In tema di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate ha individuato in termini generali come possa svolgersi il procedimento di adesione “a distanza” con la circolare n. 6 del 23.03.2020. Se sussiste un condiviso interesse tra contribuente e Agenzia stessa a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un’ottica di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente, dar seguito a queste esigenze con procedure di gestione del procedimento di adesione che in questo periodo di emergenza sanitaria tutelino ovviamente la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. Il Decreto ha previsto tra le misure urgenti a causa del Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali, mediante gli articoli 67 e 83. Nello specifico, l’art. 67 dispone che sono sospesi dalla data del 08.03 al 31.05 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. L’ADE ha evidenziato come questa norma quindi non sospenda, né escluda, le attività degli Uffici, ma in realtà disciplini la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.
Avv. Federico Bocchini
