ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO:IL CONSUMATORE HA DIRITTO AL RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI

Nei contratti di credito al consumo, l’anticipazione del momento in cui il debito viene estinto comporta il venir meno dei costi che, seppur determinati alla stipulazione del finanziamento, sarebbero maturati solo nel corso del tempo. Così, ad esempio, il premio assicurativo finanziato per la durata complessiva del rapporto, nel caso di estinzione anticipata dovrà essere rimborsato in virtù della mancata fruizione della polizza per gli anni successivi all’estinzione.
E difatti, già da tempo il legislatore italiano aveva previsto la restituzione al consumatore di una parte degli oneri iniziali, in maniera non univoca, dovendosi avere riguardo alla natura degli stessi. Si distinguono, infatti, due diverse categorie di costi: da un lato, quelli soggetti a maturazione nel corso del rapporto la cui funzione principale viene inesorabilmente meno in caso di estinzione del rapporto; dall’altro, invece, quelli relativi ad adempimenti preliminari, la cui funzione si esaurisce con la concessione del credito.
Tali categorie prendono il nome, rispettivamente, di costi “recurring” e “upfront”.
Fino al 2019, gli unici costi considerati suscettibili di rimborso erano i costi recurring, in ragione della loro maturazione progressiva nel rapporto il quale, se estinto, ne avrebbe fatto venir meno il pagamento.
Successivamente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea con l’ormai celebre “sentenza Lexitor” (sent. n. 383/2019), ha affermato il principio per cui, alla cessazione anticipata del rapporto, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi posti a suo carico per il periodo di durata residua non goduta del credito.
Nell’ordinamento nazionale, tale pronuncia ha portato alla modifica dell’art. 125 sexies del TUB, ad opera dell’art. 11 octies del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis), il quale dispone che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Tale nuova disposizione, tuttavia, era applicabile ai soli rapporti instaurati dopo il 25.07.2021 con la conseguenza che, per tutti i rapporti antecedenti a tale data, non fosse previsto il rimborso e dando vita, pertanto, ad una palese disparità di trattamento per posizioni analoghe.
E di tale discronia non poteva, pertanto, non occuparsi il Giudice costituzionale che, con sentenza del 22.12.2022 n. 263, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11 octies D. L. 73/2021 nella parte in cui prevede il rimborso dei soli costi recurring.
In seguito all’intervento della Corte Costituzionale, dunque, sono da ritenersi ascrivibili alla sfera dei costi la cui ripetizione è diritto del mutuatario non solo quelli ricorrenti, ma anche i costi c.d. upfront, con la conseguenza che il consumatore che estingua anzi tempo il debito potrà richiederne il rimborso all’Istituto di credito.

Dott. Matteo Di Battista

Federico Bocchini

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