L’uso dell’IA nell’esercizio dell’attività professionale.

L’uso dell’IA nell’esercizio dell’attività professionale: responsabilità e doveri deontologici.
In Lombardia uno dei primi arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità professionale dell’avvocato nell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.
La sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025 del TAR, V Sezione, si risolve – al netto della decisione sul merito – in una severa valutazione della condotta difensiva tenuta in giudizio dal Professionista, ritenuta lesiva dei doveri di lealtà, probità e diligenza cui deve essere ispirata ed informata l’attività dell’Avvocato, con conseguente trasmissione della sentenza all’Ordine territoriale per le opportune valutazioni.
Il Collegio rileva, difatti, come tutte le pronunce giurisprudenziali richiamate nel ricorso a sostegno delle proprie censure, risultassero non pertinenti rispetto alla fattispecie trattata, ovvero addirittura riferite a controversie del tutto estranee al thema decidendum.
Tale circostanza, lungi dall’essere sussunta nel novero del mero errore materiale o refuso, che pur possono accompagnare talvolta l’azione del professionista, viene invece qualificata come una condotta processuale oggettivamente idonea ad influenzare il contraddittorio, oltre a rendere inutilmente gravosa l’attività di verifica demandata al giudice e alle controparti.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui il difensore, sollecitato sul punto in sede di discussione orale, riferisce di aver utilizzato strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che avrebbero generato risultati errati.
Il TAR esclude categoricamente che tale circostanza possa assumere valore esimente, riaffermando che la sottoscrizione dell’atto processuale comporta l’assunzione integrale della responsabilità del suo contenuto, indipendentemente dall’effettiva redazione in prima persona.
La decisione si colloca, così, nel solco del principio della centralità della decisione umana, richiamato anche dalla “Carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” adottata dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024.
L’Avvocato è tenuto non solo ad utilizzare con consapevolezza tali strumenti, ma soprattutto a verificare criticamente l’attendibilità delle fonti e dei risultati prodotti, essendo notorio il rischio della generazione di precedenti inesistenti ma formalmente plausibili, dettato dalla tendenza dei sistemi di intelligenza artificiale a soddisfare le richieste dell’utente, talvolta anche a discapito della veridicità delle informazioni rese.
In tale prospettiva ed in quella di un uso corretto ed idoneo dello strumento informatico, anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 23 settembre 2025, n. 132, è chiaro come l’IA non possa essere intesa come un sostituto dell’attività intellettuale del difensore, bensì, al più, come uno strumento ausiliario che non può prescindere dal rigoroso vaglio del professionista.

Avv. Matteo Di Battista

Federico Bocchini

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