LO IAP – L’IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Il D.lgs. 99/2004 ha rivisto il precedente titolo di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), introducendo la nuova definizione di IAP.
Di rilievo è il ruolo delle Regioni, che sono deputate ad accertare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa su come diventare imprenditore agricolo professionale. All’Inps invece attualmente sono riservate funzioni di controllo e verifica a fini previdenziali.
L’imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all’attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro da tale attività. Per l’imprenditore che opera nelle zone svantaggiate, tali requisiti sono ridotti al venticinque per cento.
Tra i requisiti soggettivi preliminari possiamo trovare l’essere titolare di impresa agricola individuale o socio di Società agricola di persone o socio amministratore di cooperative agricole od amministratore di società di capitali, iscritte alla CCIAA oppure essere compartecipante di impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. formalmente costituita ed iscritta alla CCIAA. Si precisa che, per i titolari di impresa individuale, è competente la CCIAA ove ricade la prevalenza della SAU aziendale, mentre per le società è competente la CCIAA ove sussiste la sede legale della società, quando diversa dalla sede aziendale.
Essere titolari di partita IVA con codice di attività agricola.
Con il decreto legislativo 101/2005 (temporalmente successivo quindi alla delibera regionale) si prevede all’art. 1 che lo IAP persona fisica o socio, “deve iscriversi nella gestione previdenziale agricola”. Di fatto quindi occorre dimostrare una posizione previdenziale agricola all’I.N.P.S. ex SCAU come cd o iap o ex iatp). Si riconosce equivalente, a tali fini, anche l’i scrizione a ente previdenziale ENPAIA – Ente nazionale di Previdenza per gli Addetti ed Impiegati in Agricoltura.
Costituzione di fascicolo aziendale elettronico, regolarmente aggiornato (validato), presso un CAA (centro di assistenza agricola), od Organismo pagatore riconosciuto.
La qualifica di I.A.P. può essere riconosciuta, oltre che ad una persona fisica, anche ad una società con le seguenti caratteristiche dettate dall’art. 2 del d.lgs 99/2004 e segnatamente:

una società di persone (S.S. – S.a.S. – S.n.c.) (qualora almeno un socio sia IAP come soggetto individuale)
una società cooperativa (di conduzione) (qualora almeno un socio amministratore sia IAP come soggetto individuale)
una società di capitali (S.p.a. – S.r.l. – S.a.a) (qualora almeno un amministratore sia IAP come soggetto individuale): es. Presidente o singolo componente del consiglio di amministrazione.

Requisiti oggettivi formali per tutte le società e rispondenti al comma 1 dell’ art. 2 del d.lgs. 99/2004:

avere come oggetto sociale l’esclusivo esercizio delle attività agricole nel quadro definitorio dell’art. 2135 cod. civ. (Imprenditore agricolo);
riportare la dicitura formale di “società agricola” inserita nella denominazione/ragione sociale;
un amministratore, inteso come soggetto qualificante, può apportare la qualifica di I.A.P. ad una sola società agricola.

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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