Successione nel Contratto di Locazione: A Chi Resta Locato l’Immobile?
La questione è disciplinata in modo specifico dall’articolo 6 della Legge n. 392 del 1978 (c.d. Legge sull’Equo Canone). In caso di separazione o divorzio, il contratto di locazione della casa familiare subisce una modifica soggettiva per legge.
Il principio cardine è che, a seguito del provvedimento del giudice che assegna il diritto di abitare nella casa familiare a uno dei coniugi (solitamente il genitore collocatario di figli minori o maggiorenni non autosufficienti), si verifica una cessione ex lege del contratto di locazione.
Le caratteristiche di questo meccanismo sono le seguenti:
• Subentro Automatico: Il coniuge assegnatario subentra automaticamente nel contratto di locazione, diventando l’unico conduttore, anche se non era il firmatario originale del contratto
• Estinzione del Rapporto Originario: Contestualmente, il rapporto di locazione si estingue in capo al coniuge che era l’originario conduttore ma non è risultato assegnatario.
• Se entrambi i coniugi avevano firmato il contratto, l’assegnatario succede nella quota ideale dell’altro
• Irrilevanza del Consenso del Locatore: Questa successione nel contratto avviene in modo automatico per effetto del provvedimento del giudice. È indipendente dalla volontà del locatore e non richiede il suo consenso. L’operatività è automatica e non è subordinata nemmeno alla comunicazione al locatore, sebbene tale comunicazione sia opportuna per ragioni di chiarezza
La ratio di questa norma è la tutela del nucleo familiare, in particolare l’interesse dei figli a permanere nell’habitat domestico in cui sono cresciuti.
Avv. Federico Bocchini
