È stato approvato in via definitiva del DDL in materia di Intelligenza artificiale recante le “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (C.d. il “DDL IA”).
Il testo approvato ieri dal Senato dovrà essere ora pubblicato in GU. Di seguito le principali disposizioni di interesse per le professioni e per l’utilizzo dell’IA nella giustizia.
Con riferimento all’utilizzo dell’IA nelle professioni intellettuali, si è stabilito che “1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.” (v. art. 13 del DDL IA).
Con riferimento all’utilizzo dell’IA nell’attività giudiziaria, si è stabilito, per quanto più interessa che:
- “Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” (v. art. 15, comma 1 del DDL IA);
- “Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie” (v. art. 15, comma 2 del DDL IA).
Con riferimento all’utilizzo dell’IA da parte della PA, si è stabilito che:
“1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.” (v. art. 14 del DDL IA).
