembre 2017. n. 21402)

Federico Bocchini

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto