IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE STRAORDINARIA, APPROVATA IN VIOLAZIONE DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA CONVOCAZIONE DEI CONDOMINI – SOSPESA LA DELIBERA

Il Tribunale di Rieti ha evidenziato nuovamente l’indirizzo in materia di sospensione della delibera condominiale, approvata in violazione dei termini minimi necessari per la convocazione straordinaria dell’assemblea.

L’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del c.c. prevede infatti che, oltre all’assemblea ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, possa essere convocata tanto dall’amministratore, quando questi lo ritenga necessario, quanto dai condomini – almeno due che rappresentino un sesto del valore dell’edificio – un’assemblea straordinaria.

Ebbene, la legge dispone che l’avviso di detta convocazione straordinaria, oltre a contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno, debba essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. In caso di tardiva convocazione dei condomini infatti, il codice dispone che la deliberazione assembleare sia annullabile, con impugnazione innanzi al tribunale ex articolo 1137 c.c., su istanza dei dissenzienti o degli assenti non ritualmente convocati.

      Tuttavia, la sola impugnazione della delibera, non sospende automaticamente l’esecuzione della stessa, salvo che la sospensione non sia espressamente richiesta dell’impugnante e successivamente concessa dall’autorità giudiziaria. Sulla parte che la richiede, grava infatti l’onere di dimostrare il pericolo di un danno irreparabile, o di un pregiudizio, conseguente all’esecuzione della delibera impugnata.

Tanto premesso, nel caso di specie, veniva impugnata una delibera condominiale, in quanto risultante ex actis che l’avviso di convocazione per l’assemblea straordinaria era pervenuto nella sfera di conoscibilità della assistita, senza il rispetto del termine dilatorio di cinque giorni dettato dall’art. 66 disp. att. c.c.. Conseguentemente, il Giudice adito del Tribunale di Rieti, ritenuto che sussistevano i presupposti per la richiesta di sospensione della delibera impugnata, accoglieva con Ordinanza la richiesta di sospensione.

La stessa Corte di Cassazione del resto, era recentemente tornata ad esprimersi sul tema, ricordando che: “L’omessa convocazione anche di un solo condomino comporta l’invalidità della deliberazione” specificando tuttavia che “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, che se non viene impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, 3° comma, c.c. – decorrente per i condomini assenti dalla comunicazione e per i condomini dissenzienti dalla sua approvazione – è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio” (Cass. Sez. U. n. 4806/05)

Federico Bocchini

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