In materia di accatastamento degli immobili, l’Amministrazione deve fornire una motivazione adeguata e specifica per disattendere la proposta di classamento avanzata dal contribuente, non potendo limitarsi a una motivazione generica. La rettifica dell’accatastamento è legittima solo se supportata da prove concrete e documentazione adeguata, e non può basarsi su presunzioni o sospetti. Inoltre, il termine per la determinazione della rendita catastale definitiva ha natura meramente ordinatoria e non comporta decadenza per l’Amministrazione dal potere di rettifica. Nel caso in cui il contribuente dimostri, attraverso perizie e documentazione, che l’immobile presentava i requisiti per l’accatastamento al momento della dichiarazione, il ricorso deve essere accolto e l’atto impugnato annullato.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce, sentenza n. 193/2024
Avv. Federico Bocchini
