Nella recente sentenza della Corte di Cassazione, III sez., n. 34013, depositata in data 22 settembre 2026, il Supremo Consesso ha confermato come non sia da escludersi aprioristicamente la possibile applicazione dell’art. 572 c.p. ad una relazione extraconiugale.
L’articolo 572 c.p., rubricato quale “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, punisce chiunque maltratti una persona della famiglia o comunque convivente. Il dato letterale dell’articolo in esame, indubbiamente di ampio respiro, ha posto la giurisprudenza nella posizione di doversi far carico dell’onere di circoscrivere il puntuale ambito di applicazione dello stesso e, in particolare, di individuare quali fossero quei rapporti interpersonali dotati dei requisiti necessari per ricadere nell’alveo di applicabilità dell’articolo in esame.
Negli anni, la giurisprudenza ha riconosciuto come la tutela fornita dall’art. 572 c.p. potesse attagliarsi alle più disparate situazioni, non limitando la sua applicazione alle mere relazioni caratterizzate dalla presenza di un vincolo giuridico formale, quale un matrimonio, ma piuttosto si è tenuto conto di tutti quei rapporti nei quali il soggetto agente pone in essere una condotta vessatoria nel contesto di una relazione interpersonale caratterizzata da un certo grado di stabilità e di, seppur forzata, vicinanza fisica per un tempo più o meno prolungato.
Così, se inizialmente si è timidamente riconosciuto che l’articolo in esame fosse applicabile anche alle convivenze di fatto ed ai rapporti post convivenza o post separazione qualora permangano vincoli stretti come quelli legati alla gestione della prole, si è successivamente arrivati a riconoscere nell’articolo in esame la base normativa per la tutela dal fenomeno c.d. mobbing (così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 44589/2015), così come ad oggi è pacificamente riconosciuta la sua applicabilità per quanto concerne i rapporti sorti all’interno delle comunità di accoglienza o assistenziali (come, ad esempio, nelle RSA), tra operatori sociosanitari ed ospiti delle strutture (Cass. 30575/2023).
Pertanto, non sorprende affatto che la Suprema Corte abbia manifestato una così spiccata sensibilità nel riconoscere illogicità nell’affermare un’incompatibilità aprioristica dell’articolo 572 c.p. ad una relazione adulterina.
Difatti, la natura extraconiugale della relazione tra il soggetto maltrattante e la persona offesa non può, di per sé, escludere la configurabilità della “convivenza” nè, tantomeno, può qualificarsi esclusivamente come “relazione affettiva” tale da configurare altro titolo di reato per la sola assenza di un vincolo coniugale.
Assumere la natura coniugale ovvero extraconiugale della relazione quale elemento decisivo ai fini della tutela penale determinerebbe un’evidente discriminazione per effetto della quale a condotte identiche nella struttura e nella offensività verrebbe attribuito un diverso disvalore penale per il solo dato formale della esistenza o meno di un vincolo giuridico formale tra la coppia, cosa che tra l’altro, come abbiamo visto negli esempi poc’anzi riportati, non è nella volontà del legislatore il quale avrebbe, altrimenti, optato per un dato formale assai più circoscritto.
L’accertamento del giudice, pertanto, deve svolgersi in concreto senza operare valutazioni aprioristiche che valorizzino dati meramente formali, come la presenza di un vincolo coniugale, e che prescindano dal tipo di rapporto di fatto esistente tra autore e persona offesa, perché se pur adulterina, una relazione potrebbe comunque presentare tutte quelle caratteristiche di prossimità, impegno prolungato nel tempo e stabilità che la renderebbero compatibile con la tutela riconosciuta dall’articolo in esame.
Avv. Sara De Sterlich
