TARI, la superficie tassabile deve essere calcolata come l’80% della superficie catastale

In materia di TARI, la superficie tassabile deve essere calcolata come l’80% della superficie catastale e deve corrispondere alla superficie calpestabile dell’immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 647, L. 147/2013 e dell’art. 6 del Regolamento comunale TARI. Qualora l’ente impositore abbia errato nella determinazione della superficie imponibile, è obbligato a rideterminare l’importo dovuto sulla base della superficie corretta. Inoltre, le sanzioni applicate in presenza di istanze di autotutela fondate e rimaste inevase sono illegittime, soprattutto se l’amministrazione non ha richiesto la documentazione tecnica necessaria nel rispetto del principio di collaborazione tra contribuente e amministrazione. Pertanto, l’ingiunzione di pagamento deve essere annullata e l’ente deve procedere a nuova determinazione dell’importo dovuto, con interessi, senza applicazione di sanzioni, compensando le spese di lite per giusti motivi.

Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sentenza n. 895/2024

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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